LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA SEGNALAZIONE CERIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ Novità nei rapporti tra P.A. e imprese Barletta, 6 maggio 2011 L’evoluzione legislativa sullo Sportello Unico per le Attività produttive Dott. Pietro D’Amico 1 Incipit normativo • Art. 20, comma 8 della L.15.3.1997 n. 59 (Legge Bassanini); • Dpr 447/1998 • Delibera di Giunta Regionale 27.11.2007, n. 2000: “Linee Guida per l’applicazione del D.P.R. 447/1998” 2 Il D.P.R. 447/1998 • Ambito di applicazione è produzione di beni e servizi (incluso commercio, turismo, banche, telecomunicazioni e agricoltura) • Unica porta è suap • Previsto archivio informatico accessibile • Due soluzioni procedurali: - il procedimento semplificato; - il procedimento per autocertificazione 3 1) - - Il D.P.R. 447/1998: i due procedimenti Semplificato: Solo se utente non intende o non può (VIA, oli minerali, rifiuti, etc.) avvalersi del procedimento per autocertificazione; Unica domanda a suap (inclusa istanza edilizia) Solo il SUAP deve attivare gli endoprocedimenti presso altri uffici e altre PP.AA. Riscontri entro 90gg. (120 in caso di VIA); per decorso infruttuoso attivazione conferenza di servizi; Provvedimento unico di chiusura in luogo di varie autorizzazioni In caso di diniego di uno dei soggetti coinvolti, procedura è chiusa. Istante può chiedere conferenza di servizi entro 20 gg. Divieto di riferirsi in via autonoma ad altri enti coinvolti nel procedimento 4 Il D.P.R. 447/1998: i due procedimenti 2) Procedimento per autocertificazione: - Unica domanda a suap dotata di autocertificazioni attestante sussistenza requisiti rese da rapp.legale e/o da tecnici abilitati; - Attivazione endoprocedimenti, una sola integrazione entro 30 gg., è prevista audizione verbalizzata; - Silenzio assenso in 45 gg se non c’è motivato dissenso ovvero convocazione per audizione; - In caso di dichiarazioni mendaci: trasmissione atti a Procura della Repubblica e sospensione del procedimento - Chiusura procedimento in max 60 gg. da domanda o da produzione integrazioni. - Ok inizio lavori decorso termine massimo; - Verifiche ex post e conseguenze penali con obbligo di riduzione in pristino 5 Il primo tentativo di riforma • Ddl Capezzone-Bersani:Tentativo fallito nel 2007 a causa di conclusione anticipata della legislatura con disegno di legge Capezzone (primo firmatario) in cui era confluito altro ddl di iniziativa governativa incluso nel pacchetto Bersani • Obiettivo ambizioso: intervenire su varie disposizioni di diverso rango e natura riferibili al SUAP 6 Lo stimolo comunitario • Art. 38 del D.L. 112/2008 (impresa in un giorno) dispone necessità di regolamento di semplificazione SUAP in attuazione della Bolkenstein (molto interessanti i considerando da 42 a 48) • Corte Costituzionale (sent. 15 del 21.1.2010) conferma prerogativa dello stato in materia. • Ok il regolamento poteva andare in pubblicazione. 7 Il paradigma della riforma • Precedenza al recepimento della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkenstein) attraverso il D.Lgs. 59 del 26.3.2010 • Art. 9, comma 1 della direttiva è il paradigma normativo della riforma suap: - sì autorizzazione solo in via residuale - sì autorizzazione solo se sono verificate 3 condizioni: 1) Non discriminazione nei confronti del prestatore; 2) Autorizzazione giustificata da motivo imperativo di interesse generale (tutela lavoratori, sanità pubblica, protezione ambiente, etc.) 3) Controllo successivo interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia 8 L’essenza della riforma: il nuovo art. 19 della Legge 241/1990 • Il d.lgs. 59/2010 interviene anche sull’art. 19 della legge 241/1990: inizia il percorso che porterà alla riscrittura dell’intero articolo 19 (legge n. 122 del 30.7.2010 conversione di D.L. n. 78 del 31.5.2010). • In questa fase si conserva ibrido della DIA a efficacia differita che su piano comunitario è un’autorizzazione. • Non corrisposta filosofia Bolkenstein • Accanimento “terapeutico” sull’art. 19 della 241/1990 che viene toccato da: - art. 9, comma 4 della L.18.6.2009; - art. 85 comma 4 del D.Lgs. N.59 del 26.3.2010 - art. 49, comma 4 bis del D.L. 78 del 31.5.2010 - legge n.122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. 78/2010 riscrive completamnete l’art. 19 della Legge 241/1990 9 I rapporti con la normativa regionale • Il D.Lgs. 59/2010 e Il rapporto tra normativa statale e regionale. • La clausola di cedevolezza (art.84) che lascia spazio a normative regionali di adeguamento a Bolkenstein, nelle materie di competenza regionale 10 I punti cardine della riforma • • - Il d.lgs. 59/2010 e il SUAP (art.25): Attraverso regolamento: sportello telematico Unica porta è Suap o Agenzie per le imprese accreditate; - Possibile contestuale com.unica a Registro Imprese e Suap (registro imprese riceve e poi trasmette a Suap) - Se comune non ha suap, ruolo sostitutivo delle Camere di Commercio 11 I punti cardine della riforma Importantissimo Diritto all’informazione, sancito dall’art. 26 del D.Lgs. 59/2010, individua SUAP come riferimento per info su: - Requisiti e procedure; - Dati per relazionarsi con autorità competenti; - Accesso a banche deti e registri pubblici di prestatori di servizi; - Disciplina in caso di controversie - Dati Agenzia per le imprese cui è possibile riferirsi 12 Il nuovo regolamento SUAP (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) Finalità e ambito applicativo - Suap unica porta; - Tutti i procedimenti relativi a esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; - Esclusività di gestione in modalità telematica tra utente e suap e tra suap e altre amministrazioni - Divieto di trasmissione provvedimenti verso utente diverso da SUAP - Responsabile SUAP individuato ad hoc. In assenza di nomina responsabile è il Segretario Comunale. - Conservata la possibilità di gestione associata - Suap = Suep 13 Procedimento automatizzato e ordinario • • • • • • Procedimento automatizzato: Si applica in caso di SCIA: segnalazione è presentata al SUAP (o al registro imprese se contestuale alla comunicazione unica) Segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, elaborazioni e attestazioni tecniche necessarie. Suap verifica con modalità informatica completezza formale della segnalazione. In caso di verifica positiva rilascio ricevuta e trasmissione atti ad amministrazioni interessate Ricevuta=titolo autorizzatorio. Operatore può avviare interevento o attività. Ai sensi dell’art. 20 della L.241/1990 il silenzio oltre 30 gg. ovvero oltre termini speciali previsti da leggi o regolamenti da rilascio ricevuta equivale alla definitiva maturazione del titolo autorizzatorio. 14 Procedimento automatizzato attraverso Agenzia • In caso di scia operatore può rivolgersi ad Agenzia per le imprese, • Agenzia compie istruttoria e trasmette tutta documentazione in via telematica a Suap unitamente a dichiarazione di conformità • Dichiarazione di conformità Agenzia=titolo autorizzatorio 15 Procedimento ordinario • Si attiva in via residuale rispetto a SCIA, con istanza a Suap che ha 30 gg. per integrazione documenti; • Se documentazione è completa, SUAP entro 30 gg.: A) Rilascia autorizzazione unica B) Convoca conferenza servizi • Conferenza servizi è sempre indetta in caso di endoprocedimenti di durata superiore ai 90 gg. • Decorsi i 30 gg. senza autorizzazione e senza indizione conferenza il responsabile suap deve chiudere il procedimento anche senza pareri altri uffici/enti(ESCLUSA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER NON AVER ATTESO OLTRE TERMINE MASSIMO PARERI ALTRI ENTI). • Ogni comunicazione deve essere telematica 16 Procedimento ordinario attraverso Agenzia • Agenzia può solo svolgere istruttoria e trasmettere documentazione a responsabile suap • Se c’è intesa con il comune: ok a supporto gestionale e organizzativo per conferenza di servizi 17 Art. 8 - Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici (il “nuovo” art. 5 del D.P.R. 447/1998) • no aree per insediamenti produttivi o insufficienza delle stesse; • Istanza di convocazione conferenza servizi • Se esito conferenza è positivo e vi sia assenso regionale in conferenza: ok variante; • Verbale conferenza viene approvato dal consiglio comunale 18 Entrata in vigore del DPR 160/2010: i passi • Procedimento automatizzato è in vigore dal 29.3.2011 (circ. del Min.Svil.Ecom. Del 25.3.2011 ha autorizzato procedibilità “cartacea” per comuni che non si sono ancora attrezzati). • Il procedimento ordinatorio entrerà in vigore il 1.10.2011; • Entro il 28.1.2011 i Comuni “avrebbero dovuto” accreditare il proprio Suap presso il sito www.impresainungiorno.gov.it • Se entro il 29.3.2011 i comuni non hanno istituito il suap ovvero il suap non ha accreditamento ministeriale, funzioni sono delegate alle Camere di Commercio anche senxa provvedimento espresso. 19 Specifiche tecniche per comunicazioni telematiche • Sono disciplinate dall’Allegato al D.P.R. 160/2010, obiettivo è: - Omogeneizzare la comunicazione telematica tra soggetti coinvolti (spc e/o pec). - Fornire servizi informativi e modulistica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it; - Anagrafe dei Suap d’Italia accreditati; - Regole tecniche comuni per l’invio delle istanzae in modalità telematica; - Regole tecniche comuni per il rilascio della ricevuta telematica; - Sistema dei pagamenti attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it 20 I requisiti minimi per operare • casella di PEC istituzionale, a cui fa riferimento il SUAP, • firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello, • applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente. • protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000; • sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale, Il possesso di questi requisiti consente di ottenere accreditamento presso il portale www.impresainungiorno.gov.it 21 22