Come si legge e come si “trasforma” la relazione tecnica nel corso dell’istruttoria legislativa – Marcello Degni (Scuola nazionale dell’amministrazione) 1 2 Le tecniche di quantificazione degli oneri Le leggi «altre» rispetto al bilancio (ed alla finanziaria, che al primo viene assimilata) possono assumere diverse forme, in relazione agli obiettivi che si propongono di realizzare, e sono state sottoposte, a partire dalla riforma del 1988, alla verifica della quantificazione degli oneri, in attuazione del quarto comma dell’articolo 81. Il legislatore contabile ha predisposto uno strumentario complesso ed originale che, dopo 25 anni di applicazione, è entrato, con la riforma costituzionale del 2012 in un nuovo stadio La base dello strumentario è la Relazione tecnica 3 La nuova cornice Fiscal council (Ufficio Parlamentare del Bilancio) Bilancio per missioni e programmi Protezione costituzionale Vertice del controllo macro Superamento della logica incrementale Approccio zero-base budgeting Eliminazione del terzo comma dell’art.81 Unificazione degli strumenti Mantenimento della distinzione tra mezzi e fini 4 L’evoluzione della legislazione sostanziale La legge finanziaria (poi di stabilità) ha progressivamente assorbito come una calamità le decisioni settoriali di finanza pubblica La proliferazione dei decreti-legge finanziari al di fuori della sessione di bilancio (accelerati nell’iter dalla posizione della fiducia) ha stressato il ciclo della quantificazione 5 Ma il problema resta sotto il profilo qualitativo La necessità di una accurata valutazione degli oneri assume particolare rilievo una decisione di bilancio razionalizzata e tipizzata non può eludere un riequilibrio dei contenuti normativi, Tra sessione di bilancio e legislazione finanziaria in corso d’anno Ruolo dei provvedimenti collegati di settore 6 L’introduzione del concetto di quantificazione dell’onere Fino alla legge 362 del 1988, o meglio alla legge finanziaria per il 1988 che anticipò in un apposito articolo le relative norme, la valutazione degli oneri delle nuove leggi rimaneva un procedimento interno alle amministrazioni statali, e in particolare a quella del tesoro. Il quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione (rimasto nel nuovo testo al terzo comma) era esposto quindi alla possibilità di una quantificazione insufficiente delle nuove norme introdotte nell'ordinamento e il parlamento non aveva a disposizione alcuna relazione tecnica esplicativa, freno oggettivo alle inevitabili tendenze elusive 7 L’equilibrio tra mezzi e fini La copertura stessa delle leggi con oneri pluriennali si riferiva spesso al solo primo anno del bilancio triennale, (anche se la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza numero 1 del 1966, aveva stabilito che la copertura doveva assicurare «il mantenimento dell’equilibrio complessivo del bilancio presente e di quelli futuri», in via tendenziale). La legge 362, nel 1988, con l'articolo 11-ter, colma questa lacuna, attuando la norma costituzionale 8 La struttura del processo di quantificazione Ad una fase di quantificazione che coinvolge le amministrazioni competenti e il ministero del tesoro, nel ruolo di verifica e coordinamento delle iniziative legislative di rilievo finanziario segue una fase di verifica politica in sede parlamentare che, a sua volta, si basa su momenti di controllo e di supporto ad elevata connotazione tecnica. 9 Si istituiscono nuove strutture e si danno nuovi compiti a quelle esistenti Per svolgere questo compito tecnico sono stati istituiti i servizi bilancio presso i due rami del parlamento. Il ciclo si completa con il coinvolgimento expost, della Corte dei Conti, che analizza le leggi approvate sotto il profilo di quantificazioni e coperture (e formula rilievi al parlamento) e con una procedura, rimasta pressoché inapplicata, di intervento per la correzione degli scostamenti in fase di applicazione dei provvedimenti. 10 Le regole della quantificazione La riforma del 1988 ha disposto che «i disegni di legge [gli schemi di decreto legislativo, dal 1999] e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture». Le relazioni tecniche che accompagnano i disegni di legge devono indicare «i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare». 11 Previsioni necessarie per le diverse tipologie La norma dispone anche che le relazioni tecniche specifichino, «per la spesa corrente e le minori entrate, gli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme» Per le spese in conto capitale, «la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e l'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti». 12 Prescrizioni per le proposte di legge e di decreto legislativo A partire dal 1992, erano state presentate relazioni tecniche anche su alcuni schemi di decreti legislativi, in conseguenza del ricorso allo strumento della delega per l'attuazione delle riforme dei principali settori di entrata e di spesa (sanità, pubblico impiego, previdenza, finanza regionale e locale). La legge 208 del 1999, ha formalizzato questa prassi. 13 I regolamenti parlamentari La prassi è ulteriormente rafforzata dalla modifica all’articolo 76-bis del Regolamento del Senato, che prevede, in assenza di relazione tecnica, l'impossibilità di assegnare i relativi provvedimenti governativi alle commissioni di merito L’introduzione dell’articolo 96-ter del Regolamento della Camera, dispone, per gli schemi di atti normativi del Governo l'assegnazione, qualora implichino entrate o spese, anche alla Commissione bilancio, i cui rilievi saranno trasmessi al Governo 14 Diversificazione delle relazioni tecniche I livelli di analiticità e complessità delle relazioni tecniche sono estremamente differenziati a seconda dei settori interessati e delle amministrazioni che hanno provveduto alla loro redazione . Le relazioni sono integrate dalla Ragioneria Generale dello Stato, cui compete un giudizio di certificazione, la cosiddetta «bollinatura». 15 Diverse tipologie di relazione tecnica La relazione tecnica deve contenere, in materia di pensioni, un quadro analitico di proiezioni, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari ; enti della PA, le valutazioni di tali enti su tutte le norme recanti oneri a carico dei loro bilanci; pubblico impiego, i dati sul numero dei destinatari, sugli automatismi diretti e indiretti che conseguono alle norme fino alla loro completa attuazione, nonché sulle correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categoria o fasce di dipendenti pubblici che potrebbero essere in situazioni omologabili. 16 Il controllo parlamentare In sede parlamentare, la verifica delle relazioni tecniche è svolta principalmente dalle commissioni bilancio della Camera e del Senato, in occasione del parere sulle conseguenze finanziarie dei progetti di legge, che si avvalgono dell’istruttoria compiuta da appositi uffici. Dal 1989, infatti, operano due distinte strutture specializzate (servizio bilancio dello stato, alla Camera, servizio del bilancio, al Senato) che provvedono alla verifica tecnica delle quantificazioni contenute nelle relazioni ai fini dell’analisi della loro congruità Nel testo iniziale della 196 era stata effettuata una ipotesi di unificazione dei servizi, espunta in sede di esame parlamentare. L’UPB non ha per ora portato al superamento di queste strutture che continuano a svolgere una funzione di documentazione specializzata 17 Una evoluzione della forma di governo La riforma del 2012, fortemente spinta dalla Unione europea, ha portato all’istituzione dell’UPB, una struttura sullo schema del CBO americano con protezione costituzionale, Ciò è coerente con la evoluzione della forma di governo che ha trasformato il modello parlamentare, ha determinato il superamento della convenzione fissata agli inizi degli anni ‘90 (quantificazioni del governo e verifica da parte del parlamento). Il salto di qualità prevede il consolidamento di una azione di vera e propria contro quantificazione. 18 Una governance di finanza pubblica più stringente Con la legge 362 del 1988 viene segnato un punto di svolta nella gestione dei conti pubblici. Da quel momento i saldi obiettivo proposti dal governo cessano di subire peggioramenti nel corso dell’esame parlamentare e, con il DPEF, viene posto un vincolo esterno, non modificabile nella sessione di bilancio e configurabile come strumento di giudizio e controllo delle decisioni di finanza pubblica. A partire dall’avvio del PSC il vincolo esterno è rappresentato dal programma di stabilità Ancora più stringente il vincolo dal 2011 con l’introduzione del semestre europeo 19 Il riequilibrio tra commissione bilancio e commissioni di settore Il legislatore del 1988 restituisce la decisione di bilancio alla definizione della cornice quantitativa della manovra di finanza pubblica ristabilendo un più equilibrato rapporto tra la commissione bilancio, che si era trovata ad esaminare grande parte delle innovazioni normative, e le commissioni di merito, espropriate dall’omnibus finanziario Tale proposito è attualmente fortemente compromesso dal diritto straordinario del bilancio che stiamo registrando da diversi anni 20 Il fine delle procedure di quantificazione Il riequilibrio del rapporto tra commissione bilancio e commissioni di merito è rinforzato dalla introduzione nell’ordinamento delle procedure di quantificazione, premessa per una sostanziale innovazione dei regolamenti e delle prassi parlamentari, nonché per l’adeguamento delle strutture amministrative dei due rami del Parlamento. Le procedure di quantificazione cercano di limitare una delle forme classiche di elusione della norma costituzionale, consistente, come si è detto, nella sottostima dell’onere delle leggi di spesa. Il tradizionale ruolo di commissioni filtro attribuito dai regolamenti parlamentari alle commissioni bilancio risulta significativamente arricchito dalla introduzione delle procedure di quantificazione degli oneri. 21 L’attività dei servizi del bilancio Nelle democrazie parlamentari, l’attività dei servizi di bilancio costituisce, come si è già detto, una opportuna procedura istituzionalizzata di controllo e verifica delle decisioni finanziarie del Governo. Questo controllo, passando attraverso la manifestazione contabile delle decisioni finanziarie, investe anche la coerenza tra comportamenti ed obiettivi, economici e politici, di governi e maggioranze parlamentari. Il che significa che attraverso il controllo, compiuto dai Servizi, della coerenza dei metodi utilizzati per la quantificazione delle leggi di spesa, si rivelano pure quei comportamenti di elusione finanziaria che in vario modo si manifestano nelle decisioni di spesa pubblica. 22 Le ragioni del comportamento elusivo del decisore La verifica delle tipologie di spesa rivela infatti una diffusa tendenza del decisore politico ad adottare comportamenti elusivi in massima parte riconoscibili nella procrastinazione e nella sottovalutazione degli effetti finanziari delle decisioni di spesa. Questa tendenza alla procrastinazione ed alla sottovalutazione degli effetti della spesa è stata pure largamente osservata da una crescente letteratura economica, che ne avrebbe individuato spiegazioni diverse e riconducibili: a comportamenti strategici, per cui governi e maggioranze parlamentari presenti trasferirebbero su governi e maggioranze future l’onere delle decisioni di spesa a fenomeni di illusione finanziaria, per cui governi e maggioranze parlamentari sovrastimerebbero le entrate future e sottostimerebbero le spese presenti sulla base di ottimistiche previsioni degli andamenti macroeconomici; d artifici contabili e di finanza creativa strategicamente attuati per soddisfare i vincoli imposti ai livelli di disavanzo e spesa pubblica, come nel caso dei vincoli posti dal Patto di stabilità e crescita europeo 23 Il tetto di spesa Una prima tipologia di spesa è quella inerente alla fissazione del cosiddetto «tetto di spesa», con cui si intende il limite massimo di stanziamento entro il quale contenere le prestazioni disposte dalla norma legislativa. In apparenza si tratta della fattispecie più semplice, che risolve «in se» il problema della quantificazione e rende il conseguente reperimento della copertura un semplice esercizio contabile di ricognizione delle dotazioni del bilancio. Anche l’azione dei vari soggetti impegnati nella verifica della quantificazione risulta in apparenza facilitata: la relazione tecnica si limita infatti ad indicare una cifra, senza generalmente aggiungere molto altro. 24 Due limiti al tetto Tuttavia, si pongono almeno due questioni rilevanti: la natura della spesa cui viene applicato il tetto la tipologia dell’intervento che viene con esso attivato. La prima questione presenta significative difficoltà interpretative, poiché non sempre è agevole distinguere tra disposizioni che radicano diritti nei soggetti destinatari, cosicché non sarebbe applicabile la fattispecie del «tetto», e potestà subordinate alle dotazioni di bilancio. Per la seconda questione, anche nel caso in cui la tipologia di spesa fosse configurabile come limite invalicabile, andrebbero, nella relazione tecnica, comunque illustrati i progetti elaborati dalle amministrazioni «valutando i criteri di impiego delle somme stanziate e la congruità delle risorse messe a disposizione rispetto alle finalità della norma» 25 Gli effetti di un tetto improprio In altri termini, la fissazione di un tetto che non tenga in debito conto il numero dei beneficiari e l’ammontare previsto delle erogazioni, può precostituire il terreno per interventi ulteriori, che il legislatore sarà in qualche modo costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto l’intervento avviato vanificando così anche le insufficienti risorse inizialmente allocate. 26 Campi di applicazione del tetto Il tetto trova applicazione in vari ambiti: dai provvedimenti che dispongono provvidenze a favore di determinate categorie o a sostegno di attività produttive, alle spese in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche. In quest’ultimo caso, la norma si limita alla indicazione spesso generica dell’obiettivo, lasciando alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta dei modi per realizzarlo. 27 Tetto come primo impulso Il tetto di spesa fornisce quindi il primo impulso al programma di opere, ponendo la premessa per successivi rifinanziamenti della legge. Si pone quindi la necessità di fare precedere «la decisione di spesa dal finanziamento delle attività di progettazione delle opere», limitando così le conseguenze di questa tipologia di spesa, che corrisponde ad una naturale tendenza elusiva del decisore di bilancio, spinto a fissare obiettivi sopravanzanti le risorse disponibili e ad enfatizzare la dimensione allocativa delle scelte rispetto alla loro effettiva realizzazione. 28 Oneri connessi alla determinazione di diritti Complementare alla precedente tipologia di spesa è la fattispecie connessa all’attribuzione di diritti soggettivi o obblighi di prestazione a richiesta. In questi casi, tipici della legislazione in campo sociale (sanità, assistenza, istruzione, previdenza) e nel pubblico impiego, l’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire la prestazione, anche se le risorse allocate risultassero insufficienti 29 Nuove strutture pubbliche Particolare rilievo assume infine la istituzione di nuove strutture della pubblica amministrazione, di cui spesso vengono sottovalutati i costi: ipotizzando trasferimenti di funzioni e risorse umane da altre strutture l’esempio più noto sono i numerosi provvedimenti con cui vennero istituite, per molti anni, nuove province i nuovi compiti assegnati al servizio sanitario nazionale 30 Limiti alla verifica (1) La verifica parlamentare delle quantificazioni degli oneri recati da provvedimenti relativi ai pubblici dipendenti deve inoltre, (Servizio bilancio Camera, 2001, par. 4.2), fare i conti con la cosiddetta «contrattualizzazione» che, a partire dal decreto legislativo 29 del 1993, prevede la fissazione della spesa relativa al comparto al di fuori della sede parlamentare L’ammontare complessivo massimo destinato alla copertura degli oneri contrattuali è fissato da un apposito articolo della legge finanziaria ma, nonostante la redazione, da parte governativa, di una relazione tecnica, il Parlamento si limita in sostanza a definire le risorse incrementali per fronteggiare i contratti in scadenza. 31 Limiti alla verifica (2) Per questa ragione i servizi parlamentari del bilancio non hanno mai espresso una valutazione (in particolare quello della Camera ha sempre utilizzato la clausola «nulla da osservare»). Più incisivo potrà essere il ruolo dell’UPB che interviene sui provvedimenti che hanno effetti rilevanti per la finanza pubblica (es. legge Fornero). 32 I diritti sociali Rilevanti problemi di quantificazione sono posti dalle norme che radicano diritti soggettivi in campo sociale (sanità, assistenza, istruzione) in quanto l’elevato grado di indeterminatezza della platea dei beneficiari si riflette sulla possibilità di effettuare simulazioni del costo dei benefici ipotizzati dalle disposizioni. Particolarmente importante in questi casi risulta l’inquadramento della disposizione innovativa nell’ambito delle tendenze del settore, che è regolato da dinamiche specifiche, all’interno delle quali va ad inserirsi la nuova norma. 33 Minori spese La attività di verifica dei Servizi parlamentari di bilancio ha anche riguardato i risparmi di spesa derivanti dalla alla limitazione delle assunzioni, che ha assunto particolare rilievo con il passaggio dal blocco del turn over alla programmazione. L’indicazione emersa è che gli effetti finanziari delle economie «potessero essere previsti solo a consuntivo e non nei saldi della manovra, in considerazione sia dell’incompletezza del sistema di rilevamento dei flussi di entrata e di uscita del personale della pubblica amministrazione, sia dell’incerto grado di realizzabilità delle misure di contenimento della spesa del personale, che rendevano aleatorie le previsioni della relazione tecnica» 34 Le riforme ordinamentali Questa problematica è generalizzabile a gran parte delle disposizioni recanti minori spese connesse a riforme di comparti della pubblica amministrazione (le cosiddette norme ordinamentali). In altre parole i risparmi di spesa, che spesso costituiscono un vero e proprio vincoloobiettivo, presentano in genere maggiori problemi di quantificazione rispetto alle maggiori spese, suggerendo quindi un supplemento di prudenza nella loro determinazione. 35 Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa Analogo è il caso della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa. Si tratta di una delle fonti di copertura che può creare problemi di quantificazione, rilevati più volte in sede di verifica parlamentare, qualora la finalità di spesa da ridurre non venga precisata. Spesso si opera con una sorta di «riduzione al margine» per cui, per coprire un provvedimento di entità non rilevante, viene effettuata la limatura di uno più consistente, che non viene quindi messo in discussione dalla nuova norma. 36 Un esempio di illusione finanziaria E’ un classico esempio di illusione finanziaria in cui la nuova finalità di spesa, spesso microsettoriale, viene semplicemente aggiunta alle autorizzazioni di spesa già esistenti, cosicché il suo costo non è internalizzato. La collusione tra gli attori responsabili del processo, anche tra maggioranza ed opposizione, può in questi casi essere molto forte, poiché il provvedimento è in genere di rilevanza contenuta e risponde ad esigenze di settore. 37 Entrate Il procedimento di verifica della quantificazione degli oneri è stato applicato, fin dai primi anni, anche ai numerosi provvedimenti di entrata che, rispetto a quelli relativi alla spesa, presentano caratteristiche del tutto peculiari. Dall’esame delle tecniche di quantificazione emerge il tentativo di affinare le metodologie di stima, mediante l’impiego di simulazioni, attuato però con forte disomogeneità. 38 La significatività dei dati Il problema della significatività dei dati posti alla base delle simulazioni si pone in un duplice senso: da un lato la difficoltà di conoscere la attuale struttura delle principali imposte, ampiamente riformata in tempi recenti; dall’altro l’impiego, per la valutazione dell’impatto finanziario, del dato relativo all’ultimo esercizio disponibile, che può essere influenzato da fattori contingenti. 39 I possibili effetti di sostituzione la necessità di contenimento degli squilibri di finanza pubblica, che aveva determinato il varo di provvedimenti di maggiore entrata, misure di alleggerimento ed incentivazione fiscale Questa diversità ha reso necessaria la considerazione, anche a livello microeconomico, degli effetti delle misure adottate sul comportamento degli operatori coinvolti. 40 I possibili effetti di sostituzione (1) Nel caso di provvedimenti di incentivazione fiscale si sono posti rilevanti problemi di stima prudenziale delle maggiori entrate poste a copertura dell’incentivo previsto dalla norma (ad esempio per l’incentivo alla rottamazione dei motocicli). Più in generale, tale tipologia di copertura non può essere applicata considerando esclusivamente il settore interessato dalla misura, dovendo anche includere i settori contigui, per stimare adeguatamente i possibili effetti di sostituzione. 41 Gli effetti indiretti automatici derivano dalla struttura della legislazione che regola il prelievo obbligatorio non dipendono dalla reazione degli operatori alle innovazioni normative», come nel caso della intersezione tra le basi imponibili della compensazione tra retribuzioni pubbliche e variazioni di gettito correlate. 42 Effetti indiretti non automatici (1) Sugli effetti indiretti non automatici vi è la necessità di «una grande cautela e, probabilmente, sarebbe opportuno, nel caso di riduzioni di imposte, limitare la quantificazione agli effetti automatici in tutti i casi nei quali non sia possibile effettuare una stima attendibile della direzione e delle dimensioni degli effetti indiretti derivanti dalle reazioni degli operatori. 43 Effetti indiretti non automatici (2) In altri termini gli effetti indiretti non automatici vanno considerati con «l’obiettivo di minimizzare la probabilità di giudicare coperte innovazioni normative che, in realtà, peggiorano l’equilibrio di bilancio». Nel caso di incentivi tributari è evidente «che l’effetto diretto [...] peggiora l’equilibrio del bilancio pubblico; si tratta dunque di un onere che deve essere coperto sulla base dell’articolo 81 della Costituzione. 44 Le clausole di non onerosità (1) Nello stesso ambito (rottura tra mezzi e fini) possono essere classificate le cosiddette clausole di non onerosità, spesso rinvenibili nei pareri delle commissioni bilancio. Il «nulla osta» alla disposizione è subordinato all’inserimento della formula per cui «non debbano discendere nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica» oppure che «i relativi oneri sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio». 45 Le clausole di non onerosità(2) Si tratta di clausole il più delle volte svincolate da un effettivo procedimento di quantificazione, sintomo negativo di una burocratizzazione del processo di verifica. L’inserimento di questa clausola non impedisce peraltro, nei successivi esercizi, la lievitazione delle dotazioni di bilancio. 46 La clausola di salvaguardia La previsione esplicita di un meccanismo di monitoraggio nell’ambito del provvedimento legislativo, sulla cui necessità ha insistito più volte la Corte dei Conti, e fatto proprio dalla legge 196 del 2009 può rivelarsi un potenziale artificio per eludere il vincolo costituzionale di copertura. Il legislatore del 1988 aveva infatti introdotto il comma 7 dell’articolo11-ter nella legge 468 del 1978 per correggere scostamenti in corso di attuazione e non per compensare carenze di copertura ex-ante. Ancora una volta emerge nell’uso improprio di questa fattispecie la rottura della contestualità tra individuazione dei fini e rilevazione dei mezzi La logica della clausola di salvaguardia si è largamente sviluppata in questi anni 47 Le varie tipologie di CS Una prima tipologia di clausole di salvaguardia è rappresentata dalla procedura prevista dalla legge di contabilità per garantire l’effettività della copertura degli interventi di spesa il cui onere non risulti limitabile da una norma autorizzatoria, in quanto connesso ad una spesa valutata e non predeterminata. Vi sono poi clausole di salvaguardia la cui finalità è quella di evitare che l’effetto delle manovre di finanza pubblica risulti superiore al loro ammontare atteso, evitando quindi effetti aggiuntivi a carico dei soggetti incisi. 48 Le varie tipologie di RT Una fattispecie diversa riguarda misure di risparmio o di maggiore entrata aventi carattere programmatico, da attuarsi con successivo atto dispositivo, destinate a divenire operative solo nel caso di mancata realizzazione di altre misure di risparmio o di maggiore entrata, anch’esse rimesse a successivi atti di implementazione. In una tipologia residuale possono essere considerate le numerose clausole di salvaguardia incluse nella normativa vigente, volte a prevedere automatismi, sia di aumento di entrata che di riduzione della spesa, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, in relazione a specifiche esigenze (aumento aliquote ET) 49 Esempi di CS 50 Limiti del processo di controllo della quantificazione Il processo di verifica delle decisioni finanziarie fin qui analizzato rischia talvolta di tradursi in una giustificazione a posteriori della decisione finanziaria. Le norme e le procedure del processo di verifica incontrano limiti fondamentali: nella carente base metodologica e conoscitiva delle relazioni tecniche, che spesso non consente una adeguata verifica 51 Limiti del processo di controllo della quantificazione nella difficoltà di distinguere tra valutazioni oggettive e valutazioni ad hoc per giustificare decisioni discrezionali non ben delineate; Nella rapidità con cui devono essere espresse le quantificazioni nel corso dell’esame parlamentare quando i testi iniziali sono profondamente modificati La legge 196/2009 ha previsto l’aggiornamento della RT nel passaggio da un ramo all’altro