S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2013
Monitoraggio dei flussi finanziari da
e per l’estero, tassazione delle
attività finanziarie estere (Ivie ed
Ivafe) : adempimenti
dichiarativi (quadri RM e RW)
Sandro Botticelli
31 maggio 2013 – Sala Orlando - Corso Venezia, 47 -Milano
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Indice
• Il monitoraggio delle attività finanziarie
e dei beni detenuti all’estero
• IVIE e IVAFE
• Come compilare i quadri RW e RM
Operazioni su titoli all’estero
Stock Option
Immobile in Svizzera a disposizione,
Immobile in Francia in locazione
Società immobiliare in USA
•
•
•
•
Sanzioni
Ravvedimento operoso
Mancata indicazione immobile in Svizzera
Questioni aperte.
3
Chi deve compilare quadro RW
•
Persone fisiche (anche imprenditori individuali e professionisti)
•
Società semplici
•
Enti non commerciali
tutti fiscalmente residenti in Italia
articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “le persone
che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza
ai sensi del codice civile”.
Tali criteri sono alternativi , essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di
essi affinché una persona fisica sia considerata fiscalmente residente in Italia.
Inversione onere della prova a carico dei soggetti residenti in paesi black list (DM
4 maggio 1999)
P fisiche che hanno delega al prelievo sui conti e disponibilità di movimentarli ( no
amministratori di società); se il c c è cointestato e a firme libere ogni intestatario
dichiara tutto.
Attenzione alle società interposte, mero schermo per p. fisica titolare effettivo
4
Possesso per interposta persona: E’ il caso, ad esempio, di soggetti che
abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali
“formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non
residente).
Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei
beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti,
disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come
un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da
questo prodotti deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva
disponibilità. Al fine di individuare i casi in cui il trust deve essere
considerato interposto si può fare riferimento alle fattispecie
esemplificative indicate nella circolare 43/ 2009, paragrafo 1.
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Una società localizzata in un Paese avente
fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun
obbligo di tenuta delle scritture contabili, in
relazione alla quale lo schermo societario
appare meramente formale …. ben si può
sostenere che la titolarità dei beni intestati alla
società spetti in realtà al socio che effettua il
rimpatrio.” Circ 99 del 4 dicembre 2001
6
•
•
•
•
Cosa indicare nel quadro RW:
trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni correnti ossia per cause
diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati
attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti se l’ammontare
complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo d’imposta sia stato superiore
ad euro 10.000,00 (sezione I) : ad esempio, per il sostenimento di spese
correnti, per motivi di studio o di salute.
gli investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di
fonte estera imponibili in Italia detenuti alla fine del periodo di imposta(sez. II),
l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo
d’imposta hanno interessato i medesimi investimenti all’estero e attività estere di
natura finanziaria ( sezione III)
Quando scatta l’obbligo: quando l’ammontare di tali investimenti ed attività a
fine anno o quello dei movimenti effettuati nel corso dell’anno sia stato di
importo complessivo > euro 10.000 , «tenendo conto ai fini del predetto limite
anche di eventuali disinvestimenti. Occorre specificare che in tale ultima
evenienza il flusso va considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferimento ad
un contribuente che detiene un conto corrente all’estero ed ha effettuato un
disinvestimento pari ad esempio a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro,
l’ammontare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a 11.000 euro.»
(Circ.45/2010 pag. 19)
7
Esoneri soggettivi
• Società di persone o di capitali
• Soggetti residenti all’estero con residenza fiscale in Italia ex
lege per c c e le altre attività, ovunque possedute, finchè
sono all’estero
• Lavoratori frontalieri, per le attività solo nel paese in cui
lavorano
8
Modalità di compilazione quadro RW sezione seconda
nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle
attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo
d’imposta. La casella va barrata anche se le predette attività sono
infruttifere non potendosi escludere, in linea di principio, che diventino
fruttifere successivamente. Tale casella riguarda soltanto le attività
finanziarie e non va barrata, quindi, con riferimento alle attività di
natura patrimoniale. Con riferimento all’importo da indicare nella
colonna 3 della Sezione II, si precisa che il contribuente deve
riportare il costo storico dell’attività finanziaria o dell’investimento
come risultante dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato
degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli
oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi. Stretto
legame tra sez. II e sez. III: la compilazione dell’una presuppone la
compilazione dell’altra e viceversa, salvo il caso del disinvestimento. In
quest’ultima ipotesi, infatti, deve essere in ogni caso compilata la
Sezione III anche se al termine del periodo d’imposta non si detiene
più l’investimento e/o l’attività estera in quanto, ad esempio, ceduti,
estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro.
9
IVIE
D L 201/2011 art. 19 commi 13-17 introduce IVIE
come corrispettivo dell’IMU sugli immobili all’estero.
Le modifiche del 2012 e del 2013 sono motivate dai
rilievi formulati dalla Commissione Europea ,
Direzione generale - fiscalità e unione doganale,
nell’ambito del progetto “Eu Pilot” che dal 2008
controlla la corretta applicazione del diritto
comunitario da parte degli Stati
membri, e in
concreto con ‘apertura del caso 3506/12/TAXUD
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Modifiche per adeguamento alle indicazioni UE previste nella
Legge Stabilità 2013:
Decorrenza imposta: dall’anno di imposta 2012
Quindi versamenti eseguiti nel 2012 in UNICO 2012 per redditi
2011 in realtà sono acconti per l'anno 2012.
Immobile adibito (da chiunque) ad abitazione principale e
pertinenze: aliquota 0,4%.
Abitazione principale e pertinenze + immobili non locati: non
applicabile l’art. 70 co. 2 TUIR (non viene tassato l’eventuale
reddito fondiario).
Modalità di pagamento: acconto e saldo ( = IRPEF).
11
Soggetti passivi IVIE
Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
( per la definizione di residenza fiscale vedi art. 2, comma 2 T.U.I.R. e Circ
28/2012 pag. 4):
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso
destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione
destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto
reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e
non il titolare della nuda proprietà);
b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
12
Oggetto dell’IVIE
Immobili situati all’estero e posseduti a titolo di proprietà o di
altro diritto reale , a qualunque uso essi siano destinati.
Sono inclusi anche gli immobili « scudati» sia mediante la
procedura della regolarizzazione sia del rimpatrio giuridico.
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in
proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o
altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è avuto tale
diritto ( >15 gg = mese intero)
13
Base Imponibile IVIE: regola generale
Il valore dell’immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal
costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta
il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali
diversi dalla proprietà.
Regola particolare: Immobili in U E o SEE
il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è
prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato
nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di
imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre
imposte determinate sulla base del valore degli immobili,
anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione
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IVAFE
E’ il corrispondente estero dell’imposta di bollo di cui all’articolo
13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642. IVAFE è dovuta, a prescindere dalla circostanza che il
soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno,
nei casi in cui le attività si considerano detenute all’estero. Si
considerano come attività detenute all’estero anche le attività
finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza
all’estero o tramite intermediari non residenti. IVAFE è dovuta
in proporzione alla quota di possesso e al periodo di
detenzione.
15
IVAFE :Soggetti obbligati
Persone fisiche fiscalmente residenti e titolari effettivi
delle attività (anche i contribuenti che prestano la
propria attività lavorativa all’estero in via
continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è
determinata ex lege, in forza di presunzione legale
che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti
richiesti dall’articolo 2 del TUIR)
16
Oggetto dell’IVAFE
Attività finanziarie detenute all’estero, come per RW
( vedi Istruzioni a Quadro RW )
MA
No stock option non cedibili
No polizze assicurazioni con opzione per applicazione
imposta sostitutiva sui redditi
No forme di previdenza complementare organizzate o
gestite da società ed enti di diritto estero.
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IVAFE non è altresì dovuta sulle attività finanziarie
oggetto di un contratto
• di amministrazione con una società fiduciaria
residente
• di custodia, amministrazione o gestione con soggetti
intermediari residenti, in quanto su tali attività
viene applicata l’imposta di bollo
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Base Imponibile IVAFE
• Attività quotate: valore di mercato alla fine di
ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute
• Attività non quotate: valore nominale o, in
mancanza, valore di rimborso
• nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il
valore di rimborso la base imponibile è costituita dal
valore di acquisto dei titoli.
19
Conti correnti e libretti di risparmio ovunque detenuti
(modifica da redditi 2012, prima solo U E o SEE)
L’imposta è stabilita in misura fissa pari a euro 34,20 e si
applicata a ciascun conto corrente o libretto di risparmio
detenuti all’estero dal contribuente.
L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di
giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia
non superiore a complessivi euro 5.000, presso lo stesso
Intermediario. I conti di deposito, in analogia a quanto chiarito
nella Circ. 15/2013, pagano imposta proporzionale
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Rilevazione Operazioni in Titoli
Dipendente di società italiana residente in Italia
Ha un c c aperto presso una banca di N Y, abbinato a un conto deposito titoli
dove detiene i titoli della casa madre, quotata al NYSE, titoli che
acquisisce nell’ambito di politiche di incentivazione aziendale (benefit
tassati a cedolino al valore normale =media quotazioni dei 30 giorni
precedenti quello di assegnazione ): la partecipazione è non qualificata
(<2%). Con questo sistema in data 11 maggio 2012 ha acquisito 25000
azioni venendo tassato per 127500 dollari, ne ha vendute 15000 il 7 luglio
2012 incassando al netto di commissioni 85500 dollari, che trasferisce in
Italia e al 31 12 2012 ha nel conto deposito titoli 10.000 azioni per
complessivi 51.000 dollari (valore di tassazione a cedolino, pari al valore
normale del giorno dell’assegnazione , 11 5 2012)
Sul c c al 31 12 2012 ha un controvalore di 20000 dollari, rappresentati dai
dividendi percepiti sui titoli che ha ricevuto in data 3 giugno 2012
21
Deve compilare :Sez II RW per consistenza c c e titoli al 31 12,
valorizzati ai cambi stabiliti dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia
delle
Entrate,
nel
sito
www.agenzia
entrate.it/Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità
legale (Provv 31 01 2013)
Quadro RM per tassazione dividendi accreditati su c c
e
valorizzati al cambio del 3 giugno 2012, giorno in cui sono
stati incassati.
Quadro RT per tassazione capital gain su vendita titoli valorizzati
al cambio del giorno di vendita (7 luglio 2012 ) mentre il
valore carico è pari al valore normale all’ 11 maggio 2012 :
85500x cambio 7/7/2012 -76500x cambio 11/5/2012=
capital gain tassato con aliquota 20%
22
Sez III RW movimento verso Italia e estero su estero con cambi
per RW stabiliti dal Provvedimento Dir. Agenzia Entrate.
-> I valori in euro del quadro RW sono ottenuti con cambi
diversi da quelli dei quadri di reddito
Ai fini IVAFE nel quadro RM sezione XV-B i titoli andranno
valorizzati da 11 maggio a 7 luglio per 25000 X valore borsa
NY al 7 luglio, da 8 luglio a 31 dicembre, 10000 X valore
borsa NY al 31 12 , compilando due righi distinti (cfr. Circ.
1/2013 pag. 27) e con cambi stabiliti per RW in entrambi i
casi.
Si evidenzia qui l’ulteriore differenza con la rilevazione della
giacenza finale in RW che va al costo di acquisto come sopra
definito.
23
Stock Option
Il contribuente di cui sopra ha inoltre 20.000 stock option della casa madre,
non cedibili, che può esercitare dal 2012 ad un prezzo prefissato (strike
price) di 5 dollari ciascuna.
->nel 2012 Si RW sez II in quanto prezzo prefissato < valore mercato al 31
12 2012 pari a 5,7 dollari.
(T.U.I.R. Art. 51 comma 2,-lettera g-bis : regime agevolato che viene
definitivamente abrogato dal D L 112/2008, il quale stabilisce che “La
differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell’assegnazione ed
il prezzo pagato dal dipendente per l’esercizio dell’opzione è qualificato
come reddito da lavoro dipendente “)
20000 titoli a 5 dollari ciascuno (strike price) 100.000 dollari USA complessivi
Valore corrente del titolo al 31 12 2012 5,7 dollari-> 114.000 dollari
complessivi
24
Per i titoli di società estere la C M 49/2009 punto 2.2 dispone di
indicare in RW sez. II il valore del diritto di opzione “solo nei
casi in cui al termine del periodo d’imposta, il prezzo di
esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante “ e la
Circ. 45/2010 a pag.24 indica che valore da inserire in sez. II
per stock option è pari al
“ costo riferito alle azioni sottostanti (prezzo delle azioni fissato
alla data dell’offerta, come risultante dal piano di
assegnazione, ossia il prezzo di esercizio)”
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SI compilazione RW :Valore da indicare nel quadro RW sez. II cod.
operazione 14
(5)x20.000=100.000/1,28479 = 77834 euro (cambio Provv. Direttore Ag
Entrate ); non barrare col 4 e non compilare sez. III RW.
(L’indicazione dell’Agenzia lascia perplessi: sembrava più logico indicare il
differenziale tra prezzo di esercizio e valore corrente, reddito che verrà
tassato come reddito da lavoro dipendente. Inserire le opzioni al prezzo
pagato, se onerose, o al valore dei titoli sottostanti, se gratuite, come
prospettato dalla Circolare 45 del 2010 a pag. 2 porta ad effetti distorsivi
poiché la stock option non ha un valore pari al costo del titolo azionario
sottostante, ma ha un valore pari al differenziale positivo, se esiste , e
correttamente su quest’ultimo reddito viene tassata.) Cosa succede per
IVAFE?
26
Ai fini IVAFE le S O non cedibili non sono tassate, (circ. 28/2012
pag.20) quindi non va compilato quadro RM sez XV-B
L’anno successivo, il 2013, se il valore corrente del titolo al 31 12 è 4,8 dollari
NO compilazione RW sezione II ( Valutare possibilità di compilarla lo stesso)
Se invece nel 2013 il contribuente esercita il diritto e cede le azioni all’estero,
riportando il ricavato in Italia:
-realizza una minus. (4,8-5)X20000, che va indicata nel quadro RT sez. II di
Unico 2012 ed è riportabile per i 4 anni successivi ( regime dichiarativo)
Infatti la minus. è data da
corrispettivo percepito – costo di acquisto ( = valore assoggettato a
tassazione quale reddito da lavoro dipendente, C M 54/2008).
compila solo la sez. III quadro RW di Unico 2014, in quanto disinvestimento,
indicando i riferimenti dell’intermediario italiano che riceve il bonifico e il
codice operazione 2, al cambio stabilito dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate per RW.
27
IMMOBILI all’ESTERO
I redditi di beni immobili situati fuori dal territorio nazionale costituiscono
redditi diversi ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. f), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917. Tale normativa stabilisce che i redditi dei terreni e dei fabbricati
ubicati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo
delle persone fisiche e degli enti non commerciali residenti in misura pari
all’ammontare netto derivante dalla valutazione effettuata nello Stato estero
nello stesso periodo d’imposta. Quindi, il valore imponibile definito
secondo le regole vigenti nello Stato estero costituisce il parametro di
riferimento per la tassazione ai fini delle imposte sui redditi in Italia.
Vi sono pochi paesi come la Svizzera,Olanda, Lussemburgo, Spagna in cui vi
è una tassazione su base forfettaria di un reddito figurativo ( simile alle
nostre rendite catastali) in forza del possesso dell’immobile, anche se non
locato. Nella maggioranza degli altri paesi, es. Francia, Regno Unito, Stati
Uniti, Austria, la tassazione avviene sul reddito effettivamente percepito,
da locazione, mentre non vi è alcuna tassazione sul semplice possesso
dell’immobile.
28
Se l’immobile è locato, viene tassato in Italia in misura pari
all’importo percepito nel periodo d’imposta, al netto di una
somma pari al 15% dei canoni percepiti a titolo di deduzione
forfettaria delle spese (art. 70, co. 2, Tuir). Tuttavia, se il
reddito è tassato anche nel paese estero bisogna dichiarare in
Italia l’intero ammontare percepito, fermo restando che per
le imposte pagate all’estero il contribuente conserva il diritto
di usufruire del credito d’imposta secondo i criteri stabiliti
dall’art. 165 del TUIR, indipendentemente dalle modalità di
computo del reddito di fonte estera. Da considerare la Ris.
DRE Lombardia prot. 12115 del 15 02 2010, per la quale il
reddito degli immobili tassati all’estero va indicato al netto
delle spese ivi sostenute
29
Possesso di immobile in Svizzera, a disposizione
Nel periodo di imposta 2011 andavano compilati
• Quadro RW sez II, valore pari al costo di acquisto in CHF
valorizzato ogni anno al cambio del provvedimento Direttore
Agenzia Entrate
• Quadro RL rigo 12, imponibile ai fini dell’imposta sul reddito
federale valorizzato al cambio di dicembre contenuto nel
Provvedimento di accertamento dei cambi di dicembre del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate , con credito imposta per
imposta federale diretta pagata in via definitiva in quadro CR
• Quadro RM sez. XV : valore costo acquisto con cambio RW,
deducendo »Imposta sulla sostanza delle Persone Fisiche» e
se prevista nel Cantone «Imposta Immobiliare» pagata
30
Segue Possesso di immobile in Svizzera
Dal periodo di imposta 2012, restano quadro RW e quadro RM
sez XV-A , ma non si compila più il Quadro RL in forza
dell’alternativa IRPEF-IVIE: Circ 12 del 3 maggio 2013, ribadita
da Circ. 13/2013 ha correttamente interpretato l’entrata in
vigore del comma 15-ter dell’art 19 D L 201/2011,modif. da
Legge 228/2012,dal periodo di imposta 2012 (anno solare), per
ragioni di omogeneità con IMU: quindi IRPEF non si applica per
gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti
residenti nel territorio dello Stato, in forza delle regole ordinarie,
e per gli immobili non locati per i quali è dovuta IVIE
31
Possesso immobile in Francia, locato
• Immobile va indicato in RW al costo di
acquisto
• rilevazione del reddito da locazione nel
quadro RL rigo 12, al netto spese sostenute
(Ris. DRE Lombardia) e con credito di
imposta per le imposte pagate in Francia
• Compilazione quadro RM sez. XV-A per IVIE
dovuta e calcolabile come segue
32
( pag. 9 Circ.28/2012)
- Valore locativo catastale presunto : 2
= base imponibile Tax Foncier da cui viene
Base imponibile Tax Foncier x 160 (coefficiente IMU)
=base imponibile IVIE oppure, se più conveniente,
prendere come base imponibile il Costo di Acquisto
x 0,76% = IVIE, da indicare nel Quadro RM sez XV-A
col. 4, e scomputare a col.5 Tax Foncier pagata nel
2012
33
Società immobiliare negli Stati Uniti
Costituita per dare in locazione i due immobili
acquistati a Miami, per periodi dell’anno a
turisti americani e stranieri; ha una propria
contabilità, collabora con agenzia immobiliare
locale e fa pubblicità su Internet.
Quadro RW sez II :versamenti a titolo di
capitale e finanziamento soci
34
Quadro RW sezione III: trasferimenti effettuati
nel 2012 per costituzione società (capitale il
20 05 12 e finanz. soci il 25 06 12)
IVAFE in quadro RM sez XV-B : un rigo per
capitale versato da 20 05 a 31 12 aliquota
1xmille, e un rigo per fin. soci da 25 06 a 31
12 aliquota 1 xmille. Non ho imposte
patrimoniali sulla società da detrarre
35
Se invece della società fosse stato acquistato n
immobile negli USA con gli stessi importi,
mentre la rilevazione nelle due sezioni del
quadro RW è simile, a parte il codice attività ,
per IVIE devo tener conto che posso detrarre
dall’imposta calcolata (valore acquisto x
0,76%) la Property Tax , che può anche
essere pari all’IVIE e azzerarla.
36
Non è stato dichiarato un immobile in Svizzera
Vengono commesse due violazioni
• Violazione ai fini valutari (mancata compilazione quadro RW
sezione II e sezione III)
• Violazione ai fini fiscali (mancata indicazione del reddito nel quadro
RL)
con
• Duplice sanzione:
- specifica per violazione obblighi monitoraggio valutario
- specifica per violazione obblighi di natura fiscale
37
Sanzioni
(*)
(*)
Violazione
Mancata compilazione sezione RW, sez. I
Violazione RW sez. II
Violazione RW sez. III
Sanzione
Dal 5% al 25% degli importi non dichiarati
Dal 10% al 50% degli importi non dichiarati
Dal 10% al 50% degli importi non dichiarati
(*) = Attenzione = Sanzione accessoria = confisca per equivalente
38
Norma
Art. 5 co. 2 D.L. n.167/1990
Art. 5 co. 4 D.L. n.167/1990
Art. 5 co. 5 D.L. n.167/1990
D L 78/2009 Art 12 comma 2 introduce una presunzione legale relativa (
quindi è ammessa la prova contraria) che gli investimenti e le attività
estere di natura finanziaria detenuti in paesi a regime fiscale privilegiato
(DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001) NON indicati in RW si
presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione: in questo
caso le sanzioni art 1 D Lgs 471/97 sono raddoppiate
L’art. 1 comma 3 del D L 194 del 30 dicembre 2009 aggiunge all’art.12 del D
L 78/2009 i commi 2-bis e 2-ter che portano a
1.
Raddoppio dei termini per l’accertamento di redditi non dichiarati in
Italia provenienti da investimenti e attività detenute in paesi a fiscalità
privilegiata in violazione degli obblighi di monitoraggio
2.
Raddoppio dei termini del D Lgs 472/1997 per l’irrogazione di sanzioni
relative alla violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW per
investimenti e attività estere di natura finanziaria non dichiarati e
detenuti nei paesi a fiscalità privilegiata (DM 4 maggio 1999 e DM 21
novembre 2001, anche se con riferimento solo ad alcuni tipi di società)
39
Immobile del valore di
1.000.000
acquistato il 1° gennaio 2012
Redditi prodotti all’estero 20.000 Interessi 2%
IMPOSTE DOVUTE
Sul capitale riqualificato reddito
430.000 Reddito di capitale (43% Ipotesi Aliquota
marginale IRPEF massima + Addizionali)
Sul reddito prodotto all’estero
2.500
(stesse aliquote)
SANZIONI
RW Sez II – Consistenza 100.000 Dal 10% al 50% del capitale esistente a fine anno
(ipotesi sanzione minima sul valore immobile)
RW Sez III Trasferimenti
100.000 Dal 10% al 50% dei trasferimenti verso e sull’estero
(ipotesi sanzione minima sul valore immobile)
INFEDELE DICHIARAZIONE
Sul capitale riqualificato reddito
860.000 Dal 200% al 400% dell’imposta evasa.
Ipotesi di sanzione minima
Sul reddito prodotto all’estero
3.333,33 Dal 100% al 200% dell’imposta evasa
aumentato di un terzo. Ipotesi di sanzione minima
40
Ravvedimento Operoso: la normativa aggiornata con le Circolari
dell’Agenzia delle Entrate
Le Circolari 48 e 49 del 2009, 11 del 12 marzo 2010 e 45 del 13 settembre
2010 rappresentano un importante segno di apertura dell’Amministrazione
Finanziaria rispetto alle difficoltà incontrate dai contribuenti ed è
opportuno esaminarle organicamente, anche alla luce delle innovazioni
portate dal D L 78/2010 art 38 comma 13.
Dalla lettura coordinata di queste norme si individuano 3 categorie di
contribuenti:
1) Dipendenti pubblici che lavorano all’estero per lo Stato,
sue suddivisioni o Enti, Enti internazionali riconosciuti
2) Dipendenti privati che lavorano in zone di frontiera o paesi limitrofi
3) Altri contribuenti
41
Dipendenti pubblici
– Soggetti con residenza fiscale ex lege in Italia
• No RW per i redditi di stipendi/altri emolumenti su c/c estero per
attività lavorative ivi prestate
• L’esonero di cui sopra non vale per altri investimenti e attività
finanziarie diverse da quelle sopra menzionate (Circ. 11/E del
2010)
• Vi è comunque l’obbligo di dichiarare i redditi nel modello UNICO
(caso dell’accredito interessi da c/c estero a c/c italiano con
assolvimento ritenuta all’ingresso)
– L’esonero viene meno nel momento in cui il lavoratore
cessa di prestare la propria attività all’estero
42
Segue Ravvedimento operoso – dipendenti pubblici
• Ravvedimento “lungo” = entro il termine di
presentazione della dichiarazione dell’anno di cui si è
commessa la violazione
• Ravvedimento “breve” = entro 90 gg. dalla data di
presentazione della dichiarazione
Sanzione Ravvedimento "lungo" Ravvedimento "breve"
Dichiarazione integrativa (RW)
€ 258 (art.8 co.1 Dlgs.
n.471/1997) 1/8 = € 32,25 1/10 = € 25,80
Dichiarazione omessa € 25,80
Tale regolarizzazione non è applicabile per attività detenute o trasferite
diverse dal c/c estero
43
Ravvedimento operoso – dipendenti privati
Chi sono:
– Frontalieri
– Dipendenti delle imprese private
• Tali soggetti possono usufruire del regime dei dipendenti pubblici
sopra illustrato anche qualora abbiano cessato l’attività lavorativa
all’estero e mantengano un c/c
• Vale anche per i pensionati (ex dipendenti)
• No monitoraggio per somme versate in conformità a obblighi di
legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società
ed enti di diritto estero (es.: terzo pilastro elvetico)
44
Ravvedimento operoso – altri soggetti
la dichiarazione entro 90 giorni paga comunque 10% importi RW
Dichiarazione tardiva (90 gg.)
Sanzione
Ravvedimento
€ 258 (art.8 co.1 Dlgs.
n.471/1997) + 10%
importi non dichiarati (art.
5 D.L. n.167/1990)
Dichiarazione integrativa (RW)
1/10 = € 25,80 + 1%
€ 258 (art.8 co.1 Dlgs.
n.471/1997) + 10%
importi non dichiarati (art.
5 D.L. n.167/1990)
Frontespizio + RW
1/10 = € 25,80 + 1%
Se ci sono imposte dovute = 30% sanzione = 1/10 = 3%
45
Ravvedimento operoso – altri soggetti (segue)
Dichiarazione integrativa
Sanzione
Ravvedimento "breve"
Ravvedimento "lungo"
€ 258 (art.8 co.1 Dlgs.
n.471/1997) + 10%
Integrazione del solo RW
importi non dichiarati (art.
(presentazione frontespizio + RW) 5 D.L. n.167/1990)
1/10 = € 25,80 + 1%
1/8 = € 32,25 + 1,25%
€ 258 (art.8 co.1 Dlgs.
n.471/1997) + 10%
Integrazione di RW + altri quadri
importi non dichiarati (art.
(integrazione usuale)
5 D.L. n.167/1990)
1/10 = € 25,80 + 1%
1/8 = € 32,25 + 1,25%
Se risultano maggiori imposte dovute = 100%+ 33% (1/3) = 133% = 1/8 = 16,625%
Se le attività finanziarie sono detenute in Paesi black-list = raddoppio per sanzioni su maggiori imposte
46
Applicabilità del cumulo giuridico e della continuazione?
Concorso e continuazione (art. 12 D.lgs. n.472/1997):
– Co.1 – con una sola azione/omissione viola diverse disposizioni anche relative
a tributi diversi
• Violazione più grave aumentata da ¼ a 2 volte
– Co.2 – in tempi diversi si commettono più violazioni, che nella loro
progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione
dell’imponibile o la liquidazione dell’imposta
• Violazione più grave aumentata da ¼ a 2 volte
– Co. 3 – Co. 1 + Co. 2 se le violazioni si riferiscono a più tributi
• Sanzione base = quella più grave aumentata di 1/5
– Co. 5 – violazione della stessa indole in periodi d’imposta diversi
• Sanzione base aumentata da ½ a 3 volte
– Co. 7 – la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni
47
Norma di comportamento 185 2012 AIDC
Cita la Circ. 11 del 16 febbraio 2007, basata sul
concetto di emendabilità della dichiarazione
Commissione Europea Direzione generale - fiscalità e
unione doganale
EU – Pilot 1711/11/TAXU
che ha portato alle modifiche del quadro RW e del
regime sanzionatorio contenute nel disegno di legge
«Salva Infrazioni» presentato nel Marzo 2013
48
Ravvedimento per immobile non locato in
Svizzera non dichiarato nel 2011
RW sanzioni 1/8 del 10% valore sez II e del
trasferimento sez III con codice 8911 anno
2011
RL imposte + sanzioni raddoppiate per paese
black list x1/8, ma non applico D L 78/2009
Art 12 comma 2 .
IVIE ? ( non era dovuta)
49
Problemi aperti
• Quale valore imponibile IVAFE per azioni non
quotate e rivalutate ai sensi dell’art 1 comma 473
Legge 228/2012 e precedenti leggi di rivalutazione
• Società estere che detengono immobili:
IVIE o IVAFE ?
• Valutazione terreni edificabili nello Stato estero e
come pagare su immobile in costruzione (F3 per
catasto italiano ): pago sul valore dell’area
considerata edificabile
50
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Presentazione PDCTAX - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli