Tribunale di Milano, 4 giugno 1998, n. 1736 - Di Blasi (Rel.) – Nonnato Antonio c. Splendid Viaggi Srl Il minore godimento della vacanza e i disagi sopportati dal turista a causa dell’inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o tour operator si intrinsecano in un danno non patrimoniale la cui risarcibilità è ammessa in base alla previsione dell’art. 13 CCV. Dall’espressione “qualunque pregiudizio” di cui all’art. 13 CCV può individuarsi quel fondamento normativo che l’art. 2059 Codice civile richiede per consentire il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale. Nonnato Antonio Emilviaggi Attore, colui che ha avuto il danno e chiede il risarcimento. Autopollino Spa Splendid Viaggi Srl Tour operator, l’AdV gli ascrive ogni responsabilità della vacanza rovinata. Convenuta, AdV, viene citata in giudizio dal sig. Nonnato per ricevere il risarcimento. Gestore dell’hotel Hotel Santa Caterina di Scalea Sig. Nonnato acquista vacanza presso Splendid Viaggi Srl Acquista pacchetto da Si reca presso Emilviaggi Hotel Santa Caterina di Scalea gestisce Autopollino Non c’è disponibilità di camere Contratta la disponibilità di camere da Cita in giudizio Sig. Nonnato Splendid Viaggi Srl Attribuisce la responsabilità Imputa ogni colpa a Autopollino Emilviaggi Il tribunale di Milano, per giudicare questa sentenza, fa riferimento all’Art. 13, primo comma, CCV ed all’Art. 2059 Codice Civile. Egli ammette, nell’ipotesi di inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o del t.o., il risarcimento a favore del turista non solo del pregiudizio patrimoniale conseguente a tale inadempimento ma anche del “danno da vacanza rovinata”. Art. 2059 - Danni non patrimoniali Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Art. 13 - 1 L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente. Art. 13 D.Lgs. n. 111/95 Dispone nei casi previsti dal comma 1 (diritto di recesso o annullamento del servizio) al consumatore il diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. La responsabilità per l’accaduto può essere ascritta a tutte le parti, convenute e terze chiamate. Splendid Viaggi Srl All’agenzia di viaggi,quale mandataria e intermediaria del viaggio, viene attribuita la responsabilità per inottemperanza agli obblighi di comunicazione. (art. 1170, secondo comma, Codice civile) Emilviaggi Autopollino Ad entrambe va attribuita la responsabilità della vacanza rovinata in sé. Al tour operator in quanto percettore del corrispettivo relativo (i voucher sono prova dell’adempimento della sua prestazione), e al gestore in quanto inadempiente ad offrire l’ospitalità prenotata. Hotel Santa caterina di Scalea Non ha alcun tipo di responsabilità Il tribunale di Milano, condanna definitivamente la convenuta e le terze chiamate al risarcimento della somma pagata dal sig. Nonnato, comprendenti le spese del soggiorno e quelle di viaggio causate dall’inadempimento delle controparti. Sono inoltre tenute a liquidare le spese processuali per esborsi e diritti e una somma simbolica di L. 4.000.000 riguardante il risarcimento dei danni morali subiti dal cliente per il mancato godimento della vacanza.