IL TFR IN BUSTA PAGA
Riferimenti normativi e circolari
• Legge di Stabilità 2015 art. 1, commi da 26 a 34
• DPCM n. 29 del 20/02/2015 – pubblicato G.U. il
19/03/2015 – entrato in vigore il 03/04/2015
• Circolare INPS n. 82 del 23/04/2015
TFR – Regole di determinazione
• Il TFR è regolato dall’art. 2120 del codice civile e dalla L. 297 del 29
maggio 1982.
• In sintesi:
• a partire dal 01/06/1982 (data di entrata in vigore della Legge
297/1982) l’ammontare del TFR è pari, con riferimento a ciascun
anno di servizio, alla retribuzione annua utile diviso 13,5, al netto
del contributo dovuto al Fondo Pensioni dello 0,50% calcolato
sull’imponibile previdenziale, a carico del lavoratore.
• La quota di retribuzione annua così determinata deve essere
accantonata in un fondo individuale del lavoratore e rivalutata al 31
dicembre di ogni anno.
• L’accantonamento deve essere iscritto nel bilancio ed il datore di
lavoro ha l’obbligo di comunicare annualmente al lavoratore l’entità
del fondo TFR maturato.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Dispositivo dell’art. 2120 codice civile
• E’ importante ripercorrere il dettato dell’art. 2120 del Codice
civile, così come modificato dalla L. 297/1982
• In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio
una quota pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi
come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
• Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione
annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Dispositivo dell’art. 2120 codice civile
• In caso di sospensione della prestazione di
lavoro nel corso dell'anno per una delle cause
di cui all'articolo 2110, nonché in caso di
sospensione totale o parziale per la quale sia
prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo
comma l'equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto di lavoro.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Dispositivo dell’art. 2120 codice civile
• Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno
precedente.
• Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al
comma precedente per frazioni di anno, l'incremento
dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione
del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre
dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori
a quindici giorni si computano come mese intero.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Dispositivo dell’art. 2120 codice civile – Le anticipazioni
• Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una
anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento
degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per
cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine
rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
art. 7 comma 1 Legge 53/2000 – Le anticipazioni
• Oltre ai due casi previsti dall’art. 2120 del codice civile
(anticipazione TFR per spese sanitarie e per l’acquisto prima
casa) la legge 53/2000 prevede ulteriori due casi per cui
l’anticipazione può essere concessa dal datore di lavoro:
• Genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del
diritto di assenza facoltativa o per malattia del bambino;
• Lavoratori che abbiano presentato la domanda di congedo per
la formazione, accolta dal datore di lavoro;
• Lavoratori che partecipino a iniziative di formazione continua,
anche aziendali.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
art. 7 comma 1 Legge 53/2000 – Le anticipazioni
• Condizioni di miglior favore possono essere
previste dai contratti collettivi o da patti
individuali. I contratti collettivi possono altresì
stabilire criteri di priorità per l'accoglimento
delle richieste di anticipazione.
La quota annua del TFR – La
retribuzione utile
• La quota annua di TFR da accantonare ogni anno a favore del lavoratore è
pari alla retribuzione annua utile diviso 13,5.
• In caso di assunzione o cessazione durante l’anno la legge dispone che la
quota di retribuzione da accantonare debba essere proporzionalmente
ridotta per frazioni di anno, computandosi come mese intero solo le
frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.
• La retribuzione utile annua accantonabile corrisponde a quella
complessivamente dovuta dell’anno a titolo non occasionale secondo il
criterio di «competenza», compreso l’equivalente delle prestazioni in
natura, escluse le somme erogate a titolo di rimborso spese ed a titolo di
liberalità e alle somme corrisposte in via occasionale.
• Fanno eccezione al criterio di competenza i compensi con periodicità
superiore al mese (es. 14^ mensilità), i quali vengono computati nella
retribuzione utile dell’anno in cui vengono erogati.
La quota annua del TFR – La
retribuzione utile
• Elementi non occasionali:
• Sono considerati nella retribuzione utile i compensi considerati
“omogenei” al rapporto di lavoro anche se non corrisposti con
continuità, tra cui i più ricorrenti:
• paga base, contingenza, scatti di anzianità, superminimi/ad
personam, compensi di rendimento, indennità di funzione, EDR,
ecc….;
• premi di fedeltà, premi annui, ecc….;
• indennità di mansione, maneggio denaro;
• Indennità per ferie non godute quando corrisposta alla cessazione
del rapporto di lavoro, in quanto connessa allo stesso e non
imputabile al datore di lavoro. Ha natura sia retributiva che
risarcitoria (Cass. 8 giugno 2005 n. 11960). Ma non si può ignorare
una giurisprudenza contraria meno recente che ritiene l’indennità
per ferie non godute non utile a TFR (Cass. 02/08/2000 n. 10173).
La quota annua del TFR – La
retribuzione utile
• Elementi non occasionali (segue):
• straordinario continuativo;
• mensilità aggiuntive;
• maggiorazione per lavoro notturno, a turni e
festivo;
• festività non godute, festività infrasettimanali;
• indennità sostitutiva del preavviso;
• Retribuzioni in natura e fringe benefits
(autovettura ad uso promiscuo, alloggio, ecc…).
La quota annua del TFR – La
retribuzione utile
• Elementi occasionali:
– Non sono computati nella retribuzione utile i compensi aventi
caratteristiche
di
erogazione
occasionale,
a
titolo
esemplificativo:
• una tantum/liberalità;
• indennità sostitutiva per ferie non godute se corrisposta
occasionalmente a titolo risarcitorio per indennizzare il
danno conseguente ad uno svolgimento patologico del
rapporto di lavoro (Cass. 5 giugno 2000 n. 7488);
• Indennità di trasferta quando la stessa non costituisca una
stabile componente della retribuzione (Cass. 24 febbraio
1993 n 2255);
• rimborsi spese a piè di lista;
• indennità chilometriche;
• straordinario non continuativo/saltuario.
La quota annua del TFR – La
retribuzione utile
• Periodi di sospensione del rapporto – la retribuzione teorica:
• In alcuni casi – malattia, infortunio sul lavoro, congedo di
maternità, intervento di cassa integrazione, contratto di
solidarietà – la legge dispone che si debba computare una
retribuzione teorica pari a quella che il lavoratore avrebbe
percepito in caso di normale prestazione lavorativa;
• Per altri casi – sospensioni dovute a congedo matrimoniale,
congedo parentale, richiamo alle armi – la giurisprudenza
consolidata ha esteso il criterio della retribuzione teorica;
• Per gli altri casi di sospensione del rapporto senza diritto alla
retribuzione il periodo di assenza non può essere preso in
considerazione ai fini del calcolo del TFR (salvo disposizioni di
miglior favore dettate dai C.C.N.L.).
TFR E C.C.N.L.
• E’ importante segnalare che la legge riconosce alla
contrattazione collettiva la possibilità di regolamentare in
modo diverso rispetto alla disciplina legale la nozione di
retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
• Tale possibilità non incontra limiti particolari e pertanto i
contratti collettivi possono prevedere il computo di ulteriori
somme rispetto a quelle individuate dalla legge ma
possono anche escluderne altre.
• Pertanto per una corretta individuazione della retribuzione
utile al calcolo del TFR è fondamentale consultare le
disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale di
riferimento per l’azienda.
Contributo aggiuntivo INPS art. 3
comma 15 L. 297/82
• Dalla quota annuale del TFR viene detratto un contributo a
favore del Fondo Pensioni per i lavoratori dipendenti pari allo
0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali (il contributo non è dovuto per gli apprendisti e i
lavoratori in mobilità).
• Si tratta di un contributo addizionale a carico del lavoratore
che il datore di lavoro anticipa e versa mensilmente all’INPS,
recuperandolo dall’accantonamento del TFR.
• È dovuto in misura ridotta nei casi di assunzioni con riduzione
delle aliquote contributive.
ACCANTONAMENTO NEL FONDO TFR
• La rivalutazione del TFR
• L’importo degli accantonamenti annuali confluisce in un
fondo individuale di TFR che, ad esclusione della quota
maturata nell’anno, è soggetto a rivalutazione su base
composta al 31 dicembre di ogni anno ( o al momento della
cessazione del rapporto se antecedente).
• La rivalutazione del fondo si calcola applicando un tasso
costituito dal valore fisso dell’1,5% (0,125% ogni mese) più
il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto
al mese di dicembre dell’anno precedente.
CALCOLO DEL FONDO TFR
• Sostanzialmente il calcolo del Fondo TFR può essere così
schematizzato:
• Fondo TFR al 31/12 anno precedente
• + Calcolo della retribuzione annua utile diviso 13,50 = Quota lorda
maturazione TFR anno in corso
• - contributo 0,50% su imponibile previdenziale = Quota netta maturazione
TFR anno in corso
• + Fondo TFR al 31/12 anno precedente X coeff. di rivalutazione (su cui è
necessario prelevare l’imposta sostitutiva)
• = Fondo TFR anno
• Al Fondo devono essere detratti eventuali anticipi/acconti e gli smobilizzi
del TFR alla previdenza complementare
• In caso di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, il Fondo TFR in
azienda deve essere stimato al netto di tale versamento. In questo caso il
costo della rivalutazione a carico dell’azienda è quello calcolato sul Fondo
TFR in azienda.
Il Fondo di garanzia INPS
• L’art. 2 della legge 297/1982 ha istituito presso l’INPS il «Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto» esteso col dl 80/92 alle
ultime retribuzioni (art. 1 e 2) e anche alla previdenza complementare
(art. 5) che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di
insolvenza nel pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità.
• Il Fondo è alimentato con un contributo a carico dei soli datori di
lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40%
per i dirigenti di aziende industriali.
• Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto
di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di
insolvenza del datore di lavoro (es.: amministrazione straordinaria,
concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa
ecc….).
La tassazione del TFR
• Le somme erogate a titolo di trattamento di fine
rapporto, compresi acconti e anticipazioni,
rientrano, dal punto di vista fiscale, tra i redditi di
lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR.
• Il fatto che tali somme maturano anno per anno e
vengono corrisposte in un momento successivo al
lavoratore (di norma coincidente con la
cessazione del rapporto di lavoro) determina la
loro esclusione dalla tassazione «ordinaria» e
l’applicazione di una particolare tassazione
separata prevista dall’art. 19 del TUIR.
La tassazione del TFR
•
•
•
•
La tassazione del TFR può essere così sintetizzata:
1) determinazione del reddito di riferimento (al lordo di anticipazioni , acconti
e le quote versate al fondo pensione compresa la rivalutazione fino al
31/12/2000 – D.Lgs 47/2000) ;
2) determinazione dell’aliquota media in relazione al reddito di riferimento;
3) determinazione dell’imponibile fiscale secondo le regole ante e post 2001 al
lordo di anticipazioni e acconti non comprese le quote versate al fondo di
previdenza complementare (D.Lgs. 47/2000 recante la riforma della disciplina
fiscale della previdenza complementare e della tassazione del TFR avvenuta
alla fine del 2000 – dal 2001 la rivalutazione è stata scorporata ed
assoggettata ad imposta sostitutiva);
•
•
•
•
4) determinazione dell’Irpef lorda (imponibile * aliquota media);
5) riconoscimento di eventuali detrazioni spettanti;
Determinazione dell’Irpef netta a tassazione separata.
Per il TFR maturato dal 01/01/2001 l’imposta sarà rideterminata dagli uffici
finanziari sulla base dell’aliquota media calcolata sui redditi complessivi
percepiti negli ultimi 5 anni.
La tassazione della rivalutazione del TFR
• La rivalutazione del TFR dal 01/01/2001
Dal 01/01/2001 sulla rivalutazione del TFR si applica una
imposta sostitutiva, elevata dal 2015 al 17%, da versare
con un acconto del 90% entro il 16 dicembre dell’anno in
corso (cod. trib. 1712) e a saldo entro il 16 febbraio
dell’anno successivo (cod. trib. 1713). Per il calcolo
dell’acconto si può versare il 90% dell’imposta relativa alla
rivalutazione dell’anno precedente o se più favorevole
sull’ammontare presunto dell’anno in corso. In acconto e
a saldo deve essere versato anche l’acconto trattenuto ai
dipendenti cessati.
TFR - La scelta del lavoratore
•
•
•
•
•
Il lavoratore entro 6 mesi dall’assunzione può scegliere:
Di conferire il proprio TFR alla previdenza complementare;
Di mantenere il TFR in azienda.
Nel caso che in un precedente rapporto il lavoratore abbia già scelto di
conferire il TFR alla previdenza complementare può scegliere, nel caso di
azienda di altro settore dotato di un diverso fondo di riferimento, di riscattare
la posizione precedente e operare una nuova scelta.
Nel caso di lavoratore silente il TFR viene comunque destinato alla Previdenza
complementare. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi, il datore di
lavoro comunica al lavoratore che ancora non ha presentato alcuna
dichiarazione, le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva
alla quale sarà destinato il TFR in assenza di una scelta espressa alla scadenza
del semestre.
IL TFR IN AZIENDA
• Il TFR accantonato viene gestito con modalità diverse, a
seconda che l’azienda occupi in relazione alla media
annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 (DM
30/01/2007 – Circ. INPS 03/04/2007 n. 70);
• Fino a 49 dipendenti: la gestione è di completa competenza
del datore di lavoro;
• Almeno 50 dipendenti: Il TFR deve essere versato dal
datore di lavoro al Fondo di Tesoreria costituito presso
l’INPS.
• Per le aziende di nuova costituzione si considera la media
nell’anno di inizio attività: l’obbligo di conferimento al
Fondo di Tesoreria decorre quindi solo al termine dell’anno
solare.
Le possibilità di scelta di destinazione del TFR
• Pertanto in sintesi allo stato attuale della
normativa:
• 1) Il TFR può essere lasciato in azienda;
• 2) Il TFR può essere conferito ad un fondo di
previdenza complementare (di categoria o
aperto);
• 3) Il TFR può essere erogato direttamente in
busta paga.
IL TFR IN BUSTA PAGA – la Qu.I.R.
• In data 19 marzo 2015 è stato pubblicato in G.U. il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29
del 20 febbraio 2015, in attuazione della “Legge di
Stabilità 2015” art. 1, commi da 26 a 34, recante norme
attuative delle disposizioni in materia di liquidazione
del TFR come parte integrante della retribuzione, in
via sperimentale, per il periodo marzo 2015 – giugno
2018, entrato in vigore il 3 aprile 2015.
• L’erogazione è denominata nel decreto “Qu.I.R.”–
quota integrativa della retribuzione pari alla quota
maturanda di TFR di cui all’art. 2120 del C.C. al netto
del contributo dello 0,50%, da erogare tramite
liquidazione diretta mensile.
IL TFR IN BUSTA PAGA
• In data 23 aprile 2015 l’INPS ha pubblicato la
circolare n. 82 contenente le istruzioni
operative e alcune precisazioni in merito
all’erogazione mensile del TFR in busta
paga (la cosiddetta Qu.I.R.) ai lavoratori che
ne
facciano
richiesta. Nella
circolare
vengono anche illustrate le modalità di
compilazione delle denunce contributive
UniEmens in relazione all’erogazione della
Qu.I.R..
IL TFR IN BUSTA PAGA – Lavoratori beneficiari
• Possono optare per la scelta del TFR
maturando in busta paga i lavoratori
dipendenti del settore privato con anzianità
di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso
datore di lavoro.
IL TFR IN BUSTA PAGA – Lavoratori beneficiari
• Nella citata circolare n. 82/2015 l’INPS sottolinea che
si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso
lo stesso datore di lavoro, per cui la successione di
rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e
rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla
liquidazione della Qu.I.R.. Alla predetta regola fanno
eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur
mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza
soluzione di continuità (ad esempio: cessione del
contratto di lavoro in forma individuale ai sensi
dell’1406 c.c., variazioni del datore di lavoro per
effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di
ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.).
IL TFR IN BUSTA PAGA – Lavoratori esclusi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
I lavoratori dipendenti domestici;
I lavoratori dipendenti del settore agricolo;
I lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo
nazionale di lavoro, anche mediante alla contrattazione di secondo livello,
prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del
TFR medesimo presso soggetti terzi;
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle
imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della
legge fallimentare;
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro
delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 3,
lettera d), della legge fallimentare;
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano autorizzati interventi
di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione
dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in
forza nell’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo
di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della
legge 27 gennaio 2012, n. 3.
IL TFR IN BUSTA PAGA – Lavoratori esclusi
• La liquidazione della quota di TFR in busta paga si
interrompe al verificarsi di una delle condizioni
previste alle lettere e), f), g), h), a partire dal
periodo di paga successivo a quello di insorgenza
delle predette condizioni e per quanto riguarda la
lettera d) al verificarsi degli eventi che danno
luogo a procedure concorsuali (avvio della
procedura di fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa,
di amministrazione straordinaria).
IL TFR IN BUSTA PAGA – Lavoratori esclusi
• Inoltre sono esclusi i lavoratori che hanno
destinato il TFR a garanzia di contratti di
finanziamento (ad esempio, cessioni del
quinto o pignoramenti con espressa garanzia
del TFR, ai sensi del disposto dello stesso
DPCM), cui il lavoratore è tenuto a notificare
al datore di lavoro. Preclusione che rimane
fino alla notifica da parte del mutuante della
estinzione del credito oggetto del contratto di
finanziamento.
La richiesta del lavoratore
• Per la richiesta della Qu.I.R. i lavoratori aventi
diritto sono tenuti a presentare al datore di
lavoro apposita istanza di accesso, utilizzando
obbligatoriamente il modello allegato al
DPCM, debitamente compilata e sottoscritta.
Copia della predetta istanza ovvero
attestazione di ricevimento della medesima in
formato elettronico è rilasciata al lavoratore a
titolo di ricevuta .
MODULO DI RICHIESTA Qu.I.R.
ALLEGATO A
MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA
MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE
INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)
(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….
Nato/a a ……………………………… il…………………………………………………………
CF:………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota
eventualmente destinata
ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla
data della presente
istanza. A tal fine:
MODULO DI RICHIESTA Qu.I.R.
- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
-
chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al
Finanziamento di cui all’art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza;
(da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al
versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile
costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
- prende atto che l’informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota
maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà
-
comunicata all’INPS per gli adempimenti di competenza di cui all’art.1, commi da 26 a 33,
della legge n. 190/2014.
Data ……………………. Firma ……………………..
Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un’attestazione di
ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.
TFR DA LIQUIDARE – LA MISURA DELLA Qu.I.R.
• La Qu.I.R., quota integrativa della retribuzione,
è pari alla misura della quota maturanda del
TFR determinata secondo le disposizioni
dell’art. 2120 del codice civile, al netto della
detrazione operata dal datore di lavoro ai
sensi dell’art. 3, ultimo comma, della legge n.
297/82 (0,50%), ove dovuto e non oggetto di
agevolazioni contributive.
• La Qu.I.R. non è frazionabile.
EROGAZIONE E DECORRENZA DELLA Qu.I.R.
• il DPCM prevede che la manifestazione di
volontà esercitata dal lavoratore dipendente è
efficace e l’erogazione mensile della Qu.I.R. è
operativa dal mese successivo a quello di
formalizzazione della istanza sino al periodo
di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a
quello in cui si verifica la risoluzione del
rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel
corso del predetto periodo, la manifestazione
di volontà esercitata è irrevocabile.
EROGAZIONE E DECORRENZA DELLA Qu.I.R. - DATORI DI
LAVORO CON MENO DI 50 DIPENDENTI
• I datori di lavoro che hanno meno di 50
dipendenti e che non sono tenuti al versamento
del TFR al Fondo di tesoreria INPS, che, allo
scopo di acquisire la provvista finanziaria
necessaria per operare la liquidazione della
Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione
nei confronti dei lavoratori dipendenti che
esercitano detta opzione, accedono al
finanziamento assistito da garanzia, effettuano le
operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a
partire dal terzo mese successivo a quello di
efficacia dell’istanza.
EROGAZIONE E DECORRENZA DELLA Qu.I.R.
• Come abbiamo visto la Qu.I.R. deve essere erogata dal datore di
lavoro mensilmente.
• A questo proposito l’Inps precisa che, vista l’entrata in vigore del
DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015 il 3 aprile 2015, il primo
periodo di paga utile per l’accesso all’erogazione parte dal
prossimo mese di maggio.
• Pertanto i lavoratori che hanno già presentato domanda o la
presenteranno sino al prossimo 30 aprile, avranno accesso alla
Qu.I.R.:
 dal periodo di paga di maggio 2015, datori di lavoro che versano
al fondo Tesoreria e nel caso in cui il datore di lavoro, con meno
di 50 dipendenti, non ricorra al finanziamento garantito;
 dalle competenze di agosto 2015, nel caso in cui il datore di
lavoro, con meno di 50 addetti e non tenuto al versamento del
TFR al Fondo di tesoreria INPS, faccia ricorso al finanziamento.
TFR MATURANDO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
• La Qu.I.R. può essere richiesta anche in caso di conferimento,
sulla base di modalità esplicite ovvero tacite, della quota di TFR
maturando alle forme pensionistiche complementari. Nel corso
del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione
del lavoratore dipendente alla forma pensionistica
complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla
base della posizione individuale maturata nell’ambito della
forma pensionistica medesima, nonché della eventuale
contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro
(consultare i vari fondi per le comunicazioni da effettuare).
• Per questi lavoratori la circolare INPS sottolinea che la misura
della Qu.I.R. è pari all’intera quota del TFR maturando, anche
laddove abbiano esercitato, ricorrendone le condizioni di legge,
la scelta del conferimento parziale del TFR alle citate forme
pensionistiche.
TFR MATURANDO E FONDO TESORERIA INPS
• Nel caso invece di lavoratore che non abbia
optato per la previdenza complementare e sia
dipendente di una azienda tenuta a versare il
TFR al Fondo di Tesoreria INPS, dal mese in cui
sarà attiva l’opzione non opereranno gli
obblighi di versamento del TFR al Fondo di
Tesoreria.
IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE
IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI
• Come previsto dalla “Legge di Stabilità 2015”, per
prevenire difficoltà per la reperibilità della
liquidità necessaria per la copertura della
richieste della Qu.I.R., il decreto prevede la
possibilità di accesso ad un finanziamento
bancario assistito da garanzie riservato (requisiti):
ai datori di lavoro con meno di 50 addetti;
ai datori di lavoro che non sono tenuti al
versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS.
• (le due condizioni devono coesistere).
• I due requisiti vengono accertati dall’INPS.
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• Con riguardo al primo requisito, specifica la circolare INPS n.
82/2015, ai fini del calcolo del numero degli addetti, si
applicano i principi e i criteri adottati ai fini dell’individuazione
dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di
Tesoreria, sulla base delle previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7,
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni ammnistrative
(circolare INPS n. 70/2007).
• Nel novero degli addetti rientrano tutte le tipologie di
lavoratori subordinati. I lavoratori a tempo parziale vanno
calcolate sulla base del rapporto fra l’orario ridotto rispetto a
quello contrattuale.
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• Il requisito occupazionale viene calcolato, dall’INPS
sulla base delle denunce UniEmens, assumendo a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel
2014.
• Per i datori di lavoro che iniziano l’attività nel corso del
2015 o in anni successivi, il calcolo della media dei
lavoratori va effettuato con riferimento all’anno civile
di inizio attività. Pertanto l’eventuale finanziamento
assistito da garanzia sarà possibile, se ricorrono i
presupposti, a partire dall’anno successivo a quello di
inizio attività ( es. nel 2016 per chi inizia l’attività nel
2015).
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• Per quanto concerne il secondo requisito, l’INPS
precisa, che sono escluse dalla possibilità di
ricorrere al finanziamento assistito da garanzia le
aziende che rientrano nel campo di applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 755 e
successivi della legge 296/2006 (Fondo Tesoreria)
ancorché le stesse, al 31 dicembre dell’anno
precedente la richiesta di accesso al
finanziamento, possono contare su una media
occupazionale inferiore ai 50 dipendenti.
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• Ai fini di accesso al credito i datori di lavoro, con
procedure telematiche anche attraverso
gli
intermediari abilitati, devono richiedere all’INPS la
certificazione delle informazioni necessarie per
l’attivazione del finanziamento assistito da garanzia
(requisito occupazionale e insussistenza dell’obbligo di
versamento al Fondo di Tesoreria).
• L’INPS, inoltre verificherà, l’assenza di provvedimenti di
integrazione salariale straordinario ovvero in deroga, se
in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa
(vedi lettera g) soggetti destinatari – casi di esclusione).
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• L’insussistenza delle ulteriori condizioni che
precludono l’accesso alla Qu.I.R. e, pertanto,
al relativo finanziamento (lettere d), e), f), h),
(casi di esclusione dovuti a procedure
concorsuali, procedure fallimentari, accordi di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione
dei crediti ecc….,) è attestata dal datore di
lavoro, anche attraverso la produzione della
visura camerale e di ogni ulteriore
documentazione utile allo scopo.
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• L’INPS rilascia l’attestazione dei requisiti
aziendali per l’accesso al finanziamento entro
30 giorni dalla richiesta. La certificazione
rilasciata dall’istituto può essere utilizzata per
l’accensione del finanziamento, assistito da
garanzia speciale sui beni mobili destinati
all’esercizio d’impresa, presso un unico
intermediario bancario.
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• Gli istituti bancari dovranno preventivamente aderire all’accordo quadro
stipulato tra i Ministeri dell’Economia e del Lavoro e l’ABI in data 20 marzo
2015 (l’elenco degli istituti aderenti all’iniziativa è pubblicato sul sito
dell’ABI), e successivamente erogare i prestiti applicando tassi di interesse,
onnicomprensivi di ogni eventuale onere, non superiori a quelli stabiliti
per la rivalutazione del TFR (1,5% maggiorato del 75% dell’incremento
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
• L’accordo precisa che nel conteggio sono tenute fuori le spese notarili e gli
oneri fiscali, nonché i costi che il datore di lavoro deve sostenere per
acquisire la documentazione necessaria per l’erogazione del
finanziamento.
• La banca stipula il contratto di finanziamento entro il mese precedente
l’avvio della liquidazione della Qu.I.R..
• La disponibilità creditizia può essere utilizzata dal mese successivo alla
data di perfezionamento e comunque non prima del 1° giugno 2015 e non
oltre il 30 ottobre 2018.
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• L’intermediario aderente comunica all’INPS l’avvenuta concessione
del finanziamento, che non potrà eccedere l’importo della Qu.I.R.
certificato mensilmente dall’INPS, sulla base delle denunce
contributive UniEmens del datore di lavoro.
• L’INPS renderà disponibili questi dati sia all’intermediario che al
datore di lavoro, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo
giorno successivo a quello di competenza. In assenza di denunce
contributive il finanziamento verrà sospeso.
• Gli intermediari aderenti provvederanno all’erogazione mensile dei
finanziamenti nella misura indicata dalle menzionate certificazioni
INPS.
• La banca acquisisce entro il quinto giorno di ogni mese le
certificazioni dall’INPS.
• Tra il quinto giorno e il terzo giorno precedente il saldo della paga,
eroga al datore di lavoro la quota TFR.
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• Nell’ipotesi di presentazione di nuove istanze
di liquidazione della Qu.I.R. da parte dei
lavoratori, oppure di aumento del valore
della somma da anticipare successivamente
alla stipula del contratto di finanziamento la
banca provvede ad ampliare la disponibilità
creditizia in misura coerente nel rispetto
della normativa applicabile.
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• I finanziamenti sono garantiti e assistiti da un Fondo speciale di
garanzia costituito presso l’INPS con una dotazione iniziale di 100
milioni di euro ed alimentato da un contributo dello 0,20% a carico
del datore di lavoro da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai
fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro
utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai fini
dell’erogazione della Qu.I.R..
• Il contributo di finanziamento resta escluso da qualsiasi
disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso
l’esonero triennale per nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015.
• Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato in unica
soluzione entro il 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri
stabiliti nel citato accordo quadro.
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• In caso di inadempienza da parte del datore di
lavoro nei termini previsti, il nuovo Fondo di
Garanzia INPS interviene nei confronti
dell’intermediario bancario, surroga il debito e
l’istituto è legittimato a procedere con gli
strumenti legali a sua disposizione per la
riscossione del credito gravato delle sanzioni
civili.
• Tale inadempienza tuttavia non rileva ai fini del
rilascio del DURC.
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• Casi di rimborso anticipato:
 Il rimborso anticipato del finanziamento assistito da garanzia è
previsto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro
intervenuti durante la vigenza del finanziamento stesso. Il
rimborso delle quote Qu.I.R. deve avvenire entro al fine del
mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro,
comprensivo degli oneri a servizio del prestito.
 In questi casi la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non
ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di
liquidazione rispetto a quello di maturazione, è effettuata dal
datore di lavoro attraverso l’utilizzo delle ultime tranches di
finanziamento disposte dell’intermediario e, per la quota di
Qu.I.R. maturata nel mese di cessazione del rapporto di
lavoro, attraverso l’utilizzo di risorse proprie.
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• Casi di interruzione anticipata:
 L’erogazione del finanziamento è immediatamente
interrotta ove venga accertato che la disponibilità
creditizia sia stata utilizzata anche parzialmente per
finalità diverse dalla liquidazione della Qu.I.R., fatta salva
la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a
carico del datore di lavoro (uso in frode delle somme
erogate).
 Il datore di lavoro in questo caso è tenuto al rimborso
immediato delle somme già fruite e dei relativi interessi.
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• Casi di interruzione anticipata:
 Costituiscono, altresì, cause di interruzione anticipata del Finanziamento
assistito da garanzia l’insorgenza di procedure concorsuali ovvero di atti che
prefigurano condizioni di crisi che interessano il datore di lavoro quali:
a) Avvio di una procedura di fallimento, a far data dalla iscrizione della sentenza
dichiarativa di fallimento nel registro imprese;
b) Avvio di una procedura di concordato preventivo, a far data dall’iscrizione del
decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese;
c) Avvio di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla
pubblicazione del provvedimento dell’Autorità competente nella Gazzetta
ufficiale;
d) Avvio di una procedura di amministrazione straordinaria, a far data
dall’iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza;
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• Segue - Casi di interruzione anticipata:
e) Iscrizione nel registro imprese di un accordo di ristrutturazione dei
debiti (art. 182-bis, Legge fallimentare);
f) Iscrizione nel registro imprese di un piano di risanamento attestato
(art. 67, comma 2, lettera d), Legge Fallimentare);
g) Autorizzazione di interventi di integrazione salariale straordinaria e
in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, a
partire dalla data del provvedimento, limitatamente ai lavoratori in
forza presso l’Unità produttiva interessata dai predetti interventi;
h) Sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e
soddisfazione dei crediti (art. 7. L. n. 3/2012)
In tutti questi casi Il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di
paga successivo a quello di insorgenza della specifica condizione e per
tutta la sua durata.
LE MISURE COMPENSATIVE
• Datori di lavoro senza finanziamento assistito da garanzia
 Di natura fiscale:
• deduzione dal reddito d’impresa pari al 4% delle quote TFR
annualmente liquidate (6% per le imprese con meno di 50
dipendenti) – come avviene per le quote di TFR conferite ad un
Fondo di Previdenza Complementare oppure al Fondo di Tesoreria
INPS.
 Di natura previdenziale:
• Abbattimento del contributo al Fondo di Garanzia del TFR pari allo
0,20% con riferimento al mese di maturazione delle Qu.I.R.
(principio di competenza);
• Esonero contributivo delle quote maturande di TFR corrisposte
come Qu.I.R. pari, dal 2014, allo 0,28% (ex art. 8 D.L. 203/2005 –
circolare INPS n. 4/2008).
LE MISURE COMPENSATIVE
• Datori di lavoro con finanziamento assistito da garanzia
• Abbattimento del contributo al Fondo di Garanzia del
TFR pari allo 0,20% con riferimento al mese di
maturazione delle Qu.I.R. (principio di competenza);
• Come già abbiamo già visto opera di converso una
contribuzione aggiuntiva dello 0,20% per il
finanziamento del Fondo speciale di Garanzia sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei
lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il
finanziamento assistito da garanzia ai fini
dell’erogazione della Qu.I.R..
ASPETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI DELLA Qu.I.R.
• Innanzitutto dobbiamo dire che la Qu.I.R. non è
imponibile ai fini previdenziali;
• La “Qu.I.R.” in quanto quota integrativa della
retribuzione, perde di fatto la caratteristica tipica del
TFR, ed è soggetta a tassazione ordinaria. Verrà quindi
tassata all’aliquota Irpef marginale relativa allo
scaglione di reddito nel quale si colloca il reddito da
lavoro dipendente percepito dal lavoratore;
• La Qu.I.R. non viene considerata ai fini della
determinazione del valore del reddito necessario al
calcolo dell’aliquota media per la tassazione separata
del TFR;
ASPETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI DELLA Qu.I.R.
• Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito
complessivo di cui all’art. 13, comma 1-bis, del
TUIR (detrazione di 960 euro – c.d. bonus 80
euro), non si tiene conto della Qu.I.R.
• Ciò vuol dire che la Qu.I.R. costituisce reddito
aggiuntivo per la determinazione degli
Assegni al Nucleo Familiare, per il calcolo delle
addizionali regionali e comunali e per la
determinazione del reddito ai fini ISEE.
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