I VINCOLI AMMINISTRATIVI
ALL’ATTIVITA’ DELLE BANCHE E LA
TUTELA DEI DEPOSITANTI
•Segreto bancario e relative
deroghe
•Norme antiriciclaggio
•Legge sulla privacy
Di Daniele Gilio – Classe 5A IGEA – a.s. 2010-2011
SEGRETO BANCARIO E RELATIVE
DEROGHE
Ogni attività aziendale gode di una propria riservatezza, è una vera e propria
esigenza di cui una banca non può privarsi e tra l’altro è un elemento fortemente
sentito all’interno della propria attività.
Per riservatezza di informazioni ci si riferisce alla raccolta dei dati, notizie e
caratteristiche della situazione patrimoniale dei propri clienti.
Comprende anche la riservatezza sui rapporti economici e finanziari tra clienti verso
altri operatori.
Il segreto bancario non è espresso tramite una rigida regolamentazione, ma rientra
tra gli obiettivi delle banche.
Per non confondere il segreto bancario con forme di criminalità o comportamenti
non legali, una legge nel 1991 ha aumentato il potere degli organi pubblici per
poter controllare gli effettivi rapporti banca/clienti.
Le deroghe al segreto bancario vanno esaminate considerando tre distinti ambiti:
• AMBITO PENALE
• AMBITO CIVILE
• AMBITO FISCALE
Nel 2000 è stata istituita l’anagrafe dei rapporti di conto corrente e di deposito, dalla
quale gli organi che svolgono indagini bancarie, presentano un’unica richiesta
invece di interpellare tutti gli intermediari finanziari e creditizi, possono ottenere
informazioni riguardanti:
• L’esistenza o la coesistenza di uno o più conti o depositi
• La sua capacità di agire in nome o per conto altrui
AMBITO PENALE
In sede penale il giudice e gli ufficiali di
polizia giudiziaria possiedono la facoltà di
accedere presso istituti di credito con il
fine di esaminare atti e documenti.
In questo caso la banca non può rifiutare di
consegnarli.
AMBITO CIVILE
In sede civile il banchiere può rifiutare di
testimoniare invocando il segreto d’ ufficio,
ma sarà il giudice a valutare se sussiste un
giustificato motivo.
AMBITO FISCALE
Le aziende di credito devono fornire, su
semplice richiesta degli uffici fiscali, tutti i
dati relativi ai rapporti intrattenuti con i
clienti, compresi i depositi a risparmio.
NORME ANTIRICICLAGGIO
Un’ulteriore limitazione al segreto bancario è sancita dalla legge
n°197/1991 successivamente modificata dal D.Lgs. n°231/2007 la
quale ha introdotto alcuni obblighi di identificazione della clientela.
Questa legge è stata introdotta con l’ obiettivo di ostacolare le
operazioni di riciclaggio attraverso i canali bancari il denaro
proveniente da organizzazioni criminali o illegali.
Inoltre è stato stabilito che gli enti creditizi che raccolgono depositi ed
erogano prestiti devono identificare i soggetti che effettuano
operazioni di trasmissione e di movimentazione di mezzi di
pagamento il cui ammontare superi i 15 mila euro.
A chi si applica la legge – i destinatari dell’antiriciclaggio
Il Decreto legislativo n. 56 del 20/2/2004 si applica a tre grandi
categorie di destinatari antiriciclaggio:
in riferimento al Decreto del Ministero Economia e Finanze 3/2/2006 n. 141
PROFESSIONISTI
Dottori Commercialisti
Avvocati e notai
Revisori contabili iscritti all’Albo professionale
Ragionieri e Periti Contabili
Consulenti del Lavoro
INTERMEDIARI FINANZIARI
in riferimento al Decreto del Ministero Economia e Finanze 3/2/2006 n. 142
Banche
Poste italiane spa
Istituti di moneta elettronica (IMEL )
Società di intermediazione mobiliare (SIM)
Società di gestione del risparmio (SGR)
Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
Imprese di assicurazione
Agenti di cambio
Società fiduciarie
Società che svolgono il servizio di riscossione tributi
Intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale
Oggetti operanti nel settore finanziario iscritti
secondo quanto previsto dall'articolo 106 e 107
nelle sezioni dell'elenco generale previste
TUB*
dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, del TUB*
Succursali italiane dei soggetti indicati
in riferimento al Decreto del Ministero Economia e Finanze 3/2/2006 n. 143
OPERATORI NON FINANZIARI
Recupero crediti per conto terzi
Agenzia di affari in mediazione immobiliare
Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli e di valori
Esercizio di case d’asta o gallerie d’arte
Commercio di cose antiche
Gestione case da gioco
Mediazione creditizia
Agenzia in attività finanziaria
Commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e
commercio di oggetti preziosi, anche in qualità di imprese artigiane, comprese l’esportazione e
l’importazione
LEGGE SULLA PRIVACY
Con la legge n°675/1996 è stata istituita la legge per la tutela della
privacy.
Essa ha il compito di controllare il trattamento dei dati personali da
parte di imprese o enti che ne vengono in possesso.
Nell’ ambito bancario la gestione dei dati personali richiede il consenso
sotto forma scritta del cliente, inoltre il loro trattamento deve essere
strettamente limitato all’ attività svolta dalla banca.
Le banche infine hanno il dovere di informare la clientela in merito a
questa tutela e devono richiedere a ciascun cliente l’autorizzazione
all’ utilizzo dei dati personali.
Obblighi della banca – vedi diapositiva 9
IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI
L'identificazione della clientela e' un preciso obbligo posto a carico delle banche e della posta da diverse leggi.
In pratica le banche e la posta devono verificare e registrare l'identità dei propri clienti quando:
- instaurano un rapporto continuo;
- eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento d’importi pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate ;
- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (in tal caso la banca, in
particolari casi, può sospendere l'operazione anche in accordo con la polizia, la guardia di finanzia, la DIA o l'autorità giudiziaria, organi a cui l'operazione viene
segnalata);
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati prima ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
INFORMATIVA AI CLIENTI
Ai clienti deve, ai sensi del codice della privacy, essere consegnata un’informativa scritta riguardo alla gestione dei propri dati personali, contenere notizie
riguardo:
- le finalità e i modi del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo 7 (ovvero di ottenere notizia dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, il diritto di chiederne modifica, integrazione o
cancellazione, nonché il diritto di opporsi al trattamento degli stessi);
Queste informazioni debbono essere date per iscritto al primo momento utile, come per esempio la sottoscrizione di un contratto o l'esecuzione di
un'operazione bancaria (versamento, pagamento, etc.).
Si può precisare che sono comunicazioni lecite:
- quelle inerenti obblighi relativi alle leggi emanate in materia di antiriciclaggio (in sostanza le operazioni sospette definite dal d.lgs.231/07);
- quelle necessarie per il contrasto al terrorismo e alla commercializzazione di materiale pedo-pornografico;
- quelle necessarie per il contrasto all'evasione fiscale.
Si ritengono invece comunicazioni indebite, perseguibili sia in sede civile che penale:
- quelle dovute all'assenza o inadeguatezza delle misure di sicurezza, come per esempio la "distanza di cortesia" presso gli sportelli;
- quelle inerenti il mancato rispetto delle istruzioni date agli incaricati del trattamento, come per esempio telefonate o colloqui fatti a voce alta in presenza di
terzi;
- la comunicazione di dati a terzi non autorizzati, come per esempio il coniuge a cui venga consegnata documentazione riferita esclusivamente al cliente, i
familiari a cui vengono date informazioni (anche per telefono) personali riguardo al cliente, i colleghi di lavoro ed in generale i terzi che divengano destinatari
di comunicazioni postali per errore di imbustamento o spedizione della corrispondenza;
- le comunicazioni inviate presso recapiti non autorizzati come per esempio un numero di fax;
- in generale tutte le inosservanze delle norme di sicurezza.
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