DIRITTO PRIVATO
Prof. Raffaele Tuccillo
Anno accademico 2015/2016
I semestre
RAPPRESENTANZA
SIMULAZIONE


Diretta: un soggetto ha il potere di compiere
atti giuridici in nome e per conto del
rappresentato,
con
effetti diretti nel
patrimonio di quest’ultimo.
Indiretta: un soggetto agisce in nome
proprio, ma per conto del rappresentato. In
tal caso, gli effetti degli atti posti in essere si
produrranno nella sfera giuridica del
rappresentante, il quale dovrà stipulare
successivamente con il rappresentato un
negozio giuridico di trasferimento.
Artt. 1703 e ss. c.c.
Contratto con cui una parte
(mandatario) si obbliga a
compiere uno o più atti per
conto di un’altra (mandante)
Contratto consensuale ad effetti obbligatori
MANDATO SENZA
RAPPRESENTANZA:
il mandatario agisce
in nome proprio per
conto del mandante
MANDATO CON
RAPPRESENTANZA:
il mandatario
compie gli atti in
nome per conto del
mandante
Rappresentanza
Mandato
Dal mandato consegue un obbligo contrattuale di compiere
atti giuridici per conto del mandante, mentre dalla
rappresentanza un potere di compiere atti in sostituzione.
Negozio unilaterale, con cui il rappresentato
conferisce al rappresentante i relativi poteri.
La procura non ha effetto se non è conferita
con le forme prescritte per il contratto che il
rappresentante deve concludere (art. 1392
c.c.).
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Assenza del potere di
rappresentanza
Art. 1398.
Art. 1399.
Art. 1394.
Art. 1395.
Il rappresentante può agire solo nei limiti della procura e
nell’interesse del rappresentato
Art. 1398.
Rappresentanza senza potere.

«Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle
facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere
confidato senza sua colpa nella validità del contratto.»
Art. 1399.
Ratifica.

«Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato ,
con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il
contratto prima della ratifica.
Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un
termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.»
Art. 1394 Conflitto d'interessi
«Il contratto concluso dal rappresentante in
conflitto d'interessi col rappresentato può essere
annullato su domanda del rappresentato, se il
conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo».
“È annullabile il contratto che il rappresentante
conclude con se stesso, in proprio o come
rappresentante di un'altra parte, a meno che il
rappresentato lo abbia autorizzato
specificatamente ovvero il contenuto del
contratto sia determinato in modo da
escludere la possibilità di conflitto d'interessi.
L'impugnazione può essere proposta soltanto
dal rappresentato”.
SIMULAZIONE
Situazione di divergenza tra
dichiarazione contrattuale e
reale volontà
Elementi
Divergenza voluta
Accordo simulatorio
Intenzione di ingannare i terzi
Tipi
SIMULAZIONE
ASSOLUTA
LE PARTI STIPULANO
UN CONTRATTO, MA, IN
REALTÀ, NON
VOGLIONO ALCUN
NEGOZIO.
SIMULAZIONE
RELATIVA
LE PARTI STIPULANO
UN CONTRATTO, MA, IN
REALTÀ, VOGLIONO GLI
EFFETTI DI UN DIVERSO
TIPO
Simulazione assoluta
Contratto
simulato
Accordo
dissimulato
Non produce
effetto tra le parti
Non produce
effetti tra le parti
Indica che le parti non
intendono modificare i loro
rapporti
Simulazione relativa
Contratto
simulato
Contratto
dissimulato
Non produce effetti tra le parti
Contiene la reale volontà delle
parti
Può riguardare la NATURA del
contratto (si fa apparire vendita ciò
che è donazione) o un ELEMENTO
del contratto (si fa apparire
condizionato un contratto puro).
Interposizione fittizia di
persona
 Si fa figurare come parte contrattuale un
soggetto diverso da quello nella cui sfera
giuridica si verificheranno gli effetti del
negozio.
 Un apposito accordo tra tutte le parti
contrattuali prevede il reale destinatario degli
effetti del contratto.
Es.: stipulo una donazione a favore di un soggetto, ma in realtà voglio
beneficiarne un altro.
Effetti tra le parti
e nei confronti dei terzi
Effetti tra le
parti
Rispetto ai
terzi
pregiudicati
Rispetto ai
Terzi
subacquirenti
Rispetto ai
creditori del
simulato
alienante
Rispetto ai
creditori del
simulato
acquirente
RISPETTO AI TERZI
TRA LE PARTI
PREGIUDICATI
Produce effetto tra le
Produce effetto tra le parti
parti solo
solo
ciò che queste hanno
ciò che queste hanno
realmente voluto
realmente voluto
Ha effetto l’accordo
Sono interessati a far riconoscere la
dissimulato
simulazione e a farne dichiarare
(controdichiarazione)
la nullità
Effetti tra le
parti
Rispetto ai
terzi
pregiudicati
Rispetto ai
Terzi
subacquirent
i
Rispetto ai
creditori del
simulato
alienante
Rispetto ai
creditori del
simulato
acquirente
RISPETTO AI TERZI
RISPETTO AI
SUBACQUIRENTI
CREDITORI DEL
Quando abbiano
SIMULATO
subacquistato in buona
ALIENANTE
fede, la simulazione non
Possono far valere la
può esser fatta valere
simulazione che
dalle parti simulanti nei
pregiudichi i loro diritti.
loro confronti.
Effetti tra le
parti
Rispetto ai
terzi
pregiudicati
Rispetto ai
Terzi
subacquirent
i
Rispetto ai
creditori del
simulato
alienante
Rispetto ai
creditori del
simulato
acquirente
RISPETTO AI CREDITORI DEL
SIMULATO ACQUIRENTE
La simulazione non è loro opponibile
quando sono garantiti da pegno
o ipoteca.
Effetti tra le
parti
Rispetto ai
terzi
pregiudicati
Rispetto ai
Terzi
subacquirent
i
Rispetto ai
creditori del
simulato
alienante
Rispetto ai
creditori del
simulato
acquirente
In virtù dell’autonomia privata, le
parti utilizzano uno SCHEMA TIPICO
per perseguire un INTERESSE
DIVERSO e spesso ULTERIORE
RISPETTO A QUELLO TIPICO DEL TIPO
NEGOZIALE IMPIEGATO.
LA FINALITÀ DIVERSA CHE SI VUOLE
REALIZZARE corrisponde alla CAUSA DI
UN DIVERSO NEGOZIO oppure ad uno
SCOPO NON REALIZZABILE ATTRAVERSO
ALCUNO SCHEMA NEGOZIALE
TIPIZZATO.
NEGOZIO
SIMULATO
La volontà dichiarata o
non esiste
(simulazione assoluta)
o è diversa da quella
effettiva.
NEGOZIO
INDIRETTO
Il negozio è realmente
voluto dalle parti per
raggiungere
indirettamente lo scopo
ulteriore che si erano
prefissate.
Un soggetto
detto FIDUCIANTE,
TRASFERISCE
ad un altro soggetto,
detto FIDUCIARIO,
dei BENI
con l’ACCORDO (pactum fiduciae) che quest’ultimo ne farà
un USO DETERMINATO per perseguire uno SCOPO LECITO,
pena la NULLITÀ DEL CONTRATTO.
Es.: Trasferimento di un pacchetto azionario in favore del
fiduciario, con l'accordo che quest’ultimo dovrà votare
all'assemblea dei soci secondo le istruzioni del fiduciante.
L’EFFETTO È REALMENTE
VOLUTO, MA È STRUMENTALE
RISPETTO AL RAGGIUNGIMENTO
DI SCOPI SPECIFICI.
IL MECCANISMO È UTILIZZATO ANCHE DALLE
SIM AUTORIZZATE DAL D. LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415, A
SVOLGERE SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER CUI IL FIDUCIANTE
CONFERISCE LORO UN PATRIMONIO CON L’INTESA CHE VENGA
GESTITO SULLA BASE DI UNA SPECIFICA ESPERIENZA
PROFESSIONALE.
Tale figura ha trovato riconoscimento nel nostro
ordinamento ad opera della L. 16 ottobre 1989,
n. 364 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992), di
ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio
1985, che detta disposizioni relative alla legge
applicabile nei casi in cui I BENI OGGETTO DEL
TRUST, VALIDAMENTE STIPULATO IN PAESI OVE
ESSO È PREVISTO E DISCIPLINATO, SIANO
SITUATI IN ITALIA.
Esistono almeno tre modelli di trust, con
diverse peculiarità ed effetti (quello
inglese, quello internazionale e quello
civilistico), caratterizzati solitamente dalla
presenza di tre soggetti :
1) il COSTITUENTE o settlor;
2) il FIDUCIARIO o trustee ;
3) e il BENEFICIARIO.
Il DISPONENTE trasferisce, con atto
inter vivos o mortis causa, i (o
parte dei) propri beni al trustee,
perdendo così ogni facoltà su di
essi.
I beni oggetto del trust
pur essendo intestati a nome del
trustee (o a nome di un’altra persona
per conto del trustee), sono separati
dagli altri beni che compongono il
patrimonio del trustee, con la
conseguenza che essi sono opponibili
ai terzi (creditori personali ed eredi
del trustee).
L’esercizio dei diritti attribuiti al trustee
(cui spetta il potere-dovere di
amministrazione, di rendicontazione, di
gestione e di disposizione dei beni
secondo i termini del trust)
è funzionalizzato
1) all’interesse del beneficiario
(al quale i beni saranno ritrasferiti);
2) o allo scopo del trust .
L’art. 2645 ter c.c. intitolato “Trascrizione di atti di destinazione per
la realizzazione di fini meritevoli di tutela riferibili a persone con
disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone
fisiche” è stato introdotto dall’art. 39-novies del decreto legge 30
dicembre 2005, n. 273 e così recita:
“Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti
in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a
novanta anni o per la durata della vita della persona fisica
beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili
a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o
persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono
essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di
destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al
conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente
stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo
per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire
oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo
comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
Questa norma prevede che con tali atti è
possibile costituire un vincolo di destinazione
su di una massa patrimoniale, che, pur
restando nella titolarità del "conferente",
assume, per la durata stabilita, la
connotazione di massa patrimoniale
"separata” rispetto alla restante parte del suo
patrimonio, in ragione del vincolo di
destinazione reso, peraltro, opponibile nei
confronti dei terzi con l'esecuzione della
formalità di trascrizione.
L’ART. 2645 ter COD. CIV. :
- nel riferirsi ad atti che prevedono la perseguibilità non
soltanto di uno scopo lecito relativo a persone giuridiche o
disabili, ma a qualunque scopo meritevole di tutela riferibile a
qualunque persona, fisica o giuridica, presenta un
CARATTERE GENERALE destinato ad incidere sui meccanismi
che consentono la limitazione della responsabilità
patrimoniale di cui all’art. 2740, secondo comma, cod. civ;
- è, pertanto, una norma contenitore dell’autonomia privata,
che offre uno strumento ulteriore per realizzare tutte quelle
finalità perseguibili con il trust, ma pone anche nuovi
problemi, tra cui quelli di integrazione con istituti analoghi
(cui l’atto di destinazione va ad aggiungersi) e di
coordinamento con la disciplina generale della famiglia e
delle successioni.
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