LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E LA SEGNALAZIONE
CERIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Novità nei rapporti tra P.A. e
imprese
Barletta, 6 maggio 2011
L’evoluzione legislativa sullo
Sportello Unico per le Attività
produttive
Dott. Pietro D’Amico
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Incipit normativo
• Art. 20, comma 8 della L.15.3.1997 n. 59
(Legge Bassanini);
• Dpr 447/1998
• Delibera di Giunta Regionale 27.11.2007, n.
2000: “Linee Guida per l’applicazione del
D.P.R. 447/1998”
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Il D.P.R. 447/1998
• Ambito di applicazione è produzione di beni e
servizi (incluso commercio, turismo, banche,
telecomunicazioni e agricoltura)
• Unica porta è suap
• Previsto archivio informatico accessibile
• Due soluzioni procedurali:
- il procedimento semplificato;
- il procedimento per autocertificazione
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1)
-
-
Il D.P.R. 447/1998:
i
due
procedimenti
Semplificato:
Solo se utente non intende o non può (VIA, oli minerali, rifiuti, etc.)
avvalersi del procedimento per autocertificazione;
Unica domanda a suap (inclusa istanza edilizia)
Solo il SUAP deve attivare gli endoprocedimenti presso altri uffici e altre
PP.AA.
Riscontri entro 90gg. (120 in caso di VIA); per decorso infruttuoso
attivazione conferenza di servizi;
Provvedimento unico di chiusura in luogo di varie autorizzazioni
In caso di diniego di uno dei soggetti coinvolti, procedura è chiusa.
Istante può chiedere conferenza di servizi entro 20 gg.
Divieto di riferirsi in via autonoma ad altri enti coinvolti nel
procedimento
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Il D.P.R. 447/1998:
i due procedimenti
2) Procedimento per autocertificazione:
- Unica domanda a suap dotata di autocertificazioni attestante sussistenza
requisiti rese da rapp.legale e/o da tecnici abilitati;
- Attivazione endoprocedimenti, una sola integrazione entro 30 gg., è
prevista audizione verbalizzata;
- Silenzio assenso in 45 gg se non c’è motivato dissenso ovvero
convocazione per audizione;
- In caso di dichiarazioni mendaci: trasmissione atti a Procura della
Repubblica e sospensione del procedimento
- Chiusura procedimento in max 60 gg. da domanda o da produzione
integrazioni.
- Ok inizio lavori decorso termine massimo;
- Verifiche ex post e conseguenze penali con obbligo di riduzione in pristino
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Il primo tentativo di riforma
• Ddl Capezzone-Bersani:Tentativo fallito nel
2007 a causa di conclusione anticipata della
legislatura con disegno di legge Capezzone
(primo firmatario) in cui era confluito altro ddl
di iniziativa governativa incluso nel pacchetto
Bersani
• Obiettivo ambizioso: intervenire su varie
disposizioni di diverso rango e natura riferibili
al SUAP
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Lo stimolo comunitario
• Art. 38 del D.L. 112/2008 (impresa in un
giorno) dispone necessità di regolamento di
semplificazione SUAP in attuazione della
Bolkenstein (molto interessanti i considerando
da 42 a 48)
• Corte Costituzionale (sent. 15 del 21.1.2010)
conferma prerogativa dello stato in materia.
• Ok il regolamento poteva andare in
pubblicazione.
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Il paradigma della riforma
• Precedenza al recepimento della Direttiva 2006/123/CE
(Direttiva Bolkenstein) attraverso il D.Lgs. 59 del 26.3.2010
• Art. 9, comma 1 della direttiva è il paradigma normativo
della riforma suap:
- sì autorizzazione solo in via residuale
- sì autorizzazione solo se sono verificate 3 condizioni:
1) Non discriminazione nei confronti del prestatore;
2) Autorizzazione giustificata da motivo imperativo di
interesse generale (tutela lavoratori, sanità pubblica,
protezione ambiente, etc.)
3) Controllo successivo interverrebbe troppo tardi per avere
reale efficacia
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L’essenza della riforma: il nuovo
art. 19 della Legge 241/1990
• Il d.lgs. 59/2010 interviene anche sull’art. 19 della legge 241/1990:
inizia il percorso che porterà alla riscrittura dell’intero articolo 19
(legge n. 122 del 30.7.2010 conversione di D.L. n. 78 del 31.5.2010).
• In questa fase si conserva ibrido della DIA a efficacia differita che su
piano comunitario è un’autorizzazione.
• Non corrisposta filosofia Bolkenstein
• Accanimento “terapeutico” sull’art. 19 della 241/1990 che viene
toccato da:
- art. 9, comma 4 della L.18.6.2009;
- art. 85 comma 4 del D.Lgs. N.59 del 26.3.2010
- art. 49, comma 4 bis del D.L. 78 del 31.5.2010
- legge n.122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. 78/2010
riscrive completamnete l’art. 19 della Legge 241/1990
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I rapporti con la normativa regionale
• Il D.Lgs. 59/2010 e Il rapporto tra normativa
statale e regionale.
• La clausola di cedevolezza (art.84) che lascia
spazio a normative regionali di adeguamento
a Bolkenstein, nelle materie di competenza
regionale
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I punti cardine della riforma
•
•
-
Il d.lgs. 59/2010 e il SUAP (art.25):
Attraverso regolamento:
sportello telematico
Unica porta è Suap o Agenzie per le imprese
accreditate;
- Possibile contestuale com.unica a Registro
Imprese e Suap (registro imprese riceve e poi
trasmette a Suap)
- Se comune non ha suap, ruolo sostitutivo delle
Camere di Commercio
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I punti cardine della riforma
Importantissimo
Diritto all’informazione, sancito dall’art. 26 del
D.Lgs. 59/2010, individua SUAP come riferimento
per info su:
- Requisiti e procedure;
- Dati per relazionarsi con autorità competenti;
- Accesso a banche deti e registri pubblici di
prestatori di servizi;
- Disciplina in caso di controversie
- Dati Agenzia per le imprese cui è possibile riferirsi
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Il nuovo regolamento SUAP
(D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
Finalità e ambito applicativo
- Suap unica porta;
- Tutti i procedimenti relativi a esercizio di attività produttive
e di prestazione di servizi;
- Esclusività di gestione in modalità telematica tra utente e
suap e tra suap e altre amministrazioni
- Divieto di trasmissione provvedimenti verso utente diverso
da SUAP
- Responsabile SUAP individuato ad hoc. In assenza di
nomina responsabile è il Segretario Comunale.
- Conservata la possibilità di gestione associata
- Suap = Suep
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Procedimento automatizzato e
ordinario
•
•
•
•
•
•
Procedimento automatizzato:
Si applica in caso di SCIA: segnalazione è presentata al SUAP (o al
registro imprese se contestuale alla comunicazione unica)
Segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, attestazioni,
asseverazioni, elaborazioni e attestazioni tecniche necessarie.
Suap verifica con modalità informatica completezza formale della
segnalazione.
In caso di verifica positiva rilascio ricevuta e trasmissione atti ad
amministrazioni interessate
Ricevuta=titolo autorizzatorio. Operatore può avviare interevento o
attività.
Ai sensi dell’art. 20 della L.241/1990 il silenzio oltre 30 gg. ovvero
oltre termini speciali previsti da leggi o regolamenti da rilascio
ricevuta equivale alla definitiva maturazione del titolo
autorizzatorio.
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Procedimento automatizzato
attraverso Agenzia
• In caso di scia operatore può rivolgersi ad
Agenzia per le imprese,
• Agenzia compie istruttoria e trasmette tutta
documentazione in via telematica a Suap
unitamente a dichiarazione di conformità
• Dichiarazione di conformità Agenzia=titolo
autorizzatorio
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Procedimento ordinario
• Si attiva in via residuale rispetto a SCIA, con istanza a Suap
che ha 30 gg. per integrazione documenti;
• Se documentazione è completa, SUAP entro 30 gg.:
A) Rilascia autorizzazione unica
B) Convoca conferenza servizi
• Conferenza servizi è sempre indetta in caso di
endoprocedimenti di durata superiore ai 90 gg.
• Decorsi i 30 gg. senza autorizzazione e senza indizione
conferenza il responsabile suap deve chiudere il
procedimento anche senza pareri altri uffici/enti(ESCLUSA
QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER NON AVER ATTESO
OLTRE TERMINE MASSIMO PARERI ALTRI ENTI).
• Ogni comunicazione deve essere telematica
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Procedimento ordinario attraverso
Agenzia
• Agenzia può solo svolgere istruttoria e
trasmettere documentazione a responsabile
suap
• Se c’è intesa con il comune: ok a supporto
gestionale e organizzativo per conferenza di
servizi
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Art. 8 - Raccordi procedimentali con strumenti
urbanistici (il “nuovo” art. 5 del D.P.R. 447/1998)
• no aree per insediamenti produttivi o insufficienza
delle stesse;
• Istanza di convocazione conferenza servizi
• Se esito conferenza è positivo e vi sia assenso
regionale in conferenza: ok variante;
• Verbale conferenza viene approvato dal consiglio
comunale
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Entrata in vigore del DPR 160/2010:
i passi
• Procedimento automatizzato è in vigore dal 29.3.2011 (circ.
del Min.Svil.Ecom. Del 25.3.2011 ha autorizzato procedibilità
“cartacea” per comuni che non si sono ancora attrezzati).
• Il procedimento ordinatorio entrerà in vigore il 1.10.2011;
• Entro il 28.1.2011 i Comuni “avrebbero dovuto” accreditare il
proprio Suap presso il sito www.impresainungiorno.gov.it
• Se entro il 29.3.2011 i comuni non hanno istituito il suap
ovvero il suap non ha accreditamento ministeriale, funzioni
sono delegate alle Camere di Commercio anche senxa
provvedimento espresso.
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Specifiche tecniche per comunicazioni
telematiche
• Sono disciplinate dall’Allegato al D.P.R. 160/2010, obiettivo
è:
- Omogeneizzare la comunicazione telematica tra soggetti
coinvolti (spc e/o pec).
- Fornire servizi informativi e modulistica attraverso il portale
www.impresainungiorno.gov.it;
- Anagrafe dei Suap d’Italia accreditati;
- Regole tecniche comuni per l’invio delle istanzae in
modalità telematica;
- Regole tecniche comuni per il rilascio della ricevuta
telematica;
- Sistema dei pagamenti attraverso il portale
www.impresainungiorno.gov.it
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I requisiti minimi per operare
• casella di PEC istituzionale, a cui fa riferimento il SUAP,
• firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello,
• applicazione software per la lettura di documenti firmati
digitalmente.
• protocollazione informatica della documentazione in
entrata e in uscita, per la certificazione della
corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28
dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000;
• sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del
sito istituzionale,
Il possesso di questi requisiti consente di ottenere
accreditamento presso il portale
www.impresainungiorno.gov.it
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