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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 43
Licenze e Autorizzazioni per aprire: “COMMERCIO DI GENERI DI
MONOPOLIO”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Generi di Monopolio
COMMERCIO DI GENERI DI MONOPOLIO
Definizione
La vendita dei generi di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraverso:
-rivendite ordinarie: in questa tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico, che espone il numero della
concessione sull'apposita insegna a "T"
-rivendite speciali: in questa categoria rientrano quelle ubicate presso particolari strutture quali porti, aeroporti, stazioni
ferroviarie, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, ecc.
-patentini: vengono istituiti nei Bar di rilevante frequentazione, dotati di sala da intrattenimento per il pubblico, i cui titolari
si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina
-distributori automatici: vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.
Il titolare di una tabaccheria ha nella gran parte dei casi - due diverse autorizzazioni:
-una per la rivendita di generi di monopolio
-una per il commercio al dettaglio di altri beni (es. caramelle, cartoline, accendini...) diversi da quelli di monopolio.
L’autorizzazione per la "rivendita di generi di monopolio" deve essere richiesta all’Ispettorato Compartimentale Monopoli di
Stato (AAMS) competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno.
La richiesta deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale), l’individuazione del locale da
destinare a rivendita, specificandone l’esatta ubicazione.
Nella domanda deve essere anche indicata, ove possibile, l’ubicazione delle tre tabaccherie più vicine, precisandone il
numero identificativo (rilevabile nell’apposita insegna a "T") e il Comune di ubicazione delle stesse.
Sulla base di tale domanda, l’Ispettorato compartimentale, qualora lo ritenga opportuno, procede al rilascio della licenza,
provvedendo all’assegnazione della nuova tabaccheria nei seguenti modi:
1) nei Comuni con più di 30.000 abitanti o nei capoluoghi di provincia, mediante un’asta pubblica;
2) nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, tramite un concorso riservato a particolari categorie di
persone e nell’ordine:
- profughi già intestatari di analoga licenza nei territori di provenienza;
- invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate;
- decorati al valor militare, altri profughi riconosciuti tali, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità
lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.
A parità di titoli, viene preferito chi ha il maggior numero di familiari a carico, ed, in caso di ulteriore parità, chi ha proposto
il locale riconosciuto più idoneo
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Generi di Monopolio
Condizioni per l’apertura di una tabaccheria
1) DISTANZA DALLA PIÙ VICINA RIVENDITA:
a) nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;
b) nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250;
c) nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300;
d) nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200. In ogni caso deve essere osservato anche il
rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti o frazione
non inferiore a 800 abitanti);
e) nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà
dell'Ispettorato compartimentale procedere all’istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività
minima.
La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere
effettuata seguendo il percorso pedonale più breve.
2) PRODUTTIVITÀ: Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ispettorato
compartimentale sulla base degli aggi realizzati, nell'anno precedente la richiesta, dalle tre rivendite più vicine.
L'importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del Comune.
Vendita di altri prodotti
VALORI BOLLATI E POSTALI: le rivendite hanno l’obbligo di smerciare tutti i prodotti in vendita dall’Amministrazione
dei monopoli.
L’Ispettorato compartimentale ha però la facoltà di escludere e di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate
rivendite.
Le rivendite hanno l’obbligo di vendere, oltre ai generi indicati sopra anche:
1) i fiammiferi ed i valori postali;
2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria;
3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate;
4) quanto altro fosse disposto dall'Amministrazione dei monopoli di stato.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Generi di Monopolio
Adempimenti per l’attività
Oltre alla concessione da parte dell’AAMS della licenza per la rivendita di generi di monopolio sono necessari anche i
normali adempimenti comuni a tutte le imprese:
- Domanda di attribuzione del numero di partita iva
- Domanda di iscrizione all'Agenzia delle entrate
- Denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
- Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l’Inps
- Iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail
- Rispetto delle direttive regionali e provinciali
Riferimenti normativi Nazionali
- L. 22.12.1957, n. 1293, art. 19 (G.U. n. 9 del 13.1.1958) - Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.
- D.P.R. 14.10.1958, n. 1074, art. 8 (G.U. n. 308 del 22.12.1958) - Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957,
numero 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.
- L. 14.11.1967, n. 1095 (G.U. n. 300 del 1.12.1967) - Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio.
- L. 23.7.1980, n. 384 (G.U. n. 210 del 1.8.1980) - Modifiche alla L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita di generi di monopolio.
- L. 29.1.1986, n. 25 (G.U. n. 37 del 14.2.1986) - Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n.
1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili.
- D.Lgs. 24.6.2003, n. 184 (G.U. n. 169 del 23/07/2003) - Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita
dei prodotti del tabacco.
Codici attività economiche ATECO
47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie).
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