Sorveglianza sanitaria
e valutazione del rischio
Franco Roscelli
Dipartimento di Sanità Pubblica
Azienda USL di Parma
L’Associazione Parmense dei Medici del Lavoro
Benedetto Antelami XII secolo
Battistero di Parma
Mese di Agosto
Incisione dello Studio Toschi
Definizioni (art. 2)
h) «medico competente»:
medico in possesso di uno dei titoli e
dei requisiti formativi e professionali di
cui all’articolo 38,
che collabora … con il datore di lavoro
ai fini della valutazione dei rischi
ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria
e per tutti gli altri compiti di cui al
presente Decreto;
Definizione giuridica
sorveglianza sanitaria
m) «sorveglianza sanitaria»:
insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute
e sicurezza dei lavoratori,
in relazione all'ambiente di lavoro,
ai fattori di rischio professionali
e alle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa;
Definizione scientifica
m) «sorveglianza sanitaria»:
insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute
e sicurezza dei lavoratori,
in relazione all'ambiente di lavoro,
ai fattori di rischio professionali
e alle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa;
Definizione giuridica
sorveglianza sanitaria
m) «sorveglianza sanitaria»:
insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute
e sicurezza dei lavoratori,
in relazione all'ambiente di lavoro,
ai fattori di rischio professionali
e alle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa;
“Contenuto giuridico”
(D.Lgs 81/2008, art. 41=
= D.Lgs 626/94, art. 16)
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a
constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare
la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica.
Obblighi del medico competente (art. 25)
i) comunica per iscritto, in occasione delle
riunioni di cui all’articolo 35, al DL, al
RSPP, ai RLS,
i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata
e fornisce indicazioni sul significato di
detti risultati ai fini della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori;
Il caso del lavoratore T.S.
In collaborazione con
Augusto Quercia
Direttore PISLL
ASL Viterbo
Controllo qualità sorveglianza sanitaria: lavoratore T.S.
12/6/2007
d.n. 12/11/1960
Età 46
Statura cm 184
Spirometria normale
FVC 4.69 L
FEV1 3,94 L
FEV1/FVC 71,3%
(?)
(in realtà è 84%)
Caso T.S.: ripetizione della
spirometria
29/11/2007
Caso T.S. - 2007
d.n. 12/11/1970
età 37
Altezza 178
FVC 5.61
FEV1 3.69
FEV1/FVC 66%
deficit ostruttivo
11/4/1997
2007
VC
5.61 (-610 ml)
FEV1
FEV1/VC
3.69 (-1250 ml)
65.7% (-13.8)
2004
2005
2006
Caso T.S.
Nessuna prova
accettabile, ma…
2007
2009
Caso T.S. – Variazioni del FEV1
(nessuna prova accettabile)
FEV1
var. L
2004
5,05
---
2005
5,46
+ 0,4
2006
4,84
- 0,6
2007
3,94
- 0,9
2009
3,92
- 0,02
“Spirometria normale” x 5
Questionario CECA
Tosse
Catarro
Dispnea
1997
no
no
no
2007
si
si
si
Fumatore dall’età di 15 aa.
10 sig/dì x 5 aa.
30 sig/dì x 17 aa.
Livello di esposizione
realmente attribuito alla
mansione nella VdR:
0,1 mg/mc (dal 1999)
Livello di esposizione
precedente 1997-99
(magazziniere):
0,01 mg/mc
È senza dubbio idoneo:
ma non c’è nulla da
segnalare nella relazione
sanitaria  nella VdR?
spirometria
www.ausl.pr.it
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Il codice etico ICOH