N. 11 del 19 luglio 2012
Questa settimana:
FACCIAMO IL PUNTO ‐ NOTIZIE IN BREVE SULLE NOVITA’
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FOCUS ‐ ARTICOLI PRATICI ED OPERATIVI SUI TEMI DI ATTUALITA’
IMMOBILI E ATTIVITA' ALL'ESTERO: IVIE E IVAFE ‐ MODALITA' DI CALCOLO E VERSAMENTO
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NON SOLO FISCO ‐ APPROFONDIMENTO SU LAVORO, PREVIDENZA, SOCIETA’, IMPRESA
SOCIETA' DI PROGETTO E PICCOLE E MEDIE IMPRESE ‐ IL DECRETO CRESCITA E IL REGIME FISCALE DEI PROJECT
BOND
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IN PRATICA ‐ IL CASO DELLA SETTIMANA
DICHIARAZIONI‐MOD. 770/2012 ‐ IL CASO DI UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
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L’AGENDA ‐ GLI ADEMPIMENTI DELLA SETTIMANA
G
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MODULISTICA ‐ STRUMENTI DI CALCOLO O CHECKLIST
STUDI DI SETTORE ‐ REGIME PREMIALE ‐ ELENCO DEGLI INDICATORI DI COERENZA ECONOMICA
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NOTIZIE IN BREVE
TIPOLOGIE CONTRATTUALI: PRIMI CHIARIMENTI
Circ. Min. Lavoro n. 18 del 18.07.2012
Tra i vari elementi delle linee guida: i provvedimenti sanzionatori sul nuovo obbligo di comunicazione dei
lavoratori a chiamata dovranno essere adottati con estrema cautela almeno fino a quando non verrà emanato il
decreto ministeriale che individua le modalità semplificate di comunicazione; il lavoro somministrato potrà
essere avviato anche dopo il raggiunto tetto di 36 mesi; non si applica la nuova convalida delle dimissioni quando
la cessazione origina in un accordo raggiunto nelle sedi protette.
IRAP: FACILITAZIONE PER I RIMBORSI AI PROFESSIONISTI
Cass. n. 12338 del 17.07.2012
Il contribuente può dedurre la non debenza dell’imposta nell’atto di impugnazione della cartella esattoriale, se
necessario correggendo gli eventuali errori commessi nella dichiarazione. In altre parole, non è affatto
necessario che il professionista versi quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso,
impugnando il silenzio‐rigetto. Infatti, il contribuente «può contestare, anche emendando le dichiarazioni
presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di
quelli che, per legge, devono restare a suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella
esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l’azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. E in
difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall’art. 38 del dpr 29 settembre 1973,
n. 602”.
ATTI CATASTALI: ANNOTAZIONI DELLE SENTENZE TRIBUTARIE
Provv. Agenzia Territorio 17.07.2012
Definite le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle Commissioni Tributarie passate in
giudicato, che decidono controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il
classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una medesima
particella, nonché la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale.
STUDI DI SETTORE: AL VIA IL REGIME PREMIALE
Provv. Agenzia Entrate 12.07.2012
Fedeltà, congruità e coerenza sono la chiave d’accesso ai benefici previsti dal decreto “Salva Italia”. In attuazione
della nuova disciplina, l’Agenzia definisce i soggetti interessati, elenca gli studi ammessi per il 2011 in funzione di
alcuni indicatori e chiarisce, nel dettaglio, le condizioni per accedere al regime premiale, con particolare
riferimento alla fedeltà dei dati.
DATORE DI LAVORO/LAVOERATORE: SOMME DA RESTITUIRE SOLO AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI
Parere Fondazione studi consulenti del lavoro n. 21 dell’11.07.2012
Viene analizzata la giurisprudenza in materia di somme restituite dal lavoratore e di rimborso di ritenute versate
e si afferma che il datore di lavoro che procede al recupero di somme indebitamente erogate ai propri
dipendenti, deve effettuarlo al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
TARSU: ALBERGHI PARIFICATI ALLE ABITAZIONI
CTR Puglia , sentenze n. 71, 72 e 73 del 04.06.2012
La TARSU applicabile sugli alberghi (almeno per la parte ad uso abitativo) non può essere sostanzialmente
diversa da quella applicata sulle abitazioni e sulle “case vacanze”.
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TRASFORMAZIONE FABBRICATI: CESSIONE SENZA IVA
Corte di Giustizia europea, sentenza n. C‐326/11 del 12.07.2012
L’esenzione IVA si applica a un’operazione di cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un
vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo, quando al momento della cessione il
vecchio fabbricato risulti demolito solo in parte e sia, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale.
COSTI DA REATO ‐ INDEDUCIBILITÀ MESSA A RISCHIO
Corte cost., ord. n. 190 del 16 luglio 2012
Le modifiche normative introdotte dal D.L. n. 16/2012 all’art. 14, legge n. 537/1993 hanno ridotto ‐ da un lato ‐
l’ambito dei componenti negativi connessi ad illeciti penali e non ammessi in deduzione ( ex art. 6, comma 1, del
Tuir) limitandolo ai «costi e […] spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il
compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo», e dall’altro, hanno stabilito che, in relazione
a tale delitto, «il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, […] il giudice abbia emesso il
decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere […]».
Inoltre, il successivo comma 3, dell’art. 8, D.L. n. 16/2012 ha previsto che essi «si applicano in luogo di quanto
disposto dal comma 4‐bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o
attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche
degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato
comma 4‐bis previgente non si siano resi definitivi».
ESECUZIONE FORZATA: CONDANNA A PAGAMENTO CREDITO NON DETERMINATO
Cass. sent. n. 11066 del 2/07/2012
Il giudice non può dichiarare la nullità del precetto per genericità, senza instaurare il contraddittorio, laddove gli
atti del giudizio possono integrare la sentenza utilizzata come titolo esecutivo, arrivando alla precisa
determinazione del credito controverso. Infatti non si tratta di dare spazio ad un accertamento che è mancato,
bensì di precisarne l’oggetto.
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA
DDL n. 5341 di conversione del D.L. n. 73/2012
Il decreto interviene su alcune disposizioni dell'art. 357 del D.P.R. n. 207 del 2010, recante il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), al fine di prorogare l'entrata in
vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia
globale di esecuzione.
APPRENDISTATO ‐ LE NOVITÀ PER IL 2013
L. 28 giugno 2012, n. 92 ‐ art. 1
Le norme che modificano in parte la disciplina sull'apprendistato (di cui al D.lgs. n. 167/2011) si applicano con
decorrenza 18/7/2012. Tuttavia, si applica con decorrenza ‐ 1/1/2013 la norma sui limiti quantitativi in relazione
alle nuove assunzioni da tale data effettuate ‐ 18/7/2015 la norma che fissa la percentuale di conferma degli
apprendisti al 50%. Hanno decorrenza 1/1/2013, le norme sull'ASpI.
CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO ‐ COME BENEFICIARE DELLO SGRAVIO 2011
Circ. INPS n. 96 del 16.07.2012
L'INPS riepiloga i requisiti e le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio
contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno
2011. Lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero
di secondo livello, può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun
lavoratore. Dovrà essere inoltrata, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i
lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali. A tal fine l'INPS rilascerà apposita procedura, comunicando giorno e
ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze.
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CARTELLE DI PAGAMENTO: MINORI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO
Provvedimento Agenzia delle Entrate 17.07.2012
Interessi di mora più leggeri per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal
1° ottobre 2012, il tasso da applicare su base annua passa dal 5,0243% al 4,5504%.
MAGGIORAZIONI IRAP E ADDIZIONALE IRPEF, LE ISTRUZIONI PER ACCONTI E CONGUAGLI
Com. stampa Min. Economia e finanze n. 98 del 18.07.2012
Confermata, per il 2012, l'applicazione in Calabria, Campania e Molise delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP (0,15
punti percentuali) e dell'addizionale regionale all'IRPEF (0,30 punti percentuali). La maggiorazione avrà effetto
sull'acconto dell'IRAP da effettuare a novembre 2012; produrrà invece effetti nel 2013 l'incremento
dell'addizionale regionale IRPEF. Lo ha reso noto il MEF, fornendo le istruzioni per il calcolo di acconti e
conguagli.
INPS ‐ VERSAMENTI CON F24 DIFFERITI AL 20 AGOSTO
Messaggio INPS n. 12052 del 18.07.2012,
L’INPS ricorda che i versamenti con scadenza tra il giorno 1 e il giorno 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati
entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione (come dispone la legge 44/2012 di conversione del decreto legge
16/2012).
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Immobili e attività all'estero: IVIE e IVAFE ‐ Modalità di calcolo e versamento
Provv. Agenzia Entrate 5 giugno 2012 ‐ Circ. Agenzia Entrate 28/E del 2 luglio 2012
Abstract ‐ L'imposta sugli immobili detenuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia (IVIE) e l'imposta
sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), sono stati oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia
delle Entrate con la Circ. n. 28/E del 2 luglio 2012.
Imposta sul valore degli immobili situati all'estero
L'IVIE è dovuta a decorrere dal periodo di imposta 2011 sugli immobili detenuti all'estero detenuti a titolo di
proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti in Italia, a qualsiasi uso siano essi destinati.
L'imposta è pari allo 0,76% sul valore dell'immobile all'estero. Non è dovuta l'imposta se l'ammontare è
inferiore a Euro 200, prima delle detrazioni previste.
Come già disposto dal Provvedimento, sono soggetti all'imposta anche gli immobili "scudati" sia che siano stati
oggetto di regolarizzazione, sia di rimpatrio giuridico.
Ambito soggettivo
Sono soggetti all'IVIE le persone fisiche residenti in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Tuir, e dunque le
persone che per almeno 183 (184 in caso di anno bisestile) giorni in un anno
(i) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, o
(ii) hanno il domicilio o
(iii) la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del Codice Civile.
Il comma 2‐bis dell'art. 2 del Tuir prevede inoltre che siano considerati residenti in Italia, salvo prova contraria
a carico del contribuente, i cittadini italiani iscritti all'AIRE e trasferiti in Stati Black List (DM 4 maggio 1999).
Anche tali soggetti saranno dunque soggetti all'IVIE.
ESEMPIO n. 1 ‐ Un cittadino italiano si cancella dall'anagrafe della popolazione residente e si trasferisce a San
Marino, o nel Principato di Montecarlo. In tal caso, sarà considerato ancora residente in Italia, salvo che non
dimostri la sua effettiva residenza e domicilio nello Stato estero.
La Circolare elenca nel dettaglio i soggetti passivi dell'imposta, per le diverse casistiche di immobili:
Immobile
Diritto reale
Fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso
destinati (compresi quelli strumentali)
‐ proprietario
‐ titolare di diritto di usufrutto, uso o abitazione,
enfiteusi,
‐ superficie
Concessione di aree demaniali
concessionario
Immobili concessi in locazione finanziaria (anche da
costruire o in costruzione)
locatario
Con riferimento ai diritti reali su immobili, la Circolare chiarisce che deve essere fatto riferimento ad istituti
analoghi a quelli di diritto italiano esistenti nel territorio estero, analizzando le caratteristiche nella sostanza e
non nel "nomen" formale.
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ESEMPIO n. 2 ‐ Considerato che il leasehold dei Paesi anglosassoni si avvicina di più per le caratteristiche
intrinseche (diritto al possesso del bene, per un periodo piuttosto lungo, dietro il corrispettivo di un prezzo) al
nostro diritto di usufrutto più che a un diritto di locazione, la Circolare stabilisce che sarà il titolare del
leasehold se residente in Italia che dovrà versare l'IVIE. Se invece la persona fisica residente in Italia ha
concesso un leasehold su un immobile di sua proprietà situato nel Regno Unito non dovrà versare alcuna
imposta in Italia.
Importante precisazione fornita dalla Circolare è relativa agli immobili detenuti indirettamente per il tramite di
società fiduciarie, ma anche attraverso altre entità giuridiche, che agiscono come interposte persone (come
società, fondazioni o trust), mentre l'effettiva disponibilità dell'immobile è in capo alla persona fisica
residente. La definizione di interposta persona deve essere rinvenuta nella C.M. n. 99/E del 4 dicembre 2001
che, facendo riferimento alla struttura del soggetto interposto, chiarisce: "A titolo esemplificativo, si ritiene
che debba essere considerato soggetto interposto una società localizzata in un Paese avente fiscalità
privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo
societario appare meramente formale e ben si può sostenere la titolarità dei beni intestati alla società spetti in
realtà al socio che effettui il rimpatrio (la Circolare richiamata era riferita allo scudo 2001, ndr). Analogamente,
a titolo meramente esemplificativo, si deve ritenere soggetto interposto un trust revocabile (per cui il titolare
va identificato nel disponente o settlor) ovvero un trust non discrezionale, nei casi in cui il titolare può essere
identificato nel beneficiario." (C.M. n. 99/ 2001).
Non si applicherà dunque l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero, ma la ben più onerosa IVIE se
un immobile è solo formalmente intestato ad una società veicolo estera, che non esercita alcuna attività oltre
la detenzione dell'immobile, detenuta dalla persona fisica italiana.
Con riferimento ai trust, la Circolare sostiene che per individuare il soggetto passivo IVIE si deve fare
riferimento al soggetto che ha la disponibilità dei beni che costituiscono il patrimonio del trust, siano essi i
disponenti, i beneficiari, o altri soggetti.
ESEMPIO n. 3 ‐ Il Sig. Rossi detiene un immobile a Montecarlo intestato formalmente ad una SCI (Società Civile
Immobiliare) monegasca. Il dubbio prima della Circolare poteva essere se il Sig. Rossi potesse essere soggetto
all'IVAFE (pari allo 0,1 per cento sul valore nominale delle azioni della SCI, quindi sul capitale sociale,
solitamente minimo), o invece all'IVIE pari allo 0,76% sul valore di mercato dell'immobile. Nel primo caso,
evidentemente, la nuova IVIE avrebbe favorito la creazione di veicoli societari per qualsiasi investimento
immobiliare all'estero. Il Sig. Rossi del nostro esempio come chiarito dalla Circolare dovrà versare l'IVIE sul
valore dell'immobile, nonostante l'intestazione formale dello stesso alla SCI.
Infine, se l'immobile è detenuto in comunione, l'imposta è dovuta proporzionalmente al valore della quota
nella comunione.
Base imponibile
L'imposta è calcolata sul costo dell'immobile come risultante dall'atto di acquisto in caso di diritto di proprietà,
o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per gli diritti reali. Quando il costo sostenuto
per gli altri diritti reali non sia rilevabile da un contratto, si deve fare riferimento alle modalità di calcolo
previste dal Paese estero.
Il riferimento all'atto di acquisto sembrerebbe escludere dal computo del valore dell'immobile anche eventuali
spese di ristrutturazione sostenute dopo l'acquisto, anche se tali spese potrebbero aver incrementato il valore
di mercato dell'immobile.
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Come già previsto dal Provvedimento, in mancanza del costo, o in mancanza della documentazione di
acquisto, la base imponibile IVIE è costituita dal valore di mercato dell'immobile al termine di ogni anno
solare, o se l'immobile viene ceduto in corso d'anno, alla data di cessione. La Circolare chiarisce che il valore di
mercato può essere desunto dai listini pubblicati da operatori immobiliari esteri, facendo la media dei diversi
listini.
Nessuna novità relativamente alla base imponibile di immobili acquisiti per successione o donazione: come
stabilito dal Provvedimento, il valore di riferimento è quello indicato nella dichiarazione di successione o
nell'atto registrato. In mancanza, si deve fare riferimento al costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal
donante come rilevabile dalla documentazione relativa. In mancanza anche di quest'ultima, anche in questo
caso si deve fare riferimento al valore di mercato, come sopra calcolato.
Immobili situati in Europa
Per gli immobili situati in Paesi europei o aderenti allo Spazio Economico Europee white list (i.e. tutta l'Unione
Europea, oltre a Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con il nostro
Paese, il valore di riferimento è quello catastale nel Paese in cui l'immobile è situato sul quale sono computate
le imposte reddituali o patrimoniali estere. Se i valori catastali ai fini delle due tipologie di imposte sono
diversi, dovrà essere considerato l'immobile sul quale sono computate le imposte patrimoniali.
Più in dettaglio, la Circolare chiarisce che non è corretto utilizzare la base imponibile di dette imposte se essa
non esprime il valore del bene, ma il suo reddito medio ordinariamente ritraibile dall'immobile, a meno che
non siano previsti all'estero delle rivalutazioni mediante coefficienti come avviene per la normativa italiana
(che dalla rendita catastale calcola il valore catastale attraverso l'applicazione di coefficienti).
Le imposte estere la cui base imponibile può essere utilizzata per calcolare la base imponibile IVIE, in quanto
calcolate sul valore catastale dell'immobile, sono puntualmente indicate dalla Circolare nella Tabella 1
allegata. Rimangono sostanzialmente esclusi il Belgio, la Francia, l'Irlanda e Malta.
Quando non esiste nello Stato estero un valore catastale similare a quello italiano, la base imponibile dell'IVIE
dovrà essere individuata nel prezzo di acquisto come risultante dall'atto, o in assenza, il valore di mercato
dell'immobile ove quest'ultimo è situato.
Ciò potrebbe comportare che chi detiene immobili in un Paese estero per il quale non è possibile individuare il
valore catastale perché le imposte patrimoniali sono computate sul reddito medio ordinario, subisca una
diversa tassazione IVIE a seconda del periodo nel quale è stato effettuato l'acquisto.
E' evidente che un immobile acquistato negli anni 50 avrà sicuramente un costo d'acquisto diverso da quello di
un immobile acquistato nel 2011.
In tali situazioni, la Circolare ammette la possibilità per il contribuente di scegliere se utilizzare il costo di
acquisto o il reddito medio ordinario come rettificato dalla legislazione locale, che deve essere moltiplicato
per i coefficienti stabiliti per l'IMU.
• 160 per le abitazioni e le relative pertinenze;
• 140 per i laboratori, le case di cura, gli ospedali senza fine di lucro, collegi, convitti, etc;
• 80 per uffici e studi privati;
• 60 per alberghi e pensioni;
• 55 per negozi e botteghe;
• 135 ‐ 110 per i terreni agricoli.
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ESEMPIO n. 4 ‐ Può essere utilizzata ad esempio la base imponibile dell'IBI dovuta in Spagna, o della
Grundsteuer in Germania.
Per gli immobili detenuti in Francia, non potrà essere utilizzata la base imponibile della Tax Fonciere francese,
in quanto calcolata sul valore medio ritraibile dall'immobile. Come base imponibile per l'IVIE potrà essere
utilizzato dal contribuente il minore tra:
• il costo di acquisto se esiste un atto di acquisto dal quale si evinca, o in assenza dell'atto il valore di
mercato dell'immobile e
• la base imponibile della Tax Fonciere, moltiplicata per i coefficienti previsti per l'applicazione dell'IMU
in Italia.
La Tabella allegata nella Circolare potrà variare qualora intervengano mutamenti nel Paese estero interessato,
che modifichino la natura o la base imponibile delle imposte dovute sui beni immobili nello Stato estero.
In linea generale, comunque, per stabilire la base imponibile dell'IVIE si dovrà sempre procedere nel seguente
modo:
•
•
se il valore catastale (utilizzato come base imponibile per l'imposta patrimoniale all'estero, e
dunque eventualmente moltiplicato per fattori correttivi stabiliti all'estero) è pari al valore
dell'immobile, la base imponibile IVIE sarà pari al valore catastale (i.e. per tutti i Paesi europei con
l'eccezione di Francia, Irlanda, Belgio e Malta)
per Francia, Malta, Irlanda e Belgio, potrà essere utilizzato a scelta del contribuente il reddito
medio ordinario moltiplicato per i coefficienti IMU, o (i) il costo di acquisto se risultante dall'atto di
acquisto, o (ii) il valore di mercato, se non si dispone dell'atto originale d'acquisto.
Immobili situati in Paesi extra UE
Se l'immobile è situato in Paesi fuori dall'Unione Europea, diverso da Norvegia e Islanda, non si fa riferimento
al valore catastale, e la base imponibile dell'IVIE è pari al costo di acquisto come risultante dall'atto di acquisto
(non sono quindi inclusi dunque eventuali costi accessori), e quando questo non esista o non sia disponibile, al
valore di mercato dell'immobile nel luogo ove questo è situato.
Modalità di calcolo
L'IVIE dovuta è pari allo 0,76% della base imponibile come sopra calcolata, se l'imposta complessiva
sull'immobile è superiore a Euro 200, senza tenere conto delle eventuali detrazioni dovute o del credito di
imposta spettante. Sotto tale soglia, infatti, non scatta l'obbligo di versare l'imposta né di indicare l'immobile
nel Quadro RM della dichiarazione dei Redditi (il Quadro RW relativo al monitoraggio fiscale invece deve
essere sempre compilato).
ESEMPIO n. 5 ‐ Non deve essere versata l'IVIE su un immobile del valore di 24.000 Euro:
24.000 * 0,76% = Euro 182.4
Invece, deve comunque essere versata l'IVIE quando un immobile del valore di 50.000 Euro è detenuto da 2
coniugi.
In tal caso, infatti, l'imposta complessivamente dovuta supera i 200 Euro, anche se singolarmente in 2 coniugi
devono versare solo Euro 190.
L'IVIE è computata proporzionalmente alla quota di proprietà o di titolarità del diritto reale (se vi sono più
cointestatari) e ai mesi di possesso. Il mese si considera intero se l'acquisto avviene prima del 15° giorno.
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ESEMPIO n. 6 ‐ Se un soggetto acquista un immobile del valore di Euro 200.000 entro il 15 dicembre del 2012,
l'IVIE dovuta sarà pari a Euro 200.000 * 0,76% * 1/12.
Se l'acquisto avviene il 20 dicembre, non sarà dovuta alcuna IVIE per l'anno 2012.
Abitazione principale di soggetti che prestano lavoro all'estero
Specifiche norme sono previste per i residenti in Italia che prestano lavoro all'estero:
• per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale
• per un organizzazione internazionale cui l'Italia aderisce.
Tali soggetti, infatti, sono considerati comunque residenti in Italia ai sensi del T.U.I.R., anche se soggiornano
all'estero per più di 183 giorni all'anno.
Fino a quando il contribuente presta la propria attività all'estero, l'IVIE dovuta sull'immobile estero adibito ad
abitazione principale di tali soggetti è pari allo 0,4%. Lo 0,4% si applica anche ad una pertinenze per ciascuna
delle seguenti categorie:
• magazzini e locali di deposito;
• stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro;
• tettoie chiuse o aperte.
ESEMPIO n. 7 ‐ Lo 0,4% si applica sull'abitazione principale di un diplomatico che lavora a Bruxelles, sulla
cantina e sul box di pertinenza. L'IVIE sarà dovuta nella misura dello 0,76% sul secondo box di proprietà del
diplomatico.
Inoltre, è prevista una detrazione massima pari a Euro 200, rapportata al periodo dell'anno durante il quale il
soggetto adibisce ad abitazione principale l'immobile all'estero. La detrazione di Euro 200 non è cumulabile
con la detrazione di Euro 200 prevista ordinariamente per gli altri soggetti. Inoltre in caso di più lavoratori
all'estero con residenza determinata ex lege che adibiscano ad abitazione principale il medesimo immobile, la
detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale di verifica la destinazione.
ESEMPIO n. 8 ‐ Due diplomatici hanno comprato (50% e 50%) un immobile all'estero e lo adibiscono ad
abitazione principale per 6 mesi l'anno ciascuno. La detrazione di Euro 200 spetterà per Euro 100 a ciascuno
dei comproprietari.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio a carico di età inferiore o
uguale a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare. In ogni caso la
maggiorazione della detrazione non può superare Euro 400 al netto della detrazione base.
Come ricordava anche il Provvedimento, l'aliquota ridotta è applicabile fino a quando la persona presta la
propria attività all'estero: al rientro in Italia l'IVIE verrà applicata nella misura ordinaria dello 0,76%.
L'IVIE verrà applicata in misura piena anche sugli altri immobili detenuti eventualmente dal lavoratore
all'estero che non siano adibiti ad abitazione principale. Inoltre, gli immobili detenuti all'estero per tale
categoria di lavoratori non scontano le imposte sui redditi in Italia relativamente a tali immobili.
Credito per imposte pagate all'estero
L'art. 19 del Decreto Monti (D.L. n. 201/2011) prevede che dall'IVIE dovuta sia possibile scomputare l'imposta
patrimoniale già versata nell'anno nel Paese estero, fino a concorrenza dell'IVIE dovuta.
La lettera normativa e il Provvedimento avevano lasciato aperti alcuni dubbi circa la definizione di quali
fossero le imposta "eleggibili" per la detrazione.
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Immobili situati in Europa
La Circolare riporta l'elenco di quelle previste nei Paesi Europei (colonna 3 della Tabella 2 allegata alla
Circolare). L'elenco delle imposte detraibili non coincide con l'elenco delle imposte la cui base imponibile può
essere utilizzata come base imponibile IVIE. Ai fini della detrazione infatti è necessario che siano imposte
patrimoniali; mentre per l'utilizzo della base imponibile è necessario che la stessa l'imposta sia calcolata sul
valore catastale rappresentativo del valore dell'immobile.
Ad esempio ...
Non è possibile detrarre dall'IVIE la Council Tax dovuta nel Regno Unito perché non è un'imposta
patrimoniale, ma un'imposta relativa a servizi comunali forniti, sebbene la base imponibile della stessa
possa essere utilizzata per il computo della base imponibile IVIE.
La Circolare specifica inoltre che quando tali imposte siano dovute sull'intero patrimonio (è il caso ad esempio
l'"Impot de Solidarité sur la Fortune" francese), sarà possibile detrarre dall'IVIE solo la parte effettivamente
relativa agli immobili.
ESEMPIO n. 9 ‐ Un contribuente possiede in Francia un immobile del valore dei 600.000 Euro e delle azioni di
società francesi per Euro 800.000. In Francia dovrà versare oltre alla tax fonciere sull'immobile anche l'Impot
de Solidarité sur la Fortune pari se il patrimonio è superiore a Euro 1.300.000. L'aliquota per patrimoni tra 1,3
milioni e 1,5 milioni di Euro è pari allo 0,25%.
L'imposta scomputabile dall'IVIE dovuta sarà pari a:
• la tax fonciere (che non può essere utilizzata per la base imponibile, ma può essere scomputata
dall'IVIE dovuta) e
• l'impote sur la fortune = 0.25% * 1.300.000 = 3.250 * (600.000/1.300.000) = 1.500 Euro
Per gli Stati EU white list, la Norvegia e la Svezia è possibile detrarre dall'IVIE:
•
l'imposta patrimoniale versata all'estero nell'anno di riferimento; e anche
• l'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera applicata sui medesimi immobili che non sia stata
utilizzata ai sensi dell'art. 165 del T.U.I.R.
Immobili situati in Paesi Extra EU
La detrazione spetta anche nel caso di immobili extra EU, sempreché nel Paese estero sia dovuta un imposta
patrimoniale. E' il caso ad esempio della Real Property tax negli Stati Uniti, o della imposta sulla sostanza delle
persone fisiche e l'imposta immobiliare in Svizzera.
Modalità di calcolo e versamento
Gli immobili situati all'estero dovranno essere inclusi, oltre che nel modello RW anche nel Quadro RM del
modello UNICO PF, sez. XVI. La Circolare ricorda che in caso di importi in valuta, il cambio da utilizzare deve
essere quello stabilito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato ad inizio anno ex
art. 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227 (per il 2011, il riferimento è il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30
gennaio 2012).
Ai fini del versamento e dell'accertamento si applicano le regole previste per le imposte sui redditi.
Le sanzioni applicabili in caso di mancato versamento saranno dunque pari al 30% dell'imposta non versata,
salvo il caso di infedele dichiarazione.
Sarà comunque possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.lgs. 472/1997.
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L'imposta deve essere versata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative
all'anno di riferimento (i.e. ordinariamente 16 giugno successivo all'anno di riferimento), e non sono dovuti
acconti.
L'imposta può essere rateizzata, ma, come per le imposte sui redditi, il versamento deve concludersi entro il
mese di novembre (i.e. massimo 6 rate).
Per il 2012, dunque, il versamento poteva essere effettuato entro il 9 luglio senza maggiorazioni.
Dal 10 luglio al 20 agosto sarà possibile versare l'IVIE applicando la maggiorazione dello 0,4%.
Il codice tributo è il "4041" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso
destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato", individuato con la risoluzione n. 54/E del 7
giugno 2012.
La Circolare sottolinea che in caso di immobile intestato a società fiduciaria (per esempio in caso di immobile
"scudato"), l'IVIE dovrà essere versata da quest'ultima, su provvista del contribuente. Dal momento che il
contribuente non deve compilare né il Modello RW né il Quadro RM, sarà la fiduciaria ad indicare i versamenti
effettuati, i dati del contribuente e l'ammontare dell'imposta ad essi riferibili nel modello 770 ordinario.
Il codice tributo in questo caso è il "4042" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ‐ Società fiduciarie".
Quando il contribuente non fornisca la necessaria provvista, la fiduciaria non dovrà effettuare alcun
versamento, ma dovrà comunicare all'Amministrazione Finanziaria i dati del contribuente.
La fiduciaria alla quale è stata fornita la provvista, ma che non ha effettuato correttamente i versamenti sarà
responsabili per l'applicazione delle sanzioni ordinariamente previste per i sostituti di imposta.
Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero
La Circolare si occupa anche della IVAFE, l'imposta dovuta sulle attività finanziarie detenute all'estero da
persone fisiche residenti in Italia.
Anche in questo caso, rientrano fra le attività detenute all'estero anche quelle oggetto di emersione mediante
la procedura della regolarizzazione, mentre non vi rientrano quelle rimpatriate giuridicamente o fisicamente.
In sostanza, l'IVAFE è dovuta sulle attività detenute all'estero, emesse da soggetti italiani o esteri: sono
soggetti all'IVAFE le azioni di una società italiana detenute in una cassetta di sicurezza all'estero, ma non sono
soggette le attività, pur detenute all'estero, siano amministrate da intermediari italiani, o se le attività estere
sono detenute in Italia.
Ad esempio, non sono soggette all'IVAFE le azioni di una società quotata sul NYSE detenuta presso un
deposito amministrato in Italia.
Ambito soggettivo
Come per l'IVIE, sono soggetti passivi tutti i residenti in Italia che siano proprietari o titolari di diritti reali
(principalmente si tratterà di usufrutto) su attività finanziarie all'estero. Sono soggetti anche gli eredi o i
donatari di tali attività.
Si ricorda che i detentori di azioni o quote di entità giuridiche che detengono fittiziamente immobili, saranno
soggetti alla più onerosa IVIE (si veda supra).
Sebbene non siano soggetti agli obblighi di monitoraggio e quindi alla compilazione del Quadro RW, devono
versare l'IVAFE anche:
• i lavoratori all'estero che si considerano residenti in Italia ex lege, sopra menzionati con riferimento
all'IVIE (i.e. i soggetti che prestano lavoro per lo Stato italiano, o per organizzazioni internazionali cui
aderisce l'Italia), e
• i lavoratori c.d. transfrontalieri.
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Ciò in quanto le attività estere non sono soggette all'imposta di bollo ordinaria prevista in Italia sulle attività
finanziarie ai sensi dell'articolo 13, commi 2‐ bis e 2‐ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n. 642
del 1972.
Ambito oggettivo
La Circolare riprende l'elencazione esaustiva e ampia delle attività soggette ad IVAFE riportata nel
Provvedimento:
• partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o
estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non
rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e
conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad
esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
• contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti,
pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
stipulate con compagnie di assicurazione estere;
• contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
• metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
• diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
• ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di
fonte estera.
Rimangono escluse dall'applicazione:
• le stock option, se non sono cedibili,
• le forme di previdenze complementare gestite o organizzate da società o enti di diritto estero;
• le attività detenute da società fiduciarie residenti, o oggetto di un contratto di custodia,
amministrazione o gestione con intermediari residenti, già soggette all'imposta di bollo ordinaria.
Con riferimento alle polizze assicurative stipulate con imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in
regime di libera prestazione di servizi, esse sono escluse dall'applicazione dell'IVAFE (essendo equiparate a
quelle stipulate con operatori residenti), quando:
a) l'impresa estera abbia optato sia per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari (art. 44,
comma 1, lett. g‐quater e g‐quinquies del TUIR) derivanti da tali polizze ex art. 26‐ter del DPR 600/1973, sia
contemporaneamente per l'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale.
b) le polizze siano amministrate da una società fiduciaria residente che applica l'imposta di bollo ordinaria e le
imposte sostitutive dovute.
Nel primo caso, infatti, le polizze sono equiparate a quelle emesse da operatori residenti, mentre nel secondo
caso si considerano detenute in Italia.
Quando le polizze sono detenute tramite fiduciarie o intermediari residenti (caso sub b), l'imposta di bollo
ordinaria, ricorda la Circolare, deve essere applicata al momento del riscatto della polizza, salvo che il
contratto di amministrazione con la fiduciaria o l'intermediario venga interrotto prima della scadenza della
polizza. In tal caso tali soggetti versano l'imposta di bollo ordinaria maturata, e le polizze saranno
successivamente soggette ad IVAFE in quanto viene meno la presunzione di detenzione in Italia. Scatteranno
dunque gli obblighi di dichiarazione a carico del contraente sia nel Modello RW sia nel Quadro RM.
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Base imponibile
L'IVAFE è applicata sul valore di mercato al termine dell'anno solare, o alla data di cessione se le attività sono
cedute durante l'anno.
Il valore di mercato può evincersi:
• dalla documentazione dell'intermediario estero di riferimento;
• dalla quotazione di mercato al 31 dicembre (o nel giorno antecedente più prossimo) di ciascun anno, in
caso di titoli quotati;
In caso di attività finanziarie non quotate, si fa riferimento al valore nominale, o al valore di rimborso, ma solo
in assenza del valore di rimborso.
Qualora non siano disponibili né un valore nominale né di rimborso, il riferimento è al valore di acquisto dei
titoli.
Modalità di calcolo e versamento
L'IVAFE è calcolata proporzionalmente ai giorni di detenzione (non ai mesi, come per l'IVIE) e alla quota di
possesso se l'attività è cointestata, applicando alla base imponibile le seguenti aliquote:
• l'1 per mille per il 2011 e il 2012;
• l'1,5 per mille per gli anni successivi.
L'imposta è dovuta in misura fissa annua pari a Euro 34,20 (come previsto dall'articolo 13, comma 2‐bis, lettera
a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972), per ciascun conto corrente e libretto di risparmio detenuto
negli Stati Membri dell'Unione Europea, in Norvegia o in Islanda. Anche in questo caso l'imposta è calcolata
proporzionalmente ai giorni e alla quota di possesso.
Quando la somma totale delle giacenze medie durante l'anno dei conti correnti e dei libretti di risparmio
detenuti nei Paesi sopra individuati sia inferiore a Euro 5.000, l'imposta non è dovuta. In tal caso, chiarisce la
Circolare, i conti correnti e il libretti di risparmio non devono essere indicati nel Quadro RM, ma solo nel
Modulo RW.
Credito per imposte pagate all'estero
Anche per l'IVAFE è prevista la possibilità di detrarre le imposte patrimoniali pagate all'estero sulle medesime
attività nell'anno di riferimento, fino a concorrenza dell'IVAFE dovuta in Italia.
La Circolare specifica che la detrazione non è applicabile quando il trattato contro le doppie imposizioni, che
riguardi anche le imposte patrimoniali, in vigore tra l'Italia e lo Stato estero attribuisca la potestà impositiva su
tali attività solo allo Stato di residenza del percettore (i.e. solo all'Italia). In tal caso il contribuente potrà
recuperare le imposte pagate all'estero mediante l'ordinario metodo della richiesta di rimborso nello Stato
estero.
Versamento dell'IVAFE
Valgono anche in questo caso le osservazioni riportate con riferimento all'IVIE, in termini di modalità di
dichiarazione nel Modello UNICO PF (quadro RM), versamenti (entro il termine per il saldo delle imposte sui
redditi dell'anno di riferimento), e sanzioni applicabili.
In particolare, con riferimento ai versamenti da effettuarsi nel 2012 (per le attività detenute nel 2011), il
termine era fissato al 9 luglio 2012. E' possibile versare l'IVAFE con la maggiorazione dello 0,4% dal 10 luglio al
20 agosto 2012.
Il codice tributo per il versamento dell'IVAFE è il "4043" indicato nella risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012 e
denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato".
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SOCIETA' DI PROGETTO e PICCOLE E MEDIE IMPRESE ‐ Il decreto Crescita e il regime fiscale dei
project bond
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, artt. 1 e 32
Abstract ‐ Il regime fiscale agevolato per le emissioni di titoli obbligazionari (c.d. project bond) effettuate dalle
società di progetto nell'ambito della realizzazione di opere infrastrutturali, prevede l'applicazione della ritenuta
del 12,5% sugli interessi percepiti dal sottoscrittore. Per le PMI sono state, invece, istituite nuove forme di
accesso al mercato finanziario attraverso l'utilizzo di titoli obbligazionari da parte di soggetti per i quali in
precedenza erano precluse tali forme di finanziamento.
Il "Decreto Crescita" integra la disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito (c.d. project
bond) da parte delle società di progetto, favorendo l'emissione ed il collocamento attraverso l'introduzione di
un trattamento fiscale agevolato. Vengono inoltre introdotte nuove misure per il finanziamento dell'attività
d'impresa delle PMI, consentendo in particolare la sollecitazione del mercato monetario e finanziario da parte
di emittenti sinora esclusi, come le imprese non quotate, medie e piccole (individuate secondo la
classificazione stabilita a livello europeo). Risultano interessate alle nuove disposizioni le società non emittenti
strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione diverse dalle
micro‐imprese, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6
maggio 2003.
Project bond
Il Decreto Crescita ha risolto talune criticità che sinora hanno impedito un maggior utilizzo dei project bond. Il
regime fiscale viene infatti equiparato a quello dei titoli di Stato attraverso l'applicazione della ritenuta 12,5%
attualmente prevista per i titoli di Stato.
Non si applica quindi l'aliquota "ordinaria" del 20% generalmente prevista per i redditi di natura finanziaria.
Con riferimento al trattamento fiscale afferente le operazioni sulle garanzie (surroghe; frazionamenti e
cancellazioni; etc.), sono previste imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Soggetti interessati
L'emissione dei c.d. project bond potrà essere effettuata dalle società di progetto che intendono realizzare e
gestire un'opera infrastrutturale, nonché dai concessionari già operativi al fine di coprire i debiti contratti in
precedenza per la realizzazione delle infrastrutture esistenti o per opere connesse a servizi di pubblica utilità
(i.e. rifinanziamento). La defiscalizzazione è estesa anche ad opere relative alla realizzazione di ferrovie,
metropolitane ed aeroporti.
L'art. 1 del Decreto prevede, quindi, che gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui
all'art. 157 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del
debito pubblico. Il comma 2 dell'art. 1 riconduce, invece, il trattamento fiscale degli interessi pagati dal
concessionario sui project bond a quello degli interessi pagati sui finanziamenti bancari, escludendo pertanto
l'applicazione dei limiti di deducibilità assoluta di cui all'art. 3, comma 115, della Legge n. 549/1995.
Le garanzie di qualunque natura da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di
obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto, nonché le relative eventuali surroghe,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione a tali emissioni, sono soggette a imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (D.P.R. n.
131/1986 e D.Lgs. n. 347/1990).
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Limitazioni temporali
Le agevolazioni introdotte dal Decreto si applicano alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data
di entrata in vigore del Decreto.
Il legislatore ha quindi apportato rilevanti modifiche con l'intento di favorire l'emissione ed il collocamento di
obbligazioni da parte delle società di progetto. E' opportuno segnalare come la previsione normativa de qua si
inserisca nel contesto europeo che prevede lo sviluppo di forme analoghe di finanziamento delle
infrastrutture pubbliche per attrarre capitali privati, avuto particolare riguardo al settore dei trasporti,
dell'energia e della banda larga.
Come evidenziato nella relazione illustrativa del Decreto, si rammenta la recente iniziativa (Project bond 2020)
promossa dalla Commissione europea con lo scopo di orientare gli investitori istituzionali verso il
finanziamento a lungo termine di progetti infrastrutturali rilevanti nei settori del trasporto, dell'energia e della
banda larga, lo strumento prevede un meccanismo di condivisione da parte della BEI del rischio a garanzia
(entro la percentuale massima del 20%) delle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare i
relativi progetti infrastrutturali. Peraltro, é opportuno rilevare come sia stata espressamente ammessa
l'emissione delle obbligazioni disciplinate dal Decreto anche ai fini del rifinanziamento del debito
precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di
pubblica autorità di cui sia titolare.
Società di progetto
Le società di progetto sono state istituite nell'ambito nella disciplina degli appalti di opere pubbliche (art.
156 del D.Lgs. n. 163/2006) al fine di agevolare la realizzazione delle opere pubbliche tramite il c.d. project
financing. Le società di progetto: (i) sono finanziate sia tramite capitale fornito dai promotori o da terzi sia
tramite capitale di debito; (ii) possono emettere titoli obbligazionari ai fini del finanziamento dell'opera, il
cui rendimento ed il cui rimborso dipendono dai flussi finanziari generati dall'opera stessa; (iii) sono
autorizzate a svolgere una attività di raccolta di risparmio tra il pubblico in deroga alle previsioni del TUB, il
quale prevede che detta attività venga svolta esclusivamente da banche e altri soggetti autorizzati.
Nuovi strumenti di finanziamento
Come accennato, il Decreto interviene altresì nell'ambito delle forme di finanziamento delle imprese.
In un periodo storico in cui sono evidenti la stretta creditizia e la carenza di liquidità, è introdotta una misura
che dovrebbe permettere alle imprese di minori dimensioni di accedere a risorse finanziarie alternative, come
quelle del mercato finanziario. Vengono quindi introdotti i cc.dd. mini‐bond, ovvero obbligazioni e cambiali
che le imprese non quotate, medie e piccole, posso emettere per finanziarsi. Le disposizioni contenute nell'art.
32 del Decreto mirano ad allineare le opportunità finanziarie del sistema nazionale a quelle offerte dai più
avanzati sistemi industriali e finanziari europei a favore del sistema produttivo delle PMI. E' evidente la finalità
di aprire il mercato dei capitali alle società non quotate, ossia ad aziende di media e piccola dimensione (ad
eccezione, però, delle microimprese). Tuttavia, per sollecitare gli operatori a investire in questi nuovi
strumenti sono individuate limitazioni a garanzia dell'utilizzo del presente strumento.
Limiti e garanzie
La PMI deve avere l'assistenza di uno sponsor ed è richiesto che l'ultimo bilancio dell'emittente sia
assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti
nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione.
I sottoscrittori di questi strumenti di investimento devono essere investitori qualificati.
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Requisiti richiesti dalla norma
1. l'emissione dei titoli sul mercato deve essere seguita da uno sponsor;
2. l'ultimo bilancio deve essere certificato e quindi assoggettato a revisione contabile;
3. i titoli devono essere collocati presso investitori qualificati che non possono essere direttamente o
indirettamente soci della società emittente e sono destinati alla circolazione esclusivamente tra tali
investitori.
L'art. 32 del Decreto prevede l'utilizzo di queste forme di finanziamento per le società non emittenti strumenti
finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e
dalle micro‐imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6
maggio 2003.
Tali soggetti ‐ che non hanno acquisito una valutazione sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una
società di rating ‐ anche in deroga all'art. 11 del D.Lgs. n. 385/1993, possono emettere cambiali finanziarie
(come definite dalla Legge n. 43/1994) e obbligazioni a condizione che:
a) l'emissione sia assistita da uno sponsor che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli;
b) l'ultimo bilancio dell'emittente sia assoggettato a revisione contabile;
c) i titoli siano: (i) collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente od
indirettamente, soci della società emittente; (ii) destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.
Il comma 18 dell'art. 32 del Decreto prevede che le società non quotate diverse dalle medie e piccole imprese,
ossia le c.d. grandi imprese non quotate, potranno, invece, decidere autonomamente se avvalersi o meno
delle funzioni previste in capo allo sponsor nel contesto delle operazioni di emissione di titoli di debito. Ai fini
della norma in discorso, si precisa che le cambiali finanziarie sono assimilate ai titoli similari alle obbligazioni. Il
trattamento fiscale della cambiale finanziaria è peraltro uniformato a quello delle obbligazioni societarie. In tal
modo si rende neutrale la scelta fra diverse tipologie di strumenti di credito: obbligazioni, cambiali finanziarie
e prestiti bancari. Tali cambiali sono esenti dall'imposta di bollo, ferma restando comunque l'esecutività del
titolo. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari in esame sono
deducibili per cassa, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio adottato dall'impresa. In
relazione al coordinamento con la normativa fiscale, si evidenzia che gli interessi delle obbligazioni in esame
sono interamente deducibili, posto che non si applicano le limitazioni contenute nell'articolo 3, comma 115,
della Legge n. 549/1995.
Inoltre, al fine di rendere efficiente anche per gli investitori stranieri la possibilità di sottoscrivere tali
obbligazioni, la normativa nazionale è stata allineata a quella dei principali Paesi comunitari ed è stata estesa
l'esenzione da ritenuta, che il D.Lgs. n. 239/1996 prevede per le obbligazioni emesse dai c.d. "grandi
emittenti" (banche e società quotate), anche alle obbligazioni emesse dalle suindicate Società.
I dati sull'emissione delle obbligazioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati devono essere
comunicati dall'emittente entro 30 giorni all'Agenzia Entrate per consentire un adeguato monitoraggio ai
fini antielusivi. Con provvedimento del Direttore delle Entrate saranno indicati ulteriori adempimenti.
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Il ruolo dello sponsor
• può essere assunto da banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate,
SICAV, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, nonché da
banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato
extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
• lo sponsor assiste la società nella procedura di emissione dei titoli supportando l'emittente nella
fase di emissione e di collocamento; lo stesso assume altresì con l'emittente impegni volti ad
assicurare la liquidabilità, almeno a intervalli predefiniti, dei titoli fino alla scadenza;
• lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi
non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3%
del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
precedente, e il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle predette
quote;
• lo sponsor: (i) è tenuto ad una valutazione periodica, almeno semestrale, del valore dei titoli; (ii)
classifica l'emittente con periodicità almeno semestrale, e comunque ogniqualvolta intervengano
elementi straordinari atti a modificare il giudizio, distinguendo almeno cinque categorie di qualità
creditizia dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa), da incrociarsi, per le
operazioni garantite, con livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le
descrizioni della classificazione adottata e ne aggiorna tempestivamente i contenuti ogni qual volta
sia necessario.
L'art. 32 del Decreto modifica l'art. 2412 cod. civ. prevedendo che i limiti all'emissione per le società per azioni
determinati da tale articolo (pari al doppio del patrimonio netto e superamento del limite se le obbligazioni
sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) non trovano applicazione nel
caso di emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamentati (o in sistemi
multilaterali di negoziazione) ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere
azioni.
Si segnala, infine, che le obbligazioni in questione possono prevedere clausole di partecipazione agli utili
d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale pari o superiore a 60 mesi. La clausola di
subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della
società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Le emissioni di obbligazioni subordinate
rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge. La clausola di
partecipazione, in termini generali, regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo
obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. La parte fissa del
corrispettivo riconosciuto al portatore del titolo non può comunque essere inferiore al tasso ufficiale di
riferimento pro tempore vigente. Qualora l'emissione preveda una clausola di subordinazione e vincoli
l'emittente a non distribuire capitale (ad eccezione degli utili d'esercizio) per tutta la durata dell'emissione, gli
oneri finanziari corrispondenti alla parte variabile del corrispettivo sono deducibili dalla base imponibile IRES,
in deroga all'art. 109, comma 2, lettera a) del T.U.I.R.
La relazione illustrativa del Decreto evidenzia come la norma consenta, tramite la clausola di subordinazione,
un rafforzamento del capitale senza modificare l'equilibrio societario e proprietario.
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DICHIARAZIONI ‐ MOD. 770/2012
IL CASO DI UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Quesito:
Siamo un’associazione sportiva che, per svolgere le proprie funzioni, si avvale della collaborazione di sportivi e
altro personale addetto alla custodia e all’organizzazione. Siamo tenuti a compilare il modello 770 se nell’anno
abbiamo avuto collaboratori che hanno dichiarato di non aver percepito compensi superiori a euro 7.500,00?
Risposta:
L’art. 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/ 1986 definisce redditi diversi le indennità di trasferta, i
rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. La loro caratteristica è quella di
non concorrere alla formazione del reddito se nel periodo di imposta non superano euro 7.500 (art. 69,
comma 2, D.P.R. n. 917/ 1986).
Sempre con riferimento a questa tipologia di redditi, l’art. 25, comma 1, L. n. 133/1999 prevede che: “Sulla
parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1,lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella
misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso Testo unico, e successive
modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione
all’imposta sul reddito delle persone fisiche ...”.
Questo significa che, conformemente ai disposti normativi sopra esposti, i compensi:
‐ fino all’importo di euro 7.500 non subiscono alcuna trattenuta IRPEF e per di più all’interno di questa soglia
non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente;
‐ compresi tra euro 7.501 e. 28.158,28 sono soggetti alla ritenuta IRPEF del 23% (pari all’aliquota del primo
scaglione), maggiorata delle addizionali IRPEF;
‐ superiore ad euro 28.158,28 sono soggetti alla ritenuta IRPEF del 23% (pari all’aliquota del primo scaglione),
maggiorata delle addizionali IRPEF.
La ritenuta applicata a coloro che percepiscono compensi di cui alla fascia 2 è a titolo di imposta pertanto il
prelievo già operato dall’associazione assolve ogni obbligo nei confronti del Fisco.
Tuttavia, qualora gli sportivi percepiscano ulteriori redditi rispetto a quelli classificabili come “diversi”, nella
dichiarazione dovranno tenerne conto per la determinazione dell’aliquota.
Invece, coloro che dichiarano i redditi di cui alla fascia 3 dovranno avere cura di indicare nella dichiarazione
anche le ritenute trattenute dall’associazione a titolo di acconto.
Con riferimento a questa categoria di redditi, le istruzioni per la compilazione del modello 770 Semplificato
illustrano che: “... Relativamente ai compensi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir (indennità di
trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e
al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.
E' chiaro, quindi, che le associazioni sono comunque tenute alla compilazione del modello 770 Semplificato
nonostante abbiano erogato compensi non soggetti a ritenuta d’acconto.
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N. 11 del 19 luglio 2012
25 LUGLIO ‐ Mercoledì
Denuncia e versamento contributi Enpaia
SOGGETTI OBBLIGATI ‐ AZIENDE AGRICOLE
Adempimento
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi
contributi previdenziali per gli impiegati agricoli
Modalità operative
Tramite M.Av. bancario:
• pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la
stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia;
• a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura
informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la
possibilità di attivazione).
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si può utilizzare il Bonifico bancario, anche a
mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio ‐ Sede di Roma codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito
dall’esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre è richiesto l’invio della
copia del bonifico con numero di CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai “riferimenti del
versamento” della denuncia on line.
__________
25 LUGLIO ‐ Mercoledì
Enpals ‐ Denuncia contributiva mensile unificata
SOGGETTI OBBLIGATI ‐ AZIENDE DEI SETTORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT
Adempimento
Presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei
lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi
Modalità operative
L’inoltro dei dati relativi alla denuncia contributiva mensile unificata può essere effettuato in due modalità:
• attraverso la procedura on‐line fruibile dal portale dell’Enpals
• attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato XML
__________
25 LUGLIO ‐ Mercoledì
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo
mensile e trimestrale
Presentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo
precedente.
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N. 11 del 19 luglio 2012
SOGGETTI OBBLIGATI ‐ OPERATORI CON OBBLIGO MENSILE E TRIMESTRALE
Sono tenuti all'adempimento mensile i soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri
precedenti e per ciascuna categoria di operazioni ‐ cessioni e acquisti ‐ un ammontare totale trimestrale
superiore a 50.000,00 euro.
I soggetti che non superano il suddetto limite sono invece tenuti all’adempimento trimestrale
Modalità operative
Relativamente alle cessioni intracomunitarie devono essere presentati i seguenti modelli:
• Modello INTRA 1, riferito all’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi
resi;
• Modello INTRA 2, riferito all’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi
ricevuti.
Essi si compongono di un frontespizio e di quattro sezioni (da bis a quinquies). Il frontespizio del Modello
contiene i dati generali e riassuntivi dell’elenco stesso; la sezione bis riepiloga le cessioni registrate (Mod.
INTRA1bis) ovvero gli acquisti registrati (Mod.INTRA2bis) nel periodo di riferimento e la sezione ter riporta le
rettifiche relative a periodi precedenti. Ai nuovi Modelli INTRA sono state aggiunte due sezioni per riepilogare
i servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento (sez. quater) o per comunicare eventuali rettifiche (sez.
quinquies).
__________
25 LUGLIO ‐ Mercoledì
Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/Cigs
SOGGETTI OBBLIGATI ‐ AZIENDE INDUSTRIALI
Adempimento
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del
periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione
dell’orario di lavoro
Modalità operative
La richiesta va inoltrata telematicamente:
• all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria
• al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid‐1 per Cig straordinaria
In merito alla presentazione della CIGO è disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo
canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che è basato sull’invio di file XML. Lo schema per la
gestione via software delle domande XML di CIGO è a disposizione sul sito www.inps.it.
Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a
protocollazione, viene generato un “Attestato di consegna” che ha valore equivalente a quello di una ricevuta.
L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per
ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato.
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N. 11 del 19 luglio 2012
STUDI DI SETTORE
REGIME PREMIALE ‐ ELENCO DEGLI INDICATORI DI COERENZA ECONOMICA
Provvedimento relativo alla approvazione della differenziazione
dei termini di accesso al regime premiale
Questa settimana nella documentazione dell’archivio on line: “Check list di verifica ‐ Unico Società di capitali
2012”
Visiona le condizioni d’uso della Circolare Notiziario
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