Diritto Romano
e
compilazione Giustinianea
MEDIOEVO VICINO : cosa si intende ?
Legame tra diritto Romano e Medioevo Vicino
Corpus Iuris Civilis
Citazioni latine
sulla legge
Alcuni articoli direttamente
dal C.I.C
Civil Law : influenza del
diritto romano nel
mondo.
Giustiniano : breve
introduzione al suo
impero
Situazione sul piano giuridico
nell’ impero ( le ragioni di
Giustiniano )
Storia del Corpus Iuris Civilis
...così lontano... così vicino…
“ In Italia, in tutta l’Europa, il Medioevo lo incontriamo ogni giorno. Passiamo
davanti a una chiesa del Duecento andando al lavoro, e quasi non ce ne
accorgiamo. Apprezziamo le rime che cantano l’amor cortese e
meditiamo sulle vite esemplari dei grandi santi. Attraverso mille romanzi e
film sogniamo avventure di grandi cavalieri luccicanti e donzelle in
affanno.
Tuttavia quel mondo ci resta per molti versi estraneo, sempre sconosciuto
e ogni volta, per questo più affascinante. E non perché sia un tempo
lontano, ma anzi, proprio perché ne siamo ancora permeati non riusciamo
a prenderne le distanze e continuiamo a farlo vivere in noi in maniera più
o meno consapevole. Frequentare il Medioevo, i suoi personaggi, le sue
favole e le sue imprese, non è solo un viaggio nel passato, ma uno scavo
nelle profondità del presente e nel rapporto con le radici che hanno
nutrito e nutrono la nostra cultura. ”
“Medioevo un filo di parole”
di Glauco Maria Cantarella
Medioevo vicino e diritto romano
“La legge è uguale per tutti”
Questa è la frase che campeggia nelle aule dei tribunali
italiani. Ma che cosa è la legge? Secondo il dizionario della
lingua italiana si intende “ogni norma o complesso di norme
che regolano la condotta individuale o sociale degli uomini”.
Il bisogno di “regole” accompagna l’uomo sin dalle sue
origini; sotto forma di legge scritta (es: Codice di Hammurabi,
XVIII a.C.) o basate su consuetudini, ossia da comportamenti
abituali tramandati nel tempo. Non possiamo studiare il
diritto moderno senza risalire alle sue origini che
riconosciamo nel diritto romano. Di fondamentale
importanza è stata la compilazione giustinianea che ha
ispirato la cultura giuridica dell’intera civiltà europea e
costituisce una sorta di architrave su cui si regge il diritto
occidentale moderno.
██ civil law : modello di ordinamento giuridico
Attualmente l’ apparato giuridico
delle nazioni appartiene a diverse
famiglie di diritti …
derivante dal diritto romano
██ common law: modello di ordinamento giuridico di
matrice anglosassone basato sui precedenti
giurisprudenziali più che su codici,leggi o atti normativi.
██ misto di civil law e common law
██ fiqh:. giurisprudenza coranica
Fonte : Wikipedia
Giustiniano
Imperatore Bizantino
In carica
527-565
Incoronazione
527
Predecessore
Giustino I
Successore
Giustino II
Nome completo
Flavius Petrus Sabbatius
Iustinianus
Nascita
Tauresio, 11 maggio 482
Morte
Costantinopoli, 14 novembre
565
Luogo di sepoltura
Chiesa dei Santi Apostoli
(Costantinopoli)
Dinastia
Dinastia giustinianea
Padre
Sabbazio
Madre
Vigilanza
Consorte
Teodora
L’imperatore Giustiniano
raffigurato nel mosaico della
Basilica di San Vitale a Ravenna.
Fonte : Wikipedia
Giustiniano, di origine macedone e proveniente da una famiglia di
contadini, aveva percorso una brillante carriera militare al seguito dello
zio Giustino. Egli salì al potere nel 527 e vi rimase fino al 565. Gli
obiettivi principali che Giustiniano si era posto erano i seguenti:
•
•
•
•
unità dell’impero: riconquistare l’Occidente caduto nelle mani dei
barbari.
unità religiosa: cercare di ripristinare una sorta di ortodossia religiosa;
combattere l’eresia, esercitare maggiore controllo sulla chiesa.
unità della direzione politica: realizzazione di uno stato accentrato.
unità del diritto
Mentre i primi tre obiettivi vengono raggiunti solo in modo precario e
hanno una durata effimera, il quarto è conseguito e consegnerà alla
storia la figura di Giustiniano come quella del legislatore per
antonomasia.
Manuale “ambiente storia”
Unità del diritto
Giustiniano istituì una commissione (con a
capo Triboniano e formata da nove giuristi) per
la stesura di un diritto unico all’interno del suo
impero,ovvero il Corpus Iuris Civilis.
Questo codice di fondamentale importanza
nella storia del diritto, conteneva una razionale
ed organica raccolta delle leggi sino ad allora
emanate (suddivise a seconda che
riguardassero il diritto pubblico o privato)
adeguandole alle esigenze sociali e politiche
del suo tempo.
Le ragioni di Giustiniano
CULTURALE
PRATICA
Preservare l’ eredità giuridica dell’
antichità romana in un contesto
di forte contaminazione di culture
barbariche.
Il diritto romano non aveva caratteri sempre
unitari e non fu mai codificato ¹. Esisteva un
imponente quantità di norme e leggi che si
ripetevano o peggio si contraddicevano . Questo
carattere dispersivo e contradditorio compromise,
alla fine del IV sec d.C. ,l’esercizio della giustizia;
possiamo infatti parlare di una vera e propria crisi
del diritto.
Codificato ¹ : portato dalla forma consuetudinaria a quella scritta, unificandolo in un codice.
Costituzione del Corpus Iuris Civilis
Questo codice oggi si presenta composto da quattro parti:
 Il Codice (Codex) è la raccolta di tutte le leggi imperiali da
attuarsi con i materiali dei Codici Gregoriano,
Ermogeniano e Teodosiano, integrati con la successiva
legislazione imperiale.
Entra in vigore il 7 aprile 529 con la legge detta Summa rei
publicae.
 Il Digesto ( Digesta seu Pandectae) rappresenta una
grande compilazione degli scritti dell’antica
giurisprudenza, gli Iura. Una volta completato, il Digesto
avrebbe avuto piena vigenza al fine di evitare nuove
contrastanti interpretazioni² e incertezza del diritto.
L’opera è composta da 50 libri e viene pubblicata dopo
solo tre anni, il 16 dicembre 533.
interpretazione² : l'attività volta a chiarire e stabilire il significato degli enunciati di un
atto normativo, in vista della loro applicazione nei casi concreti.
 Le Istituzioni (Institutiones sive Elementa), un manuale per
lo studio del diritto romano semplificato a scopo didattico,
sono suddivise in quattro libri e hanno come fonti precedenti
scritti istituzionali (soprattutto quelli di Gaio, giurista del II
secolo).
 Le novelle ( Novellae costitutiones) comprendono le leggi
emanate da Giustiniano dopo il 534. Esse non sono riunite in
raccolte ufficiali, ma ci sono ugualmente pervenute
attraverso raccolte private.
Per saperne di più … testo originale in latino
“Il Medioevo”
a cura di Umberto Eco
Ecco alcuni articoli direttamente
dal Corpus Iuris Civilis
Nessuno è obbligato a difendere
una causa contro la propria
volontà.
Nessuno può essere
forzatamente allontanato
dalla sua casa.
Un padre non può
testimoniare per un
figlio, come neppure il
figlio per il padre.
Nell’infliggere delle pene bisogna tener
conto dell’età e dell’inesperienza del
colpevole.
Nessuno è punibile per
le sue opinioni.
Delle prove è responsabile
la parte che le presenta e
non la parte che le nega.
Benchè redatto solo per la parte orientale dell’ impero, il
Corpus Iuris Civilis viene ufficialmente esteso anche all’Italia
quando, a conclusione della lunga guerra detta greco-gotica,
Giustianiano pareva essere riuscito a riconquistare il territorio
Italico. Formalmente il Corpus Civilis viene dichiarato vigente in
Italia con l’ atto ufficiale noto come Pragmatica Santio; ma in
realtà non si verificò concretamente una divulgazione e men
che meno l’ applicazione del testo legislativo nei territori
occidentali. Nel 568, infatti, l’ arrivo dei longobardi, guidati da
Alboino, segna una definitiva cesura storica; il diritto
germanico trovò in italia una solidità e una certezza d’
applicazione ben superiore allo stesso diritto romano. Del
Corpus Iuris Civilis si perde quasi ogni conoscenza in Occidente ,
la situazione resto tale fino all’ XI secolo quando ci fu una
rinascita del diritto scritto.
Storia del diritto medievale
e moderno
La rinascita del diritto scritto
A partire dal XI secolo rinasce il diritto scritto, a poco a poco le diverse nazioni
hanno sentito il bisogno di trasformare le leggi consuetudinarie in leggi scritte.
L’unico modo, infatti, per fare di un’aggregazione di popoli un popolo unico era
quello di creare un’ omogeneità sul piano giuridico-legislativo.
Ci fu una riscoperta del’ antico diritto romano³ favorita anche dalla nascita della
prima istituzione universitaria nel settore giuridico a Bologna.
L’ Editto di Rotari, dopo la fine del regno longobardo, cadde in disuso e si riprese in
mano il Corpus Iuris Civilis e nella seconda età feudale, fu riadattata la raccolta
giustinianea. I documenti giuridici che ci sono pervenuti sono tutti in latino che non
era stato soppiantato dalle lingue volgari solo nel campo giuridico ed ecclesiastico,
dove in contrapposizione al C.I.C era nato il Corpus Iuris Canonici .
diritto romano³: alla base di una società che aveva espresso il principio della
proprietà e del possesso privato, del diritto familiare e della santità dei contratti.
FONTE
F
O
N
T
E
Dal latino … al Diritto moderno !!
Ignorantia legis non excusat:
Ignorantia legis non excusat
l’ignoranza della legge non giustifica; in altre parole si è obbligati a rispettare
la legge anche quando non la si conosce.
In dubio pro reo:
nel dubbio, a favore dell’
Inimputato;
dubbiomassima
pro reotradizionale che esprime il
principio giuridico per cui, mancando prove certe è meglio assolvere un
colpevole che condannare un innocente.
Dura lex, sed lex :
Dura lex, sed lex
regola di diritto della tradizione scolastica, con cui si afferma la necessità
morale di piegarsi a una legge, anche se dura.
Il diritto Germanico
Manoscritto del Breviario di
Alarico conservato alla
Università di Auvergne
(Clermont I), Francia, X secolo
FONTE
A partire dal V secolo la parte occidentale dell’ Impero si era venuta a
trovare sotto il dominio di genti barbare; i regni che si vennero a
formare furono chiamati romano-barbarici: romana era l’
amministrazione dello Stato e della vita cittadina e barbarica quello
che riguardava l’esercito e il potere politico.
La costituzione dei regni romano barbarici in Gallia, Italia e Spagna
introdusse il principio della "personalità del diritto" in opposizione a
quello della territorialità: gli uomini liberi erano tenuti a rispettare
solo le leggi del proprio gruppo etnico. I conquistatori non
costringevano la popolazione conquistata ad adeguarsi al proprio
ordinamento giuridico. I Romani e i Germanici erano tenuti solo a
dichiarare inizialmente a quale tipo di diritto volevano sottostare.
La prima trascrizione, di cui siamo a conoscenza, delle tradizioni
germaniche è la lex Visigothorum ovvero un codice fatto da Eurico
(466-485) di facile comprensione che serviva ai Visigoti poiché non
avevano avuto prima nessun codice scritto ma si basavano sulle
consuetudini. Due decenni dopo (febbraio 506), il regno di Tolosa
riportò anche le leggi di origine romana in un codice, la Lex Romana
Visigothorum (o Breviario di Alarico dal re che la fece approvare)
comprendenti leggi del codice teodosiano e di altre costituzioni
romane. Tra il 481 e il 501 furono i Burgundi a codificare le proprie
leggi nella Lex gundobada ( dal nome del re Gundobado) o Lex
burgundionum.
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