A E S S E I N F O R MA
N u m e r ouno
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Numero
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014
Gennaio 2014
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V
I
anno VII I
AESSE INFORMA
I Progetti SGSL gestiti da Confcooperative di Cuneo attraverso l’INAIL.
Notizie di rilievo:
• I Progetti SGSL gestiti da
Confcooperative di Cuneo
attraverso l’INAIL;
• Dall’INAIL più di 300
milioni di euro per il miglioramento della Sicurezza nelle imprese;
• La formazione del lavoratore deve essere riferita
alla sua effettiva mansione;
• Gli obblighi formativi in
caso di trasferimento e
cambio mansioni;
• Sulla responsabilità del
datore di lavoro per infortunio di un estraneo;
•
La posizione antinfortunistica e le responsabilità
del dirigente;
• Inforisk aggiornato dalla
Regione Piemonte.
E’ dal 2011 che Confcooperative
di Cuneo, in collaborazione con
AESSE SERVIZI, propone e realizza annualmente progetti di
prevenzione di infortuni e malattie
professionali negli ambienti di
lavoro, patrocinati e finanziati
dall’INAIL.
Queste iniziative hanno coinvolto
di volta in volta comparti differenti
del mondo cooperativo, ad esempio nel 2012 si è concluso un
progetto indirizzato alle cantine
sociali, mirato alla creazione di
uno specifico modello organizzativo per la gestione della sicurezza
nelle società del settore vinicolo.
In quell’occasione sei cooperative
(Cantina Clavesana, Cantina del
nebbiolo, Cantina vignaioli “Elvio
Pertinace”, Produttori di Govone,
Cantina Terrenostre e Cantina
Vallebelbo) hanno aderito al lavoro sviluppato dai tecnici di Aesse
Servizi.
Inoltre, attraverso l’analisi, l’assistenza e la consultazione operate
sul campione di aziende durante
le varie fasi di lavoro, è stato pos-
sibile stilare delle linee di indirizzo
utili a guidare e a facilitare nell’implementazione del modello organizzativo tutte le imprese del settore
intenzionate a dotarsi dello strumento gestionale SGSL, secondo lo
standard delle linee guida UNI –
INAIL.
Nel passato anno è stata avanzata
all’INAIL la richiesta di finanziamento per un nuovo progetto, dai contenuti e dall’impostazione analoghi a
quello appena descritto, ma indirizzato alle cooperative agricole operanti nel settore ortofrutticolo e
incentrato sulla diffusione, al loro
interno, di modelli organizzativi
della salute e sicurezza sul lavoro.
Si è in attesa che l’INAIL proceda
all’approvazione del progetto e
successivamente Confcooperative
provvederà ad informare tutte le
associate del settore ortofrutticolo
per l’individuazione delle 5 cooperative su cui sviluppare il SGSL.
Nel 2013 si è dato il via ad un progetto con Confcooperative di Torino e rivolto alle cooperative sociali
di tipo A cioè quelle società che
perseguono l’interesse generale della
comunità attraverso la gestione di
servizi alla persona di tipo sociosanitario ed educativo, rivolti ad utenti
quali disabili, anziani, minori, tossico e
alcol dipendenti, malati psichiatrici
operanti nel territorio della provincia di
Torino e di Cuneo.
Questo nuovo studio – con l’impegno
congiunto di partner di progetto afferenti sia a Confcooperative Torino, sia
a Confcooperative Cuneo – si prefigge
l’obiettivo di predisporre, sperimentare
ed adattare all’interno di sei società
cooperative di tipo A un modello organizzativo dedicato agli aspetti di salute
e sicurezza professionale, conforme
alle linee guida UNI – INAIL ed esimente così come previsto dall’art. 30
del d.lgs 81.
L’intento principale è stato quello di
declinare lo strumento SGSL – necessariamente delineato dalle linee guida
UNI – INAIL con caratteristiche di
applicabilità universale e, pertanto,
generale – alla luce delle esigenze e
delle problematiche relative alla gestione dei rischi (segue in II° pag.)
Dall’Inail più di 300 milioni di euro per il miglioramento della sicurezza nelle imprese
Per aiutare il sistema produttivo
italiano in questa difficile congiuntura economica, raddoppiati gli
incentivi dell’Istituto a favore delle aziende che vogliono realizzare
interventi di prevenzione. Tra le
novità del nuovo bando Isi, l’innalzamento della copertura dei costi
dal 50% al 65% fino a un massimo di 130mila euro
ROMA - L’Inail raddoppia i suoi
sforzi per aiutare il sistema produttivo italiano a mantenere alta
l’attenzione sulla sicurezza anche
in questa difficile congiuntura
economica. Dopo i 155 milioni di
euro assegnati lo scorso aprile a
circa 3.700 imprese, infatti, con il
nuovo bando Isi l’Istituto mette a
disposizione delle aziende altri
307 milioni a fondo perduto per la
realizzazione di interventi di prevenzione, l’adozione di modelli
organizzativi orientati alla sicurezza e la sostituzione o l’adeguamento delle attrezzature di lavoro.
È la somma più rilevante mai
stanziata. I 307 milioni di quest'anno rappresentano la somma
più rilevante destinata finora alle
imprese che vogliono investire in
prevenzione. Per l’intero progetto,
a partire dal 2010 sono stati stanziati oltre 800 milioni di euro, che
comprendono anche i circa 80
milioni dirottati nel 2012 sulle aree
dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpite dal
terremoto per interventi di messa
in sicurezza dei capannoni e degli
impianti industriali.
Il contributo cumulabile con
interventi di garanzia sul credito.
Per fronteggiare la situazione di
difficoltà economica che le imprese
stanno attraversando, il nuovo bando ha introdotto alcune importanti
novità. La copertura dei costi, in
particolare, è stata elevata dal 50%
al 65% dell’importo complessivo e il
contributo massimo erogabile per
ogni progetto ammesso al finanziamento è stato aumentato da 100mila a 130mila euro. “Il contributo –
sottolinea il presidente dell’Inail,
Massimo De Felice – è cumulabile
con i benefici derivanti da interventi
pubblici di garanzia sul credito,
come quelli gestiti dal Fondo di
garanzia delle piccole e medie
imprese e da Ismea”. Un’ulteriore
novità è rappresentata dall’introduzione di un terzo asse di finanziamento, con fondi trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, per la sostituzione o l’adeguamento delle attrezzature di
lavoro, in linea con i requisiti previsti dal Testo unico sulla sicurezza.
Dal 21 gennaio l’inserimento
online dei progetti. La procedura
per l’assegnazione degli incentivi
Inail ricalca quella adottata nelle
edizioni precedenti. Dal 21 gennaio
all’8 aprile 2014 le imprese potranno inserire sul sito dell’Istituto i
propri progetti e, nel caso in cui
abbiano raggiunto o superato la
soglia minima di ammissibilità,
otterranno un codice identificativo
da utilizzare al momento di inoltrare la
domanda online nelle date di apertura
dello sportello telematico. I finanziamenti, ripartiti in budget regionali che
tengono conto del numero dei lavoratori e dell’indice di gravità degli infortuni rilevato sul territorio, saranno assegnati fino all'esaurimento sulla base
dell’ordine cronologico di invio.
Al via anche una campagna informativa. Il varo del nuovo bando Isi
sarà accompagnato da una campagna
informativa su quotidiani, periodici, tv
e Internet. La campagna promuove le
politiche attive dell’Istituto per la prevenzione: oltre agli incentivi alle imprese per il miglioramento delle condizioni
di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche la riduzione del premio
assicurativo riconosciuta alle aziende
attive da almeno due anni che abbiano
realizzato interventi per la prevenzione
nell’anno precedente alla richiesta.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il contact center dell’Istituto ai numeri 803164 (gratuito da
telefono fisso) e 06-164164 (a pagamento da telefono cellulare).
Seguiteci anche su: Facebook,
Twitter e YouTube
Pagina 2
AESSE INFORMA
Segue dalla I° pagina.
per la sicurezza e salute proprie del
settore considerato, basti pensare
alla movimentazione manuale dei
pazienti, al rischio biologico, al burnout, al lavoro in solitudine, al lavoro
notturno, alla presenza di lavoratrici
in età fertile, allo svolgimento di attività presso i domicili degli utenti, ecc.
Sono state coinvolte sei cooperative
aderenti a Confcooperative di Cuneo
e di Torino e tutte le società del comparto (in particolare le associate
presenti sui territori delle due province) le quali potranno beneficiare dei
risultati prodotti dalle attività sperimentali poste in essere, grazie alla
creazione di linee di indirizzo per
l’implementazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro, a disposizione delle imprese
interessate.
Attualmente si stanno elaborando le
linee di un nuovo progetto che dovrà
coinvolgere, se finanziato dall’INAIL,
le cooperative di produzione e lavoro
della provincia di Cuneo.
Numero uno
In conclusione tra gli aspetti di interesse per le cooperative che intenderanno prendere parte all’iniziativa
ed adottare il sistema di gestione
della sicurezza è previsto:
- l’accesso ad incentivi economici
erogati dall’INAIL sia in forma diretta
(quali gli Incentivi alle imprese per la
realizzazione di interventi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro in
attuazione dell’art. 11, co. 5 d.lgs 81
s.m.i., comunemente noti sotto il
nome di “bando ISI”), sia in forma
indiretta (con una riduzione del premio assicurativo variabile dal 7% al
30%, attraverso la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai
sensi dell’art. 24 delle modalità di
applicazione delle tariffe dei premi
(D.M. 12.12.2000 come modificato
dal D.M. 3.12.2010) dopo il primo
biennio di attività, vale a dire OT24);
- l’esenzione, ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs 81, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni,
introdotta nell’ordinamento giuridico
dal d.lgs 231 del 2001;
- una maggiore efficacia in termini
di prevenzione degli infortuni, un
miglioramento della qualità e della
produttività nei luoghi di lavoro e,
quindi, un generale accrescimento
della competitività dell’impresa,
anche in termini di immagine.
I vantaggi che si hanno non sono
pochi, quindi è opportuno informare le nostre associate di queste
importanti possibilità. Sarà quindi
opportuno realizzare momenti di
informazione sul nostro territorio e
sul Piemonte. (Dam. della Red.)
La formazione del lavoratore deve essere riferita alla sua effettiva mansione.
La vignetta di PuntoSicuro:
Felici e sicure feste a tutti.
La Commissione interpelli del Ministero del Lavoro si è espressa
(interpello Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011, il 5/11/2013) in merito
alla durata del corso di formazione in
materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Alla domanda se si dovesse, allo
scopo, fare riferimento al codice
ATECO dell’azienda di appartenenza, gli esperti del ministero hanno
chiarito che se ne deve prescindere,
dovendosi invece fare riferimento
all’effettiva mansione del lavoratore, quale risulta dopo che si sono
valutati i rischi cui lo stesso viene
sottoposto.
Un esempio per tutti: si pensi agli
impiegati che operano negli uffici
amministrativi di un’azienda metallurgica. Per essi la formazione sarà
del tipo a rischio “basso”, diversa
quindi da quella dei colleghi dell’azienda addetti alle attività produttive
per i quali i corsi di formazione sono
di tipo a rischio “alto” o “medio”,
come si evince dal codice ATECO di
appartenenza.
Conviene richiamare, a questo proposito, l’art. 2103 del c.c., sostituito
dall’art. 13 dello Statuto dei lavoratori
(Legge 300/70), secondo il quale il
lavoratore:
a) “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o
a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva…”
b) “non può essere trasferito da
una unità produttiva ad un’altra se
non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive…”.
Va aggiunto che l’art. 96 del c.c.
impone al datore di lavoro di:
- comunicare al lavoratore, al momento dell’assunzione la propria
qualifica;
- garantire che il lavoratore sia
effettivamente assegnato alla qua-
lifica di assunzione.
Si ricorda che la mansione indica i
compiti operativi ai quali il lavoratore è assegnato e la qualifica può
non avere corrispondenza con
quella di mansione. Le controversie nella materia sono di competenza del Giudice del lavoro.
"Io scelgo la sicurezza", n.
4/2013.
È stato pubblicato un nuovo
numero della newsletter "Io
scelgo la sicurezza", bollettino
della regione Piemonte dedicato
alla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Il Focus di questo numero, disponibile online nel sito della
regione Piemonte è dedicato
alle principali modifiche al Decreto 81/08 apportate dal Decreto del fare. Inoltre sono presenti
approfondimenti su: Inforisk,
Stati generali delle Reti di scuole per la sicurezza, Il Rapporto
annuale Inail e Articoli pirotecnici.
Gli obblighi formativi in caso di trasferimento e cambio mansioni.
Il Ministero
del Lavoro
chiarisce,
con la nota
n. 20791 del
27 novembre
2013, sulla
necessità o
meno di provvedere alla formazione di lavoratori in caso di trasferimento o di cambio mansione.
La Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro,
con la nota n. 20791 del 27/11/13,
ha fornito alcuni chiarimenti in ordine
agli obblighi formativi del datore di
lavoro in caso di trasferimento del
lavoratore da un reparto all’altro
della stessa azienda, mantenendo le
stesse mansioni lavorative.
Ricordiamo che il co. 4 dell’art. 37
del d.lgs 81 prevede l’obbligo formativo in caso:
“a) della costituzione del rapporto di
lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione
di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.”
Tutte situazioni caratterizzate dall’inserimento di nuovi rischi a cui potrebbe essere sottoposto il lavoratore
in relazione alla sua attività all’interno dell’azienda. La nota del Ministero prende in esame la lettera b)
“trasferimento o cambiamento di
mansioni” e chiarisce che “la necessità di integrare la formazione del
lavoratore nel caso in cui lo stesso
venga trasferito nell’ambito della
stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio
(reparto o ufficio) al quale è trasferi-
to, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato
precedentemente formato (ad es.
nuove procedure operative e di
emergenza da seguire), avendo
riferimento anche al luogo in cui
essa è ubicata”. Riepilogando:- se
il lavoratore viene destinato a
mansioni diverse da quelle precedenti, dovrà essere formato sui
rischi specifici della nuova attività
lavorativa- invece nel caso in cui il
lavoratore venga destinato alla
medesima mansione, l’aggiornamento formativo riguarderà esclusivamente le differenze sostanziali
della nuova postazione di lavoro
(per esempio in merito all’ubicazione delle uscite di emergenza )
e delle relative attrezzature da
lavoro, e qualsiasi altro caso in cui
sussista una effettiva esigenza di
adeguamento formativo.
Federica Gozzini.
AESSE INFORMA
Numero uno
Sulla responsabilità del datore di lavoro per infortunio die un
le estraneo.
incombeva
Il datore di lavoro può rispondere
per un infortunio che dovesse
accadere nei luoghi di lavoro della
propria azienda anche a una
persona estranea, se lo stesso è
legato a una violazione delle
norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Corte di Cassazione Penale Sezione
IV - Sentenza n. 42647 del 17
ottobre 2013 - Ric. omissis.
E’ un insegnamento quello che
discende da questa sentenza della
Corte di Cassazione che può essere
utile per quelle organizzazioni di
lavoro che consentono di
frequentare gli ambienti destinati
all’attività lavorativa a persone
estranee all’organizzazione stessa. Il
datore di lavoro di un’azienda,
sostiene la suprema Corte, può
rispondere anche per un infortunio
che dovesse accadere nel luogo di
lavoro ad una persona estranea alla
organizzazione. Perché si configuri
un profilo di colpa non occorre che vi
sia la violazione di specifiche norme
dettate per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro ma è sufficiente
che l'evento dannoso si sia verificato
a causa dell'omessa adozione di
quelle misure ed accorgimenti
imposti ai fini della più efficace tutela
dell'integrità fisica del lavoratore.
Il fatto
La Corte d'Appello ha confermata la
sentenza pronunciata dal Tribunale
che aveva affermato la penale
responsabilità del legale
rappresentante di una società
amministratrice di uno stabile, sede
di alcuni uffici del Comune, in ordine
al reato di cui all'art. 590 co. 3, in
relazione all'art. 8 co. 9 del D.P.R. n.
547/1955. Al legale rappresentante
era stato contestato il suddetto reato
poiché per colpa consistita in
negligenza, imprudenza, imperizia
e violazione della normativa di
prevenzione degli infortuni sul
lavoro per non aver segnalato e
comunque disposto la
segnalazione della presenza sul
pianerottolo del primo piano, nelle
immediate dell'ascensore, di un
dislivello del pavimento di circa 8
cm costituente ingombro con
pericolo di caduta di persone,
aveva cagionato ad una
dipendente del Comune lesioni
personali gravi. In particolare era
successo che la dipendente del
Comune si era recata, unitamente
ad una collega, nell'immobile di
cui era amministratrice l'imputata
per portare dei fascicoli in un
ufficio ivi ubicato. La stessa
aveva preso insieme alla collega
l'ascensore e, uscendo, era
caduta in quanto non si era
accorta che, immediatamente
dopo la porta dell'ascensore, c'era
un gradino che non era segnalato
e dello stesso colore grigio del
pavimento. A seguito della
predetta caduta la dipendente
aveva riportato la frattura
articolare scomposta dell'epifisi
distale del radio dx con prognosi
iniziale di trenta giorni, poi elevati
a sessanta.
Il ricorso alla Cassazione e le
decisioni della suprema Corte
(…) La Corte di Cassazione ha
rigettato il ricorso facendo
presente (…) come circa un anno
prima dell'episodio la stessa
dipendente aveva segnalato
all’imputata l'esistenza e la
pericolosità dell'avvallamento per
cui la stessa era pienamente a
conoscenza della possibile insidia
pertanto, in
considerazione della posizione
rivestita, il dovere di attivarsi (come
poi successivamente avvenuto dopo il
verificarsi dell'episodio) per eliminarla
o comunque per segnalare
opportunamente il dislivello agli utenti
dell'ascensore.
(…) la surema Corte ha ricordato che
“in caso di lesioni o di omicidio
colposo, perché possa ravvisarsi
l'ipotesi del fatto commesso con
violazione delle norme dirette a
prevenire gli infortuni sul lavoro, è
necessario e sufficiente che sussista
tra siffatta violazione e l'evento
dannoso un legame causale, il quale
ricorre tutte le volte che il fatto sia
ricollegabile alla inosservanza delle
norme stesse secondo i principi dettati
dagli artt. 40 e 41 c.p.”. In tale
evenienza si ravvisa l'aggravante di
cui all'art. 590 c.p., co. 3 “anche nel
caso di soggetto passivo estraneo
all'attività ed all'ambiente di lavoro,
purché la presenza di tale soggetto
nel luogo e nel momento dell'infortunio
non abbia tali caratteri di anormalità,
atipicità ed eccezionalità da far
ritenere interrotto il nesso eziologico
tra l'evento e la condotta
inosservante”.
“Non occorre che vi sia la violazione
di specifiche norme dettate per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro”
ha quindi precisato la Sez. IV,
“essendo sufficiente che l'evento
dannoso si sia verificato a causa
dell'omessa adozione di quelle misure
ed accorgimenti imposti ai fini della più
efficace tutela dell'integrità fisica del
lavoratore” ed ha quindi concluso che
non ha nessuna importanza che
l'imputata non era il datore di lavoro
dell’infortunata , giacché ““il principio
cautelare ha una valenza generale ed
inderogabile, tale da imporsi nell’inte-
Pagina 3
resse di tutti, finanche degli
estranei al rapporto di lavoro, a
prescindere, quindi, da un
rapporto di dipendenza diretta con
il titolare dell'impresa”. (art. di G.
Porreca)
IL LIBRETTO FORMATIVO DEL
CITTADINO
Pare imminente (cfr. intervista a
Cinzia Frascheri, in PuntoSicuro
19 nov. 2013) l'adozione del
“libretto del lavoratore sulla formazione”.
Raggiungimento senz'altro positivo, che sembra però -per orainteressare soltanto i lavori di
breve durata, sia pure coprendo
tutti i settori.
Si mostra allora non privo di
senso articolare alcune considerazioni sulla lunga vicenda del
“Libretto formativo del cittadino”.
La registrazione della formazione
obbligatoria di lavoratori, preposti
e dirigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, è prevista,
nel d.lgs 81, dal co.14 dell'art.
37. l'articolo in formato .pdf
La posizione antinfortunistica e le responsabilità del dirigente.
I dirigenti hanno il compito di
predisporre le misure di sicurezza,
controllare le modalità del
processo di lavorazione e vigilare,
secondo le attribuzioni e
competenze, sulla regolarità
d e l l 'an ti nf o rtu n is t ic a d e ll e
lavorazioni. (Di Rolando Dubini).
I dirigenti devono, per quanto di
competenza (e dunque anche a
prescindere da incarichi formali
antinfortunistici, e dal possedere
poteri di spesa) e nell'ambito
dell'organizzazione e del
mansionario aziendale, avvalendosi
delle conoscenze tecniche per le
quali ricoprono l’incarico, vigilare
sulla regolarità antinfortunistica e
igienica delle lavorazioni, dare
istruzioni affinché le lavorazioni
possano svolgersi nel migliore dei
modi, dunque in modo sano, sicuro
e igienico, organizzare la
produzione con un ulteriore
distribuzione di compiti fra i
dipendenti in modo tale da
impedire la violazione della
normativa e garantire un numero
adeguato di preposti in grado di
vigilare sull'effettiva osservanza
dei compiti prevenzionistici da
parte di tutti coloro che sono presenti
sul luogo di lavoro, a qualunque
titolo.
Anche prescindendo da una formale
investitura da parte del datore di
lavoro nella posizione dirigenziale
con attribuzione dei compiti connessi
e delle conseguenti responsabilità,
il dirigente (anche di fatto, o anche
un preposto che abbia compiti
organizzativi e possa disporre
l'adozione di procedure di lavoro
sicuro) sarà comunque obbligato a
rispettare la normativa
antinfortunistica, in quanto
espressamente menzionato tra i
soggetti contitolari
dell'obbligazione di sicurezza dalla
legislazione prevenzionistica.
La Cassazione è esplicita: «la
stessa formulazione della norma
(...) consente di ritenere che il
legislatore abbia voluto rendere i
dirigenti e i preposti destinatari
delle norme antinfortunistiche
iure proprio, prescindendo dalla
eventuale delega [o da altri tipi
di esplicito incarico
antinfortunistico]» e «può far
ritenere che per questi due ultimi
soggetti sia stata prevista una
investitura originaria e non
d e ri v a t a d e i d o v e r i d i
sicurezza».
Inoltre, commenta Raffaele
Guariniello, «il datore di lavoro
(...) e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i
dirigenti e i preposti che dirigono o
sovrintendono le stesse attività,
sono tenuti all'osservanza delle
disposizioni del presente decreto»"
e "chiara è la finalità di questa
norma: precisare una volta per
tutte che gli obblighi (...) fanno
generalmente capo ai datori di lavoro
e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, ai dirigenti
e ai preposti" (…)
La Cassazione ha altresì sottolineato
che “sussiste la responsabilità del
dirigente regolarmente delegato
dal datore di lavoro
all’adempimento degli obblighi in
materia di sicurezza del lavoro
(nella specie il direttore tecnico)
con riferimento alle violazioni
puramente formali o documentali,
per evitare le quali non sono
necessari né la collaborazione del
datore di lavoro né alcun impegno
di spesa; in ipotesi siffatte la delega
è efficace anche se non comporti
l’autonomia finanziaria del delegato
(il principio è stato espresso con
riguardo ad una fattispecie in cui al
direttore tecnico veniva imputata
l’omessa esibizione, in sede di
ispezione, del libretto concernente un
recipiente a pressione e l’omessa
verifica periodica annuale - in effetti
gratuita - di altri quattro
recipienti)” . Per inciso, si noti anche
che "anche in relazione allo
svolgimento di attività di
organizzazioni complesse ed ampie,
il dirigente non può spogliarsi dei
connessi doveri di carattere
eminentemente pubblico, e quindi
inderogabili, se non a seguito del
conferimento di una delega
espressa, con l’indicazione dei
doveri relativi allo svolgimento
Come Aesse Servizi abbiamo
svolto e concluso in dicembre un
corso di 16 ore (art. 37 del d.lgs
81) per dirigenti del settore
bancario.
Riteniamo utile far seguire ai temi
sviluppati nel corso l’articolo
dell’Avv. Dubini che precisa
alcuni quesiti/domande poste dai
partecipanti durante le lezioni
formative.
dell’attività di controllo e con il
conferimento dei poteri e dei
mezzi necessari ad adempierli
(…), anzi, anche in siffatta ipotesi
di valida delega, non vengono
meno tutti i doveri del dirigente,
ma mutano di contenuto,
permanendo a suo carico l’obbligo
di una attività di coordinamento
organizzativo, di direzione e di
controllo dell’attività del delegato".
In tale senso, «l’ordinamento
individua un livello di
responsabilità intermedio
incarnato dalla figura del
dirigente, che dirige, appunto,
ad un qualche livello, l’attività
lavorativa, un suo settore o una
sua articolazione. Tale soggetto
non porta le responsabilità
inerenti alle scelte gestionali
generali ma ha poteri posti ad un
livello inferiore, solitamente
rapportati anche all’effettivo
potere di spesa».
(segue in ultima pagina)
ADERISCE a:
AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro.
In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da
Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei
carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni
e amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc..
Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di
sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri
temporanei o mobili e, ecc..
Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa, sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di Cuneo e di Alba.
Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro
convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a
svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore).
Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza
telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e
sicurezza sul lavoro.
E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno.
Segue dalla III° pagina l’articolo: “La
posizione antinfortunistica e le
responsabilità del dirigente” (…) I
dirigenti hanno il compito essenziale ed ineludibile di adottare e attivare (dandovi la dovuta attuazione a seconda dei casi) le misure
di prevenzione e protezione che
il DVR avrà identificato come
necessarie per contenere o eliminare i rischi esistenti nello svolgimento delle mansioni specifiche, e
tutte le altre misure, disposizioni,
regolamenti, procedure e istruzioni
aziendali di sicurezza e igiene del
lavoro.
I dirigenti "sono coloro che sono
preposti alla direzione tecnicoamministrativa dell'azienda o di un
reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei
servizi, e che partecipano solo
eccezionalmente al lavoro normale,
avendo il compito di predisporre
anche tutte le misure di sicurezza, controllare le modalità del
processo di lavorazione, e vigilare, secondo le loro attribuzioni e
competenze, sulla regolarità
dell'antinfortunistica delle lavorazioni" ; occorre comunque sottolineare che "la ripartizione interna
ed istituzionale delle specifiche
competenze, sempre necessaria
nell’ambito di aziende ad organizzazione complessa, non esonera di
per se stessa il dirigente dall’osservanza degli obblighi derivanti
dall’art. 4 d.P.R. 547/1955, a meno
che con tale ripartizione il dirigente
non abbia anche specificamente
delegato l’adempimento di tali obblighi ai preposti ai singoli reparti,
investendoli di ogni suo potere al
riguardo; la delega, in tale ipotesi, dovrà comunque essere provata, non potendo essere semplicemente presunta in relazione alle
dimensioni dell’impresa ed alla
ripartizione interna dei compiti".
Inoltre, com'è loro obbligo, i dirigenti contribuiscono alla valutazione
dei rischi, segnalando tutte le situazioni pericolose e di carenza prevenzionistica riscontrate direttamente o indirettamente nei luoghi di
lavoro.
(Articolo pubblicato su Punto Sicuro di
TORINO – Aggiornato dal Gruppo di
lavoro “rischio chimico” della Regione Piemonte il modello applicativo Inforisk per la valutazione del
rischio da agenti chimici.
L’aggiornamento del documento è
stato approvato con DD n. 847 del
29/10/2013, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 81 dal nuovo
sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze.
La revisione ha permesso di apportare alcune significative modifiche al
modello con l’obiettivo di fornire
indicazioni operative necessarie al
sistema di prevenzione regionale per
rendere maggiormente uniforme
sull’intero territorio regionale l’applicazione della normativa sul rischio
chimico.
Inforisk è un modello valutativo che
a partire da dati di tipo qualitativo/
semi-quantitativo, consente, attraverso l’uso facoltativo di un diagramma di flusso operativo e di una metodologia semplificata (CUT OFF) “di
giungere a una valutazione del
rischio per la salute senza procedere ad una valutazione complessa stimata (o misurata), nel caso
siano rispettate alcune indicazioni
che costituiscono esposizioni molto
limitate ad agenti chimici caratterizzati da pericolosità intrinseca non
elevata e presenti in piccole quantità.Il flusso garantisce la possibilità di
stimare il rischio anche in assenza di
dati ambientali e/o biologici utilizzando i criteri di tossicità della sostanza,
la quantità utilizzata o presente nel
ciclo produttivo, le modalità di utilizzo e la durata dell’esposizione. Ciò
consente un approccio valutativo
standardizzato anche in caso di
non misurabilità del dato ambientale
e/o biologico e semplifica, almeno in
una prima fase, la valutazione
(rischio stimato). Se dalla valutazione del rischio stimato emergono
risultati che non permettono l’applicazione del concetto di “irrilevante
per la salute”, il datore di lavoro
dovrà provvedere affinché il rischio
sia ridotto al minimo mediante l’applicazione di misure specifiche cosi
dicembre tratto dal libro di Rolando come indicato al co. 1 dell’art. 225 e
Dubini scritto di recente)
dovrà verificare la possibilità di procedere a misure ambientali e/o biologiche da cui potrà derivare, mediante algoritmo, l’entità del rischio
stesso”.
Si evidenzia che il modello Inforisk “
fornisce indicazioni da utilizzare
e sclu siva m e n t e d u r a n t e la
valutazione dei rischi derivanti dallo
svolgimento del “normale” processo
produttivo per quanto riguarda gli
aspetti legati alla salute dei
lavoratori; non sono quindi
comprese tutte quelle situazioni che
accidentalmente possono verificarsi
durante l’attività lavorativa
(infortuni, incendi, esplosioni, ecc.)
che rientrano nel capitolo della
valutazione del rischio chimico per
la sicurezza e che saranno oggetto
di un successivo atto di indirizzo”.
Per approfondire:
aggiornamentoInforisk
AMBIENTE SICURO SERVIZI
Società Cooperativa
Iscritta all’Albo delle Cooperative a
mutualità prevalente al n°
A181684
Sede: Via Cascina Colombaro, 56
– 12100 CUNEO
C.F. e P. IVA 03157080049
Tel. 0171/ 451725
FAX 0171/451734
e-mail: [email protected]
sito: www.aesseservizi.eu
Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/
451725 . Non sono più attivi invece
gli interni 719 e 733.
ATTIVITA’ FORMATIVE
Confcooperative Cuneo in collaborazione con l’Agenzia Formativa
I.Re.Coop Piemonte propone i seguenti corsi finanziati in ambito
sicurezza:
• AGGIORNAMENTO RLS (4 ore ):
mercoledì 5 marzo 2014 in orario
14.00-18.00, costo € 8,80 (per piccole
imprese); € 13,20 (per medie imprese);
QUESITI.
Il lavoratore nominato RSPP, deve
fare la formazione e aggiornamento come lavoratore a norma
dell’art. 37 del D.lgs 81?
No, perché la formazione erogata
agli RSPP e ASPP in conformità
dell’Accordo Stato-Regioni del 26
gennaio 2006 è superiore e comprensiva per contenuti e durata a
quella erogata ai lavoratori ai sensi
dell’art. 37 del D.lgs 81.
Tale condizione vale qualora l’RSPP/
ASPP risulti in possesso dei requisiti
per svolgere detta funzione.
Prossima scadenza che riguarda la formazione dei datori di
lavoro RSPP esonerati ex art.
95 del d.lgs 626/1994.
Scade il 10/01/2014 il termine
entro cui i datori di lavoro che
hanno optato per lo svolgimento
diretto del SPP e che hanno
usufruito dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione ai
sensi della 626 sono tenuti, alla luce dell’art. 34 del d.lgs 81,
ad aggiornarsi con le modalità
dell’Accordo del 21/12/2011.
• AGGIORNAMENTO RLS (8 ore):
mercoledì 26 febbraio 2014 in orario
9.00-13.00 e 14.00-18.00, costo €
17,60 (per piccole imprese); € 26,40
(per medie imprese);
• AGGIORNAMENTO RSPP per
Datori di Lavoro - attività a rischio
basso (8 ore): venerdì 14 marzo 2014
in orario 9.00-13.00 e14.00-18.00,
costo € 17,60 (per piccole imprese); €
26,40 (per medie imprese);
• AGGIORNAMENTO RSPP per
datori di lavoro - attività a rischio
medio e alto - (16 ore): venerdì 21
marzo e venerdì 28 marzo 2014 in
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00, costo
€ 32,50 (per piccole imprese); € 48,75
(per medie imprese).
N.B.: Ai costi va aggiunta l’IVA.
Per informazioni e iscrizioni contattare Ufficio Progetti e Formazione Roberta Rallo 0171/451739 - email: [email protected]
Hanno collaborato a questo numero:
B. A. DAMIANO, Simone DOGLIANI,
Matteo CASSINO, Valeria
PELLEGRINO, Cinzia DUTTO e
Roberta RALLO.
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Pubblicazione nr. 1-14