Corso per Dirigenti ed operatori delle ASD
Ariccia
30 aprile 2015
Il rapporto di lavoro con tecnici e collaboratori
Avv. Giovanni Fontana
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Associazione non riconosciuta: artt. 36 e ss
codice civile: forma più comune, facilità di costituzione, pochi costi,
responsabilità personale dei dirigenti
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Associazione riconosciuta: DPR 361/00
poco
utilizzata, maggiori oneri per la costituzione, responsabilità limitata al fondo
sociale
Società sportiva dilettantistica a r.l.: art. 90 c
18 L. 289/02: forma che si sta diffondendo, maggiori oneri per
costituzione e gestione ma responsabilità limitata
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Aspetti sportivi
 Professionismo: L. 91/81
 Dilettantismo: tutto il resto
Aspetti civilistici
 Volontariato (L. 266/91)
 Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)
 Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.)
 Lavoro dell’atleta (natura ludica, contratto atipico)
 Redditi diversi?
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all’art. 2 che “..per attività di volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite
l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”
“Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata”
Il lavoro si presume oneroso
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In caso di contenzioso è il gestore dell’impianto
(società sportiva) che deve dare la prova di
volontariato
Accorgimenti: comunanza dello scopo sociale,
associato e tesserato (art. 51 L. 289/02),
dichiarazione scritta o verbale d’assemblea
controfirmato, autonomia, rimborso a piè di lista
(non forfettario), mancanza di reciproci impegni o
pretese civilmente rilevanti
Anche il pubblico
comunicazione
dipendente
può
essere
volontario
previa
sola
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Lavoro dell’atleta: lavoro dipendente solo per
sportivi professionisti. L. 91/81
Lavoro del tecnico: possibilità che si concreti
sia in lavoro subordinato che autonomo
Lavoro del custode: lavoro subordinato
Lavoro del collaboratore amministrativogestionale: in genere lavoro subordinato
Per assurdo lo sportivo professionista ha meno garanzie non applicandosi ad
esso lo Statuto dei Lavoratori, mentre tale normativa dovrebbe applicarsi allo
sport dilettantistico con aumento dei costi ed oneri per le società
dilettantistiche
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Evitare l’instaurarsi di rapporti di lavoro
subordinato (laddove possibile) per evitare la
crescita esponenziale di costi ed obblighi
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Autonomo: autonomia nella prestazione
(scelta degli orari, modalità), mancanza di
controllo gerarchico, lavoro prestato per più
soggetti (a.s.d. o s.s.d.), compenso a
prestazione, volontà dei contraenti diretta ad
escludere la subordinazione
Subordinato: imposizione di direttive, orari,
controllo gerarchico, utilizzo dei mezzi del
datore di lavoro, compenso predeterminato e
continuativo


Solo il legislatore fiscale disciplina come
categoria a sé stante il lavoro sportivo
DPR art. 67 917/86 TUIR (dalla L. 342/00):
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non
sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni le indennità di trasferta, i
rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da
parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità
dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione
Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
Redditi diversi: indennità trasferta, rimborsi
forfettari, premi e compensi
 Mancanza di un limite massimo, riduzione dei
benefici fiscali all’aumentare del compenso
 No Inps ed Inail (vedasi loro circolari 32/01 e
42/03),
si
a
polizza
federale
con
tesseramento (D.M. 16.04.08)
 Iscrizione al Registro CONI. Il CONI è l’unico
soggetto che certifica il possesso dei requisiti soggettivi
dell’erogante per il pagamento di redditi diversi
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
Art. 90 comma 3 lett. A L. 289/02
ricomprende nelle agevolazioni fiscali dell’art.
67
TUIR
anche
le
collaborazioni
amministrativo-gestionali
necessità che manchi il rapporto di
subordinazione (segretaria) e la natura
professionale (commercialista o ragioniere
che porta la contabilità)
Comunicazione ai centri per l’impiego per
co.co.co amministrativo-gestionali
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E’
reddito
diverso
quello
conseguito
dall’allenatore
E’ reddito diverso quello della collaboratrice
amministrativo gestionale (se non ha
rapporto di subordinazione)
E’ reddito diverso quello dello studente, o
impiegato che si occupa della tenuta della
contabilità, non così se è un ragioniere o
commercialista
E’ reddito diverso quello del commercialista
che fa l’allenatore

Posizione CONI: poiché il legislatore tributario ha
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Posizione ENPALS (ora INPS): devono essere
catalogato i redditi sportivi quali redditi diversi non
c’è attività professionale e sottoposizione alla
contribuzione previdenziale
iscritti obbligatoriamente all’Enpals impiegati,
operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli
sportivi di qualsiasi genere, direttori tecnici,
istruttori, massaggiatori e dipendenti delle società
sportive

D.M. Ministero del Lavoro pubblicato il 7.4.05
e Circolari Enpals n. 7/8 e 13 del 2006 vanno
a ricomprendere tutti i lavoratori sportivi tra i
soggetti iscritti obbligatoriamente all’Enpals,
siano essi lavoratori autonomi o subordinati.
Esclusi volontari
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Circolare 13/06:
Professionale abituale anche se non esclusiva
Possesso di conoscenze tecnico-giuridiche
Non marginalità del compenso: limite della
no tax area di euro 4.500,00
Reddito diverso: no Enpals; arti e professioni:
Enpals
L’istruttore che lo fa professionalmente perde
anche i benefici fiscali: non è un reddito
diverso
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
Professione
non
abituale
(studente,
impiegato, professionista)
Reddito marginale (fino almeno a 7.500,00)
Attività sportiva non prevalente
L. 14/09 di conversione del D.L. 207/08: sono
redditi diversi e non soggetti all’Enpals anche
l’attività didattica, formativa, di preparazione ed
assistenza all’attività sportiva dilettantistica purchè
non svolte in via professionale

E’ dovuta da:
◦ Lavoratori autonomi tutta a loro carico
◦ Lavoratori subordinati 2/3 a carico del datore di
lavoro e 1/3 a carico del lavoratore
Art. 1 comma 217 L. 662/96:
a) tasso di interesse maggiorato di 3 punti
(omessa contribuzione)
b) ipotesi di evasione della contribuzione
applicabile alle a.s.d. in quanto vi è evasione
per
omesse
registrazioni
e
denuncie
obbligatorie, la sanzione diventa del 50%
della somma evasa (Trib. Milano 19.09.11)
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Trib. Venezia 380 del 27.5.14
il D.M. 15/03/2005 in sede di adeguamento delle categorie dei
soggetti iscrivibili all’ENPALS ha escluso, “per precisa scelta
normativa”, gli atleti e gli allenatori delle squadre dilettantistiche
“sicché il riferimento ad altri criteri come quello della professionalità
quale conseguenza della abitualità e non marginalità dei redditi
conseguiti dagli atleti ed allenatori, si appalesa come totalmente
erroneo
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Trib. Roma 9824 del 11.7.13
Anche se svolta in piena autonomia la prestazione di un tecnico,
allorchè palesi professionalità, abitualità e non marginalità del
compenso obbliga alla contribuzione previdenziale
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Corsi e lezioni solo ai tesserati (anche di altre
a.s.d.)
Non superare la soglia dei 7.500,00 euro annuali
Fare un contrattino ove l’istruttore sceglie gli orari
di allenamento (limitate a poche ore settimanali);
Scegliere istruttori che non lo facciano come
professione principale o quantomeno farlo
dichiarare nel contrattino
Compensare con rimborsi chilometrici o a piè di
lista
Prevedere il pagamento di premi in caso di
raggiungimento di un risultato sportivo

Si profila distribuzione indiretta di utili qualora
vengano corrisposti all’associato che presti opera
nell’associazione emolumenti superiori al 20% a
quelli previsti dai contratti collettivi per le
medesime qualifiche. E’una presunzione di legge
che non ammette prova contraria

Da un punto di vista previdenziale si va verso
l’introduzione di forme di tutela previdenziale
obbligatorie per gli operatori sportivi, tecnici,
allenatori e collaboratori



Rispettare le norme federali che in alcuni
sport impongono limiti agli emolumenti o
impongono la registrazione dei contratti
Clausola compromissoria e obbligo di agire
solo tramite le procedure federali
Arbitrato
Avv. Giovanni Fontana
[email protected]
Tel fax 0773/888434
Mobile 347/2634928
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