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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 103
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“STABILIMENTI BALNEARI”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Stabilimenti Balneari
STABILIMENTI BALNEARI
Definizione
Gli stabilimenti balneari sono le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di
fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l’offerta al pubblico di
aree attrezzate per la balneazione.
Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e
bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la
ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
Requisiti
Per ottenere l’autorizzazione Comunale necessaria per l’apertura di uno stabilimento balneare, il soggetto richiedente (o
l’eventuale rappresentante) deve possedere i requisiti morali previsti dalle norme di Pubblica Sicurezza e, precisamente, che
non sia stato condannato per reati contro la morale pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giuochi
d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o
per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti.
Adempimenti per l’avvio dell’attività
- Domanda di attribuzione del numero di partita iva
- Concessione per occupazione ed uso di una determinata zona demaniale da parte della Regione di competenza (nel caso di
stabilimenti e bagni pubblici sulla riva del mare)
- Nulla osta del Sindaco del territorio di competenza per gli stabilimenti e i bagni pubblici situati nelle prossimità di acque
interne (fiumi e laghi)
- Autorizzazione Comunale
- Domanda di iscrizione all’Agenzia delle entrate
- Domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo
(REA)
- Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l’Inps
- Iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail
- Rispetto delle direttive regionali e provinciali
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Stabilimenti Balneari
Il rilascio della autorizzazione è subordinato anche:
- all’accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza degli impianti e al regolare funzionamento dei servizi da parte di un
tecnico designato dall’autorità comunale;
- al nulla-osta sanitario per gli aspetti igienico-sanitari dei locali e degli scarichi, per evitare l’inquinamento delle acque e
dell’arenile;
- all’esistenza di un adeguato numero di bagnini di salvataggio muniti di abilitazione al soccorso.
Il comune, inoltre, può imporre ulteriori obblighi, quali dotazioni di barche di salvataggio, delimitazioni di balneazione, orari,
ecc.
La licenza è personale e non trasferibile, mentre è possibile cedere l’attività e con essa il diritto a subentrare nelle licenze che
autorizzano l’attività stessa.
La licenza va intestata alla persona fisica; l’intestatario della licenza può nominare un rappresentante che lo sostituisca o lo
coadiuvi nella gestione tecnico-amministrativa, ma non in quella economica, fiscale e giuridica.
Il rappresentante deve possedere tutti i requisiti morali e professionali del titolare della licenza e la sua nomina è soggetta ad
approvazione dell’autorità preposta al rilascio della licenza stessa. Le autorizzazioni possono essere revocate e sospese su
richiesta motivata del Prefetto.
Se al bagno pubblico è annesso un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (o altro pubblico esercizio), è
richiesta la relativa autorizzazione.
Eventuali installazioni di giochi per bambini e le attrezzature sportive annesse agli stabilimenti di bagni pubblici non
rientrano sotto la disciplina dei trattamenti pubblici, in quanto manca il carattere di pubblico spettacolo o trattenimento,
mentre ogni altra attrezzatura o apparecchiatura richiede l’apposita autorizzazione.
In sintesi, qualora si voglia esercitare l’attività di stabilimenti balneari combinata con altre come:
- bar, ristoranti e simili : occorre farne richiesta al sindaco, che rilascia la necessaria licenza, sottoposta solo alle norme di
igiene e sanità, UTIF;
- vendita di sigarette : è necessario richiedere all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli il Patentino;
- installazione di frigoriferi : si deve richiedere l’autorizzazione all’Ufficio del Registro;
- vendita di cartoline, giornali e simili : si possono vendere liberamente solo nei confronti dei clienti dello stabilimento,
altrimenti si rientra nella disciplina sul commercio;
- installazione di apparecchi TV, videocassette, juke-box, videogame ecc .:
vanno richieste le relative licenze e autorizzazioni.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Stabilimenti Balneari
Riferimenti Normativi nazionali
- D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 - Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 59 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
- D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, art. 24 - Decentramento dei servizi dell’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica.
Codice attività Economica ATECO
93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.
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