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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 87
Licenze e Autorizzazioni per aprire: “PRODUZIONE E
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Produzione e Trasformazione di Vitivinicoli
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
Rientrano nella categoria produzione e trasformazione di prodotti vitivinicoli le attività di:
- coltivazione di uva
- produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d..
- produzione di vino spumante
- produzione di vini liquorosi
- produzione di vino da mosto d’uva concentrato
- produzione di vino analcolico o a basso contenuto alcolico
Definizioni
a) Il nome di vino è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell’uva fresca, dell’uva
ammostata o del mosto d’uva, con gradazione alcolica non inferiore ai tre quinti della gradazione complessiva.
La gradazione alcolica dei vini non può essere comunque inferiore a 6° mentre quella complessiva naturale non può essere
inferiore a 8°.
b) I vini liquorosi sono quelli ottenuti da un vino base -prodotto esclusivamente con uve di appropriati vitigni indicati con
decreto del Ministero per l’agricoltura e le foreste- di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12 gradi,
addizionali di mistella, di acquavite di vino, di alcole oppure di mosto concentrato oltre i limiti consentiti.
c)I vini aromatizzati sono quei vini aventi un grado alcolico inferiori al 21 per cento in volume, costituiti in prevalenza da
vino addizionato, o non, di alcole e di saccarosio nonché di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela
dell’igiene e ella sanità pubblica atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei al vino (DPR 12/02/1965 n.
162)
d) per "vino passito" o "passito" si intende un vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la
raccolta. L’appassimento può essere realizzato mediante uno o più procedimenti e tecniche, anche con l’ausilio di specifiche
attrezzature. Nella produzione dei vini passiti non è consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico
naturale delle uve prima o dopo l’appassimento.
e) per "mosto cotto" si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o
dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica;
f) per "filtrato dolce" si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata
mediante filtrazione o centrifugazione, con l’ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti;
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g) per "mosto muto" si intende il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche
consentite dalle disposizioni vigenti;
h) per "enocianina" si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera con
soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici
g) È definito "vitigno autoctono italiano" il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio
nazionale.
Adempimenti per l’avvio dell’attività
L’attività di produzione e trasformazione di prodotti vitivinicoli è di tipo agricolo e per tanto beneficia di tutte le
agevolazioni proprie del settore agricolo.
Gli adempimenti per l’avvio di un’impresa che opera nel campo della produzione e trasformazione di prodotti vitivinicoli
sono:
- Domanda di attribuzione del numero di partita iva
- Dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate
- Autorizzazione igienico-sanitaria, riferita ai locali
- Autorizzazione della Regione
- Domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo
(REA)
- Iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Inail
- Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l’Inps.
Riferimenti Normativi Nazionali
- L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 11 - Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265:
"Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"
- L. 26 febbraio 1963, n. 441 - Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750
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- D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 - Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.
- D.M. 23 settembre 1965 - Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico e della scheda di produzione dei mosti e dei vini
- L. 28 dicembre 1967, n. 1374 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella
preparazione e commercio dei mosti, vini e aceti
- D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260 - Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, a norma dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526
Prassi
· R.M. n. 460364 del 28 maggio 1987
· C.M. n. 153 del 3 agosto 2000
Codice Attività Economica ATECO
01.21.00 - Coltivazione di uva
11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali
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