REVISIONE TITOLO V E COSTI
STANDARD
- SPUNTI PER LA DISCUSSIONE -
Revisione titolo V e costi standard
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Necessità di integrazione ed armonizzazione tra le diverse disposizioni in
materia di costi e fabbisogni standard
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Perdurante inattuazione della Legge delega sul federalismo fiscale (Legge n.42 del 2009 in
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) che, nel reintrodurre dopo quasi 20 anni il costo
standard per il settore del TPL, ha disposto che l’ammontare del finanziamento regionale del settore
va determinato tenendo conto del livelli adeguati del servizio su tutto il territorio nazionale e dei costi
standard (articolo 8, comma 1, lettera c);
Incoerenza in merito alla qualificazione costituzionale del trasporto pubblico locale: funzione non
fondamentale (per la parte corrente) per le Regioni, anche se fortemente assimilata a sanità,
assistenza e istruzione, ma allo stesso tempo non beneficiaria delle stesse certezze finanziarie, funzione
fondamentale per le spese in conto investimenti, funzione fondamentale per gli enti locali;
Definizione di un fabbisogno/costo standard per gli Enti locali con metodologie ed approccio
differente rispetto a quello applicato a livello regionale;
L’articolo 17, comma 1, del D.Lgs n. 422/1997 dispone che le compensazioni economiche per
obbligo di servizio pubblico asiano determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà
essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta
previsti nel bando di gara o nella lettera di invito tenendo conto, dei proventi derivanti dalle
tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla
mobilità;
Con decreto MIT sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi.
(articolo 1, comma 84, Legge 147/2013).
Revisione titolo V e costi standard
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Il costo standard introdotto dalla Legge delega sul federalismo fiscale ha
la funzione di determinare il quantum del finanziamento complessivo
per il livelli adeguati di servizio del trasporto pubblico locale; nella
versione attuale, invece, la funzione è di ripartizione del FNT e di
definizione base d’asta e corrispettivo;
Il decreto MIT sui costi standard, attualmente all’esame della Conferenza
Unificata, è un passo fondamentale e si spera decisivo per l’effettiva
introduzione su scala nazionale dei costi standard. Alcune questione da
risolvere:
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Accelerare con richiesta dati dell’Osservatorio TPL, il quale oltre alla
mera raccolta degli elementi conoscitivi deve assicurare un controllo
effettivo sulla qualità ed attendibilità del dato (anche se certificato!) e
l’assoluta riservatezza degli stessi;
Ripartire le risorse solo in funzione dei costi rischia di generare disparità
tra Regioni, è necessario affrontare anche il tema del ricavo standard
per assicurare una più equa ed efficiente allocazione delle risorse;
Revisione titolo V e costi standard
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Il metodo prescelto per la ripartizione (regressione), pur essendo di più
immediata applicazione, sconta però la sua natura ex post e quindi di
un legame troppo stretto con lo storico;
La funzione primaria di un approccio ai costi standard è quella di, a
parità e invarianza di risorse (vincolo finanza pubblica), di ripartirle in
funzione dei reali fabbisogni di mobilità e premiando le realtà più
efficienti;
Per una corretta ripartizione del Fondo i livelli di servizio a cui si deve
far riferimento sono quelli finanziati esclusivamente dal Fondo;
La ripartizione può prescindere da ulteriori fattori di contesto (densità
abitativa, caratteristiche socio-territoriali, caratteristiche della
domanda) ?
Bene ragionevole margine di utile e ammortamenti nell’algoritmo di
calcolo. Ma i soldi a disposizione sono sufficienti ad assicurare tutto
questo?
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spunti alla discussione sul tema della revisione del Titolo