Orientamento e relazione tra
l’utente immigrato ed i servizi
Per far sì che l’utente immigrato si orienti in
maniera chiara tra i servizi, il mediatore deve
impegnarsi a trasferire sull’utente tutti gli
elementi conoscitivi della realtà storico-culturale
e sociale, dell’Italia e dell’Europa
Nello specifico al mediatore spetta il compito di
rendere nota e chiara l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi di pubblica utilità
presenti nel nostro paese. La conoscenza
linguistica ma soprattutto la capacità di creare
un rapporto empatico con l’utente è un
elemento essenziale alla buona espletazione del
servizio.
• Il mediatore deve conoscere bene ed
aggiornarsi continuamente sui modelli e
strutture dei servizi di cui l’utente immigrato
può usufruire.
Ecco alcuni esempi:
• Se si possiede una patente rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea non
ci sono problemi, la patente va bene lo stesso e non deve essere
convertita nemmeno se si risiede in Italia da più di un anno. Anche per le
patenti comunitarie si consiglia però di richiedere la conversione, oppure il
riconoscimento di validità, al fine di velocizzare le pratiche relative al
rinnovo o a eventuali duplicati per smarrimento, furto, ecc. Nella
procedura di conversione la patente originale viene sostituita dalla
patente italiana, mentre nell'operazione di riconoscimento la patente
originale rimane in mano al conducente, su di essa viene semplicemente
applicato un bollino adesivo che permette di identificarla nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida.
Patente di Paesi extra – UE
• Gli stranieri con patente extra-UE possono circolare in Italia per il tempo
massimo di 1 anno, dopo devono chiedere la residenza e farsi convertire la
patente. Non tutte le patenti possono essere convertite, molto dipende
dall'esistenza di accordi di reciprocità tra l'Italia e il Paese interessato.
L’articolo 45 del DPR n. 394/1999, regolamento sull’immigrazione, fornisce criteri relativi
all’obbligo di istruzione e all’iscrizione scolastica dei minori con cittadinanza non italiana, nonché
alla loro assegnazione alle classi.
È bene considerare che, in base a tale norma, i minori stranieri, indipendentemente dalla
regolarità della loro posizione (vale, quindi, anche per figli di clandestini), hanno diritto di
accedere all’istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di
accoglierli. L’iscrizione può avvenire anche in corso d’anno e normalmente gli alunni stranieri
soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente alla loro età
anagrafica. I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali
dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore
a quella corrispondente all’età, tenendo conto dei seguenti criteri:
•
- ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
•
- accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione possedute;
•
- corso di studi eventualmente seguito;
•
- titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana
• Con apposita circolare (n.110/2007) il Ministero
dell’istruzione ha suggerito alle scuole che la modalità
concreta di assegnazione alla classe di alunni stranieri
avvenga con affidamento delle verifiche e degli
accertamenti preliminari ad un gruppo di docenti,
appositamente individuato dal collegio e preposto
all’accoglienza, che dia attuazione ai criteri di assegnazione
e che ne segua inizialmente l’inserimento, al fine di fornire
al dirigente scolastico ogni utile elemento per
l’assegnazione alle classi. I collegi dei docenti possono
valutare altresì la possibilità che l’assegnazione definitiva
alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione
strumentale e di conoscenza linguistica in interclasse
finalizzata a favorire un efficace inserimento.
•
•
Il visto per cure mediche, in particolare, viene richiesto dallo straniero che desidera svolgere
una determinata operazione o trattamento terapeutico in Italia; in questo caso è necessario
esibire una dichiarazione della struttura italiana di disponibilità a svolgere la prestazione;
versare alla struttura stessa il 30% del costo presunto della prestazione e mostrare una
dichiarazione di ospitalità nel nostro paese.
Ottenuto il visto, lo straniero potrà richiedere in Italia il permesso di soggiorno per cure
mediche; tale permesso non da diritto, comunque, all’iscrizione al SSN e non è convertibile in
permesso per lavoro. Differentemente se l’immigrato contrae una malattia quando già
presente sul territorio nazionale è prevista la possibilità di “proroga del permesso di
soggiorno per motivi di salute” Tale proroga può essere concessa al cittadino straniero nei
soli casi in cui abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale
che non consentano di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di
soggiorno”. Questa norma, contenuta nella circolare 5/2000 del Ministero della Salute e non
nel Testo unico, risulta non applicata in modo uniforme dalle Questure che spesso negano il
rilascio del permesso di soggiorno nella situazione descritta. Vi sono inoltre alcuni permessi
di soggiorno che vengono rilasciati a prescindere dall’ingresso regolare (possesso del visto)
nei confronti di stranieri che non possono, per determinati motivi, essere espulsi. E’ il caso
dei minori stranieri non accompagnati, dei richiedenti asilo, delle donne in gravidanza e dei
congiunti di cittadini italiani
•
•
Vanno poi ricordate altre particolari tipologie di permesso di soggiorno rilasciate in esenzione
da visto: il permesso concesso ai genitori dei minori che presentano gravi problemi “connessi
con il loro equilibrio psicofisico” sulla base della decisione del Tribunale dei Minorenni (art.
31 del Testo unico del 1998); il permesso per “protezione sociale” (art. 18 del Testo unico) e il
permesso per “motivi umanitari” rilasciato dalle Questure in considerazione di “gravi motivi
personali” che non consentono l’allontanamento dello straniero
E’ opportuno ricordare che i permessi di soggiorno per gravidanza, per richiesta di asilo e i
permessi rilasciati in base all’art. 31 non possono in nessun caso essere convertiti in permessi
per motivi di lavoro. Avviene pertanto che stranieri che soggiornano nel nostro paese anche
da alcuni anni e che hanno regolari contratti di lavoro o datori disposti ad assumerli si trovino
nell’impossibilità di fatto di rinnovare il proprio titolo di soggiorno e rimangano sul territorio
in modo irregolare, entrando, talvolta, nel circuito del lavoro nero.
•
Secondo quanto previsto dall’art. 34 della legge del 1998, hanno l’obbligo di iscriversi al SSN a
parità di trattamento e con piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani, gli stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo
di soggiorno per i seguenti motivi: lavoro subordinato, autonomo, attesa occupazione, motivi
familiari, asilo politico, richiesta di asilo, motivi umanitari, attesa adozione, affidamento e
acquisto della cittadinanza. L’ obbligo di iscrizione al SSN si applica anche agli immigrati
detenuti, regolari e irregolari, sia internati che in semilibertà o sottoposti ad altre forme di
pena(es. arresti domiciliari). Come specifica la circolare del Ministero della Sanità n. 5 del
2000, tra i permessi per motivi familiari sono compresi, oltre ai titolari di permesso di
soggiorno a seguito di coesione familiare o ricongiungimento, anche coloro che hanno
ottenuto il permesso di soggiorno sulla base di apposita raccomandazione del Tribunale dei
minorenni “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore”, i minori con
permesso per affidamento e i minori non accompagnati. Similmente, tra i permessi di
soggiorno per motivi umanitari rientrano, non solo i titolari di permesso di soggiorno per
motivi umanitari a seguito di raccomandazione della Commissione per il riconoscimento dello
status di rifugiato, ma anche i titolari di permesso per motivi di protezione sociale, i minori di
anni diciotto e le donne in stato di gravidanza fino a sei mesi dalla nascita del figlio
• L’iscrizione al SSN va effettuata nella ASL del luogo di residenza o
effettiva dimora del richiedente, come risultante dal permesso di
soggiorno, unicamente sulla base dell’esibizione del permesso
stesso e di autocertificazione del codice fiscale, dovendosi
considerare illegittima ogni richiesta di ulteriore documentazione
In molti casi agli stranieri vengono richiesti infatti, dalle aziende
sanitarie, documenti aggiuntivi non dovuti (buste paga, contratto di
lavoro) ai fini del rilascio della tessera sanitaria. Queste prassi vanno
assolutamente censurate in quanto alle aziende sanitarie non
competono funzioni di accertamento e controllo che peraltro, nei
casi in questione, sono state già espletate dagli uffici di polizia.
• E’ utile inoltre specificare che la ricevuta di presentazione della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è sufficiente ai fini
dell’iscrizione al SSN
•
Il governo ha approvato nuovi criteri per l'organizzazione e la gestione dei
centri di identificazione ed espulsione, approvando un regolamento sul
funzionamento delle strutture e una carta dei diritti e dei doveri per i
cittadini stranieri rinchiusi al loro interno.
• “Il regolamento – spiega una nota del ministero dell'Interno - è stato
adottato per assicurare una disciplina uniforme e per stabilire i criteri e le
modalità organizzative della gestione quotidiana delle strutture.
L'obiettivo è, infatti, migliorare in tutti i centri il rispetto dei diritti umani
ed individuali degli ospiti”.
• La 'Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel Cie', che è allegata al
regolamento, verrà consegnata a ogni nuovo ospite. Tra le altre cose,
sancisce il diritto ad essere informato, ad esprimersi nella propria lingua o
in altra conosciuta, libertà di culto, libertà di corrispondenza epistolare e
telefonica
• Dall'8 aprile 2013 la patente di guida dei cittadini
serbe residenti in Italia può essere convertita nel
documento di guida italiano. L'accordo ha una
validità di 5 anni e cesserà i suoi effetti ad aprile
del 2018. Gli uffici della Motorizzazione Civile, a
decorrere dall’08 aprile 2013, possono accettate
le domande di conversione relative a patenti di
guida, in corso di validità, rilasciate dalla Serbia.
Non bisognerà sostenere nessun esame per
ottenere la conversione della patente.
Tutti questi esempi sono molto
importanti perché il compito del
mediatore è quello di esplicitare
modelli e regole dei servizi di pubblica
utilità sia pubblici che privati.
• Il mediatore deve possedere una conoscenza
appropriata della legislazione
sull’immigrazione e sui Principi legislativi del
diritto internazionale comunitario e nazionale
sulla tutela dei diritti umani.
•
La legge 189/02 (Bossi –Fini) modifica in molte parti la legge Turco-Napolitano
(legge n. 40/1998, poi Testo unico n. 286/1998), che costituisce la disciplina
generale in materia di immigrazione.
•
Quasi tutti i principali punti della legge Turco-Napolitano sono stati modificati a
svantaggio degli stranieri: visti d'ingresso, permesso di soggiorno, carta di
soggiorno, espulsione, ricongiungimento familiare, accesso dello straniero ai diritti
sociali, diritto di asilo.
•
L'ingresso in Italia oggi può dirsi difficoltoso, come più difficoltosa è resa la
permanenza regolare; sono accelerate e semplificate le procedure per l'espulsione
dei "clandestini" le cui modalità di esecuzione divengono sempre più dure; sono
state limitate le possibilità di ricongiungimento familiare; si riduce la concreta
praticabilità del diritto di asilo.
•
In dettaglio è possibile schematizzare le principali modifiche introdotte dalla legge
Bossi-Fini:
•
VISTI D'INGRESSO. La novità consiste nel fatto che le Autorità Consolari italiane, alle quali viene chiesto il rilascio
del visto d'ingresso nel nostro paese, possono negarlo anche con atto non motivato, per motivi di sicurezza.
PERMESSO DI SOGGIORNO. Al momento della richiesta del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, lo straniero sarà
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prima di chiedere il
permesso, lo straniero deve aver già stipulato il "contratto di soggiorno", un contratto cioè tra lo straniero stesso ed il
suo datore di lavoro, con il quale quest'ultimo garantisce la disponibilità di un alloggio per il lavoratore e si impegna a
pagare le spese necessarie per il suo ritorno nel paese di provenienza. Il contratto di soggiorno dovrà essere stipulato
entro otto giorni dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Provincia nella quale risiede lo
straniero. Lo Sportello Unico per l'immigrazione è un nuovo organo istituito dalla legge Bossi-Fini presso ogni Prefettura
e che ha competenza in ordine a tutta la procedura di assunzione del lavoratore straniero.
•
Sono stati modificati anche i tempi del permesso di soggiorno, il quale ha la stessa durata del contratto di
soggiorno e non può essere superiore a nove mesi per lavoro stagionale, un anno per lavoro subordinato a tempo
determinato e due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare.
•
CARTA DI SOGGIORNO. L'unica modifica riguarda il periodo di permanenza regolare in Italia necessario al fine di
ottenere la carta stessa: era di cinque anni con la 40/98, mentre è passato a sei con l'attuale legislazione.
•
ESPULSIONE AMMINISTRATIVA. L'espulsione degli stranieri che non sono in regola con il permesso di soggiorno è
eseguita sempre con accompagnamento coattivo alla frontiera, tranne che si tratti di espulsione dello straniero
che non ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro i termini previsti dalla legge.
•
CENTRI DI TEMPORANEA PERMANENZA E ASSISTENZA. Questo istituto giuridico, creato
specificamente per gli immigrati, ha sollevato numerosi dubbi di legittimità costituzionale, in
quanto prevede una limitazione della libertà personale disposta con provvedimento
amministrativo, in contrasto con l'art.13 della Costituzione che consente ciò solo "per atto motivato
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Gli immigrati in attesa di
espulsione, invece, sono costretti a stare in questi centri, per accertamenti relativi all'identità,
anche se non hanno commesso alcun reato.
•
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. Viene ridimensionata la cerchia dei familiari che possono
ricongiungersi allo straniero regolarmente soggiornante in Italia. Ferma restando tale possibilità per
il coniuge e per i figli minorenni, i figli maggiorenni potranno ricongiungersi solo qualora non
possano, per ragioni oggettive, provvedere al loro sostentamento per motivi di salute che
comportino invalidità totale.
•
I genitori, poi, potranno ricongiungersi solo qualora non abbiano, nel paese di origine, altri figli.
•
I genitori ultrasessantacinquenni potranno invece ricongiungersi qualora gli eventuali altri figli non
siano in grado di provvedere al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
•
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. Il lavoratore straniero, che faccia ritorno nel proprio paese, potrà
godere dei diritti previdenziali maturati in Italia soltanto dopo aver compiuto il sessantacinquesimo
anno di età.
•
DIRITTO ALL'ABITAZIONE: Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia potrà concorrere all'assegnazione di alloggi di
edilizia popolare in condizioni di parità con i cittadini italiani, solo se titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno
almeno biennale.
•
DIRITTO DI ASILO POLITICO. Il richiedente potrà essere trattenuto nei centri di identificazione, tutte le volte che sarà
necessario per verificarne l'identità o la nazionalità, se non è fornito di documenti di viaggio o di identità, oppure per
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo. Inoltre il trattenimento dovrà essere disposto quando il richiedente
asilo abbia tentato di sottrarsi ai controlli di frontiera ovvero sia uno straniero già soggetto a provvedimento di espulsione.
•
NORME PENALI. Nella L.198/02 sono previste anche norme penali: alcune introducono nuovi reati (per esempio
falsificazione di permessi, contratti, carte di soggiorno) o aumentano le pene per quelli già previsti nella legge TurcoNapolitano, altre prevedono procedure semplificate per espellere gli stranieri accusati di aver commesso reati.
•
Sono previste aggravanti specifiche per chi favorisce l'immigrazione clandestina; allo stesso tempo, però, sono previsti sconti
di pena per i "trafficanti" che collaborano con la polizia. Se, inoltre, viene arrestato uno straniero destinatario di un
provvedimento di espulsione, il giudice, in sede di convalida dell'arresto pronuncia, "sentenza di non luogo a procedere"e lo
straniero viene espulso con accompagnamento alla frontiera, con la conseguenza che lo straniero non sarà sottoposto al
processo e non potrà, quindi, difendersi per i reati contestati. Ancora, lo straniero non in regola con il permesso di
soggiorno, che deve scontare una pena detentiva inferiore ai due anni, verrà espulso con accompagnamento alla frontiera.
Infine, si dispone che il giudice comunichi al Questore e all'Autorità Consolare i provvedimenti di custodia cautelare o le
sentenze di condanna nei confronti degli stranieri condannati per un reato per il quale è previsto l'arresto, al fine di
facilitarne l'espulsione una volta usciti dal carcere.
•
Da tutto ciò appare evidente come sia più forte l'esigenza di regolamentare i flussi migratori, piuttosto che riconoscere i
diritti degli straneri
• La Carta dei diritti fondamentali riconosce una serie di diritti personali,
civili, politici, economici e sociali dei cittadini e dei residenti dell’UE,
fissandoli nella legislazione dell’UE.
• Nel giugno 1999 il Consiglio europeo di Colonia ha ritenuto che fosse
opportuno riunire in una Carta i diritti fondamentali riconosciuti a livello
dell’Unione europea (UE), per dare loro maggiore visibilità. I capi di Stato e
di governo ambivano ad includere nella Carta i principi generali sanciti
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 e quelli risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi dell’UE. Inoltre, la Carta
doveva includere i diritti fondamentali attribuiti ai cittadini dell'UE, nonché
i diritti economici e sociali enunciati nella Carta sociale del Consiglio
d’Europa e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori, come pure i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
•
La Carta dei diritti fondamentali comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in diversi
capi:
•
capo I: dignità (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e
delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);
capo II: libertà (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare,
protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero,
di coscienza e di religione, libertà di espressione e d’informazione, libertà di riunione e di associazione,
libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà
d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione);
capo III: uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e
linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili);
capo IV: solidarietà (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa,
diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di
licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione
dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale,
protezione della salute, accesso ai servizi d’interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione
dei consumatori);
capo V: cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni
comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo,
diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);
capo VI: giustizia (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti
della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere
giudicato o punito due volte per lo stesso reato);
•
•
•
•
•
Il mediatore deve rendere consapevole
l’immigrato dei propri diritti e doveri rispetto al
contesto sociale di riferimento dunque deve
cercare di spiegare e far capire all’utente gli
elementi fondamentali dettati dalla Costituzione
del paese accogliente.
Il mediatore,come abbiamo già precisato, non
lavora da solo né tantomeno può possedere
tutte le competenze nel sociale, quindi ha il
ruolo di trasmettere all’operatore dei servizi che
lo affianca, tutti gli elementi di conoscenza della
cultura di cui l’utente immigrato è portatore.
In tuti i contesti e le situazioni, dalla spiegazione
dei servizi elementari al sostegno prettamente
sociale e umanitario, il mediatore non deve MAI
dimenticare di interpretare i codici culturali dei
soggetti di riferimento.
• L'empatia si sarebbe sviluppata perché mettersi nei
panni dell'altro per sapere cosa pensa e come
reagirebbe costituisce un importante fattore di
sopravvivenza in un mondo in cui l'uomo è in continua
competizione con gli altri uomini.
• Geoffrey Miller
• La coscienza empatica si fonda sulla consapevolezza
che gli altri, come noi, sono esseri unici e mortali. Se
empatizziamo con un altro è perché riconosciamo la
sua e la nostra natura fragile e finita, la sua e la nostra
vulnerabilità e la sua e la nostra sola e unica vita;
• Jeremy Rifkin
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Orientamento e relazione tra l*utente immigrato ed i servizi