IL TFR IN BUSTA PAGA Riferimenti normativi e circolari • Legge di Stabilità 2015 art. 1, commi da 26 a 34 • DPCM n. 29 del 20/02/2015 – pubblicato G.U. il 19/03/2015 – entrato in vigore il 03/04/2015 • Circolare INPS n. 82 del 23/04/2015 TFR – Regole di determinazione • Il TFR è regolato dall’art. 2120 del codice civile e dalla L. 297 del 29 maggio 1982. • In sintesi: • a partire dal 01/06/1982 (data di entrata in vigore della Legge 297/1982) l’ammontare del TFR è pari, con riferimento a ciascun anno di servizio, alla retribuzione annua utile diviso 13,5, al netto del contributo dovuto al Fondo Pensioni dello 0,50% calcolato sull’imponibile previdenziale, a carico del lavoratore. • La quota di retribuzione annua così determinata deve essere accantonata in un fondo individuale del lavoratore e rivalutata al 31 dicembre di ogni anno. • L’accantonamento deve essere iscritto nel bilancio ed il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare annualmente al lavoratore l’entità del fondo TFR maturato. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Dispositivo dell’art. 2120 codice civile • E’ importante ripercorrere il dettato dell’art. 2120 del Codice civile, così come modificato dalla L. 297/1982 • In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. • Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Dispositivo dell’art. 2120 codice civile • In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Dispositivo dell’art. 2120 codice civile • Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. • Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Dispositivo dell’art. 2120 codice civile – Le anticipazioni • Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO art. 7 comma 1 Legge 53/2000 – Le anticipazioni • Oltre ai due casi previsti dall’art. 2120 del codice civile (anticipazione TFR per spese sanitarie e per l’acquisto prima casa) la legge 53/2000 prevede ulteriori due casi per cui l’anticipazione può essere concessa dal datore di lavoro: • Genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del diritto di assenza facoltativa o per malattia del bambino; • Lavoratori che abbiano presentato la domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro; • Lavoratori che partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO art. 7 comma 1 Legge 53/2000 – Le anticipazioni • Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. La quota annua del TFR – La retribuzione utile • La quota annua di TFR da accantonare ogni anno a favore del lavoratore è pari alla retribuzione annua utile diviso 13,5. • In caso di assunzione o cessazione durante l’anno la legge dispone che la quota di retribuzione da accantonare debba essere proporzionalmente ridotta per frazioni di anno, computandosi come mese intero solo le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni. • La retribuzione utile annua accantonabile corrisponde a quella complessivamente dovuta dell’anno a titolo non occasionale secondo il criterio di «competenza», compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, escluse le somme erogate a titolo di rimborso spese ed a titolo di liberalità e alle somme corrisposte in via occasionale. • Fanno eccezione al criterio di competenza i compensi con periodicità superiore al mese (es. 14^ mensilità), i quali vengono computati nella retribuzione utile dell’anno in cui vengono erogati. La quota annua del TFR – La retribuzione utile • Elementi non occasionali: • Sono considerati nella retribuzione utile i compensi considerati “omogenei” al rapporto di lavoro anche se non corrisposti con continuità, tra cui i più ricorrenti: • paga base, contingenza, scatti di anzianità, superminimi/ad personam, compensi di rendimento, indennità di funzione, EDR, ecc….; • premi di fedeltà, premi annui, ecc….; • indennità di mansione, maneggio denaro; • Indennità per ferie non godute quando corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto connessa allo stesso e non imputabile al datore di lavoro. Ha natura sia retributiva che risarcitoria (Cass. 8 giugno 2005 n. 11960). Ma non si può ignorare una giurisprudenza contraria meno recente che ritiene l’indennità per ferie non godute non utile a TFR (Cass. 02/08/2000 n. 10173). La quota annua del TFR – La retribuzione utile • Elementi non occasionali (segue): • straordinario continuativo; • mensilità aggiuntive; • maggiorazione per lavoro notturno, a turni e festivo; • festività non godute, festività infrasettimanali; • indennità sostitutiva del preavviso; • Retribuzioni in natura e fringe benefits (autovettura ad uso promiscuo, alloggio, ecc…). La quota annua del TFR – La retribuzione utile • Elementi occasionali: – Non sono computati nella retribuzione utile i compensi aventi caratteristiche di erogazione occasionale, a titolo esemplificativo: • una tantum/liberalità; • indennità sostitutiva per ferie non godute se corrisposta occasionalmente a titolo risarcitorio per indennizzare il danno conseguente ad uno svolgimento patologico del rapporto di lavoro (Cass. 5 giugno 2000 n. 7488); • Indennità di trasferta quando la stessa non costituisca una stabile componente della retribuzione (Cass. 24 febbraio 1993 n 2255); • rimborsi spese a piè di lista; • indennità chilometriche; • straordinario non continuativo/saltuario. La quota annua del TFR – La retribuzione utile • Periodi di sospensione del rapporto – la retribuzione teorica: • In alcuni casi – malattia, infortunio sul lavoro, congedo di maternità, intervento di cassa integrazione, contratto di solidarietà – la legge dispone che si debba computare una retribuzione teorica pari a quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale prestazione lavorativa; • Per altri casi – sospensioni dovute a congedo matrimoniale, congedo parentale, richiamo alle armi – la giurisprudenza consolidata ha esteso il criterio della retribuzione teorica; • Per gli altri casi di sospensione del rapporto senza diritto alla retribuzione il periodo di assenza non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo del TFR (salvo disposizioni di miglior favore dettate dai C.C.N.L.). TFR E C.C.N.L. • E’ importante segnalare che la legge riconosce alla contrattazione collettiva la possibilità di regolamentare in modo diverso rispetto alla disciplina legale la nozione di retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. • Tale possibilità non incontra limiti particolari e pertanto i contratti collettivi possono prevedere il computo di ulteriori somme rispetto a quelle individuate dalla legge ma possono anche escluderne altre. • Pertanto per una corretta individuazione della retribuzione utile al calcolo del TFR è fondamentale consultare le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale di riferimento per l’azienda. Contributo aggiuntivo INPS art. 3 comma 15 L. 297/82 • Dalla quota annuale del TFR viene detratto un contributo a favore del Fondo Pensioni per i lavoratori dipendenti pari allo 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (il contributo non è dovuto per gli apprendisti e i lavoratori in mobilità). • Si tratta di un contributo addizionale a carico del lavoratore che il datore di lavoro anticipa e versa mensilmente all’INPS, recuperandolo dall’accantonamento del TFR. • È dovuto in misura ridotta nei casi di assunzioni con riduzione delle aliquote contributive. ACCANTONAMENTO NEL FONDO TFR • La rivalutazione del TFR • L’importo degli accantonamenti annuali confluisce in un fondo individuale di TFR che, ad esclusione della quota maturata nell’anno, è soggetto a rivalutazione su base composta al 31 dicembre di ogni anno ( o al momento della cessazione del rapporto se antecedente). • La rivalutazione del fondo si calcola applicando un tasso costituito dal valore fisso dell’1,5% (0,125% ogni mese) più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. CALCOLO DEL FONDO TFR • Sostanzialmente il calcolo del Fondo TFR può essere così schematizzato: • Fondo TFR al 31/12 anno precedente • + Calcolo della retribuzione annua utile diviso 13,50 = Quota lorda maturazione TFR anno in corso • - contributo 0,50% su imponibile previdenziale = Quota netta maturazione TFR anno in corso • + Fondo TFR al 31/12 anno precedente X coeff. di rivalutazione (su cui è necessario prelevare l’imposta sostitutiva) • = Fondo TFR anno • Al Fondo devono essere detratti eventuali anticipi/acconti e gli smobilizzi del TFR alla previdenza complementare • In caso di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, il Fondo TFR in azienda deve essere stimato al netto di tale versamento. In questo caso il costo della rivalutazione a carico dell’azienda è quello calcolato sul Fondo TFR in azienda. Il Fondo di garanzia INPS • L’art. 2 della legge 297/1982 ha istituito presso l’INPS il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» esteso col dl 80/92 alle ultime retribuzioni (art. 1 e 2) e anche alla previdenza complementare (art. 5) che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza nel pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità. • Il Fondo è alimentato con un contributo a carico dei soli datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali. • Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro (es.: amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa ecc….). La tassazione del TFR • Le somme erogate a titolo di trattamento di fine rapporto, compresi acconti e anticipazioni, rientrano, dal punto di vista fiscale, tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR. • Il fatto che tali somme maturano anno per anno e vengono corrisposte in un momento successivo al lavoratore (di norma coincidente con la cessazione del rapporto di lavoro) determina la loro esclusione dalla tassazione «ordinaria» e l’applicazione di una particolare tassazione separata prevista dall’art. 19 del TUIR. La tassazione del TFR • • • • La tassazione del TFR può essere così sintetizzata: 1) determinazione del reddito di riferimento (al lordo di anticipazioni , acconti e le quote versate al fondo pensione compresa la rivalutazione fino al 31/12/2000 – D.Lgs 47/2000) ; 2) determinazione dell’aliquota media in relazione al reddito di riferimento; 3) determinazione dell’imponibile fiscale secondo le regole ante e post 2001 al lordo di anticipazioni e acconti non comprese le quote versate al fondo di previdenza complementare (D.Lgs. 47/2000 recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare e della tassazione del TFR avvenuta alla fine del 2000 – dal 2001 la rivalutazione è stata scorporata ed assoggettata ad imposta sostitutiva); • • • • 4) determinazione dell’Irpef lorda (imponibile * aliquota media); 5) riconoscimento di eventuali detrazioni spettanti; Determinazione dell’Irpef netta a tassazione separata. Per il TFR maturato dal 01/01/2001 l’imposta sarà rideterminata dagli uffici finanziari sulla base dell’aliquota media calcolata sui redditi complessivi percepiti negli ultimi 5 anni. La tassazione della rivalutazione del TFR • La rivalutazione del TFR dal 01/01/2001 Dal 01/01/2001 sulla rivalutazione del TFR si applica una imposta sostitutiva, elevata dal 2015 al 17%, da versare con un acconto del 90% entro il 16 dicembre dell’anno in corso (cod. trib. 1712) e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo (cod. trib. 1713). Per il calcolo dell’acconto si può versare il 90% dell’imposta relativa alla rivalutazione dell’anno precedente o se più favorevole sull’ammontare presunto dell’anno in corso. In acconto e a saldo deve essere versato anche l’acconto trattenuto ai dipendenti cessati. TFR - La scelta del lavoratore • • • • • Il lavoratore entro 6 mesi dall’assunzione può scegliere: Di conferire il proprio TFR alla previdenza complementare; Di mantenere il TFR in azienda. Nel caso che in un precedente rapporto il lavoratore abbia già scelto di conferire il TFR alla previdenza complementare può scegliere, nel caso di azienda di altro settore dotato di un diverso fondo di riferimento, di riscattare la posizione precedente e operare una nuova scelta. Nel caso di lavoratore silente il TFR viene comunque destinato alla Previdenza complementare. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi, il datore di lavoro comunica al lavoratore che ancora non ha presentato alcuna dichiarazione, le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà destinato il TFR in assenza di una scelta espressa alla scadenza del semestre. IL TFR IN AZIENDA • Il TFR accantonato viene gestito con modalità diverse, a seconda che l’azienda occupi in relazione alla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 (DM 30/01/2007 – Circ. INPS 03/04/2007 n. 70); • Fino a 49 dipendenti: la gestione è di completa competenza del datore di lavoro; • Almeno 50 dipendenti: Il TFR deve essere versato dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria costituito presso l’INPS. • Per le aziende di nuova costituzione si considera la media nell’anno di inizio attività: l’obbligo di conferimento al Fondo di Tesoreria decorre quindi solo al termine dell’anno solare. Le possibilità di scelta di destinazione del TFR • Pertanto in sintesi allo stato attuale della normativa: • 1) Il TFR può essere lasciato in azienda; • 2) Il TFR può essere conferito ad un fondo di previdenza complementare (di categoria o aperto); • 3) Il TFR può essere erogato direttamente in busta paga. IL TFR IN BUSTA PAGA – la Qu.I.R. • In data 19 marzo 2015 è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015, in attuazione della “Legge di Stabilità 2015” art. 1, commi da 26 a 34, recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione, in via sperimentale, per il periodo marzo 2015 – giugno 2018, entrato in vigore il 3 aprile 2015. • L’erogazione è denominata nel decreto “Qu.I.R.”– quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda di TFR di cui all’art. 2120 del C.C. al netto del contributo dello 0,50%, da erogare tramite liquidazione diretta mensile. IL TFR IN BUSTA PAGA • In data 23 aprile 2015 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 82 contenente le istruzioni operative e alcune precisazioni in merito all’erogazione mensile del TFR in busta paga (la cosiddetta Qu.I.R.) ai lavoratori che ne facciano richiesta. Nella circolare vengono anche illustrate le modalità di compilazione delle denunce contributive UniEmens in relazione all’erogazione della Qu.I.R.. IL TFR IN BUSTA PAGA – Lavoratori beneficiari • Possono optare per la scelta del TFR maturando in busta paga i lavoratori dipendenti del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. IL TFR IN BUSTA PAGA – Lavoratori beneficiari • Nella citata circolare n. 82/2015 l’INPS sottolinea che si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso lo stesso datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R.. Alla predetta regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (ad esempio: cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’1406 c.c., variazioni del datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.). IL TFR IN BUSTA PAGA – Lavoratori esclusi a) b) c) d) e) f) g) h) I lavoratori dipendenti domestici; I lavoratori dipendenti del settore agricolo; I lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi; I lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare; I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare; I lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza nell’unità produttiva interessata dai predetti interventi; I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. IL TFR IN BUSTA PAGA – Lavoratori esclusi • La liquidazione della quota di TFR in busta paga si interrompe al verificarsi di una delle condizioni previste alle lettere e), f), g), h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per quanto riguarda la lettera d) al verificarsi degli eventi che danno luogo a procedure concorsuali (avvio della procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria). IL TFR IN BUSTA PAGA – Lavoratori esclusi • Inoltre sono esclusi i lavoratori che hanno destinato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento (ad esempio, cessioni del quinto o pignoramenti con espressa garanzia del TFR, ai sensi del disposto dello stesso DPCM), cui il lavoratore è tenuto a notificare al datore di lavoro. Preclusione che rimane fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento. La richiesta del lavoratore • Per la richiesta della Qu.I.R. i lavoratori aventi diritto sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso, utilizzando obbligatoriamente il modello allegato al DPCM, debitamente compilata e sottoscritta. Copia della predetta istanza ovvero attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico è rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta . MODULO DI RICHIESTA Qu.I.R. ALLEGATO A MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.) (Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190) Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………. Nato/a a ……………………………… il………………………………………………………… CF:……………………………………………………………………………………………………… CHIEDE la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine: MODULO DI RICHIESTA Qu.I.R. - dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito; - chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile; dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all’art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; (da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) - prende atto che l’informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà - comunicata all’INPS per gli adempimenti di competenza di cui all’art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014. Data ……………………. Firma …………………….. Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un’attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta. TFR DA LIQUIDARE – LA MISURA DELLA Qu.I.R. • La Qu.I.R., quota integrativa della retribuzione, è pari alla misura della quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni dell’art. 2120 del codice civile, al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della legge n. 297/82 (0,50%), ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive. • La Qu.I.R. non è frazionabile. EROGAZIONE E DECORRENZA DELLA Qu.I.R. • il DPCM prevede che la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione mensile della Qu.I.R. è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile. EROGAZIONE E DECORRENZA DELLA Qu.I.R. - DATORI DI LAVORO CON MENO DI 50 DIPENDENTI • I datori di lavoro che hanno meno di 50 dipendenti e che non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza. EROGAZIONE E DECORRENZA DELLA Qu.I.R. • Come abbiamo visto la Qu.I.R. deve essere erogata dal datore di lavoro mensilmente. • A questo proposito l’Inps precisa che, vista l’entrata in vigore del DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015 il 3 aprile 2015, il primo periodo di paga utile per l’accesso all’erogazione parte dal prossimo mese di maggio. • Pertanto i lavoratori che hanno già presentato domanda o la presenteranno sino al prossimo 30 aprile, avranno accesso alla Qu.I.R.: dal periodo di paga di maggio 2015, datori di lavoro che versano al fondo Tesoreria e nel caso in cui il datore di lavoro, con meno di 50 dipendenti, non ricorra al finanziamento garantito; dalle competenze di agosto 2015, nel caso in cui il datore di lavoro, con meno di 50 addetti e non tenuto al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, faccia ricorso al finanziamento. TFR MATURANDO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE • La Qu.I.R. può essere richiesta anche in caso di conferimento, sulla base di modalità esplicite ovvero tacite, della quota di TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. Nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della forma pensionistica medesima, nonché della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro (consultare i vari fondi per le comunicazioni da effettuare). • Per questi lavoratori la circolare INPS sottolinea che la misura della Qu.I.R. è pari all’intera quota del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricorrendone le condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle citate forme pensionistiche. TFR MATURANDO E FONDO TESORERIA INPS • Nel caso invece di lavoratore che non abbia optato per la previdenza complementare e sia dipendente di una azienda tenuta a versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS, dal mese in cui sarà attiva l’opzione non opereranno gli obblighi di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • Come previsto dalla “Legge di Stabilità 2015”, per prevenire difficoltà per la reperibilità della liquidità necessaria per la copertura della richieste della Qu.I.R., il decreto prevede la possibilità di accesso ad un finanziamento bancario assistito da garanzie riservato (requisiti): ai datori di lavoro con meno di 50 addetti; ai datori di lavoro che non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS. • (le due condizioni devono coesistere). • I due requisiti vengono accertati dall’INPS. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • Con riguardo al primo requisito, specifica la circolare INPS n. 82/2015, ai fini del calcolo del numero degli addetti, si applicano i principi e i criteri adottati ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, sulla base delle previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni ammnistrative (circolare INPS n. 70/2007). • Nel novero degli addetti rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati. I lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra l’orario ridotto rispetto a quello contrattuale. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • Il requisito occupazionale viene calcolato, dall’INPS sulla base delle denunce UniEmens, assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2014. • Per i datori di lavoro che iniziano l’attività nel corso del 2015 o in anni successivi, il calcolo della media dei lavoratori va effettuato con riferimento all’anno civile di inizio attività. Pertanto l’eventuale finanziamento assistito da garanzia sarà possibile, se ricorrono i presupposti, a partire dall’anno successivo a quello di inizio attività ( es. nel 2016 per chi inizia l’attività nel 2015). IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • Per quanto concerne il secondo requisito, l’INPS precisa, che sono escluse dalla possibilità di ricorrere al finanziamento assistito da garanzia le aziende che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 755 e successivi della legge 296/2006 (Fondo Tesoreria) ancorché le stesse, al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta di accesso al finanziamento, possono contare su una media occupazionale inferiore ai 50 dipendenti. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • Ai fini di accesso al credito i datori di lavoro, con procedure telematiche anche attraverso gli intermediari abilitati, devono richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento assistito da garanzia (requisito occupazionale e insussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria). • L’INPS, inoltre verificherà, l’assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinario ovvero in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa (vedi lettera g) soggetti destinatari – casi di esclusione). IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • L’insussistenza delle ulteriori condizioni che precludono l’accesso alla Qu.I.R. e, pertanto, al relativo finanziamento (lettere d), e), f), h), (casi di esclusione dovuti a procedure concorsuali, procedure fallimentari, accordi di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ecc….,) è attestata dal datore di lavoro, anche attraverso la produzione della visura camerale e di ogni ulteriore documentazione utile allo scopo. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • L’INPS rilascia l’attestazione dei requisiti aziendali per l’accesso al finanziamento entro 30 giorni dalla richiesta. La certificazione rilasciata dall’istituto può essere utilizzata per l’accensione del finanziamento, assistito da garanzia speciale sui beni mobili destinati all’esercizio d’impresa, presso un unico intermediario bancario. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • Gli istituti bancari dovranno preventivamente aderire all’accordo quadro stipulato tra i Ministeri dell’Economia e del Lavoro e l’ABI in data 20 marzo 2015 (l’elenco degli istituti aderenti all’iniziativa è pubblicato sul sito dell’ABI), e successivamente erogare i prestiti applicando tassi di interesse, onnicomprensivi di ogni eventuale onere, non superiori a quelli stabiliti per la rivalutazione del TFR (1,5% maggiorato del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). • L’accordo precisa che nel conteggio sono tenute fuori le spese notarili e gli oneri fiscali, nonché i costi che il datore di lavoro deve sostenere per acquisire la documentazione necessaria per l’erogazione del finanziamento. • La banca stipula il contratto di finanziamento entro il mese precedente l’avvio della liquidazione della Qu.I.R.. • La disponibilità creditizia può essere utilizzata dal mese successivo alla data di perfezionamento e comunque non prima del 1° giugno 2015 e non oltre il 30 ottobre 2018. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • L’intermediario aderente comunica all’INPS l’avvenuta concessione del finanziamento, che non potrà eccedere l’importo della Qu.I.R. certificato mensilmente dall’INPS, sulla base delle denunce contributive UniEmens del datore di lavoro. • L’INPS renderà disponibili questi dati sia all’intermediario che al datore di lavoro, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno successivo a quello di competenza. In assenza di denunce contributive il finanziamento verrà sospeso. • Gli intermediari aderenti provvederanno all’erogazione mensile dei finanziamenti nella misura indicata dalle menzionate certificazioni INPS. • La banca acquisisce entro il quinto giorno di ogni mese le certificazioni dall’INPS. • Tra il quinto giorno e il terzo giorno precedente il saldo della paga, eroga al datore di lavoro la quota TFR. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • Nell’ipotesi di presentazione di nuove istanze di liquidazione della Qu.I.R. da parte dei lavoratori, oppure di aumento del valore della somma da anticipare successivamente alla stipula del contratto di finanziamento la banca provvede ad ampliare la disponibilità creditizia in misura coerente nel rispetto della normativa applicabile. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • I finanziamenti sono garantiti e assistiti da un Fondo speciale di garanzia costituito presso l’INPS con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro ed alimentato da un contributo dello 0,20% a carico del datore di lavoro da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai fini dell’erogazione della Qu.I.R.. • Il contributo di finanziamento resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso l’esonero triennale per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015. • Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri stabiliti nel citato accordo quadro. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • In caso di inadempienza da parte del datore di lavoro nei termini previsti, il nuovo Fondo di Garanzia INPS interviene nei confronti dell’intermediario bancario, surroga il debito e l’istituto è legittimato a procedere con gli strumenti legali a sua disposizione per la riscossione del credito gravato delle sanzioni civili. • Tale inadempienza tuttavia non rileva ai fini del rilascio del DURC. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • Casi di rimborso anticipato: Il rimborso anticipato del finanziamento assistito da garanzia è previsto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento stesso. Il rimborso delle quote Qu.I.R. deve avvenire entro al fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, comprensivo degli oneri a servizio del prestito. In questi casi la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, è effettuata dal datore di lavoro attraverso l’utilizzo delle ultime tranches di finanziamento disposte dell’intermediario e, per la quota di Qu.I.R. maturata nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso l’utilizzo di risorse proprie. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • Casi di interruzione anticipata: L’erogazione del finanziamento è immediatamente interrotta ove venga accertato che la disponibilità creditizia sia stata utilizzata anche parzialmente per finalità diverse dalla liquidazione della Qu.I.R., fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro (uso in frode delle somme erogate). Il datore di lavoro in questo caso è tenuto al rimborso immediato delle somme già fruite e dei relativi interessi. IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • Casi di interruzione anticipata: Costituiscono, altresì, cause di interruzione anticipata del Finanziamento assistito da garanzia l’insorgenza di procedure concorsuali ovvero di atti che prefigurano condizioni di crisi che interessano il datore di lavoro quali: a) Avvio di una procedura di fallimento, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro imprese; b) Avvio di una procedura di concordato preventivo, a far data dall’iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese; c) Avvio di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento dell’Autorità competente nella Gazzetta ufficiale; d) Avvio di una procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall’iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza; IL FINANZIAMENTO DELLA Qu.I.R. PER LE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI • Segue - Casi di interruzione anticipata: e) Iscrizione nel registro imprese di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, Legge fallimentare); f) Iscrizione nel registro imprese di un piano di risanamento attestato (art. 67, comma 2, lettera d), Legge Fallimentare); g) Autorizzazione di interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, a partire dalla data del provvedimento, limitatamente ai lavoratori in forza presso l’Unità produttiva interessata dai predetti interventi; h) Sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti (art. 7. L. n. 3/2012) In tutti questi casi Il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata. LE MISURE COMPENSATIVE • Datori di lavoro senza finanziamento assistito da garanzia Di natura fiscale: • deduzione dal reddito d’impresa pari al 4% delle quote TFR annualmente liquidate (6% per le imprese con meno di 50 dipendenti) – come avviene per le quote di TFR conferite ad un Fondo di Previdenza Complementare oppure al Fondo di Tesoreria INPS. Di natura previdenziale: • Abbattimento del contributo al Fondo di Garanzia del TFR pari allo 0,20% con riferimento al mese di maturazione delle Qu.I.R. (principio di competenza); • Esonero contributivo delle quote maturande di TFR corrisposte come Qu.I.R. pari, dal 2014, allo 0,28% (ex art. 8 D.L. 203/2005 – circolare INPS n. 4/2008). LE MISURE COMPENSATIVE • Datori di lavoro con finanziamento assistito da garanzia • Abbattimento del contributo al Fondo di Garanzia del TFR pari allo 0,20% con riferimento al mese di maturazione delle Qu.I.R. (principio di competenza); • Come già abbiamo già visto opera di converso una contribuzione aggiuntiva dello 0,20% per il finanziamento del Fondo speciale di Garanzia sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il finanziamento assistito da garanzia ai fini dell’erogazione della Qu.I.R.. ASPETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI DELLA Qu.I.R. • Innanzitutto dobbiamo dire che la Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali; • La “Qu.I.R.” in quanto quota integrativa della retribuzione, perde di fatto la caratteristica tipica del TFR, ed è soggetta a tassazione ordinaria. Verrà quindi tassata all’aliquota Irpef marginale relativa allo scaglione di reddito nel quale si colloca il reddito da lavoro dipendente percepito dal lavoratore; • La Qu.I.R. non viene considerata ai fini della determinazione del valore del reddito necessario al calcolo dell’aliquota media per la tassazione separata del TFR; ASPETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI DELLA Qu.I.R. • Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’art. 13, comma 1-bis, del TUIR (detrazione di 960 euro – c.d. bonus 80 euro), non si tiene conto della Qu.I.R. • Ciò vuol dire che la Qu.I.R. costituisce reddito aggiuntivo per la determinazione degli Assegni al Nucleo Familiare, per il calcolo delle addizionali regionali e comunali e per la determinazione del reddito ai fini ISEE.