Corso di Laurea in Scienze dell’Organizzazione
Dipartimento di Sociologia
LA
COMPRAVENDITA
Giorgia Bassi, Nicole Rinaldi, Stefano Gamo
LA VENDITA OBBLIGATORIA
In alcuni casi, allo scambio dei consensi non
consegue l’effetto traslativo, perché la cosa non
è ancora venuta ad esistenza, o perché il
venditore non è ancora divenuto proprietario.
Ipotesi di vendita obbligatoria
1. Vendita di cose determinate solo nel genere
2.
Vendita di cosa futura
3.
Vendita di cosa altrui
4.
Vendita a rate con riserva di proprietà
5.
Vendita sottoposta a condizione sospensiva
VENDITA DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE
(1378)

Nella vendita di cosa determinata solo nel
genere (grano, petrolio e vino) l’effetto
traslativo non può verificarsi per effetto del solo
consenso. Infatti in questi tipi di contratto la
proprietà si trasmette con l’individuazione, che
separa materialmente le cose compravendute
o trasferite dalla massa di genere.(es. mele)
VENDITA DI COSA FUTURA (1472)

Anche la cosa che non è ancora venuta ad
esistenza può essere venduta; l’acquisto della
proprietà si verifica quando la cosa viene ad
esistenza(es. costruttore). Può succedere che
la cosa non venga ad esistenza, in questo
caso la vendita sarà nulla(emptio rei speratae),
a meno che le parti concludano un contratto
aleatorio e il compratore sarà tenuto a pagare
il prezzo anche se la cosa non viene ad
esistenza (emptio spei);
VENDITA DI COSA ALTRUI (1478)
E’ valida la vendita di cose altrui. Con la
vendita di cosa altrui il venditore non vende
una cosa che non è sua, ma si obbliga a
procurarsi la cosa altrui e ritrasmetterla al
compratore.
 Il compratore diventa proprietario quando il
venditore acquista la proprietà dal titolare di
essa.
 Esistono due tipi di vendita di cosa altrui:
1.
Buona fede del compratore(1479)
2.
Vendita di cosa parzialmente di altri(1480)

VENDITA A RATE CON RISERVA DI
PROPRIETÀ (1523)

L’effetto traslativo si verifica al momento del
pagamento dell’ultima rata
VENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE
SOSPENSIVA

Questo tipo di contratto è pienamente valido in
quanto gli effetti reali si produrranno nel momento in
cui si sarà avverato l’evento futuro ed incerto previsto
come condizione.
TIPI DI VENDITA CON NORME PARTICOLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cose mobili
Con riserva di gradimento
A prova
A campione
Su tipo di campione
Con riserva di proprietà
Su documenti
A termini di titoli di credito
Di cose immobili
Di eredità
VENDITA DI COSE MOBILI (1510-1519)





Luogo della consegna (1510):
La consegna della cosa compravenduta deve avvenire nel luogo ove
essa si trovava al momento della vendita se le parti ne erano a
conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o
la sede dell’impresa.
Garanzia di buon funzionamento(1512)
Il venditore può assumere la garanzia di buon funzionamento della
cosa venduta.
E’ una garanzia che si aggiunge a quella generale sui vizi della cosa.
Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore (1515)
Se il compratore non paga il venditore può far vendere la cosa senza
ritardo a spese di lui
Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore (1516)
Se il venditore non adempie alla sua obbligazione, il compratore può
acquistare le cose senza ritardo a spese di lui
Restituzione delle cose non pagate
Il venditore può richiedere la ripresa di possesso delle cose in
mancanza di pagamento entro 15 giorni
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO (1520-1522)
È una vendita che si perfeziona al momento in
cui il compratore esprime il gradimento sulla
cosa; è un contratto in itinere.
 Vendita a prova (1521)
È un contratto condizionato all’esito positivo
della prova diretta ad accertare che il bene
compravenduto abbia le qualità pattuite o sia
idoneo all’uso.

VENDITA SU CAMPIONE (1522)
Le parti determinano un prototipo (campione), il quale
svolge la funzione di determinare l’oggetto del
contratto; il campione deve esistere al tempo della
stipulazione del contratto.
 La prova della difformità della merce consegnata
rispetto a quella pattuita deve essere ricavata
esclusivamente mediante il raffronto con il campione.
Vendita su tipo di campione
 In questo caso il campione deve servire unicamente ad
indicare in modo approssimativo le qualità della cosa
che sarà oggetto di compravendita.
 La risoluzione può esserci solamente se la difformità tra
la cosa compravenduta e il campione è notevole

VENDITA A RATE O VENDITA CON RISERVA DI
PROPRIETÀ (1523-1526)
«Nella vendita a rate l’effetto traslativo si produce
con l’integrale pagamento del prezzo».
Nella vendita a rate con riserva di proprietà il
venditore consegna al compratore il bene, che ne
consegue il godimento, ma conserva la proprietà.
Negli ultimi anni questo tipo di vendita ha avuto
molta diffusione perché contempera
simultaneamente sia gli interessi del compratore che
quelli del venditore, ad esempio beni come
elettrodomestici, motocicli, macchine.
Inadempimento del compratore
nel caso della vendita a rate
Inadempimento del compratore (1525), il mancato
pagamento di una sola rata che non superi 1/8 del
prezzo del bene non da luogo alla risoluzione del
contratto.
 L’inadempimento totale del compratore (1526), il
venditore in questo caso deve restituire le rate riscosse
ma ha diritto ad un compenso equo per l’utilizzo del
bene da parte del compratore inadempiente.

VENDITA SU DOCUMENTI (1527)
«Il venditore si libera dall’obbligo della consegna
rimettendo al compratore il titolo rappresentativo
della merce».
È essenziale l’esistenza di un documento scritto, il
prezzo viene pagato nel momento e nel luogo in cui
avviene la consegna dei documenti (1528).
Differente è la vendita di cose da trasportare in cui il
titolo rappresentativo delle merci deve essere
formato prima della stipulazione del contratto.
VENDITA A TERMINE DI TITOLI DI CREDITO
(1531-1536)
Titolo di credito ovvero titolo di borsa.
VENDITA DI COSE IMMOBILI (1537-1541)
La vendita di cose immobili deve essere
eseguita secondo specifiche norme (1530), per
atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena
di nullità. Si distinguono secondo il codice in:
 Vendita a misura: l’immobile è venduto con
indicazione della sua misura ed il prezzo è
misurato in relazione alla misura dell’immobile
(un tot al metro quadro)
 Vendita a corpo: l’immobile è venduto in sé,
indipendentemente dalla sua misura (intero
appartamento).
ANOMALIA TRA VENDITA A MISURA E
VENDITA A CORPO

Nella vendita a misura se la
misura effettiva
dell’immobile è nella realtà
inferiore rispetto a quella
indicata nel contratto il
compratore ha diritto ad
una riduzione del prezzo,
nel caso viceversa la misura
dovesse essere superiore il
compratore deve
corrispondere un aumento
del prezzo. Se la differenza
supera 1/20 della misura
dichiarata ed il compratore
non vuole o non può
pagare può recedere il
contratto.

nella vendita a corpo le
norme della vendita a
misura non si applicano
perché l’immobile è stato
pagato indipendentemente
dalla misura. Se la misura
reale è superiore o inferiore
rispetto a 1/20 di quella
indicata nel contratto allora
è dovuto un aumento o una
diminuzione del prezzo. In
caso di aumento il
compratore può recedere
dal contratto.
VENDITA DI EREDITÀ (1542-1547)
È un contratto che ha per oggetto il
trasferimento di un’eredità, verso il corrispettivo
di un prezzo.
Deve essere fatto per atto scritto, pena la nullità
(1543).
Chi vende un’eredità è tenuto a garantire solo
la propria qualità di erede (1542).
VENDITA CON PATTO DI RISCATTO
(1500-1509)
È un tipo di vendita che viene effettuata da un
soggetto che è costretto a vendere per
bisogno di contanti, ma che spera di
recuperare in futuro la proprietà del bene
venduto.
 Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la
proprietà della cosa venduta mediante la
restituzione del prezzo e i rimborsi per spese o
riparazioni necessarie e utili.
 Il termine di riscatto (potere di riacquistare la
proprietà) per i beni mobili è di 2 anni, mentre
per i beni immobili è di 5 anni dalla vendita.

VENDITA DEI BENI DI CONSUMO (128-135)
CODICE DEL CONSUMO
La vendita dei beni di consumo è regolata dal codice del consumo nel Titolo III Capo I
(art.128-135).
«Bene di consumo è qualsiasi bene mobile».

il venditore è obbligato a consegnare al consumatore beni
conformi al contratto di vendita (129):
 Sono idonei all’uso abituale di beni dello stesso tipo.
 Conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le
qualità del bene che il venditore ha presentato al
consumatore come campione o modello.
 Presentano le qualità e le prestazioni dei beni dello stesso tipo
che il consumatore può aspettarsi, tenendo conto della
natura del bene, dichiarazioni pubbliche, caratteristiche
pubblicizzate dall’agente, rappresentate o pubblicità.
 Idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia
stato portato a conoscenza dal venditore al momento della
conclusione del contratto.
Non vi è difetto di conformità se al momento di conclusione
del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto o
se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali del
consumatore.
DIRITTI DEL CONSUMATORE
Il venditore è responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della consegna del
bene. Nel caso di difetto di conformità il
compratore ha diritto al ripristino, senza spese
aggiuntive per riparazioni o sostituzione del
bene, può avere una riduzione del prezzo o
risolvere il contratto.
 Il consumatore può richiedere al venditore la
riparazione o la sostituzione, senza spese per
entrambi salvo il caso che il rimedio sia
impossibile o troppo oneroso.
 Le riparazioni o sostituzioni devono essere fatte
entro un termine richiesto dal consumatore.

GARANZIA CONVENZIONALE (133)
Il venditore può assumere garanzia
convenzionale sul bene, vincola chi la offre
secondo le modalità indicate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicità.
La garanzia deve indicare in modo chiaro
l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali
necessari per farla valere (durata, estensione
territoriale). A richiesta del consumatore la
garanzia deve essere disponibile per iscritto o su
un supporto duraturo.
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vendita obbligatoria