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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 44
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“COMMERCIO DI GIOCATTOLI”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Giocattoli
COMMERCIO DI GIOCATTOLI
Definizione
Svolgere un’attività commerciale significa acquistare merci e rivenderle ad altri nello stato in cui sono state acquistate oppure
dopo averle sottoposte alle eventuali trasformazioni o trattamenti abitualmente praticati, purché questa attività di
intermediazione sia svolta in nome e per conto proprio. Il commercio può essere all’ingrosso o al minuto.
Commercio all’Ingrosso
È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome o per conto proprio e le rivende ad altri
commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane...), o ad
utilizzatori in grande (enti pubblici o privati, ospedali...).
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Commercio al Minuto
È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in
sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Il
commercio all’ingrosso e il commercio al minuto si differenziano per il tipo di cliente a cui si rivolgono e non per la quantità,
grossa o piccola, delle merci scambiate.
Attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa (negozio)
Tale attività può essere esercitata in modo stabile secondo tre distinte modalità strutturali:
1) Esercizi di vicinato:
esercizi aventi una superficie di vendita (area destinata alla vendita):
- fino a 150 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti
- fino a 250 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti a S.C.I.A.(Segnalazione Certificata Inizio Attività)
da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio.
Questa deve contenere la dichiarazione dell’interessato:
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare);
- di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme
urbanistiche e le destinazioni d’uso;
- del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio di Giocattoli
Condizioni per l’apertura di una tabaccheria
1) DISTANZA DALLA PIÙ VICINA RIVENDITA:
a) nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;
b) nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250;
c) nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300;
d) nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200. In ogni caso deve essere osservato anche il
rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti o frazione
non inferiore a 800 abitanti);
e) nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà
dell'Ispettorato compartimentale procedere all’istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività
minima.
La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere
effettuata seguendo il percorso pedonale più breve.
2) PRODUTTIVITÀ: Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall'Ispettorato
compartimentale sulla base degli aggi realizzati, nell'anno precedente la richiesta, dalle tre rivendite più vicine.
L'importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del Comune.
Vendita di altri prodotti
VALORI BOLLATI E POSTALI: le rivendite hanno l’obbligo di smerciare tutti i prodotti in vendita dall’Amministrazione
dei monopoli.
L’Ispettorato compartimentale ha però la facoltà di escludere e di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate
rivendite.
Le rivendite hanno l’obbligo di vendere, oltre ai generi indicati sopra anche:
1) i fiammiferi ed i valori postali;
2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria;
3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate;
4) quanto altro fosse disposto dall'Amministrazione dei monopoli di stato.
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2) Medie strutture di vendita:
esercizi aventi una superficie di vendita:
- compresa tra 150 e 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti;
- compresa tra 250 e 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio.
3) Grandi strutture di vendita
esercizi aventi una superficie di vendita:
- superiore a 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti;
- superiore a 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti;
L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio, previo parere favorevole della regione nell’ambito di una conferenza di servizi composta da rappresentanti
di regione provincia e comune.
Requisiti Morali
Non possono esercitare l’attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
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e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da
altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale
altra persona preposta all’attività commerciale.
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Iter Burocratico
Comunicazione Unica (ComUnica)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato
Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita.
La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in
caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale
provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune
interessato.
Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale
modalità cartacea.
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Principali Riferimenti Normativi
- LEGGE 11.06.1971 n. 426
- D.M. 30.08.1971 .
- D.M. 14.01.1972 .
- D.M. 28.04.1976 .
- D.M. 04.08.1988 N° 375 .
- D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 (Suppl. Ord. G.U. n. 95 del 24.4.1998) - Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15.3.1997, n. 59.
- D.L. n. 223/2006 Liberalizzazione del settore commerciale
- D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 49 comma 4-bis
- D. Lgs 6 agosto 2012 n.147
Codice Attività Economica ATECO
47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici).
46.49.30 - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli.
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