Convegno 20 maggio 2013 UNICO 2013 Le imposte sui beni e le attività detenute all’estero (IVIE e IVAFE) Dott.ssa Valentina Montanelli Riferimenti normativi • Articolo 19, commi da 13 a 23, DL n.201/2011 • Articolo 1, commi 518 e 519, Legge n.288/2012 IVIE (Imposta sul valore degli immobili all’estero) A decorrere dal 2012, le persone fisiche residenti in Italia proprietarie o titolari di altri diritti reali su immobili situati all’estero sono soggette ad un’imposta sul valore degli stessi Soggetti passivi (1) • Persone fisiche • Residenti in Italia ai fini fiscali (art.2 TUIR) • Proprietarie o titolari di altro diritto reale su immobili all’estero Soggetti passivi (2) Sono soggetti passivi: • Proprietari di terreni e fabbricati destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali; • Titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; • Locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Soggetti passivi (3) Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.28 del 2.7.2012 L’IVIE è dovuta anche per gli immobili: - detenuti tramite società fiduciarie - formalmente intestati a entità giuridiche, se l’effettiva disponibilità attribuibile a persone fisiche Base imponibile (1) 1. Costo risultante dall’atto o dal contratto 2. Valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile (31.12) Base imponibile (2) Immobili siti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo: 1. Valore catastale determinato nel Paese ai fini delle imposte patrimoniali e reddituali 2. Costo risultante dall’atto o dal contratto 3. Valore di mercato Aliquote e agevolazioni (1) - Aliquota 0,76% - Franchigia di euro 200,00 (non occorre indicare i dati nel quadro RM, ma solo nel quadro RW) Aliquote e agevolazioni (2) Immobili adibiti ad abitazione principale: - Aliquota 0,4% - No franchigia - Detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo di destinazione ad abitazione principale - Per il 2012 e 2013 detrazione di euro 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni (fino a euro 400,00) - Non è dovuta l’IRPEF in Italia Credito d’imposta • Credito pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile • Per l’UE e lo SEE, in aggiunta, è possibile detrarre un credito pari alle imposte di natura reddituale gravanti sullo stesso immobile, qualora non già utilizzato in detrazione dell’IRPEF eventualmente dovuta in Italia per lo stesso immobile (il contribuente dovrà tenere separata evidenza delle due tipologie di imposte estere pagate) Contratto di amministrazione con società fiduciaria La società provvede ad applicare e versare (Modello F24, cod.4042) l’imposta dovuta dal contribuente. La fiduciaria indica i dati complessivi dei versamenti nel Modello 770 ordinario, fornendo i dati di ciascun contribuente e dell’imposta riferibile. Il contribuente in questo caso non dovrà compilare il quadro RM né il quadro RW. IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) A decorrere dal 2012, è istituita per le persone fisiche residenti in Italia un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero Attività finanziarie Tutte le attività dalle quali derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera: - partecipazioni; - contratti di natura finanziaria (polizza di assicurazione sulla vita…); - contratti derivati; - … Casi particolari • Stock options: soggette a IVAFE solo se cedibili; • Previdenza complementare estera: NON soggette a IVAFE le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero; • Contratto di amministrazione con società fiduciarie residenti: NON soggette a IVAFE in quanto soggetti a imposta di bollo ordinaria Base imponibile - Azioni, obbligazioni, titoli quotati: valore di quotazione al 31.12 oppure al termine del periodo di detenzione; - Azioni, obbligazioni, titoli non quotati: valore nominale o, in mancanza, valore di rimborso. Aliquote Due aliquote: - 0,1% per il 2012; - 0,15% per il 2013. Non è prevista alcuna soglia di esenzione. Imposta dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. Credito d’imposta Dall’imposta si detrae un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato nel quale sono detenute le attività. Il credito non può superare l’imposta dovuta. Conti correnti e conti di risparmio - L’IVAFE è dovuta per euro 34,20 per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti. - NON è dovuta se la giacenza media annua è non superiore a euro 5.000,00 (riferimento a tutti i conti o libretti presso lo stesso intermediario) Decorrenza e modalità di versamento IVIE e IVAFE • Stesse regole per i pagamenti IRPEF • Quanto versato per il 2011 viene considerato acconto 2012 Entro il 17.06.2013: - 2012 saldo - 2013 acconto Compilazione Unico PF 2013 – Quadro RM Giacenza media e imposta in misura fissa (1) L’IVAFE non è dovuta se il valore medio di giacenza complessivo è non superiore a euro 5.000,00. - Se ci sono più c/c bancari o più libretti di risparmio che solo nel complesso superano la soglia cosa si indica nel quadro RM? (Se la colonna 1 < 5.000 le specifiche tecniche non consentono di liquidare l’imposta fissa) Giacenza media e imposta in misura fissa (2) Esempio: - Conto A: possesso 100%, valore medio euro 2.000,00; - Conto B: possesso 50%, valore medio euro 5.000,00; - Conto C: possesso 100%, valore medio euro 1.500,00; Il valore medio totale sarà: 2.000 + (5.000 x 0,5) + 1.500 = 6.000 Quadro RW (investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero ) - Soggetti passivi fiscalmente residenti in Italia - Investimenti all’estero e attività finanziarie detenute al 31.12 - Trasferimenti effettuati di importo complessivo superiore a euro 10.000,00 dall’Italia all’estero, dall’estero all’Italia o tra Stati esteri. Gli investimenti (1) • Beni patrimoniali collocati all’estero (indipendentemente dalla produzione di redditi in Italia) • Esempio: - proprietà di immobili o altro diritto reale; - oggetti preziosi e opere d’arte; - imbarcazioni e altri beni mobili iscritti in pubblici registri. Gli investimenti (2) Qualora si abbiano più diritti reali per lo stesso bene (es. nuda proprietà e usufrutto), il quadro RW deve essere compilato da tutti i soggetti titolari di diritto reale. Attività estere di natura finanziaria Tutte le attività dalle quali derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera Valorizzazione 1. Costo storico maggiorato di eventuali oneri accessori 2. Perizia di stima qualora il costo storico non sia documentabile I trasferimenti (1) • Trasferimenti che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività, se l’ammontare complessivo dei movimenti (investimenti e disinvestimenti) è superiore a euro 10.000,00 I trasferimenti (2) I movimenti possono avvenire: • dall’estero; • verso l’estero; • tra due Stati esteri o nello stesso stato estero (movimenti “sull’estero”). Obbligo di compilazione Quadro RW anche se al 31.12 i soggetti non detengono più attività all’estero Modalità di dichiarazione Nei casi presentazione del modello 730/2013, il modulo RW deve essere presentato con modalità e termini previsti per la dichiarazione dei redditi, unitamente al frontespizio dell’Unico PF 2013.