Nel pieno della Rivoluzione francese, una donna combattè fino alla
morte per una costituzione aperta alla componente femminile della
popolazione.
Parigi, 20 luglio 1793.
Olympe De Gouges, drammaturgo di fama nazionale ed autrice
della “dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”
(1792), viene denunciata da una quattordicenne per un
manifesto intitolato “Le Tre Urne”che si poneva in contrasto
con l’ideologia sviluppata dal governo del tempo.
La donna proponeva infatti un ritorno al voto, sottolineando il
suo distacco dalla politica del Terrore attuata da Robespierre.
Considerata una sovversiva, Olympe venne incarcerata.
La prigionia la portò a conoscenza delle pessime condizioni
delle carceri a causa del sovraffollamento: il comportamento
tiranneggiante del governo aveva condotto in catene centinaia di
persone, nella maggior parte dei casi semplicemente sospettati
di reato.
Avendo percepito la possibilità di un’imminente condanna a
morte, decise, grazie all’aiuto della sua cameriera e della
nuora di rifugiarsi in una casa di cura dichiarandosi malata.
Sperava, in questo modo che l’opinione pubblica si
dimenticasse di lei.
Ma…
Il peso delle confische non le permise di pagare la retta della
casa di cura.
Olympe fu costretta a fuggire.
La liberta, tuttavia, non durò
molto: una vecchia infermiera
della casa di cura notò
l’evasione e la denunciò.
Tornata nuovamente in carcere
vi rimase fino al 2 novembre
1793, giorno del suo processo.
La donna, abbandonata a sé stessa fu costretta a difendersi
da sola da tutte le accuse e riuscì, contro ogni previsione, a
confutare le tesi enunciate dall’avvocato dell’accusa.
La giuria, pur di condannarla, fece ricorso ad un reato
fittizio.
L’imputata sconvolse il corso del processo,
annunciando a sorpresa la sua gravidanza
auspicando il decadimento delle accuse.
Il riscontro venne effettuato in pubblico.
L’esito dell’esame risultò incerto poiché
l’embrione non era abbastanza sviluppato.
La verifica inconcludente portò alla condanna dell’imputata,
avvenuta quarantotto ore dopo.
La donna con un estremo atto di coraggio e razionalità, andò in contro
alla morte, consapevole di essere rimasta coerente fino alla fine con le
sue idee.
Parigi, 4 Novembre 1793.
Olympe de Gouges, la donna
che visse per un sogno, andò
dignitosamente incontro alla sua
fine.
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA E
DELLA CITTADINA
Settembre 1792
di Olympe De Gouges
Da far decretare all'Assemblea
nazionale nelle sue ultime sedute o
in quella della prossima
legislatura.
Uomo, sai essere giusto? E' una donna che te lo domanda: non vorrai
toglierle questo diritto.
Dimmi, chi ti ha dato il sovrano potere di opprimere il mio sesso? La tua
forza? Le tue capacità?
Osserva il creatore nella sua saggezza; percorri la natura in tutta la sua
grandezza cui tu sembri volerti avvicinare, dammi, se puoi, un esempio
di questo impero tirannico.
Risali agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, dà infine
un'occhiata a tutte le modificazioni della materia organizzata e arrenditi
all'evidenza quando te ne offro i mezzi; cerca, scava e distingui se puoi, i
sessi nell'amministrazione della natura.
Ovunque tu li troverai confusi e cooperanti nell'insieme armonioso di
questo capolavoro immortale.
Soltanto l'uomo ha fatto di questa eccezione un principio.
Bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo di lumi e
di sagacia, nell'ignoranza più crassa, vuole comandare su un sesso che
ha tutte le facoltà intellettuali; pretende di godere della rivoluzione e di
reclamare i suoi diritti all'eguaglianza, per non dire altro.
Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di
potersi costituire in Assemblea nazionale.
Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della
donna sono la causa delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei
governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti
naturali, inalienabili e sacri della donna:
affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i
membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro
doveri,
affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli
uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni
istituzione politica, siano più rispettati;
affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e
incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione,
dei buoni costumi e alla felicità di tutti.
Di conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle
sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli
auspici dell'essere supremo, i seguenti:
DIRITTI DELLA DONNA E DELLA CITTADINA
ARTICOLO I
La Donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali non
possono essere fondate che sull'interesse comune.
ARTICOLO Il
Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e
imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la
proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione.
ARTICOLO III
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la
riunione della donna e dell'uomo: nessun organo, nessun individuo può
esercitarne autorità che non provenga espressamente da loro.
ARTICOLO IV
La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto ciò che appartiene ad altri;
così l'unico limite all'esercizio dei diritti naturali della donna, la perpetua
tirannia dell'uomo, cioè, va riformato dalle leggi della natura e della ragione.
ARTICOLO V
Le leggi della natura e della ragione proibiscono tutte le azione nocive alla
società: tutto ciò che non è proibito dalle leggi, sagge e divine, non può
essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare quello che esse non
ordinano.
ARTICOLO VI
La legge deve essere l'espressione della volontà generale: tutte le Cittadine e
i Cittadini devono concorrere personalmente, o con i loro rappresentanti, alla
sua formazione; essa deve essere uguale per tutti: tutte le cittadine e tutti i
cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammessi a
tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza
altre distinzioni che quella delle loro virtù e dei loro talenti.
ARTICOLO VII
Non è esclusa nessuna donna; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi
stabiliti dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa Legge
rigorosa.
ARTICOLO VIII
La Legge deve stabilire solo pene strettamente e evidentemente necessarie e
nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata
anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.
ARTICOLO IX
Su ogni donna dichiarata colpevole la Legge esercita tutto il rigore.
ARTICOLO X
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche di principio, la donna
ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve avere pure quello di salire sulla
tribuna, sempre che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico
stabilito dalla Legge.
ARTICOLO XI
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più
preziosi della donna poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri
verso i figli. Ogni cittadina può dunque dire liberamente "Io sono la madre di
un figlio vostro" senza che un pregiudizio barbaro la forzi a nascondere la
verità; salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla
Legge.
ARTICOLO XII
E' necessario garantire i diritti della donna e della cittadina; questa garanzia
deve essere istituita a vantaggio di tutti e non solo di quelle cui è affidata.
ARTICOLO XIII
Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese dell'amministrazione, i
contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutti i lavori
ingrati, a tutte le fatiche, deve quindi partecipare alla distribuzione dei posti,
degli impieghi, delle cariche, delle dignità e dell'industria.
ARTICOLO XIV
Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di constatare, da sé o tramite i loro
rappresentanti, la necessità del contributo pubblico. Le Cittadine possono
aderirvi soltanto con l' ammissione di un'eguale divisione, non solo nella
fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica e di determinare la quantità,
l' imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta.
ARTICOLO XV
La massa delle donne coalizzata con gli uomini per la tassazione ha il diritto di
chiedere conto della sua amministrazione a ogni agente pubblico.
ARTICOLO XVI
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione
dei poteri determinata, non ha costituzione; la costituzione è nulla se la
maggioranza degli individui che compongono la Nazione non ha cooperato alla
sua redazione.
ARTICOLO XVII
Le proprietà sono di tutti i sessi riuniti o separati; esse hanno per ciascuno un
diritto inviolabile e sacro; nessuno può esserne privato come vero patrimonio
della natura, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo
esiga in modo evidente, e a condizione di una giusta e preliminare indennità.
Fonti:
-“La donna che visse per un sogno” di Maria Rosa Cutrufelli;
-Testo della dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina
(http://www.antrodellasibilla.it/storia1.htm)
Sonia Surace, Giulia Zavattieri, Rebecca De Marco della classe IV B
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