LA SIMULAZIONE (art. 1414-1417)
• Creare l’apparenza : simulato e dissimulato
(spesso documentato con controdichiarazione)
• Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA
• Simulazione relativa che riguarda i soggetti:
interposizione fittizia
• Finalità talvolta fraudolente a danni del fisco o di
creditori, ma non necessariamente: quindi ci sono
norme che regolano effetti fra le parti e norme che
tutelano terzi
GLI EFFETTI FRA LE PARTI (art.1414)
• Il c. SIMULATO non produce effetti
• Il c. DISSIMULATO produce effetti se il simulato
ha i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla
legge per il contratto dissimulato
• Azione di accertamento di simulazione di
contratto imprescrittibile; azione x far valere diritti
derivanti da contratto dissimulato prescrizione
10nnale (art.2946)
Tribunale Palermo,10 febbraio 2011n. 620
• Al fine di ritenere integrati gli estremi della
simulazione (assoluta) di un negozio non è
sufficiente la prova della "causa simulandi" (nella
specie in considerazione rappresentata dall'intento
del debitore di sottrarre un bene alla garanzia
generica dei creditori attraverso la sua fittizia
alienazione) ma è necessario provare
specificatamente la natura meramente apparente
del contratto (nel caso di specie l'alienazione), nel
senso che né una parte abbia inteso trasmettere o
rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte
abbia inteso acquistarla.
Art. 1415 comma 1
• La simulazione non può essere opposta né
dalle parti contraenti né dagli aventi causa o
dai creditori del simulato alienante ai terzi
in buona fede che hanno acquistato diritti
dal titolare apparente, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di simulazione
EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI
AVENTI CAUSA (art.1415 comma1)
• Titolarità apparente del simulato acquirente:
abuso realizzato con vendita ad un terzo
• Potenziali conflitti fra terzo e simulato
alienante
• Soluzione: buona fede del terzo intesa come
non conoscenza della simulazione, salvo
regola della trascrizione
Art. 1415 comma 2
• I terzi possono far valere la simulazione in
confronto delle parti quando essa pregiudica
i loro diritti
EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI
(art.1415 comma 2)
• I terzi danneggiati sono tutelati potendo
agire in giudizio x ottenere l’accertamento
dell’inefficacia del contratto simulato e
eventualmente far emergere il dissimulato
art. 1416 comma 1
• La simulazione non può essere opposta dai
contraenti ai creditori del titolare apparente
che in buona fede hanno compiuto atti di
esecuzione sui beni che furono oggetto del
contratto simulato
Art. 1416 comma 2
• I creditori del simulato alienante possono
far valere la simulazione che pregiudica i
loro diritti, e, nel conflitto con i creditori
chirografari del simulato acquirente, sono
preferiti a questi, se il loro credito è
anteriore all’atto simulato
EFFETTI NEI CONFRONTI DEI
CREDITORI (art. 1416 comma 2)
• Creditori SIMULATO
ALIENANTE
• CREDITORI SIMULATO
ACQUIRENTE
Art. 1417 prova della
simulazione
• La prova per testimoni della simulazione è
ammissibile senza limiti se la domanda è
proposta da creditori o da terzi e, qualora sia
diretta a far valere l’illiceità del contratto
dissimulato, anche se è proposta dalle parti
PROVA DELLA SIMULAZIONE
• Prova a disposizione di una parte:
controdichiarazione scritta; vietata di regola
prova x testi ex art. 2722 c.c., possibile nei
casi di cui all’art. 2724 c.c. (principio di
prova x iscritto-impossibilità morale o
materiale di procurarsi prova scritta-perdita
incolpevole di doc scritto)
• Prova a disposizione di un terzo: sia x
testi che x presunzioni
Cass. 09 novembre 2012, n. 19529
• In caso di allegazione della simulazione
relativa per interposizione fittizia di persona
di un contratto necessitante la forma scritta
"ad substantiam", la dimostrazione della
volontà delle parti di concludere un
contratto diverso da quello apparente
necessita l'esistenza di una
controdichiarazione dalla quale risulti
l'intento dei contraenti di dare vita ad un
contratto soggettivamente diverso da quello
apparente.
CONTRATTO FIDUCIARIO
• Con esso un sogg. detto fiduciante trasferisce un diritto
in capo ad altro sogg. detto fiduciario con l’accordo
che qs ne farà un predeterminato uso
• Trasferimento effettivo, fiduciario diviene effettivo
titolare limitatamente all’obbligo assunto verso il
fiduciante circa l’uso pattuito (es. SIM)
• SE FIDUCIARIO AL TERMINE RIFIUTA: art. 2932
• Se violazione del pactum fiduciae: al terzo anche se in
mala fede il bene, al fiduciante diritto al risarcimento
del danno.
• Cenni al trust (Conv. Aja 1985 ratificata con l. 364/89)
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