Di Cintio Federica
matricola: 805360
Taccani Luca L.M.
matricola: 767611
Vigolo Michela
matricola: 804395
IL COMODATO
Il comodato fa parte dei contratti per godimento di beni
e viene qualificato come contratto di prestito, fa parte del
libro quarto e viene regolamentato dagli articoli Dal 1803 al
1812 C.c. consiste in un accordo tra due parti, una delle
quali detta comodante, consegna a un'altra parte
detta comodatario, una cosa mobile o immobile, affinché
se ne serva per tempo o per uso determinato, con l'obbligo
di restituzione della stessa.
Caratteristiche:
• Reale:
si perfeziona con la consegna al comodatario dell’oggetto;
• Essenziale gratuito:
(eccezione comodato modale);
• Unilaterale:
obbligazioni solo a carico del comodatario;
• Ad effetti obbligatori:
obbligatorietà del comodatario di custodire e restituire l’oggetto;
• Di durata:
è soggetto ad una limitazione di tipo temporaneo ad eccezione del caso in cui sia
precario, condizione nella quale il godimento può cessare al volere del comodante;
Causa:
l'interesse del comodante di agevolare il comodatario.
Oggetto:
qualsiasi bene mobile o immobile.
Massima sentenza n.13603 del 21 luglio 2004
“Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene
immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa famigliare, il successivo
provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli
minorenni o convivente con figlio maggiorenti non autosufficienti senza loro
colpa, emesso nel giudizio di separazione o divorzio, non modifica la natura
ed il contenuto del titolo di godimento dell’immobile, ma determina
concentrazione nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento,
che resta regolato dalla disciplina del comodato con la conseguenza che il
comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso
previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed un
preveduto bisogno.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7 settembre 2009 la signora Maria chiede la
risoluzione del contratto di comodato avente come oggetto un appartamento in
Roma di sua proprietà, precedentemente lasciato in uso (comodato) al figlio
Giorgio. Il quale successivamente al matrimonio decide di adibire lo stesso al
nucleo famigliare. Giorgio dichiara il proprio difetto di legittimazione passiva
dopo la separazione fra i coniugi e l’assegnazione alla moglie della casa. La sig.
Maria motiva la richiesta in quanto dopo la perdita del coniuge con il quale si
era trasferita in un’abitazione fuori città, non si sente più idonea alla vita in
località isolata.
T0
Separazione
Matrimonio
Lasciano a
T2
T1
Appartamento
Morte coniuge
T1
Abitazione
Fuori città
T2
T3
Giudizio
1° grado
(Tribunale di Roma)
Il tribunale ha accolto la domanda attrice e ha ordinato il rilascio
dell’appartamento in favore della Sig. Maria.
2°grado
(Corte d’appello)
Successivamente alla proposta di appello richiesta da Laura in
seguito al primo grado di giudizio il giudice ha respinto la
domanda di scioglimento del contratto e di restituzione
dell’immobile.
3° grado:
(corte di cassazione) Pres: Finocchiaro, Relat: Lanzillo.
La corte di cassazione accoglie il ricorso. Annulla la sentenza e la
rinvia alla corte d’appello di Roma, con i seguenti motivi:
① Doveva essere onere del comodatario (Giorgio),
dichiarare che l’uso dell’abitazione in oggetto era stato
concesso in previsione del matrimonio.
② La concessione in uso dell’immobile ha avuto inizio
prima del matrimonio e della successiva convivenza dei
coniugi (Giorgio e Laura).
① Doveva essere interpretata ed applicata la norma che
autorizza il comodante (Maria) a chiedere la
restituzione del bene oggetto del comodato, in quanto il
comodante (Maria) risulta essere una persona sola,
anziana e bisognosa di cure, per di più a fronte di un
utilizzazione gratuita da parte del comodatario
(Giorgio) protrattasi per anni.
Articoli e leggi applicate per il n.13603 del 21 luglio 2004
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Art 1809 c.c.
Art 1803 c.c.
Art 1804 c.c.
Art 2733 c.c.
Art 115, 116, 228 Cod. Proc. Civ.
Art 370 n.5 Cod. Proc. Civ. (D.L. 22 giugno 2012 n.83)
Art 92 Ord. Giudiz.
Art 3 della legge del 7 ottobre 1969 n.742
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Sentenza Diritto - Comodato