Tribunale di Milano,
4 giugno 1998, n. 1736
- Di Blasi (Rel.) –
Nonnato Antonio c.
Splendid Viaggi Srl
Il minore godimento della vacanza e i disagi
sopportati dal turista a causa
dell’inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o
tour operator si intrinsecano in un danno non
patrimoniale la cui risarcibilità è ammessa in
base alla previsione dell’art. 13 CCV.
Dall’espressione “qualunque pregiudizio” di cui
all’art. 13 CCV può individuarsi quel
fondamento normativo che l’art. 2059 Codice
civile richiede per consentire il risarcimento del
pregiudizio non patrimoniale.
Nonnato
Antonio
Emilviaggi
Attore, colui che ha
avuto il danno e
chiede il risarcimento.
Autopollino
Spa
Splendid
Viaggi Srl
Tour operator, l’AdV gli
ascrive ogni responsabilità
della vacanza rovinata.
Convenuta, AdV, viene
citata in giudizio dal sig.
Nonnato per ricevere il
risarcimento.
Gestore dell’hotel
Hotel Santa
Caterina di
Scalea
Sig.
Nonnato
acquista
vacanza
presso
Splendid
Viaggi Srl
Acquista
pacchetto da
Si reca
presso
Emilviaggi
Hotel Santa
Caterina di
Scalea
gestisce
Autopollino
Non c’è disponibilità
di camere
Contratta la
disponibilità di camere
da
Cita in
giudizio
Sig.
Nonnato
Splendid
Viaggi Srl
Attribuisce la
responsabilità
Imputa ogni
colpa a
Autopollino
Emilviaggi
Il tribunale di Milano, per giudicare questa sentenza, fa riferimento all’Art. 13,
primo comma, CCV ed all’Art. 2059 Codice Civile. Egli ammette, nell’ipotesi
di inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o del t.o., il risarcimento a favore
del turista non solo del pregiudizio patrimoniale conseguente a tale
inadempimento ma anche del “danno da vacanza rovinata”.
Art. 2059 - Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati
dalla legge.
Art. 13 - 1
L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al
viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi
di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente
Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da
organizzatore di viaggi diligente.
Art. 13 D.Lgs. n. 111/95
Dispone nei casi previsti dal comma 1 (diritto di recesso o annullamento
del servizio) al consumatore il diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore
danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
La responsabilità per l’accaduto può essere ascritta a tutte le parti,
convenute e terze chiamate.
Splendid
Viaggi Srl
All’agenzia di viaggi,quale
mandataria e intermediaria del
viaggio, viene attribuita la
responsabilità per inottemperanza agli
obblighi di comunicazione. (art. 1170,
secondo comma, Codice civile)
Emilviaggi
Autopollino
Ad entrambe va attribuita la responsabilità della vacanza
rovinata in sé. Al tour operator in quanto percettore del
corrispettivo relativo (i voucher sono prova
dell’adempimento della sua prestazione), e al gestore in
quanto inadempiente ad offrire l’ospitalità prenotata.
Hotel Santa
caterina di
Scalea
Non ha alcun tipo di responsabilità
Il tribunale di Milano, condanna definitivamente la
convenuta e le terze chiamate al risarcimento della
somma pagata dal sig. Nonnato, comprendenti le
spese del soggiorno e quelle di viaggio causate
dall’inadempimento delle controparti.
Sono inoltre tenute a liquidare le spese processuali
per esborsi e diritti e una somma simbolica di L.
4.000.000 riguardante il risarcimento dei danni morali
subiti dal cliente per il mancato godimento della
vacanza.
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