forma- genere
legislazione ed orientamenti
Le “pari opportunità” non si sono realizzate
pienamente anche se molto è stato fatto….
essere donna oggi ancora scontro con
“barriere invisibili”.
cosa significa oggi parlare di pari opportunità
Molti interventi a sostegno, risultati ottenuti
molto diversificati ed ancora poco incisivi
forma- genere
legislazione ed orientamenti
• Anni 68/70
“Ciascun individuo, indipendentemente dal sesso,
deve avere le stesse possibilità di partenza, lotta
all’interno delle istituzioni (sindacati, partiti,
nascita dei movimenti femminili e femministi)
Una doppia visione ed una doppia presenza
lotta per l’emancipazione nel lavoro e nelle
professioni chiuse alle donne.
La dimensione familiare entra nella vita pubblica
slogan il privato è pubblico
forma- genere
legislazione ed orientamenti
• Pensiero della differenza anni 70 denominato
della differenza di genere
• Tra l’essere donna rispetto a comportamenti
interiorizzati cultura/educazione e una diversità
di interpretare ed educare alla differenza.
• Genere = ruoli sociali ascrivibili ai maschi e alle
femmine
• Anticipazione dei ruoli fin da bambini/giochi
• Emozioni/ ruolo sessuale
forma- genere
forma- genere
legislazione ed orientamenti legislazione ed
orientamenti
• Anni del femminismo identità femminile
autocoscienza il vissuto è più ricco del pensato
( doppio ruolo) ma anche libertà del proprio corpo.
• Messa in discussione dei ruoli maschile e
femminile libertà sessuale
• Primo terreno di verifica tra identità e ruoli
• Ingresso nel mondo del lavoro (emancipazione e
differenza) ruoli professionali
• Aumento dei servizi / crescita occup. Fem.
forma- genere
legislazione ed orientamenti
• Problema ancora tuttora non risolto
• Differenza tra generazioni donne adulte e
donne giovani (due generazioni )
• Il primo impatto con il mondo del lavoro per le
giovani è l’esperienza della differenza.
• Movimenti di lotta, movimenti di opinione
• Continuità e discontinuità nelle azioni (oggi)
forma- genere
legislazione ed orientamenti
Differenza di genere anni 70-80
Riconoscimento e valorizzazione delle diversità
Non un dover essere, ma essere se stessa
Differenza non come disuguaglianza, ma come
interdipendenza ( il maschile e il femminile)
Pensiero proprio ( il punto di vista delle donne)
pensiero come pratica politica del partire da sè
forma- genere
legislazione ed orientamenti
• il termine “genere” segna la presenza dei due
sessi nella società, implica reciprocità,
sottolinea la relazione e le interazioni tra
donne e uomini in una dialettica costante
• attraverso le immagini di donne in carriera e
uomini teneri con i figli.
• Si accolgono le differenze identitarie dei soggetti
rispetto all’orientamento sessuale differenza non
come disuguaglianza, ma come interdipendenza
forma- genere
legislazione ed orientamenti
• Uguaglianza
tutela e protezione
Uguale a ciascun altro
• Pari opportunità
miglioramento (gap)
Stesse possibilità
• Differenza
valorizzazione
Riconoscimento della diversità
forma- genere
legislazione ed orientamenti
• Discriminazione – trattamento non paritario
nei confronti di uno o più individui
• diretta = quanto 1 persona è vittima in
ragione del genere.
• Indiretta = quando a livello legislativo si
prendono provvedimenti discriminanti a
sfavore di un sesso o di una categoria.
forma- genere
legislazione ed orientamenti
• sono ancora poche le donne che rivestono
ruoli di rilievo.
• Poche ai vertici della P.A., nei consigli
comunali, province, nella dirigenza.
• Quali
motivazioni
oggettive/soggettive/
ostacoli
teoria della differenza
• Focalizzazioni su caratteristiche contrapposte
che permangono come stereotipi “fissi”
• cura /dolcezza / pazienza
indipendenza/dipendenza
• competenze femminili e maschili
• ognuno promotore di una visione del mondo
a partire da sé dalla propria storia personale e
culturale
Il cammino verso le
pari opportunità
• In sintesi : Il concetto di pari opportunità si
basa sul principio di uguaglianza giuridica e
sociale tra uomini e donne.
Al fine di rivendicare la propria differenza di
genere e di stabilire un giusto rapporto fra i
due sessi.
Ma soprattutto di dare alle donne la possibilità
di compiere delle scelte senza che esse
diventino oggetto di discriminazione.
forma- genere
legislazione ed orientamenti
• Pechino 1995 proclamazione che i diritti delle
donne sono diritti umani. La conferenza segna un
passo strategico di grande importanza.
Definizione di una piattaforma di azione su
povertà,istruzione,salute, violenza,
pace,economia, diritti e tutela delle bambine..
Terminologia d’uso :empowerment ( da to
empower ) darsi e quindi acquisire, obiettivo in sé
mainstreaming = portare il punto di vista di genere
forma- genere
legislazione ed orientamenti
networking = conoscersi, informarsi, scambiare,
cercare di attivare sinergie, intraprendere
iniziative comuni- fare rete
equality = opportunità di acceso
equity = equità, trattamento equo e giusto
gender = genere , non biologica ma differenza
sociale
accountability= trasparenza e mantenimento degli
impegni dei loro paesi dopo Pechino.
Pari opportunità in europa
• Problema delle p.o. è stato affrontato anni 60
con la redazione decennio dopo … con 5
programmi di azione volto a sostenere il ruolo
femminile all’interno della società europea.
Programma d’azione 91-95 molestie sessuali,
maternità, e custodia dei bambini.
Programma 96 – 2000 ruolo lavorativo delle
donne all’interno di una economia in
mutamento.
Pari opportunità in europa
• Programma 2000-2005 sono stati individuati
5 obiettivi : parità nella vita economica,
partecipazione e rappresentanza, diritti sociali
e civili, promuovere il superamento degli
stereotipi.
Il concetto e le fonti
• Il concetto comunitario di discriminazione ha
reso possibile il passaggio dalla tutela alla
parità, e da qui all’uguaglianza di opportunità
• In questo prospettiva si è assistito alla
progressiva accentuazione delle azioni positive
riconducibili al principio di eguaglianza non
entro confini ma orientato alla promozione
effettiva di uguaglianza di opportunità
forma- genere
legislazione ed orientamenti
• Con l’espressione azione positiva si intende la
misura intesa al perseguimento /uguaglianza
di opportunità lavorative tra uomini e donne.
• Condizioni di svantaggio molti fattori radicati
(ruoli familiari, svantaggi culturali,storici,
stereotipi)
• Fattori spesso non correggibili tramite norme
• Spirito non “ proteggere ma valorizzare”
Normativa comunitaria
• Il concetto di parità si basa sulla necessità di
uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e
donne : principio alla base > possibilità di
compiere delle scelte dalla vita privata a
quella professionale.
• Il problema delle p.o. in Europa è stato
affrontato per più decenni con un’ampia
gamma di azioni.
Normativa comunitaria
• 1989 Carta Comunitaria dei diritti sociali nella
quale viene ribadita la necessità di combattere
ogni forma di discriminazione.
• Anni 90 principio della tutela e della dignità
della persona azioni di sensibilizzazione nel
mondo del lavoro - si elabora un codice di
condotta per fornire orientamenti su esempi e
buone prassi/ parità retributiva, campagne di
sensibilizzazione, negoziazione nei ccnl.
Ricordiamo strategia per l’occupazione Trattato
di Amsterdam 1997 dei 4 pilastri
 Occupabilità ( giuste competenze)
 Imprenditorialità (agevolare le iniziative)
 Adattabilità ( sviluppo di flessibili prassi
lavorative)
 Pari opportunità ( pari condizioni di accesso ai
posti di lavoro u./d. e pari trattamento
Normativa comunitaria
• La parità di trattamento riguarda qualunque
tipo di discriminazione soprattutto legato allo
stato socio-economico.
• Vincoli di accesso all’istruzione, all’uso delle
tecnologie
Normativa comunitaria
Superare la distribuzione del lavoro in base al
sesso.
Promuovere l’inserimento delle donne nelle
attività dove sono meno presenti.
Favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e
professionali.
normativa comunitaria
• Con il programma d’azione 2000-2005 la strategia
europea per la realizzazione delle pari opportunità ha
individuato 5 obiettivi essenziali :
• 1.Raggiungimento parità economica
• 2.Parità nella partecipazione e rappresentanza nei luoghi
decisionali
• 3.Parità di diritti sociali ( monitorare la presenza delle
politiche p.o. nelle attività comunitarie)
• 4.Parità dei diritti civili ( promuovere diritti, contrasto
alla violenza di genere)
• 5. contrastare gli stereotipi ( pregiudizi legati al sesso)
Fra i trattati dell’Unione Europea relativi alle
tematiche di P.O.
Trattato di Maastricht > parità di retribuzione
uomo/donna stesso lavoro
Trattato di Amsterdam > parità di genere,
contrasto alle discriminazioni, include i diritti
delle donne fra i diritti sociali fondamentali e
promuove adozioni per facilitare le attività
professionali delle donne
• La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia
dell'UE nel prossimo decennio.
In un mondo che cambia l'UE si propone di diventare
un'economia sostenibile e solidale. Queste tre priorità
che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l'UE e gli
Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione,
produttività e coesione sociale.
In pratica, l'Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi
– in materia di occupazione, innovazione, istruzione,
integrazione sociale e clima/energia – da raggiungere
entro il 2020.
• Iniziativa Nuove competenze per nuovi lavori"
intende:
• contribuire a prevedere meglio il futuro
fabbisogno di qualifiche
• equilibrare meglio offerta di qualifiche ed
esigenze del mercato del lavoro
• colmare il divario tra istruzione e lavoro
Normativa comunitaria
•
•
strategia "Europa 2020" si fonda su tre ambiti prioritari, che si rafforzano a
vicenda:
una crescita basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza: in un mondo in cui i
prodotti e i processi si differenziano in funzione dell’innovazione, le opportunità e
la coesione sociale vanno potenziate valorizzando l’istruzione, la ricerca e
l’economia digitale;
•
coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa: l’acquisizione di nuove
competenze, l’accento sulla creatività e l’innovazione, lo sviluppo
dell’imprenditorialità e la possibilità di cambiare facilmente lavoro sono i fattori
essenziali in un mondo che offrirà più occupazione;
•
crescita sostenibile, competitiva e più verde: l'UE dovrà essere più efficace in
termini di competitività e produttività riducendo e razionalizzando il consumo
delle energie rinnovabili e delle risorse, in un contesto in cui l'energia e le risorse
implicano costi elevati e maggiore pressione concorrenziale.
Normativa comunitaria
• migliorare la qualità degli impieghi
garantendo migliori condizioni di lavoro
• migliorare i presupposti per la creazione di
posti di lavoro.
• dotare le persone delle qualifiche necessarie
per le professioni di oggi e domani
Normativa comunitaria
.
• Nuovo millennio art. 23 Parità tra uomini e
donne deve essere assicurata in tutti i campi
compreso in materia di occupazione,
lavoro,retribuzione. Il principio di parità non
osta al mantenimento o all’adozione di misure
che prevedono vantaggi specifici a favore del
sesso sottorappresentato.
Normativa comunitaria
• Politiche di conciliazione gestione delle
responsabilità lav./familiari
• parità di trattamento indipendente dalla razza
o origine etnica e discriminazione sul luogo di
lavoro.
• Rappresentanza ai processi decisionali politici
e pubblici.
Normativa italiana
• Pari opportunità anticipata dalla Costituzione
degli art. 3, 37,51 e 117
• Art.3 tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono uguali davanti alla legge, senza
distinzione di razza, religione, lingua, opinioni
politiche…..
• Art.37 la donna lavoratrice ha gli stessi diritti
e, a parità di lavoro le stesse retribuzioni…
Normativa italiana
• Art. 51- tutti i cittadini possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza….
• Art.117- le leggi regionali per rimuovere
ostacoli che impediscono la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica… parità di accesso alle
cariche elettive.
Normativa italiana
• Riferimenti legislativi significativi
• L.1204/71 divieto di licenziamento durante la gravidanza e
mantenimento del posto di lavoro.
• L.903/77 parità di trattamento in materia di lavoro (pone le
basi per un’ effettiva parità lavorativa riguardo agli accessi
al lavoro, carriera, qualifica,mansioni, formazione
• 125)91 azioni positive per la parità
• 215/92 imprenditoria femminile
• D.lgs 61/2000 norme sul lavoro a tempo parziale per la
conciliazione dei tempi (legge 53/00 sui congedi parentali)
• Oltre a stabilire la formazione per terminare gli studi e piano
di orari per la città a cura delle amm.
ORGANISMI DI PARITA’
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•
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FONTI
Direttive e raccomandazioni CEE
Decreto '84
Pres.te.Consiglio
L 164/90
L.R. 14/87
L. 142/90 (Statuto)
Delibere Consigli
Prov.li e Comunali
L. 56/87
125/91
l.144/99 art.4
d.l.196/00
d.l. 198/06
CCNL
L.125/91
D.L. 29/93 art.61
Circolare 12/93
L.183/2010 art..21
ORGANISMO

Commissione pari
opportunità
nazionale,
regionale,
provinciale,
comunale
Consigliera di parità
nazionale, regionale e
provinciale
Comitato d'Ente
C.U.G.
RUOLO
FINALITA'
Consultivo
Propositivo
Controllo
Affermazione
mainstreaming,
empowerment,
e networking
delle donne
Pubblico
ufficiale
Tutela e
Promozione
Paritetico
Consultivo
Propositivo
Controllo
UBICAZIONE




Vigilanza applicazione 
normativa pari opportunità
Promozione iniziative per 
applicazione
Azione ed assistenza in 
giudizio
Uguaglianza sostanziale
u/d nei luoghi di lavoro 
Valorizzazione risorsa
femminile
Integrazione pari
opportunità/mobbing/bene
ssere organizzativo
Governo
Regione
Provincia
Comune
Ministero del
lavoro
Assessorato
lavoro Regione
Assessorato
lavoro
Provincia
Luoghi di
lavoro
35
organismi di parità
• Commissione nazionale per la parità
(L.164/90) promozione alla vita economica e
sociale, elaborazione di modifica alla
legislazione per una completa uguaglianza tra i
sessi.
• Studi e ricerche in relazione a norme
comunitarie, segnala al presidente del
consiglio iniziative in merito alle pari opp.
organismi di parità
• Dipartimento per le pari opportunità presso la
presidenza del consiglio
• Coordina le iniziative comunitarie e nazionali
relative alle politiche di pari opportunità
• Coordina l’adozione necessarie
all’adeguamento dell’ordinamento nazionale
ai principi dell’Unione EU, gestisce i rapporti
con le amministrazioni centrali
Consulta delle elette
• Principio di quest’organo sono di fare delle
elette i punti di riferimento delle donne
• La loro presenza è volta a consolidare la
presenza femminile nell’amm. e nella vita
politica.
Organismi di parità
• Funzione e ruolo della vecchia Commissione P.O.
• formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche della
normativa statale necessarie a rimuovere qualsiasi forma di
discriminazione, sia diretta che indiretta
• cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo
stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della
vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;
redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle
politiche di pari opportunità;
fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche
problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari
opportunità;
• svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo
e donna.
Organismi di parità
Comitati Unici di garanzia CUG
• Finalità prevenire e battere le discriminazioni
dovute non solo al genere, ma anche all’età,
alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua,
alla razza e all’orientamento sessuale.
• Una tutela che comprende il trattamento
economico, le progressioni di carriera, la
sicurezza estesa all’accesso al lavoro oltre al
fenomeno del mobbing.
Normativa italiana
Comitato tecnico
Comitato è stato ricostituito con Decreto Interministeriale del
29 ottobre 2010
Compiti: proporre, informare, promuovere le azioni positive
• dare pareri sui progetti da finanziare, elaborare codici di
comportamento
verificare l'applicazione delle leggi in materia di parità
promuovere una adeguata rappresentanza di donne negli
organismi pubblici competenti in materia di lavoro e
formazione professionale
proporre soluzioni alle controversie collettive di lavoro
richiedere agli ispettorati informazioni presso i luoghi di lavoro
Normativa
• L.183 /2010 la legge delega al Governo in
materia di impiego femminile
o sgravi contributivi legati alla conciliazione per
favorire l’occupazione
o congedi parentali max estensione temporale e
(da 3 a 4 mesi nuovo accordo quadro anche
contratto a tempo determinato e part-time 2009
o rafforzare servizi all’infanzia e agli anziani non
autosuff. Per liberare le donne alla scelta del
lavoro
Legge regionale
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