Loss Occurrence vs Claims Made
Everything you always wanted to know about claims
(but were afraid to ask)
avv. Luca Schilardi, Liability Manager
Milano, 18 Giugno 2013
Contratti assicurativi: clausole
claims made e loss occurrence
Il contratto assicurativo della responsabilità civile è disciplinato nell’ordinamento giuridico
italiano dall’art 1917 cc che al primo comma prevede: “l’assicuratore è obbligato a tenere
indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel
contratto”. La volontà del legislatore si manifesta quindi nel presupposto che l’avvenimento
dannoso occorra durante la vigenza del contratto.
Nella prassi assicurativa, esistono tre diversi criteri idonei a circoscrivere temporalmente
l’ambito di operatività della garanzia assicurativa:

Il primo trova fondamento nell’art 1917 cc e tiene conto della causa originaria del danno (act
committed)

Il secondo fa riferimento al momento di manifestazione del danno (clausola loss occurrence)

Il terzo, derogando al disposto dell’art 1917 cc - secondo cui la copertura assicurativa opera con
riferimento agli eventi accaduti durante il periodo di validità temporale della garanzia - tiene
conto della richiesta di risarcimento (clausola claims made)
Crawford & Company
Regime Loss Occurrence e
Regime Claims Made
Clausola Loss Occurrence: la
manifestazione del danno deve
avvenire durante il periodo di
validità della polizza.
Clausola Claims Made:
la richiesta risarcitoria deve
avvenire durante il periodo di
vigenza della polizza.
La differenza tra una polizza emessa in regime “Claims Made” ed una emessa in
regime “Loss Occurrence" è evidente nel caso della responsabilità professionale
in cui, tra il momento in cui il professionista commette l'errore, (fonte di perdita
patrimoniale per il Terzo) ed il momento in cui questi ne ha percezione, può
passare anche molto tempo.
In caso di esistenza di una copertura continuativa la polizza in regime “Claims
Made”, sotto la quale dovrà essere denunciato il sinistro, sarà dunque quella in
vigore al momento in cui l’Assicurato ha ricevuto la Richiesta Risarcitoria da
parte del Terzo.
Crawford & Company
Contratti assicurativi: clausole
claims made e loss occurrence
Termine prescrizione
del danneggiato
Durata polizza
Denuncia di sinistro
Evento dannoso
Periodo efficacia copertura
Termine prescrizione
del danneggiato
Evento dannoso
Durata polizza
Denuncia di sinistro
Periodo efficacia copertura
Crawford & Company
Rassegna giurisprudenziale su clausola
claims made
Legittimità della clausola claims made:
Pronunce edite in materia sono tutte successive al 2002
Il dibattito giurisprudenziale è ancora aperto: le decisioni relative alle clausole claims made non
convergono sul ruolo da assegnare a dette clausole:
Vi sono tre filoni giurisprudenziali:
1.
Alcune sentenze affermano che esse sono valide ed efficaci ( su tutte cfr. Sentenza del Tribunale
di Milano no. 3527 del 18/03/2010 ) Si afferma la validità nonché la tipicità di un’assicurazione
strutturata secondo l’impostazione claims made: perché non viene meno il rischio e non muta
l’oggetto del contratto, definiti sempre in ragione della condotta negligente dell’assicurato, a
cambiare è solo il criterio attraverso il quale si attribuisce a quest’ultima rilevanza;
2.
Altre ne dichiarano la nullità ( cfr. Sentenze del Tribunale di Roma) Secondo il giudice capitolino
la legge non consentirebbe né l’assicurazione retroattiva né l’assicurazione di rischi già
verificatisi, ancorché le parti ne ignorino l’esistenza (rischio putativo)
3.
Altre ancora le ritengono vessatorie assoggettandole alla doppia sottoscrizione ex art 1341 c.c.
(cfr: Sentenza della Corte di Cassazione No. 5624 del 15/03/2005)
Crawford & Company
La posizione della giurisprudenza sulla
clausola Claims Made
Sent 3527 del 18.03.2010 – Trib. Di Milano
Le clausole claims made quale deroga all'art. 1917 cc, 1°
comma a mente del quale tale contratto copre i rischi relativi
ai fatti che si verificano durante il periodo di vigenza della
polizza assicurativa, a prescindere, dunque, dalla dislocazione
temporale della richiesta risarcitoria che può sopravvenire
anche a distanza di tempo.
•Claims made “ pura” e Claims made “spuria”
•Tipicità e atipicità del contratto in regime claims made
secondo le ultime pronunce
•Vessatorietà della clausola caims made “spuria”
Crawford & Company
La Deeming Clause
L’Assicurato deve dare avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 giorni, di qualsiasi
circostanza di cui venga a conoscenza, che si presume possa ragionevolmente dare
origine ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti . L’eventuale richiesta di
risarcimento pervenuta in seguito a tale comunicazione, sarà considerata come se fosse
stata fatta durante il periodo di Assicurazione.
La Deeming Clause consente all’Assicurato di denunciare le circostanze di cui venga a
conoscenza in vigenza di contratto, ed ottenere l’operatività della Garanzia, anche dopo
la scadenza del contratto di Assicurazione, indipendentemente da quando la richiesta di
risarcimento viene presentata all’Assicurato.
Crawford & Company
Crawford & Company
Many countries
Many languages
Many specialists
Many services
ONE point of contact:
ce.crawfordandcompany.com
Crawford & Company
Scarica

Claims Made