Gli organi del fallimento
Lorenzo Benatti
Parma, 11 maggio 2015
Organi del fallimento
Tribunale fallimentare.
 Giudice delegato.
 Comitato creditori.
 Curatore.

Rapporti tra organi
• Gli organi giudiziari sono sovraordinati al
curatore sul quale esercitano la vigilanza.
• Al curatore è sovraordinato anche il comitato
dei creditori, nelle decisioni concernenti la
gestione economica della procedura.
• Il curatore compie atti e negozi come organo
esterno della procedura, gli altri organi
compiono atti amministrativi che esauriscono
la loro efficacia all’interno della procedura.
Tribunale fallimentare e
giudice delegato

Nel fallimento emanano sia provvedimenti di
giurisdizione contenziosa (decisioni tra due o più
soggetti con provvedimenti destinati ad
acquisire la forza del giudicato), ma soprattutto
di volontaria giurisdizione (provvedimenti
sostanzialmente amministrativi), in genere sono
decreti (ordinatori o decisori) che esauriscono i
loro
effetti
nell’ambito
della
procedura
concorsuale. I decreti devono essere motivati
(art. 23, 2° co. e art. 25, 3° co., lf).
Tribunale fallimentare (art. 23 LF)
• È investito dell’intera procedura,
• Nomina, revoca o sostituisce giudice delegato e curatore.
• Decide sui reclami contro i decreti del giudice delegato.
• Provvede sulle controversie relative alla procedura stessa
che non sono di competenza del giudice delegato.
• Può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il
curatore, il fallito e il comitato dei creditori.
• Il giudice delegato deve riferire al tribunale.
• Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a
conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne
sia il valore (art. 24 l.f.). Occorre stabilire se l’azione deriva
dal fallimento od apparteneva alla posizione del fallito.
Giudice Delegato (1)


Vigila e controlla il curatore ed il comitato dei creditori. La vigilanza del
GD riguarda la regolarità della procedura e non si estende al merito. In
particolare
Inoltre (art. 25, 1° co., lf):
 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un
provvedimento del collegio;
 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti
per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che
incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto
incompatibile con l'acquisizione;
 3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla
legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito
svolgimento della procedura;
 4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale
revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta
dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
Giudice Delegato (2)

E ancora (art. 25, 1° co., lf):
 5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami
proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori;
 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come
attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere
sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere
rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore,
liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca
dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo
curatore;
 7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
 8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e
personali vantati dai terzi.
Giudice delegato (3)

E ancora (art. 25, 1° co., lf):
 ha un limitato potere di autorizzazione di atti del curatore.
Autorizza esercizio provvisorio, affitto d’azienda e una serie di
ulteriori atti, oltre alla costituzione in giudizio;
 autorizza gli atti di straordinaria amministrazione di
ammontare superiore ad un certo importo e le transazioni;
 decide sui reclami contro gli atti e le omissioni del curatore e
del comitato dei creditori;
 Si sostituisce al comitato dei creditori nell’emanazione delle
autorizzazioni (non dei pareri) di competenza di quest’ultimo
in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per
insufficienza di numero, di indisponibilità dei creditori, di
mancato funzionamento del comitato o d’urgenza;
 riceve la relazione ed i rapporti riepilogativi del curatore ex art.
33 LF.
 Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia
autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo
proposto contro i suoi atti (art. 25, 2° co., lf).
Assemblea dei creditori


•
•
•
Ha un ruolo nella designazione del curatore e dei componenti del
comitato dei creditori.
Una volta conclusa l’adunanza dei crediti per l’esame dello stato
passivo e prima della dichiarazione di esecutività i crediti che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi possono:
1. effettuare nuove designazioni in ordine di ai componenti del
comitato dei creditori,
2. chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale
le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo.
A entrambe le sostituzioni provvede il tribunale(art. 37 bis, 1° co.).
La sostituzione dei membri del comitato non può essere rifiutata
purché siano rispettati i criteri di cui all’art. 40 LF.
Quella del curatore può essere rifiutata quando il nominativo
richiesto non possieda i requisiti di cui all’art. 28 LF e quando
risultano infondate le ragioni della richiesta di sostituzione.
Comitato dei creditori (1)
Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro
trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle
risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la
domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno
dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno
segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. La
composizione del comitato può essere modificata dal giudice
delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro
giustificato motivo (art. 40, 1° co., lf).
 Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori,
in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità
dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento
dei crediti stessi (art. 40, 2° co., lf).

Comitato dei creditori (2)

Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su
convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio
presidente (art. 40, 3° co., lf).
Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si
astiene dalla votazione (art. 40, 4° co., lf).
 Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di
competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi
componenti (art. 41, 2° co., lf).
 Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei
votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello
in cui la richiesta é pervenuta al presidente. Il voto può essere
espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con
altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile
conservare la prova della manifestazione di voto (art. 42, 3° co.,
lf).

Comitato dei creditori (3)

Poteri:
 di iniziativa: può proporre reclamo contro i decreti del GD
(art. 26, 2° co, LF) e chiedere la revoca del curatore (art. 37,
1° co., LF),
 ispettivi e di informativa: ogni membro può ispezionare le
scritture contabili e dei documenti della procedura e chiedere
notizie e chiarimenti al curatore e al fallito (art. 41, 5° co., LF),
 consultivi: esprime il proprio parere quando lo richiede la
legge o è richiesto dal Tribunale o dal GD (art. 41, 1° co.),
 di vigilanza sulla gestione del curatore (art. 41, 1° co.),
 di approvazione del programma di liquidazione predisposto
dal curatore,
 di autorizzazione: della delega di attribuzione da parte del
curatore (art. 32, 1° co.), della nomina dei coadiutori (art. 32,
3° co.), degli atti di straordinaria amministrazione (art. 35, 1°
co.), del subentro nei contratti in corso di esecuzione (art. 72,
1° co.).
Comitato dei creditori (4)





Ai membri del comitato dei creditori spetta il rimborso delle
spese. L’assemblea dei creditori può attribuire un compenso in
misura non superiore al 10% di quello liquidato al curatore.
Nella designazione si deve procedere tenendo conto delle
dichiarate disponibilità all’assunzione dell’incarico (art. 40, 1°
co.).
Il GD si sostituisce al comitato dei creditori in caso di inerzia,
impossibilità di funzionamento o di urgenza ed in caso di
impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o
indisponibilità dei creditori (art. 41, 4° co.).
I membri del comitato possono delegare l’espletamento delle
funzioni, ma solo a soggetti in possesso dei requisiti per
nomina a curatore (ar. 40, ult. co.).
Le deliberazioni possono essere adottate, oltre che con il
metodo collegiale, anche attraverso referendum con l’utilizzo
di mezzi telematici.
Comitato dei creditori (4)
Ai componenti del comitato dei creditori si
applica, in quanto compatibile, l'art. 2407, primo e
terzo comma, del codice civile (art. 41, 7° co.).
 L'azione di responsabilità può essere proposta
dal curatore durante lo svolgimento della
procedura (art. 41, 8° co.).
 Con il decreto di autorizzazione il giudice
delegato sostituisce i componenti del comitato dei
creditori nei confronti dei quali ha autorizzato
l'azione (art. 41, 9° co.).

Nomina e accettazione curatore
• Il curatore è nominato con la sentenza di
fallimento.
• Il curatore deve, entro i due giorni
successivi alla partecipazione della sua
nomina, far pervenire al giudice delegato
la propria accettazione (art. 39, 1° co.). Se
il curatore non osserva questo obbligo, il
tribunale, in camera di consiglio, provvede
d'urgenza alla nomina di altro curatore
(art. 39, 2° co.).
Requisiti curatore
 Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore
(art. 28, 1° co.):
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i
soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a).
In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e
controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità
imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento
 Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e
gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e
chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si
trovi in conflitto di interessi con il fallimento (art. 28, 2° co.).
Il curatore (3)



Al curatore è affidata l’amministrazione del patrimonio
fallimentare (art. 31, 1° co.), è l’organo propulsivo della
procedura alla cui iniziativa è condizionata la
conservazione e la liquidazione del patrimonio del
debitore.
E’ l’organo che rappresenta la procedura.
Dispone di un’ampia autonomia nella gestione liquidativa,
che non è condizionata dalla disciplina del c.p.c., fermo
restando che le scelte del curatore vanno inserite nel
programma di liquidazione (entro 60 gg. dalla redazione
dell’inventario) che deve essere approvato dal comitato dei
creditori.
Sostituzione del curatore al
fallito ed ai creditori
• L’attribuzione al curatore dell’amministrazione del
patrimonio del debitore viene inquadrata nella
sostituzione al fallito, che comporta (come la
rappresentanza) la scissione tra titolarità e legittimazione
(diritto di disporre).
• Il curatore si sostituisce anche ai singoli creditori
nell’esercizio della azioni volte ad esperire l’esecuzione
(esse diventano azioni di massa): accertamento
simulazione di atti compiuti dal debitore, constatazione
dell’appartenenza di un bene al patrimonio del fallito,
impugnazione di revocatoria di atto compiuto dal
debitore, azione di responsabilità, ecc.
Il curatore (4)
Non è necessaria, in linea di massima, un’autorizzazione per ogni atto, ma
vi è un’autorizzazione globale con l’approvazione del programma di
liquidazione da parte del comitato dei creditori (art. 104 ter, ult. co.). Il GD
può essere chiamato ad autorizzare singoli atti in esecuzione del
programma.
 Il curatore può scegliere autonomamente i collaboratori (compresi i
difensori) e della banca o ufficio postale presso cui aprire il conto della
procedura.
 Le attribuzione del curatore hanno carattere personale, delegabili, per
specifiche operazioni con l’autorizzazione del comitato dei creditori (art. 32,
1° co.). Non sono comunque delegabili: la redazione degli elenchi creditori
e titolari di diritti reali (art. 89), la redazione del progetto di stato passivo e
la partecipazione all’udienza di accertamento (art. 95), l’avviso ai creditori e
agli interessati (art. 92), la comunicazione dell’esito del procedimento di
accertamento dello SP (art. 97), la redazione del programma di liquidazione
(art. 104 ter). L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal GD, è
detratto dal compenso del curatore (art. 32, 1° co., lf).

Il curatore (5)
Il curatore non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del
giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di
tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni
acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi
per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in
ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore (art.
31, 2° co.).
 Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi
che riguardano il fallimento (art. 31, 3° co.).
 Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a
farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite,
compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso
riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della
liquidazione del compenso finale del curatore (art. 32, 2° co.)

Consegna al curatore (art. 86 l.f.)
Devono essere consegnati al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a
norma dell'articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal
medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in
cancelleria.
 Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo
idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve
esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne
abbia diritto.
 Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione
del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.

Relazione curatore (art. 33 l.f.)

Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve
presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata (1° co.):
a. sulle cause e circostanze del fallimento,
b. sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa,
c. sulla responsabilità del fallito o di altri
d. e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni
raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei
soci e, eventualmente, di estranei alla società (3° co.).

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori,
nonché quelli che egli intende impugnare (2° co.).

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo
la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi
ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare
l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli
interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito (4° co.).

Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero
(5° co.).
Rapporti periodici del curatore
(art. 33 l.f.)


Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione
della relazione, redige altresì un rapporto riepilogativo delle
attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni
raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto
della sua gestione (6° co.).
Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori,
unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari
relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei
suoi componenti possono formulare osservazioni scritte.
Altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme alle
eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del
registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla
scadenza del termine per il deposito delle osservazioni
nella cancelleria del tribunale (7° co.).
Bilancio esercizio precedente
fallimento (art. 89, 2° c., l.f.)

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio
dell'ultimo esercizio, se non e' stato
presentato dal fallito nel termine stabilito,
ed apportare le rettifiche necessarie e le
eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi
presentati dal fallito a norma dell'art. 14.
Somme riscosse dal curatore
(art. 34 l.f.)


Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore
sono depositate entro il termine massimo di dieci
giorni dalla corresponsione sul conto corrente
intestato alla procedura fallimentare aperto presso
un ufficio postale o presso una banca scelti dal
curatore. Su proposta del curatore il comitato dei
creditori può autorizzare che le somme riscosse
vengano in tutto o in parte investite con strumenti
diversi dal deposito in conto corrente, purché sia
garantita l'integrità del capitale (1° co.).
Il prelievo delle somme è eseguito su copia
conforme del mandato di pagamento del giudice
delegato (3° co.).
Integrazione poteri curatore (art.
35 l.f.)
Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie
alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di
ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni,
l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria
amministrazione sono effettuate dal curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori. Nel richiedere
l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le
proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta (1°
co.).
 Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila
euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa
previamente il giudice delegato (2° co.). Il limite può essere
adeguato con decreto del Ministro della giustizia (3° co.).

Compenso del curatore (art. 39 l.f.)





Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si
chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con
decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice
delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della
giustizia (art. 39, 1° co., lf).
La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del
rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in
facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per
giustificati motivi (art. 39, 2° co., lf).
Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito
secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al
termine della procedura, salvi eventuali acconti (art. 39, 3° co., lf).
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere
preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese (art. 39, 4° co.,
lf).
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve
rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116 (art. 38, 3° co., lf).
Curatore – pubblico ufficiale
• Si ritiene che il curatore operi per il perseguimento
dell’interesse generale alla corretta e sollecita gestione
della procedura senza che possa essere qualificato come
rappresentate o sostituto, in senso proprio, del fallito o dei
creditori.
• Si dice che sia ausiliare di giustizia (diverso da ausiliare
del giudice) perché è organo normale e necessario della
procedura.
• Un tempo si riteneva che il curatore avesse una funzione
che perseguiva interessi di natura pubblicistica. Oggi il
suo operato è funzionale agli interessi dei creditori
rappresentati dal comitato. Si ritiene che il curatore
proprio per questo continui a svolgere una funziona
pubblica secondo la disciplina di legge e nell’interesse
generale.
Responsabilità del curatore –
civile
 Il curatore risponde dell’inosservanza degli obblighi posti
specificatamente a suo carico dalla legge e dal piano di liquidazione
approvato, nonché della gestione della procedura con la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico (art. 38, 1° co.).
 In caso di violazione dei suoi doveri il curatore può essere revocato
dall’incarico con decreto del tribunale impugnabile con reclamo alla
Corte d’appello (art. 37) e può essere proposta nei suoi confronti
azione di responsabilità “previa autorizzazione del giudice delegato
o del comitato dei creditori” (art. 28, 2° co.): a differenza delle altre
azioni, per le quali è richiesta sempre l’autorizzazione del giudice
delegato (art. 25, 1° co., n. 6) per promuovere l’azione di
responsabilità contro il curatore revocato è sufficiente
l’autorizzazione del comitato dei creditori.
Responsabilità del curatore –
penale
• Interesse privato del curatore negli atti del fallimento (art. 228):
Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319,
321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse
privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta
persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa non inferiore a euro 206 (1° c.). La condanna
importa l'interdizione dai pubblici uffici (2° c.).
• Accettazione di retribuzione non dovuta (art. 229): Il curatore del
fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in
altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale
o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da euro 103 a euro 516 (1° c.). Nei casi più gravi
alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio
di amministratore per la durata non inferiore a due anni (2° c.).
Responsabilità del curatore –
penale
• Omessa consegna o deposito di cose del fallimento (art.
230): Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di
consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento,
ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032 (1°
c.). Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino
a sei mesi o la multa fino a euro 309 (2° c.).
• Coadiutori del curatore (art. 231): Le disposizioni degli artt.
228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che
coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.
Reclamo contro atti curatore e
del comitato dei creditori (1)
• Possibile solo per violazione di legge (gli organi
giudiziari non possono ingerirsi nella scelte
gestionali).
• Quando si tratti di atti esterni il reclamo non incide
sull’atto da lui compiuto, che dovrà essere impugnato
con un’azione di annullamento (l’accoglimento del
reclamo non è di per sé presupposto di esperibilità
dell’azione di annullamento).
• Il reclamo può riguardare anche omissioni.
• Il reclamo va proposto entro 8 gg.
• Il dies a quo per gli atti è quello della loro
conoscenza, per le omissioni quello della scadenza
del termine fissato con la diffida ad adempiere.
Reclamo contro atti curatore e
del comitato dei creditori (2)
• Se il reclamo riguarda atti del comitato dei creditori, il
GD, accogliendolo sostituisce l’atto impugnato con il
proprio provvedimento (art. 36, 3° co.)
• Se il reclamo concerne un atto del curatore, il GD,
accogliendo il reclamo, può disporre che il curatore,
in quanto possibile, ponga rimedio all’atto da lui
compiuto con violazione di legge; e, in caso di
comportamento omissivo, dovrà limitarsi a disporre
che provveda. Il GD non potrà però imporgli le
modalità nelle quali dovrà provvedere, non essendo
riconosciuto agli organi giudiziali il potere di ingerirsi
nella gestione (art. 36, 3° co.).
Reclamo contro gli atti del curatore e
del comitato dei creditori (3)
 Contro
il decreto del giudice delegato
è ammesso ricorso al tribunale entro
otto
giorni
dalla
data
della
comunicazione del decreto medesimo.
Il tribunale decide entro trenta giorni,
sentito il curatore e il reclamante,
omessa ogni formalità non essenziale
al
contraddittorio,
con
decreto
motivato non soggetto a gravame (art.
36, 2° co.).
Reclamo contro gli atti del GD o
del Tribunale F. (1)
•
Legittimazione: chiunque vi abbia interesse (art. 26, 2° co., lf).
•
Termine: 10 gg dalla comunicazione o notificazione o esecuzione formalità imposte
dal GD o, in mancanza, 90 gg. dalla data del decreto (art. 26, 3° co., lf).
•
Atto introduttivo: ricorso contenente elementi tipici della domanda giudiziale (causa
petendi, petitum, mezzi di prova) (art. 26, 5° co., lf).
•
Giudice competente (art. 26, 1° co.):
– Contro atti GD: Tribunale fallimentare,
– Contro atti Tribunale fallimentare: Corte d’appello.
•
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza vanno notificati al curatore ed ai
controinteressati, che almeno 5 gg. prima possono controdedurre depositando
memorie.
•
Il collegio, cui non prenderà parte il GD che ha emanato il decreto impugnato, sentite
le parti ed assunte, anche d’ufficio le prove necessarie, provvede con decreto
motivato.
•
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento (art. 26, 6° co., lf).
Reclamo contro gli atti del GD o
del Tribunale F. (2)
• Se il decreto emanato in esito al reclamo
concerne diritti soggettivi, la decisione è
impugnabile con ricorso per cassazione ex art.
111 cost.. Si ritiene investano diritti soggettivi:
– per quel che concerne i decreti del tribunale:
• quelli di liquidazione del compenso al curatore
• No quelli di revoca del curatore;
– per ciò che concerne il GD:
• quelli di liquidazione del compenso a quanti hanno
prestato l’opera a favore della procedura,
• No quelli di revoca del difensore,
• No le autorizzazioni.
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