L’obbligo di sicurezza
Rovigo, 18 marzo 2013
Monongah, West Virginia, USA, 1907, 500/800 morti, 171
italiani riconosciuti
La normativa di tutela
generale
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La costituzione (artt.32, 35-41)
 Regolamenti e direttive comunitarie
 Le leggi ordinarie
 La contrattazione collettiva
La normativa specifica
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Art.32 Cost.
Art.2087 cod.civ.
La normativa prevenzionistica degli anni ‘50.
Art.9 statuto dei lavoratori
Il SSN
D.lgs. (n.626/1994) 9 aprile 2008 n.81
D.lgs. 14 agosto 1996, n.494
L’art.32 Cost.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
[...]
L’art. va letto insieme agli artt. 2 (diritti inviolabili della
persona) e 41 (diritti e limiti all’iniziativa economica
privata).
Dagli anni ‘80 si è riconosciuto a tale diritto un valore
che si esplica nei confronti di tutti e non solo dello
Stato (Corte Cost. 184/1986 - sul “Danno Biologico”).
Anche in precedenza, comunque, vi era un interesse
alla tutela - preventiva e successiva - della salute nei
luoghi di lavoro.
L’art.2087 Cod.Civ.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.
A. L’obbligazione di sicurezza. La Massima sicurezza
tecnologicamente fattibile (norma in bianco). Non sempre
è sufficiente rispettare la normativa antinfortunistica e
quanto previsto dal CCL. (Rumori)
B. Principio generale: presiede alla verifica della legittimità
dell’organizzazione del lavoro. (Riposi)
C. La personalità morale
D. Effetti processuali dell’obbligazione contrattuale (vs.
obbligazione extracontrattuale).

Art. 9 statuto dei lavoratori
Tutela della
salute e dell’integrità fisica. I lavoratori,
mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
I problemi del 2087: Tutela successiva ed individuale.
L’art.9 attibuisce l’esercizio del diritto al livello collettivo
e non solo per il controllo, anche per la prevenzione.
N.B. Il SSN nasce nel 1978 (l.833), qui siamo nel 1970.
Marcinelle, 8 agosto 1956
262 morti, di cui 136
italiani.
La C.E.C.A. è in vigore dal
1952, ed è operativa dal
1953.
Comincia un lungo processo
di attenzione nei confronti
della sicurezza sul lavoro.
La direttiva quadro
comunitaria

La connessione tra sicurezza e concorrenza
 Il dumping sociale
 389/1989. La “svolta” nella concezione
della sicurezza sul lavoro.
 Le prime direttive applicative
 Problemi di applicazione
“La seconda Corte d’Assise condanna
Harald Espenhahn per omicidio volontario
con dolo eventuale…” Aprile 2011, Corte
d’Assise di Torino. Condannati per
omicidio l’AD di ThyssenKrupp, oltre a
Gerard Priegnitz, Marco Pucci (del CdA) e
Raffaele Salerno, Cosimo Cafueri, Daniele
Moroni (dirigenti).
 Perché una condanna per omicidio
volontario e non per omicidio colposo?

L’episodio che ha scatenato l’incendio e la
conseguente morte dei 7 operai si era già
verificato – senza danni alle persone;
 pochi mesi prima dal working group della Tk
sulla sicurezza erano stati messi a disposizione
800 mila euro per installare un impianto di
rilevazione di fumi e spegnimento automatico
del fuoco, ma si era preferito non investire in
uno stabilimento che doveva essere chiuso.

Dunque
L’evento era prevedibile
 Era evitabile
 I preposti si sono potuti rappresentare l’evento
e ne hanno accettato le conseguenze possibili.

– Altra lettura: non ne avevano accettato le
conseguenze (colpa cosciente).
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli
incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da
quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza
dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è
sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia
quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia
quando non accerti e vigili che di queste misure venga
fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non
potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore,
all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta
può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore
da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri
dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al
procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute… (Cass.
n.4656 del 2011)
In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle
disposizioni di prevenzione coloro che presiedono
direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non
sono invece responsabili dell’incidente derivante dalla
mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi
antinfortunistici coloro ai quali spetta unicamente l’onere di
vigilare sull’osservanza dei precetti imposti; al preposto
(destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul
lavoro, ma svolgente attività sussidiaria), peraltro, può essere
delegato l’apprestamento delle misure preventive, ma non
anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai
dirigenti o all’imprenditore; ne consegue che la delega non
scagiona dalla responsabilità penale l’imprenditore o il
direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad
assumere da solo l’obbligo di predisporre, far realizzare e
pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive
previste dalla legge. (Cass.pen. 12/5/2005)
Parole chiave
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Sicurezza vs. Risparmio?
 Sicurezza = qualità?
 Sicurezza interesse del lavoratore vs. costi
dell’impresa?
Il d.lgs. 81/2008
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Tutela estesa a tutti i lavoratori
Revisione del concetto di salute come benessere fisico mentale sociale
Semplifica le sanzioni penali (da 1400 a 400) per i trasgressori e le
inasprisce;
Rafforzamento delle rappresentanze per la sicurezza, eletti dai lavoratori,
con poteri di ispezionare impianti e prendere visione dei documenti
aziendali;
obbliga i datori di lavoro a pubblicare una documentazione di valutazione
complessiva del rischio (comprensiva dello stress lavoro correlato);
determina una responsabilità in solido delle aziende appaltatrici nei
confronti di quelle subappaltanti;
prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola, nelle aziende
che non rispettino la 626, abbiano più del 20% dei lavoratori in nero, ovvero
sottopongano i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai
Contratti Nazionali di categoria
Misure generali di tutela
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valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
misure igieniche;
misure di protezione collettiva ed individuale;
misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso,
di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di
pericolo grave ed immediato;
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
informazione, formazione, consultazione e partecipazione
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle
questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro;
istruzioni adeguate ai lavoratori.
Obblighi del datore
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Documento di valutazione dei rischi
Piano di sicurezza ambientale
Designazione del responsabile del servizio
protezione e sicurezza
Addetti Spp
Formazione e informazione: Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
La delega delle funzioni
Non è ammessa per
 valutazione dei rischi
 relazione sulla valutazione dei rischi e
individuazione delle misure
 designazione del responsabile del servizio
prevenzione
 autocertificazione della valutazione del
rischio
La delega

La non delegabilità della responsabilità non
è non delegabilità della fase esecutiva.
Quando è possibile delegare è comunque
necessario rispettare dei requisiti:
 dimensione/specializzazione dell’azienda
(necessità di delegare)
 Idoneità tecnica del delegato
 Autonomia decisionale ed economica
obblighi dei lavoratori
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
E’ eletto o designato dai lavoratori. 1 fino a
200 dipendenti, 3 dal 201 a 1000, 6 oltre.
 deve essere consultato e informato
 deve essere formato dal datore
 ha poteri propositivi
 ha poteri di controllo

Obbligazione solidale

(art.26) committente, appaltatore e sub
appaltatori rispondono «per tutti i danni per
i quali il lavoratore dipendente
dall’appaltatore o dal subappaltatore, non
risulti indennizzato ad opera dell’INAIL»
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le280415 sicurezza