Funzione Pubblica CGIL
Dipartimento sindacale e ufficio studi
Corso di formazione sindacale
La fiscalità
9/10/11/05/2012
corso di formazione vdb - cl
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Principi generali
Su ogni reddito prodotto lo Stato preleva un importo percentuale
per lo svolgimento delle pubbliche funzioni
Anche i redditi pensionistici –previdenziali sono pertanto
assoggettati al prelievo fiscale
Mentre sulla pensione pubblica non esistono agevolazioni, per incentivare
la pensione complementare esistono varie agevolazioni
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Principi generali
I modelli esistenti sono di 3 tipi
EET = esenzione, esenzione, tassazione
Esenzione dei contributi, esenzione dei rendimenti, tassazione delle
prestazioni
ETE = esenzione, tassazione, esenzione
Esenzione dei contributi, tassazione dei rendimenti, esenzione delle
prestazioni
ETT = Esenzione, tassazione, tassazione
ETt: esenzione dei contributi, tassazione dei
rendimenti, tassazione agevolata delle prestazioni
In Italia
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Principi Generali
I tributi sono costituiti essenzialmente dalle imposte e dalle tasse
Le Tasse sono direttamente correlate ad un servizio pubblico erogato
dallo Stato o da altro ente pubblico. Gravano solo sui soggetti
beneficiari del servizio pubblico richiesto.
Le Imposte gravano su tutti i cittadini a prescindere dall’effettiva
utilizzazione di servizi e il loro importo è correlato alla capacità
contributiva di essi.
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Principi Generali
I principi costituzionali su cui si
fondano sono:
Principio di capacità contributiva
- Art. 53, comma 1, Costituzione. Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva
Principio di progressività
- Art. 53, comma 2, Costituzione. L’onere tributario
cresce più
che proporzionalmente con l’aumentare del reddito.
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Principi generali
• Che differenza c’è fra
• Deduzione e Detrazione?
• Le Deduzioni che possono essere
fisse o decrescenti comportano
l'abbattimento dell’imponibile).
Le Detrazioni anch'esse fisse o decrescenti
rispetto al reddito e
comportano un abbattimento dell’imposta.
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Aspetti fiscali
Retribuzione
utile
Stato
Regioni e AALL
80%
SSN
EPNE
100%
Datore
lavoro
Dipendente
Totale
Abbattimento
imponibile ai
fini
IRPEF
7,10%
2,50%
9,60%
26,04%
3,60%
2,50%
6,10%
40,98%
3,60%
2,50%
6,10%
40,98%
Il computo è per intero a carico datore lavoro
VDB
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Il regime fiscale di TFS e TFR
Il sistema di tassazione cui le prestazioni di fine servizio vengono assoggettate
si differenzia tra il trattamento di fine servizio e il trattamento di fine
rapporto. Di seguito il confronto
TFS

TFR
defiscalizzazione di € 309,87 (£
600.000) per ogni anno di servizio

quota esente del 26,04% (IBU) e del
40,98% (IPS)

tassazione in funzione del reddito di
riferimento
Formazione Inpdap 2010
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
rendimenti tassati dell’11%

applicazione dell’aliquota media
individuale degli ultimi 5 anni sulla
prestazione lorda
La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.
Regime fiscale: contribuzione
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93
I contributi versati sono deducibili
dal reddito imponibile entro il
limite più basso tra:
• Il 12% del reddito complessivo
• L’importo assoluto di € 5164,57
annui
• Il doppio del TFR versato a
previdenza complementare
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Cosa prevede il d. lgs. 252/05
I contributi versati sono deducibili dal reddito :
• Entro il limite assoluto di € 5164,57 annui
• Esclusione dal reddito da lavoro dei
contributi trattenuti dal datore di lavoro
entro il tetto di € 5164,57
• I lavoratori di prima occupazione successiva
all’entrata in vigore del decreto i quali nel
primo quinquennio, versando contribuzioni
ridotte usufruiscono di una deducibilità
inferiore a quella massima fruibile, possono
usufruire nei successivi 20 anni di una
deduzione maggiore, rapportata a quella
non fruita, nel limite max di ulteriori
2.582,29 € annui
La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.
Regime fiscale: le prestazioni
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93
Cosa prevede il d. lgs. 252/05
• Sia per le prestazioni in forma
• Le prestazioni in forma periodica
periodica che per le
vengono tassate:sulla base
prestazioni in capitale viene
imponibile al 31/12/2000 nella
applicata una ritenuta nella
misura dell’87,50% e per le somme
maturate successivamente con
misura del 15% (sostitutiva).
tassazione ordinaria, al netto di
Per ogni anno successivo al
quanto già tassato
15° di partecipazione alla
• Le prestazioni in capitale sono
forma complementare c’è una
soggette a tassazione separata
riduzione annua di 0,30 punti
sino ad un massimo di 6 punti
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La prev. compl. prima e dopo il d. 252/2005: norme a confronto.
Regime fiscale: anticipazioni e
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 riscatto
Cosa prevede il d. lgs. 252/05
• Anticipazioni: è utilizzato il criterio
della tassazione separata,
sull’ammontare anticipato, al lordo
delle rivalutazioni già tassate ed al
netto dei contributi non dedotti.
Alla definitiva liquidazione si
conguaglia l’imposta già versata
• Riscatti: se per cause non
dipendenti dalla volontà del
lavoratore e del datore è utilizzato il
criterio della tassazione separata.
Diversamente si applica la
tassazione ordinaria, ma al netto di
quanto già tassato
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• Anticipazioni: per spese sanitarie la
ritenuta è pari al 15%, con
riduzione di 0,30 punti per ogni
anno successivo al 15°; per gli altri
tipi di anticipazione l’aliquota è del
23%
• Riscatti: per riscatti per morte la
ritenuta è pari al 15% con riduzione
di 0,30 punti per ogni anno
successivo al 15°di partecipazione
alla forma complementare; per
riscatti per cause diverse l’aliquota
è del 23%
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3) perseo e sirio: previdenza complementare nel pubblico impiego