Tribunale di Milano
Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736
Di Blasi (Rel.)
Nonnato Antonio C.
Splendid Viaggi S.r.l.
Il minore godimento della vacanza e i disagi
sopportati dal turista a causa dell’inadempimento
dell’agenzia di viaggi e/o tour operator si
intrinsecano in un danno non patrimoniale la cui
risarcibilità è ammessa in base alla previsione
dell’art. 13 CCV.
Dall’espressione “qualunque pregiudizio” di cui
all’art. 13 CCV può individuarsi quel fondamento
normativo che l’art. 2059 Codice civile richiede per
consentire il risarcimento del pregiudizio non
patrimoniale.
Attore, colui
che ha avuto il
danno e
chiede il
risarcimento.
Nonnato
Antonio
Tour Operator,
l’AdV gli ascrive
tutte le
responsabilità
Splendid
Viaggi S.r.l.
Convenuta,
AdV, viene
citata in
giudizio dal
sig. Nonnato
Emil
Viaggi
Risulta
estraneo ai
fatti
Autopollino
S.p.a.
Gestore
dell’Hotel
Santa
Caterina, il TO
gli ascrive ogni
responsabilità
Hotel Santa
Caterina di
Scalea
NONNATO
ANTONIO
Acquista una
vacanza
SPENDID
VIAGGI S.R.L.
Acquista un
pacchetto
EMIL
VIAGGI
Contratta la
disponibilità
di camere
AUTOPOLLINO
S.P.A.
NON E’
DISPONIBILE
LA CAMERA
HOTEL SANTA
CATERINA DI
SCALEA
EMIL
VIAGGI
SPLENDID
VIAGGI
S.R.L.
NONNATO
ANTONIO
AUTOPOLLINO
S.P.A
In questa sentenza il Tribunale di Milano, in base all’art. 13 del primo comma della CCV, all’art. 2059 del
c.c. e gli art. 13 e 14 del d.lgs 111/95, ammette, nell’ipotesi di inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o
del T.O., il risarcimento a favore del turista non solo del pregiudizio patrimoniale conseguente a tale
inadempimento ma anche del “danno da vacanza rovinata”.
Art 13 primo comma CCV
L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o
dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi
diligente.
Art 2059 del c.c.
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Art 14 del d.lgs 111/95
L’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità.
Art 13 del d.lgs 111/95
Dispone nei casi previsti dal comma 1 (diritto di recesso o annullamento del servizio) al consumatore il
diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
SPLENDID
VIAGGI SRL
La responsabilità per
l’accaduto può essere
ascritta a tutte le parti
convenute e terze
chiamate.
EMIL
VIAGGI
AUTOPOLLINO
S.P.A
L’Hotel SANTA
CATERINA di
Scalea
Non ha alcuna responsabilità
Alla convenuta quale mandataria
dell’attore e intermediario del
viaggio va ascritta la
responsabilità per
inottemperanza agli obblighi di
comunicazione (art 1170 c.c.);
Alle terze va ascritta la
responsabilità della vacanza
rovinata in se, quale diretta
percettrice la Emil Viaggi del
corrispettivo relativo (voucher) e
Autopollino S.p.a la
inadempiente a offrire la
disponibilità prenotata.
Il danno patrimoniale: va liquidato nella misura
libellata di £.21.900.850, pari alla somma pagata
per il soggiorno oltre alle spese di viaggio causate
dall’inadempimento delle controparti di £
1.592.000.
Viene liquidato inoltre come richiesto,
il danno morale: può quantificarsi, in via equitativa,
avuto riguardo alla gravità dell’inadempimento e
ai soggetti interessati alla vacanza in £.5.000.000
Il Tribunale di Milano pronuncia definitivamente
la condanna per la convenuta (Splendid Viaggi
S.r.l.) e le terze (Emil Viaggi e Autopollino S.p.a)
al pagamento della somma di £.28.512.850 a
favore dell’attore (Nonnato Antonio), oltre alle
spese processuali liquidate in £.2.250.000 per
esborsi e diritti e di £.4.000.000 per onorari.
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