Sorveglianza sanitaria e valutazione del rischio Franco Roscelli Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Parma L’Associazione Parmense dei Medici del Lavoro Benedetto Antelami XII secolo Battistero di Parma Mese di Agosto Incisione dello Studio Toschi Definizioni (art. 2) h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora … con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto; Definizione giuridica sorveglianza sanitaria m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; Definizione scientifica m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; Definizione giuridica sorveglianza sanitaria m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; “Contenuto giuridico” (D.Lgs 81/2008, art. 41= = D.Lgs 626/94, art. 16) 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Obblighi del medico competente (art. 25) i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al DL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; Il caso del lavoratore T.S. In collaborazione con Augusto Quercia Direttore PISLL ASL Viterbo Controllo qualità sorveglianza sanitaria: lavoratore T.S. 12/6/2007 d.n. 12/11/1960 Età 46 Statura cm 184 Spirometria normale FVC 4.69 L FEV1 3,94 L FEV1/FVC 71,3% (?) (in realtà è 84%) Caso T.S.: ripetizione della spirometria 29/11/2007 Caso T.S. - 2007 d.n. 12/11/1970 età 37 Altezza 178 FVC 5.61 FEV1 3.69 FEV1/FVC 66% deficit ostruttivo 11/4/1997 2007 VC 5.61 (-610 ml) FEV1 FEV1/VC 3.69 (-1250 ml) 65.7% (-13.8) 2004 2005 2006 Caso T.S. Nessuna prova accettabile, ma… 2007 2009 Caso T.S. – Variazioni del FEV1 (nessuna prova accettabile) FEV1 var. L 2004 5,05 --- 2005 5,46 + 0,4 2006 4,84 - 0,6 2007 3,94 - 0,9 2009 3,92 - 0,02 “Spirometria normale” x 5 Questionario CECA Tosse Catarro Dispnea 1997 no no no 2007 si si si Fumatore dall’età di 15 aa. 10 sig/dì x 5 aa. 30 sig/dì x 17 aa. Livello di esposizione realmente attribuito alla mansione nella VdR: 0,1 mg/mc (dal 1999) Livello di esposizione precedente 1997-99 (magazziniere): 0,01 mg/mc È senza dubbio idoneo: ma non c’è nulla da segnalare nella relazione sanitaria nella VdR? spirometria www.ausl.pr.it www.ausl.pr.it