FISCALITA’ LOCALE E LEGGE DI STABILITA’ 2013 Dr Lucio Catania Segretario comunale Esperto in tributi locali TARES, NUOVO CATASTO, BOLLO VIRTUALE, IMU ED ALTRE NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA Nuovo catasto Nuovo catasto La riforma del catasto contenuta nell’art. 2 della legge delega per il riordino del sistema fiscale si pone due obiettivi: Revisionare le rendite catastali Ridurre le aliquote Nuovo catasto Il nuovo catasto conterrà novità sostanziali rispetto a quello utilizzato finora. Alla base di tutto ci sarà l’elaborazione di funzioni statistiche che esprimeranno il valore in metro quadro. L’invarianza della spesa andrà garantita con “forbici” di aliquote più ristrette, individuate anche Comune per Comune. Nuovo catasto I Comuni sono coinvolti per fornire informazioni reddituali e patrimoniali per raggiungere maggiori livelli di efficienza e di equità fiscale. Nuovo catasto I Comuni dovranno immettere i dati necessari all’interno della funzione statistica elaborata dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia del territorio. Esistono, però, diversi dubbi sulla possibilità che i Comuni, con il personale e le attrezzature oggi in dotazione, possano espletare questa attività. Il Consiglio nazionale dei geometri si è già proposto come alternativa ai Comuni. Nuovo catasto Per quantificare il valore delle unità immobiliari censite in catasto occorrerà fare riferimento al valore di mercato . PARAMETRI UNITA’ IMMOBILIARI SPECIALI Stima diretta Nuovo catasto PARAMETRI PER LE UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA: Localizzazione Caratteristiche Superficie e non più numeri di vani Nuovo catasto Al fine di tutelare il contribuente, saranno rese necessarie adeguate forme di comunicazione della rendita catastale in aggiunta alla notifica tramite albo pretorio on-line. Le rendite dovranno essere notificate al possessore dell’immobile, se è diverso dall’intestatario della partita catastale PRIMA di procedere all’emanazione degli avvisi di accertamento dell’imposta Nuovo catasto Lo stesso Ministero delle Finanze (circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001) aveva rilevato che in caso non ci fosse coincidenza tra il possessore e l’intestatario della partita catastale, occorreva, comunque, garantire il diritto di difesa di colui che ha il possesso del bene, in quanto è l’unico legittimato ad impugnare la rendita catastale.