CONFERENZA STAMPA
Progetto di messaggio concernente la
nuova Legge sull’apertura dei negozi
Dipartimento delle finanze e dell’economia
Sala del Gran Consiglio
Bellinzona, 27.10.2010
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
1
Contenuto della presentazione

Obiettivi della nuova regolamentazione

Paragone con la situazione attuale

Confronto intercantonale e con l’Italia

Orari d’apertura e occupazione del personale

Nozioni particolari:
strade principali, località turistiche, località di confine e
comuni di frontiera

Conclusione
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
2
Obiettivi della legge

Uniformare gli orari generali d’apertura dei negozi su tutto il
territorio;

Adeguare gli orari di apertura rispetto agli altri cantoni e
alle zone italiane di confine;

Consentire aperture in linea con la legge federale sul
lavoro;

Limitare le decisioni particolari di deroga;

Istituire una Commissione paritetica per preavvisare le
deroghe.
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
3
Disposizioni principali





Introduzione dell’orario di apertura alle 06.00 (oggi non previsto);
Fissazione dell’orario generale di chiusura alle ore 19.00 dal lunedì al
venerdì e alle 18.00 il sabato (il giovedì l’apertura è consentita fino alle ore
21.00);
Principio della chiusura domenicale e festiva dei negozi;
Introduzione di deroghe di legge con apertura generalizzata dei negozi tra
le ore 10.00 e le 18.00 in due giorni festivi fissi (Corpus Domini,
Immacolata), in due domeniche tra l'Immacolata e il Natale e in altre due;
Introduzione delle deroghe di legge per alcune categorie di negozi, ai quali
è consentita l’apertura serale prolungata fino alle 22.00 durante i giorni
feriali e l’apertura domenicale;
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
4
Disposizioni principali



Limitazione delle deroghe dipartimentali, soggette a preventiva
autorizzazione, a due sole fattispecie:
– all’apertura dei negozi in occasione di manifestazioni culturali, sportive o
popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari;
– all’apertura domenicale dei negozi situati in Comuni di frontiera
particolarmente sottoposti alla concorrenza estera (negozi di
abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e
cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo,
fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di
informazione e comunicazione).
Costituzione di una Commissione paritetica cantonale nel ramo della
vendita;
Introduzione di un termine transitorio di un anno per l’adeguamento degli
orari di apertura dei negozi che attualmente praticano orari più estesi.
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
5
Occupazione del personale e orari d’apertura
dal lunedì al sabato
23.00
22.00
21.00
Zona di confine (42%)
Periodo estivo (81%)
Periodo turistico
19.00
18.30
18.00
17.00
Orario normale
Negozi - vendita al dettaglio di prodotti tutto l’anno
06.00
lunedì
martedì
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
6
12.00
TI AI
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
Competenza comunale
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Competenza comunale
AR AG BL GL GR NW OW SZ VD ZH SH
Venerdì 19.30
Inverno dalle 06.00
Nessuna limitazione
06.00
Competenza comunale
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Competenza comunale
Nessuna limitazione
Confronto con gli altri cantoni
dal lunedì al venerdì
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
05.00
TG BS BE FR
GE SG ZG JU
LU
NE SO UR VS
7
12.00
TI AI
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
Competenza comunale
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Competenza comunale
AR AG BL GL GR NW OW SZ VD ZH BE
SH TG SO ZG FR
GE
Due giorni
Venerdì 19.30
05.00
Inverno dalle 06.00
Nessuna limitazione
06.00
Competenza comunale
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Competenza comunale
Nessuna limitazione
Confronto con gli altri cantoni
giovedì
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
JU
LU SG UR VS BS
NE
8
12.00
TI AI
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
AR AG BL GL GR NW OW VD SZ ZH
TG BS GE SH BE
17 con autorizzazione comunale
Inverno dalle 06.00
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Competenza comunale
Nessuna limitazione
Competenza comunale
06.00
Competenza comunale
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Competenza comunale
Nessuna limitazione
Confronto con gli altri cantoni
sabato
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
05.00
NE JU UR VS ZG SG FR
LU SO
9
Confronto con l’Italia
In Lombardia, Legge regionale del 2 febbraio 2010:
 Giorni feriali: dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
 Domenica e giorni festivi, apertura:
– nei negozi con superficie inferiore a 250 mq;
– nei negozi negli ambiti territoriali a forte attrattiva:
Comuni montani sedi di impianti sciistici, comuni rivieraschi dei laghi lombardi,
comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti, centri storici dei Comuni
capoluoghi di Provincia, comuni nei quali esiste il sedime degli aeroporti.
– generalizzata durante 20 domeniche all’anno;
– per ulteriori 10 domeniche nei:
capoluoghi di Provincia al di fuori del Centro storico;
factory outlet center con superficie superiore a 10’000 mq
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
10
Occupazione del personale (LL)
Deroghe al divieto del lavoro domenicale
01.00
24.00
23.00
LL - chioschi
- shop annessi alle stazioni di servizio lungo le strade principali con traffico intenso
- negozi al servizio dei viaggiatori nelle località di confine
LL - negozi delle zone turistiche per i bisogni dei turisti – altri commerci
22.00
- chioschi
- negozi al servizio dei viaggiatori
19.00
18.00
- negozi delle località di confine
- negozi delle zone turistiche
06.00
lunedì
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
12
Occupazione del personale (LL)
Deroghe al divieto del lavoro domenicale
06.00
18.00/19.00
22.00
23.00
01.00 06.00
18.00
- Chioschi
50 m2
50 m2
- Shop e chioschi annessi alle
stazioni di servizio lungo le
strade principali con traffico
intenso
120 m2
120 m2
- Shop annessi alle stazioni
di servizio fuori dalle strade
principali con intenso traffico
200 m2
200 m2
- Negozi camping;
120 m2
120 m2
50 m2
50 m2
120 m2
120 m2
- Negozi al servizio dei viaggiatori
nelle località di confine
23.00
01.00
120 m2
- Negozi delle zone turistiche
per i bisogni dei turisti
- Negozi complessi culturali e
sportivi
- Negozi che offrono cibi caldi e
freddi d’asporto;
22.00
- Panetterie, pasticcerie, confetterie;
- Negozi di piante e fiori;
- Gallerie d’arte
dal lunedì
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
al sabato
domenica
13
Strade principali con traffico intenso
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
14
Località di confine e comuni di frontiera
Località di confine:
 Apertura consentita tra le 06.00 e le 22.00 dal lunedì alla domenica per i
negozi al servizio dei viaggiatori con superficie inferiore a 120 mq:
Arogno, Arzo, Brusata, Brusino Arsizio, Camedo, Cassinone (Sessa), Chiasso, Dirinella
(Gambarogno), Fornasette (Monteggio), Gandria, Indemini, Ligornetto, Madonna di Ponte
(Brissago), Novazzano, Pedrinate, Pizzamiglio, Ponte Cremenaga, Ponte Faloppia (Seseglio),
Ponte Tresa, San Pietro di Stabio, Stabio-Gaggiolo.
Comuni di frontiera:
 Apertura ordinaria durante la settimana e apertura consentita la domenica
tra le 10.00 e le 18.00, previa autorizzazione, per i negozi di:
– abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e
gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi
nonché apparecchiature di informazione e comunicazione.
I Comuni sul cui territorio vi è un valico doganale carrozzabile; restano esclusi i Comuni del
Mendrisiotto non situati direttamente sul confine.
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
15
Località turistiche
La stagione estiva è compresa tra la domenica precedente la Pasqua e
l’ultima domenica di ottobre mentre quella invernale tra il 1° dicembre e la
domenica dopo Pasqua:
– apertura la domenica fino alle 22.00;
– limitazione della superficie di vendita, la sera e nei giorni festivi, a 200
mq.
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
16
Località turistiche estive:
Lago Maggiore
Ascona, Brissago,
Gambarogno (salvo Contone
ed Indemini), Locarno
(limitatamente alla Città
Vecchia ed al quartiere Rusca
e Saleggi), Minusio, Muralto,
Ronco sopra Ascona e Tenero
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
17
Località turistiche estive:
Lago Ceresio
Agno, Bissone, Brusino-Arsizio,
Carabietta, Caslano, Collina d’Oro
(limitatamente a Gentilino e Montagnola),
Lugano (limitatamente ai quartieri
di Barbengo,
Caprino, Cassarate, Castagnola,
Centro, Gandria e Loreto),
Magliaso, Maroggia, Melano,
Melide, Mendrisio (limitatamente a
Capolago), Morcote, Muzzano,
Paradiso, Ponte Tresa, Pura,
Riva San Vitale e Vico Morcote
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
18
Località turistiche invernali
Principali località con impianti turistici invernali:
 Acquarossa (limitatamente a Leontica)
 Airolo
 Blenio (limitatamente a Campo Blenio e a Campra)
 Bosco Gurin
 Faido (limitatamente a Carì)
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
19
Disposizioni principali





Introduzione dell’orario di apertura alle 06.00 (oggi non previsto);
Fissazione dell’orario generale di chiusura alle ore 19.00 dal lunedì al
venerdì e alle 18.00 il sabato (il giovedì l’apertura è consentita fino alle ore
21.00);
Principio della chiusura domenicale e festiva dei negozi;
Introduzione di deroghe di legge con apertura generalizzata dei negozi tra
le ore 10.00 e le 18.00 in due giorni festivi fissi (Corpus Domini,
Immacolata), in due domeniche tra l'Immacolata e il Natale e in altre due;
Introduzione delle deroghe di legge per alcune categorie di negozi, ai quali
è consentita l’apertura serale prolungata fino alle 22.00 durante i giorni
feriali e l’apertura domenicale;
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
20
Disposizioni principali



Limitazione delle deroghe dipartimentali, soggette a preventiva
autorizzazione, a due sole fattispecie:
– all’apertura dei negozi in occasione di manifestazioni culturali, sportive o
popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari;
– all’apertura domenicale dei negozi situati in Comuni di frontiera
particolarmente sottoposti alla concorrenza estera (negozi di
abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e
cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo,
fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di
informazione e comunicazione).
Costituzione di una Commissione paritetica cantonale nel ramo della
vendita;
Introduzione di un termine transitorio di un anno per l’adeguamento degli
orari di apertura dei negozi che attualmente praticano orari più estesi.
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
21
Obiettivi della legge

Uniformare gli orari generali d’apertura dei negozi su tutto il
territorio;

Adeguare gli orari di apertura rispetto agli altri cantoni e
alle zone italiane di confine;

Consentire aperture in linea con la legge federale sul
lavoro;

Limitare le decisioni particolari di deroga;

Istituire una Commissione paritetica per preavvisare le
deroghe.
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
22
La consultazione è aperta fino al
26 novembre 2010
Grazie per l’attenzione
DFE – Legge sull’apertura dei negozi
27.10.2010
23
Scarica

Negozi