Convegno 20 maggio 2013
UNICO 2013
Le imposte sui beni e le
attività detenute all’estero
(IVIE e IVAFE)
Dott.ssa Valentina Montanelli
Riferimenti normativi
• Articolo 19, commi da 13 a 23,
DL n.201/2011
• Articolo 1, commi 518 e 519,
Legge n.288/2012
IVIE (Imposta sul valore degli
immobili all’estero)
A decorrere dal 2012, le persone
fisiche residenti in Italia proprietarie o
titolari di altri diritti reali su immobili
situati all’estero sono soggette ad
un’imposta sul valore degli stessi
Soggetti passivi (1)
• Persone fisiche
• Residenti in Italia ai fini fiscali (art.2
TUIR)
• Proprietarie o titolari di altro diritto
reale su immobili all’estero
Soggetti passivi (2)
Sono soggetti passivi:
• Proprietari di terreni e fabbricati destinati
a qualsiasi uso, compresi quelli
strumentali;
• Titolari di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi e superficie;
• Locatari per gli immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria.
Soggetti passivi (3)
Circolare dell’Agenzia delle
Entrate n.28 del 2.7.2012
L’IVIE è dovuta anche per gli
immobili:
- detenuti tramite società fiduciarie
- formalmente intestati a entità
giuridiche, se l’effettiva disponibilità
attribuibile a persone fisiche
Base imponibile (1)
1. Costo risultante dall’atto o dal
contratto
2. Valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui è situato l’immobile
(31.12)
Base imponibile (2)
Immobili siti nell’Unione Europea o nello
Spazio Economico Europeo:
1. Valore catastale determinato nel Paese
ai fini delle imposte patrimoniali e
reddituali
2. Costo risultante dall’atto o dal contratto
3. Valore di mercato
Aliquote e agevolazioni (1)
- Aliquota 0,76%
- Franchigia di euro 200,00 (non
occorre indicare i dati nel quadro RM,
ma solo nel quadro RW)
Aliquote e agevolazioni (2)
Immobili adibiti ad abitazione principale:
- Aliquota 0,4%
- No franchigia
- Detrazione di euro 200,00 rapportata al
periodo di destinazione ad abitazione
principale
- Per il 2012 e 2013 detrazione di euro
50,00 per ogni figlio fino a 26 anni (fino a
euro 400,00)
- Non è dovuta l’IRPEF in Italia
Credito d’imposta
• Credito pari all’eventuale imposta
patrimoniale versata nello Stato in cui è
situato l’immobile
• Per l’UE e lo SEE, in aggiunta, è possibile
detrarre un credito pari alle imposte di natura
reddituale gravanti sullo stesso immobile,
qualora non già utilizzato in detrazione
dell’IRPEF eventualmente dovuta in Italia per
lo stesso immobile (il contribuente dovrà
tenere separata evidenza delle due tipologie
di imposte estere pagate)
Contratto di amministrazione con
società fiduciaria
La società provvede ad applicare e
versare (Modello F24, cod.4042) l’imposta
dovuta dal contribuente.
La fiduciaria indica i dati complessivi dei
versamenti nel Modello 770 ordinario,
fornendo i dati di ciascun contribuente e
dell’imposta riferibile.
Il contribuente in questo caso non dovrà
compilare il quadro RM né il quadro RW.
IVAFE (Imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all’estero)
A decorrere dal 2012, è istituita per le
persone fisiche residenti in Italia
un’imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all’estero
Attività finanziarie
Tutte le attività dalle quali derivano redditi di
capitale o redditi diversi di natura finanziaria
di fonte estera:
- partecipazioni;
- contratti di natura finanziaria (polizza di
assicurazione sulla vita…);
- contratti derivati;
- …
Casi particolari
• Stock options: soggette a IVAFE solo se
cedibili;
• Previdenza complementare estera: NON
soggette a IVAFE le forme di previdenza
complementare organizzate o gestite da
società ed enti di diritto estero;
• Contratto di amministrazione con
società fiduciarie residenti: NON
soggette a IVAFE in quanto soggetti a
imposta di bollo ordinaria
Base imponibile
- Azioni, obbligazioni, titoli quotati:
valore di quotazione al 31.12 oppure
al termine del periodo di detenzione;
- Azioni, obbligazioni, titoli non
quotati: valore nominale o, in
mancanza, valore di rimborso.
Aliquote
Due aliquote:
- 0,1% per il 2012;
- 0,15% per il 2013.
Non è prevista alcuna soglia di esenzione.
Imposta dovuta in proporzione ai giorni di
detenzione e alla quota di possesso in caso
di attività finanziarie cointestate.
Credito d’imposta
Dall’imposta si detrae un credito pari
all’ammontare dell’eventuale imposta
patrimoniale versata nello Stato nel
quale sono detenute le attività.
Il credito non può superare l’imposta
dovuta.
Conti correnti e conti di risparmio
- L’IVAFE è dovuta per euro 34,20 per tutti i
conti correnti e i libretti di risparmio detenuti
all’estero dalle persone fisiche residenti.
- NON è dovuta se la giacenza media annua
è non superiore a euro 5.000,00 (riferimento
a tutti i conti o libretti presso lo stesso
intermediario)
Decorrenza e modalità di
versamento IVIE e IVAFE
• Stesse regole per i pagamenti IRPEF
• Quanto versato per il 2011 viene
considerato acconto 2012
Entro il 17.06.2013:
- 2012 saldo
- 2013 acconto
Compilazione Unico PF 2013 –
Quadro RM
Giacenza media e imposta in
misura fissa (1)
L’IVAFE non è dovuta se il valore medio di
giacenza complessivo è non superiore a
euro 5.000,00.
- Se ci sono più c/c bancari o più libretti di
risparmio che solo nel complesso superano la
soglia cosa si indica nel quadro RM? (Se la
colonna 1 < 5.000 le specifiche tecniche non
consentono di liquidare l’imposta fissa)
Giacenza media e imposta in
misura fissa (2)
Esempio:
- Conto A: possesso 100%, valore medio
euro 2.000,00;
- Conto B: possesso 50%, valore medio
euro 5.000,00;
- Conto C: possesso 100%, valore medio
euro 1.500,00;
Il valore medio totale sarà:
2.000 + (5.000 x 0,5) + 1.500 = 6.000
Quadro RW (investimenti all’estero
e/o trasferimenti da, per e
sull’estero )
- Soggetti passivi fiscalmente residenti in
Italia
- Investimenti all’estero e attività finanziarie
detenute al 31.12
- Trasferimenti effettuati di importo
complessivo superiore a euro 10.000,00
dall’Italia all’estero, dall’estero all’Italia o
tra Stati esteri.
Gli investimenti (1)
• Beni patrimoniali collocati all’estero
(indipendentemente dalla produzione di
redditi in Italia)
• Esempio:
- proprietà di immobili o altro diritto reale;
- oggetti preziosi e opere d’arte;
- imbarcazioni e altri beni mobili iscritti in
pubblici registri.
Gli investimenti (2)
Qualora si abbiano più diritti reali per lo
stesso bene (es. nuda proprietà e
usufrutto), il quadro RW deve essere
compilato da tutti i soggetti titolari di
diritto reale.
Attività estere di natura finanziaria
Tutte le attività dalle quali derivano
redditi di capitale o redditi diversi di
natura finanziaria di fonte estera
Valorizzazione
1. Costo storico maggiorato di
eventuali oneri accessori
2. Perizia di stima qualora il costo
storico non sia documentabile
I trasferimenti (1)
• Trasferimenti che nel corso del
periodo d’imposta hanno interessato
gli investimenti e le attività, se
l’ammontare complessivo dei
movimenti (investimenti e
disinvestimenti) è superiore a euro
10.000,00
I trasferimenti (2)
I movimenti possono avvenire:
• dall’estero;
• verso l’estero;
• tra due Stati esteri o nello stesso stato
estero (movimenti “sull’estero”).
Obbligo di compilazione Quadro RW anche
se al 31.12 i soggetti non detengono più
attività all’estero
Modalità di dichiarazione
Nei casi presentazione del modello
730/2013, il modulo RW deve essere
presentato con modalità e termini
previsti per la dichiarazione dei redditi,
unitamente al frontespizio dell’Unico PF
2013.
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