Gli strumenti e il ruolo del professionista nella crisi d’impresa
Fare bilancio in tempi di crisi:
problematiche di redazione, continuità e
nuovi principi contabili
Marco Venuti
Civitanova Marche, 31 ottobre 2013
A.FO.PROF.
CRISI DI IMPRESA
Aggiornamento principi contabili nazionali
Principio della continuità dell’attività
Ammortamento e svalutazioni immobilizzazioni
Realizzo crediti
Contingent asset
Ristrutturazione del debito
Deroghe al bilancio
Provvedimenti anti crisi (salva titoli e rivalutazione)
2
Aggiornamento principi contabili nazionali
Principi in Consultazione
I set in Consultazione
III set Consultazione
OIC 16Le immobilizzazioni materiali
OIC 21 Partecipazioni
OIC 18 Ratei e risconti
OIC 22 Conti d’ordine
OIC 19 Debiti
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
OIC 19 I fondi per rischi e oneri. TFR.
IV set Consultazione
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di
stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni
straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio
OIC 24 Le immobilizzazioni immateriali
II set in Consultazione
V set Consultazione
OIC 13 Rimanenze
OIC 26 – operazioni in valuta
OIC 14 Disponibilità liquide
VI set Consultazione
OIC 15 Crediti: senza cessione crediti
OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte
OIC 20 Titoli di debito
VII set Consultazione (a giorni)
OIC 17 Il bilancio consolidato e Metodo
patrimonio netto
3
PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ DELL’ATTIVITÀ

L’art. 2423-bis, n.1, impone di effettuare le valutazioni di bilancio “nella prospettiva
della continuazione dell’attività” (going concern principle)

Presuppone la redazione di un bilancio nell’ottica della prosecuzione dell’attività
dell’impresa. Da qui un certo sistema di regole per la formazione del bilancio. Da qui
l’assenza di situazioni particolari che si pongano in contrasto con tale prospettiva.

Art. 2428, comma 1, prevede che “Il bilancio deve essere corredato da una relazione
degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della
situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.

Sul punto si vedano OIC 11 “Bilancio di esercizio: finalità e postulati”, OIC 5 “Bilanci di
liquidazione”, OIC 29 “ … fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” e

Documento n.4 del 3 marzo 2010 di Banca d’Italia-Consob-Isvap “Informazioni da fornire
nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche
per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime
4
principio della continuità dell’attività
Accertamento in concreto: fattispecie

1) la società ha ragionevole aspettativa di continuare ad operare ed eventuali incertezze
non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità azienda;

2) la società ha significative incertezze che rendono dubbia la continuità aziendale,

3) la società NON ha la ragionevole aspettativa di continuare la propria attività ed anzi è
ragionevole attendersi che entri in liquidazione e cessi nel prossimo futuro la propria
attività;

4) Viene delibera la liquidazione oppure la società cessa la sua attività produttiva in
quanto si verifica un evento che costituisce causa di scioglimento, creando una
“disgregazione economica” del patrimonio sociale ed uno stato di liquidazione di fatto
che si protrae fino alla data di formazione del progetto di bilanci
Esame di alcuni casi:

Ipotesi di concordato preventivo in continuità o ristrutturazione del debito;

Società redige un bilancio di esercizio subito prima o dopo la delibera di liquidazione
5
Ammortamento e svalutazioni immobilizzazioni
MODIFICA DEI TEMPI DI AMMORTAMENTO/SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Ammortamento
 L’art. 2426, n. 2, prevede che il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è
limitata nel tempo deve essere:
– “sistematicamente ammortizzato”
– “in ogni esercizio”
– “in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”.

Ai fini della redazione del piano di ammortamento occorre conoscere:
a) Il valore da ammortizzare (valore storico – valore residuo)
b) La residua possibilità di utilizzazione (durata ammortamento)
c) I criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti o quote
decrescenti o crescenti).
Il caso dei beni con durata illimitata
 Il caso dell’avviamento e dei marchi

6
Ammortamento e svalutazioni immobilizzazioni

L’art. 2426, n.3, c.c. prevede che l’immobilizzazione che, alla data di chiusura
dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al costo (come
determinato secondo i nn.1 e 2) deve essere iscritta a tale minore valore.


Indicatori di impairment
Il valore d’iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni materiali non può eccedere il
valore recuperabile
Il valore recuperabile è il maggiore tra:
a) il prezzo netto di vendita (fair value)
b) Il valore d’uso
 Il prezzo netto di vendita è il valore corrente di mercato del bene al netto degli oneri
per la cessione.
 Il valore di mercato (fair value) è il prezzo di scambio in una libera transazione tra parti
consapevoli e indipendenti.
 Il valore d’uso è dato dal valore attuale dei flussi di cassa attribuibili
all’immobilizzazione oggetto di valutazione, ivi compreso il suo valore di realizzo
attualizzato (modello base; possibili semplificazioni applicative: ricavi e non attualizzo)

7
Ammortamento e svalutazioni immobilizzazioni
Ipotesi :
cespite A: valore netto contabile 1.000, vita utile 10 anni
cespite B: valore netto contabile 500, vita utile 5 anni
avviamento: valore netto contabile 1.000, vita utile 10 anni.
ricavi
costi variabili
costi fissi
oneri finanziari
anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 tot
5.000 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 92.500
-2.500 -3.750 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -46.250
-3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -30.000
-1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -15.000
capacità d'ammortamento
-2.000
-750
500
500
500
500
500
500
500
500
1.250
ammortamenti A
ammortamenti B
ammortamento avviamento
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-1.000
-1.000
-1.000
totale ammortamenti
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-300
-3.000
-2.300
-1.050
200
200
200
200
200
200
200
200
-1.750
risultato netto
8
Realizzo crediti
il valore di realizzo dei crediti nei confronti dei debitori in crisi.

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo, rettificato per tener conto di:
 Perdite per inesigibilità
 Resi e rettifiche di fatturazione
 Sconti e abbuoni
Rettifiche per inesigibilità
 Stanziamento di un fondo svalutazione crediti per coprire:
 Perdite per situazioni di inesigibilità già verificatesi
 Perdite per situazioni di inesigibilità non ancora manifestatesi ma che possono essere
ragionevolmente previste
 Perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi con obbligo di regresso
 L’importo da stanziare è determinato in base ad un’analisi dei singoli crediti, in base ad
una stima di ulteriori perdite per esperienza e conoscenza fatti di gestione, considerando
condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.
9
Realizzo crediti
Cessione dei crediti (performing o non performing) a società di factor.





La cessione dei crediti può avvenire:
1) pro soluto (ove il cedente non risponde della solvenza del debitore ceduto);
2) pro solvendo (ove il cedente assume la garanzia della solvenza del debitore
medesimo).
Se i crediti sono ceduti pro soluto, essi vengono rimossi dal bilancio in contropartita
all’iscrizione nell’attivo del corrispettivo ricevuto (denaro) ed iscrizione nel conto
economico tra gli “Oneri diversi di gestione” (voce B14) dell’intera perdita derivante
dalla cessione del credito.
Per i crediti ceduti pro solvendo il principio contabile OIC 15 ammette un trattamento
contabile alternativo.
Un primo trattamento è analogo a quello previsto per i crediti ceduti pro soluto. E cioè si
rappresenta la cessione alla stregua di una vendita.
Un secondo trattamento rappresenta l’operazione alla stregua di un finanziamento
garantito dalla cessione del credito.
Art. 6, comma 16, D.L. Stabilità 2014: all’articolo 101, comma 5, primo periodo, dopo le parole “, e le
perdite su crediti” sono aggiunte le seguenti “, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell’articolo 106,” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.”
10
Realizzo crediti (TUIR)
Art. 101
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
“5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su
crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se
il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. … Gli elementi certi e
precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in
caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.”
Art. 106
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
“1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa,
che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85,
sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.”
Cfr. Ag. Entrate 1/8/2013 n.26/E.
Su pro solvendo, v. Minfinanze, Circ. 1/8/1987 n.19, G.F., circ. 29/12/2008.
Contra: Cass. nn. 6399/1996, 2133/2002, 13803/2005, 14337/2011
Art. 6, comma 16, D.L. Stabilità 2014: all’articolo 101, comma 5, primo periodo, dopo le parole “, e le
perdite su crediti” sono aggiunte le seguenti “, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell’articolo 106,” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.”
11
Contingent asset

Pagamento a fronte iscrizione a titolo provvisorio a ruolo nelle liti tributarie e in
sentenze provvisoriamente esecutive che determinano sulla società soccombente la
necessità di effettuare un esborso monetario.

Ipotesi: la società soccombente ritenga improbabile di perdere la causa andando avanti
nei gradi di giudizio
Quale contropartita uscita di cassa: un costo o un’attività?
 View 1: un’attività si può iscrivere solo se ragionevolmente certa e quindi occorre
iscrivere un costo a conto economico
 View 2: il pagamento rappresenta sostanzialmente un deposito cauzionale (crediti
diversi) non potendosi iscrivere oneri a fronte di rischi giudicati solo possibili (art.
2424.bis) e trattandosi di una somma anticipata da restituire;
 View 3 trattarlo come un costo sospeso (costo che diventa di competenza quando diventa
probabile l’ipotesi di soccombenza).

12
Contingent asset - Minfinanze risol. 27-4-1991 n.9/174
“Il presidente dell'Istituto ..., con istanza del 6 febbraio u.s. ha fatto presente che, con
sentenza definitiva del 10 ottobre 26 novembre 1990 della Corte d'Appello di Roma,
detto Istituto e` stato condannato al risarcimento dei danni causati all'ing. ... e alla
s.r.l. ... in dipendenza del ritenuto inadempimento alle convenzioni sottoscritte dal
rappresentante dell'Istituto in data 17-19 luglio1979 …
 Nell'istanza viene altresi` evidenziato che dal punto di vista civilistico e della disciplina
di bilancio non vi e` dubbio che si tratti di un debito di esistenza certa, attuale e di
efficacia cogente, tenuto conto che la sentenza ha anche efficacia esecutiva. Infatti,
sebbene impugnabile per motivi di diritto mediante ricorso per Cassazione, la sentenza
definitiva che si e` pronunciata sull'an e sul quantum produce immediati effetti giuridici
sul patrimonio dell'Istituto …
 … il debito e` direttamente connesso all'attività svolta dall'ente nell'esercizio del
credito industriale e configura un onere certo ed oggettivamente determinabile, in
quanto discende da una sentenza avente efficacia esecutiva, si ritiene che detto onere
e` deducibile per competenza e cioè, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Testo Unico
delle imposte sui redditi, nell'esercizio in cui la sentenza medesima è venuta a giuridica
esistenza, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pagato o meno.
 E` appena il caso di rilevare che, qualora il giudizio, pendente presso la Corte di
Cassazione, si dovesse concludere in senso in tutto o in parte contrario a quello cui e`
pervenuto la Corte d'Appello, si configurerà una sopravvenienza attiva imponibile
nell'esercizio di competenza”.

13
Ristrutturazione del debito
 Principio di riferimento OIC 6
 Il principio contabile si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito
viene posta in essere da un’impresa che .rediga il proprio bilancio ipotizzando
il rispetto del principio della continuità aziendale
 Sono escluse dall’ambito di applicazione le operazioni di ristrutturazione del
debito che hanno finalità liquidatoria.
 Per ristrutturazione del debito s’intende un’operazione mediante la quale il
creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche o giuridiche,
effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà
finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato.)
 La concessione del creditore si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni
diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio economico
e/o finanziario per il debitore che dovrebbe trarre vantaggio da tale rinuncia
14
Effetti contabili derivanti dalla ristrutturazione
Le problematiche amministrativo-contabili e d’informativa esterna
d’impresa interessano il/i bilancio/i relativo ai seguenti esercizi:
L’esercizio in cui sono in
L’esercizio in cui
Gli esercizi successivi a
corso le trattative tra il
l’operazione di
quello in cui l’operazione
debitore e il creditore
ristrutturazione
si è perfezionata che vede
per la ristrutturazione
del debito si è
il compimento degli atti di
del debito, sebbene non
perfezionata
gestione conseguenti
si sia ancora pervenuti
all’accordo intercorso tra il
ad un accordo al termine
debitore e il creditore
dell’esercizio
15
La data della ristrutturazione
 la data della ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale
l’accordo di ristrutturazione diviene efficace tra le parti
Concordato
La data in cui il concordato viene omologato da parte
preventivo
del Tribunale
Accordo di
ristrutturazione dei
debiti
Piano attestato ex
art. 67
La data in cui l’accordo viene pubblicato presso il
Registro delle Imprese
Qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori,
con la data di adesione dei creditori
Altre operazioni di
ristrutturazione,
diverse rispetto a
La data di sottoscrizione e/o perfezionamento
dell’accordo tra le parti
quelle previste
dalla LF
16
Modalità di ristrutturazione del debito
1. Modifica dei termini originari del debito
 Alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile (o
d’iscrizione) del debito ante-ristrutturazione e il minor valore contabile del
debito post-ristrutturazione va rilevata nel conto economico tra i proventi
straordinari quale “Utile da ristrutturazione”.
 Il debitore non rileva alcun utile nel conto economico, e conseguentemente


non riduce l’ammontare del debito iscritto tra le passività, quando:
una modifica nella tempistica e/o nell’ammontare degli interessi passivi che
matureranno a partire dalla data della ristrutturazione fino al momento
dell’estinzione dell’obbligazione; o
la sola modifica nella tempistica di rimborso della quota capitale del debito.
17
Modalità di ristrutturazione del debito
2. Trasferimento di un’attività
 Alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile del debito
estinto e il valore contabile dell’attività ceduta va rilevata nel conto
economico tra i proventi o gli oneri straordinari quale utile (o perdita) da
ristrutturazione.
 Il valore del debito iscritto in bilancio viene stornato dal passivo a fronte del
valore contabile dell’attività ceduta.
18
Modalità di ristrutturazione del debito
3. Conversione del debito in capitale
Il debitore non dovrà rilevare alcun utile o perdita alla data della ristrutturazione, in
quanto l’aumento del capitale sociale (e del relativo eventuale sovrapprezzo) viene
reso convenzionalmente pari al valore contabile del debito che, di fatto è convertito
in capitale.
In alcuni casi la conversione del debito in capitale può essere solo eventuale e può
realizzarsi in un momento successivo rispetto alla data della ristrutturazione.
Infatti, l’impresa debitrice può ricorrere all’emissione di un prestito obbligazionario (o
altre forme di finanziamento) a fronte del quale il creditore si impegna, fino dalla data di
sottoscrizione del prestito obbligazionario (o del finanziamento) e al verificarsi di
determinati condizioni, a sottoscrivere le quote o azioni del capitale del debitore:
Laddove vi siano delle differenze tra il valore contabile del debito oggetto di
ristrutturazione e il valore d’iscrizione del prestito obbligazionario sottoscritto dal
creditore, il debitore iscrive la differenza tra i due valori nel conto economico
tra i proventi o gli oneri straordinari, fornendo adeguata informativa nella nota
integrativa
19
Caso particolare: Costi della ristrutturazione
Esempi di costi direttamente connessi ad un’operazione di ristrutturazione del debito:






commissioni e oneri per servizi finanziari
spese legali e notarili
compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione del piano
compensi dovuti ai professionisti incaricati dell’attestazione della validità del piano
compensi per attività di due diligence effettuata sull'impresa
altri costi direttamente collegati all’operazione
I costi direttamente riconducibili ad un’operazione di ristrutturazione del debito
devono essere rilevati nell’esercizio di maturazione all’interno degli oneri straordinari del
conto economico.
Se di importo rilevante, tali costi saranno separatamente evidenziati all’interno dello
schema di conto economico ricorrendo ad un apposito dettaglio informativo (“di cui”)
della voce E. 21 “Oneri derivanti dalla ristrutturazione”.
20
Deroghe al bilancio
Deroga al principio di costanza :
 funzione del principio è garantire la comparabilità del bilancio
 Deroga (in casi eccezionali) evita di irrigidire eccessivamente le scelte valutative, che
con il tempo potrebbero mal adattarsi a evolversi realtà economica sottostante e a
condizioni in cui è svolta la gestione.
 i casi eccezionali possono ricondursi: da un lato, a mutamenti nelle condizioni di
mercato o di ambiente in cui agisce l’impresa; dall’altro, a cambiamenti nella
situazione gestionale dell’impresa.
Esempi.
 l’ingresso di una società in un gruppo che adotta regole di valutazione diverse per
garantire omogeneità nei trattamenti nell’ambito gruppo per consolidato;
 il passaggio da una modalità di determinazione del costo delle rimanenze ad un'altra
più rispondente alle mutate condizioni del mercato o della produzione;
 necessità di assicurare uniformità di valutazione per le partecipazioni aventi le stesse
caratteristiche.
21
Deroghe al bilancio
Deroga ex. Art. 2423 comma 4:
 Campo di applicazione e ambito di operatività
 La deroga obbligatoria e i principi di redazione
 La deroga e i criteri di valutazione. Alcuni plausibili casi eccezionali
1) caso eccezionale che giustifica il ricorso alla deroga si sostanzia in particolari
circostanze, fatti o eventi riguardanti il bene oggetto di valutazione
2) L’evento e il conseguente incremento di valore dovranno essere certi, stabili e attuali
3) ipotesi di rivalutazione, eliminazione ammortamento, periodo di ammortamento
previsto dall’art.2426, n.5;
 I problemi di ordine valutativo posti dall’applicazione della deroga
 Formazione e regime delle riserve da deroga
22
Provvedimenti anticrisi
Titoli e partecipazioni iscritti nell’attivo circolante (Legge 28.1.2009, n.2, art.15):
“13. i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, …, possono valutare i
titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore
di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima
relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere
durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei
mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze. ”
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle
disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, ...
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13
destinano a una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza
tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori
di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso
di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva e'
integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli
esercizi successivi I problemi di ordine valutativo posti dall’applicazione della deroga”.
 Legge prorogata, anno dopo anno, fino ad oggi
23
Provvedimenti anticrisi
Rivalutazione valore beni e partecipazioni - D.L. Stabilità 2014:
“16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le
partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad
esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal
bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012.
7. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al
comma 6, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
8. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla
società di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive
e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento da versare con le modalità indicate al comma 11.
9. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a
quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali
addizionali con la misura del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non
ammortizzabili.
10. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data
anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima
della rivalutazione.
….
24
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Fare bilancio in tempi di crisi