forma- genere legislazione ed orientamenti Le “pari opportunità” non si sono realizzate pienamente anche se molto è stato fatto…. essere donna oggi ancora scontro con “barriere invisibili”. cosa significa oggi parlare di pari opportunità Molti interventi a sostegno, risultati ottenuti molto diversificati ed ancora poco incisivi forma- genere legislazione ed orientamenti • Anni 68/70 “Ciascun individuo, indipendentemente dal sesso, deve avere le stesse possibilità di partenza, lotta all’interno delle istituzioni (sindacati, partiti, nascita dei movimenti femminili e femministi) Una doppia visione ed una doppia presenza lotta per l’emancipazione nel lavoro e nelle professioni chiuse alle donne. La dimensione familiare entra nella vita pubblica slogan il privato è pubblico forma- genere legislazione ed orientamenti • Pensiero della differenza anni 70 denominato della differenza di genere • Tra l’essere donna rispetto a comportamenti interiorizzati cultura/educazione e una diversità di interpretare ed educare alla differenza. • Genere = ruoli sociali ascrivibili ai maschi e alle femmine • Anticipazione dei ruoli fin da bambini/giochi • Emozioni/ ruolo sessuale forma- genere forma- genere legislazione ed orientamenti legislazione ed orientamenti • Anni del femminismo identità femminile autocoscienza il vissuto è più ricco del pensato ( doppio ruolo) ma anche libertà del proprio corpo. • Messa in discussione dei ruoli maschile e femminile libertà sessuale • Primo terreno di verifica tra identità e ruoli • Ingresso nel mondo del lavoro (emancipazione e differenza) ruoli professionali • Aumento dei servizi / crescita occup. Fem. forma- genere legislazione ed orientamenti • Problema ancora tuttora non risolto • Differenza tra generazioni donne adulte e donne giovani (due generazioni ) • Il primo impatto con il mondo del lavoro per le giovani è l’esperienza della differenza. • Movimenti di lotta, movimenti di opinione • Continuità e discontinuità nelle azioni (oggi) forma- genere legislazione ed orientamenti Differenza di genere anni 70-80 Riconoscimento e valorizzazione delle diversità Non un dover essere, ma essere se stessa Differenza non come disuguaglianza, ma come interdipendenza ( il maschile e il femminile) Pensiero proprio ( il punto di vista delle donne) pensiero come pratica politica del partire da sè forma- genere legislazione ed orientamenti • il termine “genere” segna la presenza dei due sessi nella società, implica reciprocità, sottolinea la relazione e le interazioni tra donne e uomini in una dialettica costante • attraverso le immagini di donne in carriera e uomini teneri con i figli. • Si accolgono le differenze identitarie dei soggetti rispetto all’orientamento sessuale differenza non come disuguaglianza, ma come interdipendenza forma- genere legislazione ed orientamenti • Uguaglianza tutela e protezione Uguale a ciascun altro • Pari opportunità miglioramento (gap) Stesse possibilità • Differenza valorizzazione Riconoscimento della diversità forma- genere legislazione ed orientamenti • Discriminazione – trattamento non paritario nei confronti di uno o più individui • diretta = quanto 1 persona è vittima in ragione del genere. • Indiretta = quando a livello legislativo si prendono provvedimenti discriminanti a sfavore di un sesso o di una categoria. forma- genere legislazione ed orientamenti • sono ancora poche le donne che rivestono ruoli di rilievo. • Poche ai vertici della P.A., nei consigli comunali, province, nella dirigenza. • Quali motivazioni oggettive/soggettive/ ostacoli teoria della differenza • Focalizzazioni su caratteristiche contrapposte che permangono come stereotipi “fissi” • cura /dolcezza / pazienza indipendenza/dipendenza • competenze femminili e maschili • ognuno promotore di una visione del mondo a partire da sé dalla propria storia personale e culturale Il cammino verso le pari opportunità • In sintesi : Il concetto di pari opportunità si basa sul principio di uguaglianza giuridica e sociale tra uomini e donne. Al fine di rivendicare la propria differenza di genere e di stabilire un giusto rapporto fra i due sessi. Ma soprattutto di dare alle donne la possibilità di compiere delle scelte senza che esse diventino oggetto di discriminazione. forma- genere legislazione ed orientamenti • Pechino 1995 proclamazione che i diritti delle donne sono diritti umani. La conferenza segna un passo strategico di grande importanza. Definizione di una piattaforma di azione su povertà,istruzione,salute, violenza, pace,economia, diritti e tutela delle bambine.. Terminologia d’uso :empowerment ( da to empower ) darsi e quindi acquisire, obiettivo in sé mainstreaming = portare il punto di vista di genere forma- genere legislazione ed orientamenti networking = conoscersi, informarsi, scambiare, cercare di attivare sinergie, intraprendere iniziative comuni- fare rete equality = opportunità di acceso equity = equità, trattamento equo e giusto gender = genere , non biologica ma differenza sociale accountability= trasparenza e mantenimento degli impegni dei loro paesi dopo Pechino. Pari opportunità in europa • Problema delle p.o. è stato affrontato anni 60 con la redazione decennio dopo … con 5 programmi di azione volto a sostenere il ruolo femminile all’interno della società europea. Programma d’azione 91-95 molestie sessuali, maternità, e custodia dei bambini. Programma 96 – 2000 ruolo lavorativo delle donne all’interno di una economia in mutamento. Pari opportunità in europa • Programma 2000-2005 sono stati individuati 5 obiettivi : parità nella vita economica, partecipazione e rappresentanza, diritti sociali e civili, promuovere il superamento degli stereotipi. Il concetto e le fonti • Il concetto comunitario di discriminazione ha reso possibile il passaggio dalla tutela alla parità, e da qui all’uguaglianza di opportunità • In questo prospettiva si è assistito alla progressiva accentuazione delle azioni positive riconducibili al principio di eguaglianza non entro confini ma orientato alla promozione effettiva di uguaglianza di opportunità forma- genere legislazione ed orientamenti • Con l’espressione azione positiva si intende la misura intesa al perseguimento /uguaglianza di opportunità lavorative tra uomini e donne. • Condizioni di svantaggio molti fattori radicati (ruoli familiari, svantaggi culturali,storici, stereotipi) • Fattori spesso non correggibili tramite norme • Spirito non “ proteggere ma valorizzare” Normativa comunitaria • Il concetto di parità si basa sulla necessità di uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne : principio alla base > possibilità di compiere delle scelte dalla vita privata a quella professionale. • Il problema delle p.o. in Europa è stato affrontato per più decenni con un’ampia gamma di azioni. Normativa comunitaria • 1989 Carta Comunitaria dei diritti sociali nella quale viene ribadita la necessità di combattere ogni forma di discriminazione. • Anni 90 principio della tutela e della dignità della persona azioni di sensibilizzazione nel mondo del lavoro - si elabora un codice di condotta per fornire orientamenti su esempi e buone prassi/ parità retributiva, campagne di sensibilizzazione, negoziazione nei ccnl. Ricordiamo strategia per l’occupazione Trattato di Amsterdam 1997 dei 4 pilastri Occupabilità ( giuste competenze) Imprenditorialità (agevolare le iniziative) Adattabilità ( sviluppo di flessibili prassi lavorative) Pari opportunità ( pari condizioni di accesso ai posti di lavoro u./d. e pari trattamento Normativa comunitaria • La parità di trattamento riguarda qualunque tipo di discriminazione soprattutto legato allo stato socio-economico. • Vincoli di accesso all’istruzione, all’uso delle tecnologie Normativa comunitaria Superare la distribuzione del lavoro in base al sesso. Promuovere l’inserimento delle donne nelle attività dove sono meno presenti. Favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali. normativa comunitaria • Con il programma d’azione 2000-2005 la strategia europea per la realizzazione delle pari opportunità ha individuato 5 obiettivi essenziali : • 1.Raggiungimento parità economica • 2.Parità nella partecipazione e rappresentanza nei luoghi decisionali • 3.Parità di diritti sociali ( monitorare la presenza delle politiche p.o. nelle attività comunitarie) • 4.Parità dei diritti civili ( promuovere diritti, contrasto alla violenza di genere) • 5. contrastare gli stereotipi ( pregiudizi legati al sesso) Fra i trattati dell’Unione Europea relativi alle tematiche di P.O. Trattato di Maastricht > parità di retribuzione uomo/donna stesso lavoro Trattato di Amsterdam > parità di genere, contrasto alle discriminazioni, include i diritti delle donne fra i diritti sociali fondamentali e promuove adozioni per facilitare le attività professionali delle donne • La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. In un mondo che cambia l'UE si propone di diventare un'economia sostenibile e solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In pratica, l'Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia – da raggiungere entro il 2020. • Iniziativa Nuove competenze per nuovi lavori" intende: • contribuire a prevedere meglio il futuro fabbisogno di qualifiche • equilibrare meglio offerta di qualifiche ed esigenze del mercato del lavoro • colmare il divario tra istruzione e lavoro Normativa comunitaria • • strategia "Europa 2020" si fonda su tre ambiti prioritari, che si rafforzano a vicenda: una crescita basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza: in un mondo in cui i prodotti e i processi si differenziano in funzione dell’innovazione, le opportunità e la coesione sociale vanno potenziate valorizzando l’istruzione, la ricerca e l’economia digitale; • coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa: l’acquisizione di nuove competenze, l’accento sulla creatività e l’innovazione, lo sviluppo dell’imprenditorialità e la possibilità di cambiare facilmente lavoro sono i fattori essenziali in un mondo che offrirà più occupazione; • crescita sostenibile, competitiva e più verde: l'UE dovrà essere più efficace in termini di competitività e produttività riducendo e razionalizzando il consumo delle energie rinnovabili e delle risorse, in un contesto in cui l'energia e le risorse implicano costi elevati e maggiore pressione concorrenziale. Normativa comunitaria • migliorare la qualità degli impieghi garantendo migliori condizioni di lavoro • migliorare i presupposti per la creazione di posti di lavoro. • dotare le persone delle qualifiche necessarie per le professioni di oggi e domani Normativa comunitaria . • Nuovo millennio art. 23 Parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi compreso in materia di occupazione, lavoro,retribuzione. Il principio di parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Normativa comunitaria • Politiche di conciliazione gestione delle responsabilità lav./familiari • parità di trattamento indipendente dalla razza o origine etnica e discriminazione sul luogo di lavoro. • Rappresentanza ai processi decisionali politici e pubblici. Normativa italiana • Pari opportunità anticipata dalla Costituzione degli art. 3, 37,51 e 117 • Art.3 tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, religione, lingua, opinioni politiche….. • Art.37 la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro le stesse retribuzioni… Normativa italiana • Art. 51- tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza…. • Art.117- le leggi regionali per rimuovere ostacoli che impediscono la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica… parità di accesso alle cariche elettive. Normativa italiana • Riferimenti legislativi significativi • L.1204/71 divieto di licenziamento durante la gravidanza e mantenimento del posto di lavoro. • L.903/77 parità di trattamento in materia di lavoro (pone le basi per un’ effettiva parità lavorativa riguardo agli accessi al lavoro, carriera, qualifica,mansioni, formazione • 125)91 azioni positive per la parità • 215/92 imprenditoria femminile • D.lgs 61/2000 norme sul lavoro a tempo parziale per la conciliazione dei tempi (legge 53/00 sui congedi parentali) • Oltre a stabilire la formazione per terminare gli studi e piano di orari per la città a cura delle amm. ORGANISMI DI PARITA’ • FONTI Direttive e raccomandazioni CEE Decreto '84 Pres.te.Consiglio L 164/90 L.R. 14/87 L. 142/90 (Statuto) Delibere Consigli Prov.li e Comunali L. 56/87 125/91 l.144/99 art.4 d.l.196/00 d.l. 198/06 CCNL L.125/91 D.L. 29/93 art.61 Circolare 12/93 L.183/2010 art..21 ORGANISMO Commissione pari opportunità nazionale, regionale, provinciale, comunale Consigliera di parità nazionale, regionale e provinciale Comitato d'Ente C.U.G. RUOLO FINALITA' Consultivo Propositivo Controllo Affermazione mainstreaming, empowerment, e networking delle donne Pubblico ufficiale Tutela e Promozione Paritetico Consultivo Propositivo Controllo UBICAZIONE Vigilanza applicazione normativa pari opportunità Promozione iniziative per applicazione Azione ed assistenza in giudizio Uguaglianza sostanziale u/d nei luoghi di lavoro Valorizzazione risorsa femminile Integrazione pari opportunità/mobbing/bene ssere organizzativo Governo Regione Provincia Comune Ministero del lavoro Assessorato lavoro Regione Assessorato lavoro Provincia Luoghi di lavoro 35 organismi di parità • Commissione nazionale per la parità (L.164/90) promozione alla vita economica e sociale, elaborazione di modifica alla legislazione per una completa uguaglianza tra i sessi. • Studi e ricerche in relazione a norme comunitarie, segnala al presidente del consiglio iniziative in merito alle pari opp. organismi di parità • Dipartimento per le pari opportunità presso la presidenza del consiglio • Coordina le iniziative comunitarie e nazionali relative alle politiche di pari opportunità • Coordina l’adozione necessarie all’adeguamento dell’ordinamento nazionale ai principi dell’Unione EU, gestisce i rapporti con le amministrazioni centrali Consulta delle elette • Principio di quest’organo sono di fare delle elette i punti di riferimento delle donne • La loro presenza è volta a consolidare la presenza femminile nell’amm. e nella vita politica. Organismi di parità • Funzione e ruolo della vecchia Commissione P.O. • formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche della normativa statale necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta • cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune; redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità; fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunità; • svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo e donna. Organismi di parità Comitati Unici di garanzia CUG • Finalità prevenire e battere le discriminazioni dovute non solo al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla razza e all’orientamento sessuale. • Una tutela che comprende il trattamento economico, le progressioni di carriera, la sicurezza estesa all’accesso al lavoro oltre al fenomeno del mobbing. Normativa italiana Comitato tecnico Comitato è stato ricostituito con Decreto Interministeriale del 29 ottobre 2010 Compiti: proporre, informare, promuovere le azioni positive • dare pareri sui progetti da finanziare, elaborare codici di comportamento verificare l'applicazione delle leggi in materia di parità promuovere una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale proporre soluzioni alle controversie collettive di lavoro richiedere agli ispettorati informazioni presso i luoghi di lavoro Normativa • L.183 /2010 la legge delega al Governo in materia di impiego femminile o sgravi contributivi legati alla conciliazione per favorire l’occupazione o congedi parentali max estensione temporale e (da 3 a 4 mesi nuovo accordo quadro anche contratto a tempo determinato e part-time 2009 o rafforzare servizi all’infanzia e agli anziani non autosuff. Per liberare le donne alla scelta del lavoro Legge regionale