UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
FACOLTA’ DI ECONOMIA
CORSO DI LAUREA BIENNALE – PERCORSO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
CORSO CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO
PERIODO: II SEMESTRE
DOCENTE: LUIGI MIGLIAVACCA
COLLABORATORE: LEONARDO CADEDDU
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE
[11]
1
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE
[11]
OBIETTIVI DELLA SESSIONE
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Introduzione
Definizioni e normativa
Criticità
Ruolo degli amministratori indipendenti
Informativa al pubblico e bilancio
Cenno agli aspetti fiscali
2
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Introduzione
L’importanza crescente delle ‘parti correlate’



Cosa sono le ‘parti correlate’?
Per quale motivo le operazioni effettuate con delle ‘parti correlate’ risultano
particolarmente rilevanti?
Esempi?
3
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Introduzione
L’importanza crescente delle ‘parti correlate’



Salvaguardia degli azionisti di minoranza
Informazioni sulla ‘ripetibilità dei risultati’
Rilevanza fiscale delle operazioni poste in essere
4
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Definizioni - Riferimenti normativi
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Codice civile art. 2391 bis e art. 2427
Principi Contabili Internazionali – IAS 24
Decreto Legislativo n.58/1998 (Testo Unico della Finanza)
Regolamento Emittenti n.11971/2009 Consob
Banca d’Italia – Legge 28 dicembre 2005, n. 262
Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010
Comunicazione CONSOB 24.9.2010 n. DEM/10078683
Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2011 n. 166485
Appendice al principio OIC 12 (marzo 2010)
5
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Definizioni

Codice civile Art. 2391-bis – Operazioni con parti correlate
“Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob,
regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e
procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella
relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti
indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche
dell'operazione.
I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate
direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni
stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di
documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole
adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea”.
.
6
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Definizioni

Codice civile Art. 2427 c.22-bis – Contenuto della nota integrativa
La nota deve indicare tra l’altro (comma aggiunto dal Decreto Legislativo 3
novembre 2008, n. 173):
“Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la
natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione
del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non
siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative
alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo
quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli
effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul
risultato economico della società”
.
7
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Definizioni
La versione dello IAS 24, approvata nel novembre 2009 ed omologata con il reg.
632/2010, definisce parte correlata una persona o un'entità correlata a quella che
redige il bilancio ("reporting entity").
Una persona o un suo stretto familiare è parte correlata della reporting entity se
tale persona:
 controlla, anche congiuntamente, la reporting entity;
 ha un'influenza notevole sulla reporting entity;
 è un dirigente con responsabilità strategiche della reporting entity o di una sua
controllante.
8
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Definizioni
Un'entità è parte correlata della reporting entity se si verifica una delle seguenti situazioni:
 l'entità e la reporting entity fanno parte dello stesso gruppo (ciascuna entità controllante,
controllata e le altre società del gruppo sono parti correlate);
 una delle due entità è una società collegata dell'altra o partecipano in una joint venture
(oppure è una società collegata di un membro del gruppo al quale appartiene l'altra entità
o partecipa con tale membro in una joint venture);
 entrambe le entità partecipano in una joint venture con la medesima parte terza;
 una delle due entità partecipa in una joint venture con una parte terza e l'altra entità è
una società collegata di tale parte terza;
 l'entità è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei
dipendenti della reporting entity o di una entità a quest'ultima correlata;
 l'entità è controllata, anche congiuntamente, da una persona o stretto familiare;
 una società o stretto familiare che controlla, anche congiuntamente la reporting entity ha
influenza notevole sull'entità o è un dirigente con responsabilità strategiche della stessa (o
di una sua controllante).
9
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Definizioni
Il controllo viene inteso come “…il potere di determinare le politiche finanziarie e
gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.”
Lo IAS 27 (r) indica quando un’entità ne controlla un’altra:
- Quando si presume che esista il controllo (> 50%);
- Controllo di «diritto»;
- Diritti di voto potenziali;
- Special Purpose Entities.
Il potere di partecipare alle scelte di cui sopra e definita influenza notevole,
mentre si parla di controllo congiunto quando il controllo è contrattualmente
condiviso.
10
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
A partire dal 2014 è in vigore il nuovo principio IFRS 10 che sostituisce
parte dello IAS 27 e il SIC 12
L’IFRS 10 introduce la relazione tra potere e risultati della controllata:
un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se, oltre ad avere
il potere su di essa e il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal
proprio rapporto con l’entità oggetto di investimento, ha anche la
capacità di esercitare il proprio potere per incidere su tali rendimenti.
- Il potere sulla controllata si basa su una capacità e prescinde dal suo
effettivo esercizio.
- I risultati variabili (positivi o negativi) sono quelli non fissi e che
poten-zialmente possono variare sulla base della performance della
partecipata. Possono includere i dividendi, gli interessi, le commissioni
per servizi, le variazioni di fair value di una attività, l’esposizione ad un
rischio di credito o di liquidità, benefici fiscali, economie di scala,
risparmio di costi, etc.
11
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Nella sostanza il principio IAS 27 esprimeva un controllo “di diritto”,
ovvero basato sul fatto che un investitore avesse più del 50% dei diritti di
voto in assemblea o avesse il controllo sulla base di un accordo o di un
contratto.
Sulla base del nuovo principio invece il controllo viene esteso
sostanzialmente al “controllo di fatto”.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Definizioni

Principi Contabili Internazionali (IAS 24) – Dirigenti con responsabilità
strategiche
“I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il
potere e la responsabilità , direttamente o indirettamente, della pianificazione,
della direzione e del controllo delle attività delle entità, compresi gli
amministratori dell’entità stessa.”

Principi Contabili Internazionali (IAS 24) – Operazioni con parti correlate
E’ identificata operazione con parte correlata “…un trasferimento di risorse,
servizi o obbligazioni fra parti correlate indipendentemente dal fatto che sia
stato pattuito un corrispettivo”.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Definizioni

Consob – Parti correlate
La nozione di parti correlate (Comunicazione Consob del 30 settembre 2002 n.
206423112) si distacca solo marginalmente dal modello costituito dallo IAS
24.
Si è cercato di ricondurre alcune delle espressioni riportate nello IAS 24, di
matrice tipicamente contabile, a categorie giuridiche già note all’ordinamento e
di delineare con maggiore precisione concetti che nel principio contabile si
presentavano con contorni non del tutto definiti. L’obiettivo della Consob è
quello di fornire all’interprete dei parametri certi per un corretto adempimento
degli obblighi posti dall’art. 71 bis del Regolamento Emittenti.
In particolare, la nozione di “controllo” è stata individuata facendo riferimento a
quanto previsto dall’art. 93 del d. lgs. n. 58/98, il cui contenuto appare peraltro
corrispondente alla definizione di controllo fornita dal principio contabile
internazionale.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Definizioni

Consob – Amministratori indipendenti
L’Amministratore indipendente deve essere in possesso dei requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148,
commi 3 e 4 del TUF e, se lo statuto lo prevede, dei requisiti previsti dai codici
di comportamento promossi da società di gestione del mercato o da associazioni
di categoria.

Consob – Operazioni con parti correlate
Si fa riferimento alla definizione dello IAS 24 ed in particolare sono incluse le
operazioni di fusione o scissione ed escluse le operazioni rivolte
indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (es.: aumenti di capitale
senza esclusione del diritto di opzione)
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Definizioni

Banca d’Italia
Le operazioni con parti correlate, a seguito della legge 28 dicembre 2005, n.
262, hanno trovato ingresso nel T.U.B., ed in particolare agli artt. 53 e 136.
L’art. 53 ha ad oggetto la disciplina delle esposizioni capaci di generare un
rischio di carattere creditizio nei confronti di controparti in grado di condizionare
i processi decisionali della banca o del gruppo o, infine, dei soggetti ad essi
collegati.
L’art. 136, invece, nel regolamentare le obbligazioni assunte dagli esponenti
bancari, prevede che le operazioni compiute con il denaro, i beni o la garanzia
della banca o società del gruppo a vantaggio dei titolari di poteri di
amministrazione, direzione o controllo sulle stesse, ovvero di soggetti ai
medesimi collegati, siano sottoposte ad una specifica valutazione degli organi di
amministrazione e di controllo della banca, al fine di prevenire il conflitto che
potrebbe sussistere tra l’interesse della banca o società del gruppo e il diverso
interesse del quale l’esponente aziendale può essere portatore.
16
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Esempi
Il documento OIC 12 fornisce un'elencazione di alcune casistiche in relazione alle quali
l'individuazione del rapporto di correlazione può risultare controversa.
In particolare, difficoltà operative sono rinvenibili in mancanza di partecipazioni dirette tra i
soggetti:
1) Vendita di merci a società correlate tramite stretti familiari
 Si consideri, ad esempio, la vendita di merci da parte di una società A nei confronti di
una società B.
 Il socio di controllo della società A è uno stretto familiare del socio di controllo della
società B. In considerazione delle definizioni fornite da entrambe le versioni del principio
contabile IAS 24, le due società risultano reciprocamente correlate e sono pertanto
soggette all'obbligo di informativa di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c.
 Un'impostazione analoga riguarda, naturalmente, le prestazioni di servizi tra le due
società.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Esempi
2) Prestazioni di servizi a società controllate da dirigenti con responsabilità
strategiche
Prendendo in esame in caso in cui il dirigente strategico della società capogruppo A sia anche
socio di controllo della società B, qualora le due società stipulino un contratto, secondo la
versione IAS (2003), si origina un rapporto di correlazione asimmetrica posto che nell'ipotesi in
cui un dirigente strategico eserciti il controllo su un'altra società:
• la società nella quale il dirigente strategico presta la propria opera (A) considera correlata la
società controllata dallo stesso (B);
• la società controllata dal dirigente strategico di un'altra società non considera quest'ultima
come parte correlata.
 Secondo la nuova versione del principio, le due società sono reciprocamente correlate.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Esempi
3) Finanziamenti infruttiferi concessi da soci o loro stretti familiari
Nel caso di erogazione di finanziamento infruttifero da parte di un socio persona
fisica nei confronti della propria controllata, una volta verificati i requisiti di
rilevanza e non normalità delle condizioni di mercato, l'obbligo in parola ricade
solamente sul soggetto controllato, in ragione dell'ambito di applicazione della
disposizione legislativa in esame.
4) Distacco di personale
Si consideri la seguente struttura societaria:
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa
Esempi
Nell'ipotesi di dislocamento di dipendenti da parte della società collegata A nei
confronti della controllata B senza l'addebito di alcun corrispettivo nei confronti di
B, si delinea anche in questo caso una correlazione asimmetrica, posto che la
società controllata B è una parte correlata della collegata A, ma non viceversa.
In virtù di quanto precisato dal § 9 dello IAS 24 (2003), infatti, nel caso in cui
un'entità controlli una società e, contemporaneamente, eserciti un'influenza
notevole su un'altra società:
•
la società collegata soggetta ad influenza notevole da parte della
capogruppo deve considerare la società controllata come parte correlata;
•
la società controllata dalla capogruppo non deve considerare la società
soggetta ad influenza notevole come parte correlata.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la società collegata dovrà riportare in
Nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c.
Ad un esito diverso si perverrebbe invece in applicazione di quanto previsto dello
IAS 24 (2009), in base al quale la società controllata e la società collegata
sarebbero reciprocamente correlate. In base a tale impostazione, quindi,
l'obbligo di informativa ricadrebbe su entrambi i soggetti coinvolti.
20
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità
Il tema delle operazioni con parti correlate può essere ricondotto a tre
problematiche distinte:
1) le modalità con le quali gli amministratori assumono le decisioni riguardanti le
operazioni con parti correlate;
2) le modalità di rappresentazione in bilancio di tali operazioni e, più in generale,
dei rapporti intrattenuti con parti correlate.
3) Aspetti fiscali
Il secondo aspetto si inquadra in quello più generale della trasparenza informativa
delle operazioni con parti correlate, oggetto della regolamentazione Consob.
L’evoluzione normativa prevede l’adozione di regole che assicurino la trasparenza e
la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate da parte
degli organi di amministrazione delle società quotate.
21
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – 1) Decisioni degli amministratori
La Direzione della società ha la responsabilità di identificare ed evidenziare le
parti correlate e le operazioni poste in essere con tali parti.
Questa responsabilità richiede che la Direzione adotti un sistema contabile ed un
sistema di controllo interno atti ad assicurare che le operazioni con le parti
correlate siano adeguatamente identificate nella contabilità ed evidenziate
in bilancio.
La Banca d’Italia, in data 4 marzo 2008, ha emanato le nuove Disposizioni di vigilanza
in tema di organizzazione e governo societario delle banche, e relativamente ai “Sistemi
di amministrazione e controllo e progetto di governo societario”, precisa che il progetto
di governo societario deve: “descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura
organizzativa (compiti, poteri e composizione degli organi aziendali; sistema delle
deleghe; regime di controllo contabile; sistemi di incentivazione e remunerazione; flussi
informativi), ai diritti degli azionisti (in materia di recesso, quorum deliberativi
dell’assemblea e per l’impugnativa delle delibere assembleari e consiliari,
rappresentanza, etc.), alla struttura finanziaria (categorie di azioni e limiti alla loro
circolazione, strumenti finanziari partecipativi, patrimoni destinati, etc.), alle modalità di
gestione dei conflitti di interesse (ad esempio, operazioni con parti correlate,
obbligazioni degli esponenti aziendali, etc.)”.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – obiettivi

Obiettivi dell’evoluzione normativa
Definire principi che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e
procedurale delle operazioni con parti correlate
Rafforzare presidi interni in quanto puntare sulla sola trasparenza e sulle
sanzioni di mercato non è risultato sufficiente
Garantire una più efficace trasparenza al mercato delle operazioni con parti
correlate
23
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – obiettivi

Obiettivi dell’evoluzione normativa - Trasparenza
Trasparenza immediata (non realizzabile tramite la sola esposizione in bilancio)
delle operazioni rilevanti:
diffusione di un documento dopo la delibera di approvazione
 Caratteristiche
 Motivazioni
 Modalità determinazione corrispettivo
 Pubblicazione di eventuali pareri degli amministratori indipendenti e degli
esperti
Trasparenza periodica delle operazioni rilevanti:
inserire nella relazione sulla gestione (periodica e annuale) l’informativa
analitica sulle singole operazioni rilevanti con parti correlate concluse nel
periodo di riferimento (art. 154-ter TUF) (va bene anche il richiamo ai doc
informativi già pubblicati, “incorporation by reference” )
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti
Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti
correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo
2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23
giugno 2010
I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano,
secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti
correlate. In particolare, tali procedure stabiliscono:
Soglie di identificazione di operazioni di “maggiore rilevanza” (rapporto tra
il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto > 5%);
In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da
parte di società controllate italiane o estere, le società devono predisporre un
documento informativo messo a disposizione del pubblico entro sette giorni
dall’approvazione dell'operazione;
25
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti
Regolamento Consob n. 17221 (segue)
Che un comitato, anche appositamente costituito, composto
esclusivamente da amministratori indipendenti, sia coinvolto nella fase delle
trattative e nella fase istruttoria;
Che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato
parere favorevole del comitato o in alternativa, che siano applicate altre
modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante
alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati;
Che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di
maggiore rilevanza nonostante l’avviso contrario degli amministratori
indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato
dall’assemblea
Contengono regole volte ad impedire il compimento dell’operazione
qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario
all’operazione. Le procedure possono prevedere che il compimento
dell’operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in
assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con
diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti
Regolamento Consob n. 17221 (segue)
Il Regolamento prevede che siano oggetto di informazione al pubblico,
mediante apposito documento, le operazioni diverse da quelle "di maggiore
rilevanza" tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario
concluse con la stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima
sia alla società quotata, qualora esse superino cumulativamente, nel corso
dell'esercizio, le soglie di rilevanza.
L'articolo 13, comma 3, lettera c), prevede la possibilità di escludere
dall'applicazione del Regolamento (fatti salvi gli obblighi in materia di
informativa contabile periodica) le operazioni ordinarie (sulle quali v. il par. 3).
Tra le operazioni da comunicare alla Consob ai sensi di tale ultima disposizione
non rientrano, pertanto, le operazioni di minore rilevanza ordinarie che,
beneficiando dell'esenzione, non concorrono al cumulo ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, del Regolamento.
27
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti
Amministratori indipendenti
Nell’ambito dei cambiamenti sul tema delle operazioni con parti correlate la
novità di maggior rilievo è certamente la centralità della posizione attribuita agli
amministratori indipendenti, ai quali è affidata la responsabilità di seguire
le trattative e svolgere la relativa istruttoria in connessione alle operazioni che
rientrano entro certe soglie di rilevanza.
Il ruolo attribuito agli amministratori indipendenti è benvenuto, tenuto conto
che un loro coinvolgimento diretto nelle diverse fasi delle operazioni con parti
correlate dovrebbe ridurre il rischio che queste siano sbilanciate a favore degli
amministratori interessati o del gruppo di controllo. Infatti, l’affidamento della
conduzione dell’intera operazione agli amministratori indipendenti è cosa ben
diversa dal dover esprimere un parere ex post dinnanzi a un’operazione definita
in tutti i suoi aspetti dagli amministratori esecutivi. In tal modo dovrebbero
attenuarsi le difficoltà in capo agli amministratori disinteressati di monitorare le
operazioni in conflitto di interessi e, se necessario, impedire comportamenti
espropriativi.
28
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti
Amministratori indipendenti
Sia le disposizioni di legge (art. 147-ter decreto legislativo 58/1998) sia i
principi contenuti nel Codice di autodisciplina delle società quotate emanato
dalla Borsa Italiana S.p.A (art. 3), contengono la definizione di "amministratore
indipendente".
In estrema sintesi è indipendente l’amministratore che non intrattiene né ha di
recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti
legati all’emittente relazioni tali da condizionarne nel presente l’autonomia di
giudizio.
Le scelte normative (TUF e Codice di autodisciplina delle società quotate) sono
in linea con l’evoluzione dei sistemi di governance volta a valorizzare il loro
ruolo nelle operazioni in conflitto di interesse.
29
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti
Amministratori indipendenti
L’amministratore indipendente :
non deve possedere azioni della società in misura tale da consentirgli di
esercitare il controllo sulla stessa, o comunque in misura tale da interferire con
la sua indipendenza;
non deve ricoprire altre cariche che lo pongano in conflitto di interessi con la
società;
non deve ricoprire la carica di amministratore della società per periodi di
tempo tale da consentire l’instaurazione di legami che sviliscano la sua
indipendenza;
non deve essere, o essere stato, dipendente della società, o di una sua
affiliata o sussidiaria;
non deve fornire o aver fornito alla società o a una sua affiliata o sussidiaria,
alcun servizio o prodotto, o essere dipendente di un’impresa che li fornisce o li
ha forniti;
non deve essere parente o affine di alcun dipendente, amministratore o
azionista di controllo della società.
30
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti
Amministratori indipendenti
Gli amministratori indipendenti non sarebbero sistematicamente coinvolti nella
gestione corrente ma solo su specifiche e circostanziate operazioni rilevanti
senza perdere pertanto l’indipendenza e la qualifica di non esecutivi.
Il coinvolgimento nelle fasi precedenti l’approvazione riduce le asimmetrie
informative presenti negli organi di amministrazione favorendo delle scelte
consapevoli e quindi realmente indipendenti
Specifiche competenze e professionalità legate all’attività della società sono
comunque richieste agli amministratori indipendenti per assicurare “l’autonomia
di giudizio” che qualifica il loro ruolo
I possibili maggiori costi legati alla valorizzazione del loro ruolo (remunerazioni
e pareri) sono stati valutati nell’analisi costi/benefici delle diverse opzioni
31
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – 2. Rappresentazione in bilancio (1/6)

Scopo dell’ informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
Le parti correlate potrebbero concludere con l’impresa transazioni che altri
soggetti non avrebbero concluso o avrebbero concluso a condizioni economiche
differenti.
 Il risultato economico e la posizione finanziaria di un’impresa potrebbero essere
influenzate da relazioni con parti correlate anche se non intervengono
transazioni con le suddette.
 La conoscenza delle transazioni con parti correlate, i relativi saldi economici e
patrimoniali e le relazioni con le parti correlate possono influenzare la
valutazione dell’attività dell’impresa da parte degli utilizzatori del bilancio, ivi
inclusa la valutazione dei rischi e delle opportunità per l’impresa.

32
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – Rappresentazione in bilancio (2/6)

Operazioni con parti correlate - informativa
Delibera Consob 15519 gli schemi di stato patrimoniale, conto economico
separato, conto economico complessivo e rendiconto finanziario devono indicare
per ogni saldo il «di cui con parte correlata».
Comunicazione Consob 6064293: indicazione analitica in nota integrativa di
tutte le operazione effettuate con parti correlate
33
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – Rappresentazione in bilancio (3/6)

Operazioni con parti correlate - informativa
L’articolo 71bis del regolamento 11971 stabilisce che l’impresa quotata che
conclude operazioni con parti correlate, anche per il tramite di società
controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione
possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla
completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative
all’emittente, deve mettere a disposizione del pubblico un documento
informativo redatto in conformità all’allegato 3B del regolamento 11971.
Per l’articolo 2391bis del codice civile “gli organi di amministrazione delle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano […] regole
che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle
operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione”
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – Rappresentazione in bilancio (4/6)

Operazioni con parti correlate – informativa (segue)
Il codice civile prevede che “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni,
avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate,
nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine” (art. 2424, ultimo comma, c.c.)
Relativamente al contenuto della relazione semestrale, obbligatoria per le
società quotate, il comma 4 dell’art. 154ter del TUF dice: “La relazione
intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che
si sono verificati nei primi 6 mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio
semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e
incertezze per i 6 mesi restanti dell’esercizio. Per gli emittenti azioni quotate
aventi l’Italia come Stato membro d’origine, la relazione intermedia sulla
gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti
correlate.”
35
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – Rappresentazione in bilancio (5/6)

Operazioni con parti correlate – voci dello stato patrimoniale
Nella classificazione delle voci dello stato patrimoniale si devono tenere in considerazione i
crediti e i debiti nei confronti di controllate, collegate, controllanti ed altre consociate
(schemi specifici previsti per i bilanci delle società quotate), che saranno esposti
separatamente in apposite voci.
Il principio OIC12 precisa che ai fini della classificazione in bilancio dei conti e delle
operazioni con le consociate:
a) Il termine “rapporti” si estende non solo alle operazioni che danno origine a costi, ricavi ed
investimenti di cui al 1° comma, bensì a tutti i rapporti qualitativi e quantitativi con le
categorie di imprese menzionate: quindi per “rapporti” si considerano tutti i costi e i ricavi,
tutti i debiti e i crediti e tutti i valori di conti o di operazioni con dette imprese;
b) Il significato di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di
queste ultime deve essere inteso in senso lato, considerando sia i rapporti diretti che quelli
indiretti. Quindi devono essere indicati i rapporti: con tutte le controllate e le collegate
(anche con quelle per via indiretta incluse quelle per interposta persona o per società
fiduciarie); con tutte le controllanti (e non solo con la prima in ordine gerarchico); con
tutte le società sottoposte al controllo di queste ultime (e non solo con la prima)
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – Rappresentazione in bilancio (6/6)
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Compensi agli amministratori
Il Regolamento Emittenti n.11971/99 della Consob prevede relativamente
all’informazione periodica che:
Art.78, comma 1: “Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio,
nominativamente, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi
forma, anche da società controllate. I compensi corrisposti ai dirigenti con
responsabilità strategiche, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da
società controllate, sono indicati a livello aggregato.”
Art. 84bis, comma 4: “Gli emittenti azioni, sulla base delle comunicazioni
ricevute ai sensi dell’articolo 114,c.2 del Testo unico, informano il pubblico, con
le modalità previste […] in merito ai piani di compensi basati su strumenti
finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del
consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione o dei soggetti che
svolgono funzioni di direzione, nelle medesime società controllate ovvero in
altre società controllanti o controllate, nel caso in cui dette deliberazioni
integrino la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell’articolo 114,
comma 1 del Testo unico. […]”
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – Rappresentazione in bilancio - Recap
1) Società quotate:
Gli schemi di bilancio evidenziano per tutte le voci quanto è realizzato con parti
correlate
Indicazione del principio utilizzato ai fini della effettuazione e rilevazione delle
operazioni svolte con parti correlate
Riepilogo quantitativo di tutte le operazioni con parti correlate effettuate
Descrizione delle operazioni di maggiore rilevanza effettuata e della modalità di
approvazione
Dettaglio dei compensi ad amministratori
Dettaglio dei piani di stock options che coinvolgono amministratori e dirigenti
della società
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
ES. Bilancio Pirelli 2011
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
ES. Bilancio Pirelli 2011
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
ES. Bilancio Pirelli 2011
“ […] Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 5 comma 8 del regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo
2010, concernente le operazioni con parti correlate, e della successiva Delibera
Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, si rileva che l’unica operazione di
maggiore rilevanza avvenuta nel perido 1.1.2011 – 31.12 2011, così come
definita dall’art. 3 comma 1, lett. a) del suddetto regolamento, è il rinnovo fino
a luglio 2017 del finanziamento in favore di Prelios SpA (già Pirelli RE). Il
finanziamento è pari a 160 milioni di euro, in aumento di 10 milioni di euro
rispetto ai 150 milioni di euro precedenti, e prevede il rimborso integrale a
scadenza. Il rinnovo è avvenuto in esecuzione degli impegni assunti nel 2010 da
Pirelli & C. nei confronti delle banche finanziatrici di Pirelli RE (oggi Prelios Spa)
al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni da parte delle stesse per dare
corso all’operazione di separazione di Pirelli RE dal Gruppo Pirelli, come peraltro
rappresentato nel comunicato del 4 maggio 2010 e nella documentazione
messa a disposizione del pubblico in occasione dell’assemblea straordinaria
degli Azionisti del 15 luglio 2010.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
ES. Bilancio Pirelli 2011
……L’operazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di
Amministrazione, previo parere favorevole, anch’esso unanime, del Comitato
per le Operazioni con Parti Correlate composto interamente da amministratori
indipendenti. Il finanziamento è da qualificarsi come operazione con parte
correlata in ragione della correlazione esistente tra Pirelli e Prelios per il tramite
di Camfin che, ai sensi del Regolamento, esercita su Prelios una “influenza
notevole” e di “maggiore rilevanza”, in quanto supera le soglie identificate ai
sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a) del citato Regolamento Consob. Condizioni e
termini del finanziamento sono riportati nel documento informativo
sull’operazione che, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, è stato messo a
disposizione del pubblico presso la sede della società e di Borsa Italiana SpA
nonché pubblicato sul sito internet della società www.pirelli.comil 30 dicembre
2011.”
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – Rappresentazione in bilancio - Recap
2) Società non quotate:
Gli schemi di bilancio devono indicare crediti e debiti verso società controllate,
collegate e controllanti e crediti e debiti verso soci
la Nota integrativa deve recare indicazione delle sole operazioni con parti
correlate rilevanti e concluse a non normali condizioni di mercato.
Per quanto concerne i parametri di valutazione del secondo dei suddetti
requisiti, al cui riscontro è connesso l’obbligo di informativa di cui all’art. 2427 n.
22-bis c.c., particolare attenzione deve essere prestata a quelle condizioni non
in linea con quelle che verrebbero praticate in una medesima transazione con
una parte non correlata, allo scopo di favorire uno dei due contraenti.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – Rappresentazione in bilancio - Recap
Esempio le operazioni:
- che presentano condizioni anomale, quali prezzi, tassi di interesse, garanzie o
termini di rimborso;
- che sembrano essere state effettuate senza apparenti motivazioni di logica
economica;
- nelle quali la sostanza differisce dalla forma;
- eseguite con procedure non usuali;
- numerose o rilevanti concentrate su alcuni clienti o fornitori;
- non contabilizzate, quali prestazioni professionali fornite o ricevute senza
corrispettivo;
- atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa, soprattutto se
effettuate a ridosso della chiusura dell’esercizio.
Appare doveroso segnalare come l’esposizione nella Nota integrativa di operazioni
effettuate a condizioni che si discostano da quelle di mercato apra
problematiche potenzialmente rilevanti nei rapporti con l’Amministrazione
finanziaria, in quanto vengono evidenziate transazioni delle quali quest’ultima
potrebbe eccepire la congruità dei corrispettivi
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
ES. Bilancio in forma abbreviata
Operazioni realizzate con parti correlate
In merito alle informazioni richieste ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 22 bis del
codice civile si riferisce che la società non ha effettuato operazioni con parti
correlate, nell’accezione prevista dall’art. 2427 comma 2 codice civile, per importi di
rilievo e a condizioni che si discostano da quelli di mercato.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – Aspetti fiscali
Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” a società di beni
utilizzati a titolo personale dai soci o dai loro familiari, in sede di conversione in
legge del D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) sono stati introdotti
nell’art. 2 i commi da 36-terdecies a 36-duodevicies.
Ne consegue che , con decorrenza dal 2012, viene previsto che:
- in capo al concedente (società), i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in
godimento all’utilizzatore (socio/familiare) sono indeducibili dal reddito d’impresa,
se il corrispettivo annuo incassato per il loro godimento risulta inferiore a quello di
mercato;
- in capo all’utilizzatore persona fisica (socio/familiare), va tassata, come reddito
diverso ai sensi della nuova lett. h ter) del comma 1, dell'art. 67 del TUIR, la
differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pagato al concedente
(società) per il godimento di beni lui intestati.
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RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità
Criticità – Aspetti fiscali
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Quindi, ipotizzando che una società possieda un determinato bene e che lo
stesso venga messo a disposizione di un socio o di un suo familiare, con la
nuova disposizione viene espressamente previsto che, a fronte di tale utilizzo, la
società debba ricevere dal socio o dal suo familiare un corrispettivo e che tale
corrispettivo sia allineato a quelli di mercato.
In caso contrario, si configura un reddito in capo al socio e un costo indeducibile
in capo alla società.
I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che
collettiva, comunicare all’agenzia delle entrate i dati anagrafici dei soci comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono
partecipazioni nell'impresa concedente - o dei familiari dell'imprenditore che
hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi
forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente
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