La relazione tecnica, come strumento essenziale nell’istruttoria della legge Simone Scagliarini (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia) Cagliari, 6 ottobre 2015 L’importanza della relazione tecnica La relazione tecnica si pone come perno attorno cui ruota il ciclo della quantificazione degli oneri La relazione tecnica si presenta come elemento essenziale sotto tre diverse prospettive: il rispetto dell’obbligo costituzionale di copertura finanziaria Corte costituzionale una buona progettazione legislativa legislatore trasparenza nelle decisioni di spesa Corte dei conti La disciplina del ciclo della quantificazione L’art. 7 della l. 362/1988 introduce l’art. 11/ter della l. n. 468/1978 che disciplina: 1. copertura finanziaria in senso stretto (mezzi ammissibili) 2. quantificazione degli oneri, come fase logicamente e cronologicamente precedente Quantificazione essenziale per rispetto dell’art. 81 Cost. (sent. 225/2000) ruota intorno a RT Successive modifiche normative sono intervenute per abrogare uno dei mezzi di copertura previsti in origine (d.l. 323/1996), assoggettare a RT gli schemi di d. lgs. (l. 208/1999), distinguere autorizzazioni e previsioni di spesa e relative conseguenze (d.l. 194/2002) ed estendere ai d. lgs. il controllo della Corte dei conti (l. 229/2003). La norma è ora abrogata e sostituita dall’art. 17 della l. n. 196/2009 La relazione tecnica: ambito di applicazione Devono essere corredati di RT (art. 17, c. 3) i disegni di legge gli schemi di decreto legislativo gli emendamenti presentati dal Governo o, per i ddl, da CNEL e Consigli regionali. Esonerata iniziativa popolare (favor) e parlamentare, ma possibilità di richiesta RT al Governo da parte della Commissione. Il Governo provvede entro il termine assegnato o comunque entro 30 gg., salvo impossibilità motivata. La l. r. 11/2006 parla genericamente di proponente senza distinguere Il contenuto della RT La legge indica alcuni elementi della RT (circolare PCM 29/4/1988 e RGS 13/9/2010 n. 32): quantificazione delle entrate e degli oneri di ciascuna disposizione relative coperture con specificazione onere annuale dati (con relativa fonte) e metodi utilizzati per quantificare ogni altro elemento utile per la verifica raccordo con previsioni tendenziali del bilancio, del conto consolidato di cassa e del conto economico della PA effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nonché criteri per la loro quantificazione e compensazione nell’ambito della copertura finanziaria Il contenuto della RT Alla RT è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Inoltre la RT, ove occorra, contiene anche: nelle leggi di delega, la quantificazione degli oneri discendenti dal d. lgs., in quanto preventivabili in materia pensionistica e di pubblico impiego, proiezioni finanziarie almeno decennali dimostrazione della neutralità finanziaria del provvedimento dimostrazione della adeguatezza della clausola di salvaguardia La RT nel ciclo della quantificazione La RT nasce in ambito governativo con confronto dialettico Divieto di iscrizione all’odg del Consiglio in caso di mancanza di RT Predisposizione ad opera del Ministero competente (pro e contra) Verifica (bollinatura) ad opera della RGS A livello statale, l’Unità di valutazione finanziaria degli atti normativi presso il Quirinale svolge un primo controllo e osservazioni in sede di autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge La RT nel ciclo della quantificazione La RT è verificata in sede parlamentare (contraddittorio) Non possono essere assegnati alle Commissioni ddl privi di RT (analogia con art. 72 reg. Cons. Sardegna) Parere obbligatorio della Commissione bilancio (filtro) e sua ratio (analogia con art. 84 reg. Cons. Sardegna) Effetti di un parere contrario delle Commissioni bilancio in relazione all’art. 81 Cost. a seconda della sede: deliberante: rimessione in Assemblea redigente: idem al Senato, odg di riesame alla Camera referente: votazione nominale al Senato, conversione in emendamenti alla Camera La RT deve essere aggiornata al passaggio da un ramo all’altro I Servizi del Bilancio La Commissione Bilancio si avvale di apposite strutture, i Servizi Bilancio dello Stato, istituiti nel 1989. I Servizi verificano la quantificazione come indicata nella RT e producono Note di verifica, prendendo in esame: i dati impiegati dal Governo i metodi utilizzati la corretta formulazione della clausole finanziarie. L’ammissibilità dei mezzi di copertura è verificata dalla Segreteria della V Commissione. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio L’art. 18 della l. 243/2012 ha attribuito all’Ufficio parlamentare del bilancio, tra l’altro, la funzione di effettuare analisi, verifiche e valutazioni in merito all’impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo. Non si occupa della quantificazione e degli effetti microeconomici delle singole leggi, ma può essere investito della valutazione degli effetti indotti a livello macroeconomico per i provvedimenti di maggiore rilievo. Nel caso di significative divergenze una minoranza in Commissione può chiedere al Governo di illustrarne i motivi e precisare gli intendimenti La RT nel ciclo della quantificazione Il controllo del Presidente della Repubblica ha spesso avuto ad oggetto l’art. 81 Cost. (tuttavia nessun richiamo a RT). Anche in sede di promulgazione opera la Unità di valutazione. Il ciclo della quantificazione prosegue con il controllo della Corte dei conti : infra La quantificazione degli oneri non finisce con l’entrata in vigore, procedura di monitoraggio. Il MEF interviene ex post in caso di: pregiudizio a obiettivi di finanza pubblica derivante da scostamento negli oneri o sentenze iniziative legislative attivazione della clausola di salvaguardia relazione sulle cause per revisione di dati e metodi utilizzati La RT nella giurisprudenza costituzionale Da quanto visto si comprende importanza della RT ai fini del rispetto dell’obbligo di copertura di cui all’art. 81 Cost. La RT si ritrova nella giurisprudenza costituzionale per: stabilirne l’applicabilità alle Regioni verificare l’adeguatezza della copertura ricostruire la ratio legis e interpretare il provvedimento acquisire dati utili alla decisione fini difensivi da parte della Regione nei confronti dello Stato L’obbligo di RT per le Regioni La Corte affronta la questione nella sent. 313/94: «è vero che i principi … sanciti dall’art. 81 della Costituzione valgono secondo … anche per le leggi regionali, ma ciò non comporta l’applicabilità dell’art. 11 ter …Tale disposizione … si riferisce alla copertura finanziaria delle leggi statali… Tutto questo senza disconoscere, anche per le esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la funzione della relazione tecnica quale strumento per una maggiore trasparenza delle decisioni di spesa, la cui utilità, d'altra parte, risulta avvertita da talune regioni, che infatti l'hanno spontaneamente prevista con proprie leggi sulle procedure di spesa». Analoga questione si pone nella sent. 437/1994 ma la Consulta non si pronuncia L’obbligo di RT per le Regioni La giurisprudenza cambia completamente con la sent. 26/2013: «in situazioni nelle quali la quantificazione degli oneri non può prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici, il legislatore prevede (art. 17 della legge n. 196 del 2009) l’obbligo di una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio ... In particolare, l’art. 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 – le cui modalità sono estese alle Regioni e alle Province autonome dal successivo art. 19, comma 2…». Per la Sardegna vale anche il rinvio di cui all’art. 67 l.r. 11/2006. Quindi la RT è imposta alle Regioni per la corretta attuazione dell’art. 81 Cost. La RT nella giurisprudenza costituzionale L’uso tipico della RT da parte della Corte è come strumento per valutare il rispetto dell’obbligo di copertura. Vanno ricordate le sentenze: 384/1991, procedimento in via incidentale su legge statale 244/1995, uso di un allegato alla RT per dimostrare neutralità finanziaria 157/2012, una RT regionale viene utilizzata per ritenere inidonea la quantificazione dell’onere 175 e 177/2015, l’inadeguatezza della copertura viene affermata (dal Governo ricorrente) sulla base di una RT negativa o assente 188/2015, su una legge regionale che riduce risorse alle Province La RT come elemento ermeneutico In diversi casi la RT è richiamata dalla Corte per ricostruire la ratio del provvedimento e quindi interpretarlo correttamente, anche ai fini della qualificazione ex art. 117 Cost. o di sindacare il bilanciamento svolto dal legislatore. Vanno ricordate le sentenze 345/2005, 284/2012, 239/2013, 98, 158 e 207/2014; 127 e 131/2015. Nella sent. 70/2015 la Corte usa RT come fonte di informazioni per valutare se dalla sospensione della rivalutazione delle pensioni derivi un beneficio in termini di contenimento della spesa. La RT come strumento difensivo In alcune ipotesi la RT è usata dalla Regione come argomento difensivo nel giudizio costituzionale nei confronti dello Stato: 133/2002, la RT è richiamata per dimostrare l’inadeguata copertura di un provvedimento statale 29/2004, 207/2014 e 131/2015, la RT dimostrava maggiori entrate di spettanza regionale 220/2013, la RT dimostrava che il riordino delle Province non aveva come ratio un risparmio di spesa 22/2014, la Regione contesta una norma (sedicente) di coordinamento della finanza pubblica perché la RT non dimostra vantaggi L’importanza della RT da un punto di vista costituzionale va ben oltre il ciclo della quantificazione. La RT e l’AIR L’art. 33 della l.r. 11/2006 prevede contestualmente RT e AIR. L’AIR non esamina (più) i profili finanziari, ma stretto legame tra fattibilità finanziaria e analisi di impatto (specie amministrativo). È opportuno che AIR ed RT nascano insieme in quanto complementari. Importanza di percepire entrambi come strumenti per migliore progettazione legislativa. Inutile e dannoso assumerli come meri adempimenti formali. La RT e l’AIR Diversi esempi del legame tra fattibilità finanziaria ed amministrativa: tempi di reazione della PA alla regolazione neutralità finanziaria riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto finalità originarie normative finalizzate al contenimento della spesa quantificazione e obiettivi del provvedimento La RT e il controllo della Corte dei conti La decisione legislativa ha sempre carattere politico la RT rende le scelte consapevoli e trasparenti e determina assunzione di responsabilità politica. Relazioni quadrimestrali della Corte dei conti (ragioni della loro introduzione) e pareri a richiesta (art. 76/bis Reg. Senato). Obiettivi delle Relazioni: trasparenza salvaguardia dei conti pubblici funzione pedagogica e collaborativa vs. legislatore La RT e il controllo della Corte dei conti Struttura delle Relazioni: analisi generale dei metodi di quantificazione e delle tecniche di copertura esame (descrittivo) di ciascuna legge tabelle riepilogative complessive scheda singole leggi Carattere talora burocratico e ripetitivo delle RQ D.l. 174/2012 ha esteso RQ alle Regioni con cadenza annuale: controllo ammissibile per la natura collaborativa (sent. 39/2014) La Relazione della Corte dei conti in Sardegna La Relazione 45/2015 della sezione di controllo per la Sardegna ha evidenziato in particolare: la mancanza di RT (l.r. 20/2015 contiene un richiamo alla Giunta sul punto) ricorso frequente ai tetti di spesa anche nel caso di spese relative a servizi essenziali ricorso frequente alla copertura attraverso riduzioni di spesa