VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
I rischi per il patrimonio
dell’ente e per i patrimoni
personali degli amministratori:
dalle sanzioni pecuniarie ed
interdittive alla confisca.
Avv. Claudio Coratella
Name Partner Coratella – Studio Legale
"LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
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Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Sanzioni
pecuniarie
Sanzioni
Amministrative
Art. 9
Sanzioni
interdittive
Confisca
Pubblicazione
della sentenza
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Viene applicata da un
minimo di 100 quote
ad un massimo di
1000
Sanzione pecuniaria
Importo di una quota
da 258,00 a 1549,00
Non è ammesso il
pagamento in misura
ridotta
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Importo minimo
€ 25.800,00
Sanzione
pecuniaria
Importo massimo
€ 1.549.000,00
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Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria (Art. 11)
 Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:
 della gravità del fatto;
del grado della responsabilità dell’ente
dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del
fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
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Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - segue
 Il giudice determina l’importo della quota sulla base
delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente
allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.
 L’importo della quota è sempre pari ad € 103,00 nei
casi di cui all’rt. 12, I comma.
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Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - segue
Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, si
deve tener conto del profitto raggiunto, dell'incremento
e del consolidamento della posizione dell'ente, anche nei
confronti dei concorrenti, della reiterazione dei
comportamenti, dell'inesistenza di attività volte ad
attenuare le conseguenze degli illeciti e dell'omessa
adozione del modello organizzativo e gestionale atto a
prevenire reati. (Trib. Pordenone, n. 308, 23 luglio 2010)
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Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria – segue
Pluralità di illeciti – (Art. 21)
In caso di una pluralità di reati commessi:
 con una unica azione od omissione
 nello svolgimento di una medesima attività
prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non
definitiva, si applica la sanzione prevista per l'illecito più grave
aumentata fino al triplo.
L'ammontare della sanzione non può comunque essere superiore alla
somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
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Casi di riduzione della sanzione pecuniaria (Art. 12, I comma )
La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non
può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:
a) l’autore del reato ha b) il danno patrimoniale
commesso il fatto nel cagionato è di particolare
prevalente interesse proprio o tenuità
di terzi e l’ente non ne ha
ricavato vantaggio o ne ha
ricavato un vantaggio minimo
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Casi di riduzione della sanzione pecuniaria (Art. 12)
La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
l’ente
ha
risarcito
integralmente il danno e ha
eliminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato
ovvero si è efficacemente
adoperato in tal senso;
è stato adottato e reso operativo un
modello organizzativo idoneo a
prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
Se concorrono entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
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Interdizione dall’esercizio
dell’attività
Sospensione, revoca delle
autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito
Sanzioni interdittive
Divieto di contrarre con la PA
salvo per ottenere prestazioni di
pubblico servizio
esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o
sussidi ed eventuale revoca di
quelli già concessi
divieto di pubblicizzare
beni o servizi
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Sanzioni interdittive (Art. 13 )
Le sanzioni interdittive si applicano, per i reati che espressamente
lo prevedono, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è
stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti
sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi
carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
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Profitto di rilevante entità
Ai fini dell'applicazione delle misure interdittive il
profitto di rilevante entità si intende inteso in
senso ampio, comprensivo dell'utile netto
dell'ente, ma anche dei vantaggi economici,
anche non immediati, comunque conseguiti
attraverso la realizzazione dell'illecito.
(Cass. Pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627)
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Profitto di rilevante entità - segue
L’art. 13 d.lg. n. 231 del 2001 richiede, ai fini della configurabilità
della violazione, la certezza e la rilevanza del profitto, ma non
l'esatta quantificazione di esso, per cui la rilevante entità può
essere legittimamente dedotta dalla natura e dal volume dell'attività
di impresa, non occorrendo che i singoli introiti che l'ente ha
conseguito dall'attività illecita posta in essere siano specificamente
individuati, né che se ne conoscano gli importi liquidati. Può
pertanto essere ritenuto di rilevante entità il profitto della società per
il fatto della sua partecipazione a numerose gare con assegnazione
di appalti pubblici avuto riguardo alle caratteristiche e alle
dimensioni dell'azienda.
(Cass. pen., sez. VI, n. 44992 del 19 ottobre 2005; conforme: Cass.
pen. n. 3615 del 20.01.06).
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Sanzioni interdittive - segue
L’art. 25 Septies, comma 3, recita che “nel caso di
condanna per il delitto [...] si applicano le sanzioni
interdittive di cui all’articolo 9, comma 2”, formula ripresa
da tutte le altre disposizioni del decreto che prevedono
l'applicazione di misure interdittive.
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Sanzioni interdittive - segue
L’art. 25 Septies, comma 3, recita che “nel caso di
condanna per il delitto [...] si applicano le sanzioni
interdittive di cui all’articolo 9, comma 2”, formula ripresa
da tutte le altre disposizioni del decreto che prevedono
l'applicazione di misure interdittive.
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Minimo tre mesi
massimo due anni
Sanzioni interdittive
Non si applicano nei
casi previsti
dall’articolo 12,
comma 1.
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Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive
Nel
corso del procedimento, per poter applicare all’Ente una
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, II comma, a titolo di misura
cautelare, dovranno essere verificati:
 i gravi indizi di responsabilità dell'ente;
 il concreto pericolo che vengano commessi reati della stessa
indole di quello per cui si procede;
 il profitto di rilevante entità tratto dall'ente in conseguenza del
delitto per il quale si procede oppure la reiterazione di reati.
(Tribunale Milano, 27 aprile 2004)
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Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive - segue
In tema di responsabilità da reato degli enti, l'applicazione
in via cautelare delle sanzioni interdittive è subordinata,
alternativamente e non congiuntamente, al conseguimento
da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità ovvero
alla reiterazione nel tempo dell'illecito.
(Cass. Pen., sez. II, n. 4703/2011)
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Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive - segue
Nel corso di un procedimento per l'accertamento dell'illecito
amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, non
è applicabile nei confronti dell'ente una misura cautelare
interdittiva più gravosa di quella richiesta dal p.m.
(Trib. di Salerno, 28 marzo 2003)
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Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive - segue
Ai fini dell'applicazione della sanzione interdittiva del divieto di
contrattare con la p.a., di cui all'art. 9 d.lg. n. 231 del 2001 è
irrilevante la circostanza che la persona giuridica chiamata a
rispondere dell'illecito sia straniera, posto che efficacemente la
misura può essere applicata proprio con riferimento alle potenzialità
economiche esprimibili nel mercato italiano.
(Tribunale Milano, 28 aprile 2004)
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Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive - segue
La nozione di “pubblica amministrazione” rilevante ai fini
dell’applicazione della sanzione interdittiva, quindi, deve essere intesa
in senso ampio e tale da ricomprendere l’insieme di tutti i soggetti, ivi
inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche
e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia
comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all’ambito di
attività considerato, nell’esercizio di una pubblica funzione.
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Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive - segue
le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e
b), non possono essere applicate in via cautelare, così come non può
essere disposto il commissariamento, ex art. 15:
 alle SIM, SGR e SICAV (ex art. 60Bis, comma 4 – D.Lgs T.U.F. ),
 alle BANCHE (ex art. 97-Bis, comma IV, D. Lgs 385/93 - T.U.
Bancario-, introdotto dall'art. 8, D.L.gs 197/04),
 alle imprese di ASSICURAZIONE e riassicurazione (ex art. 266,
D.Lgs. 209/05 - Codice delle assicurazioni private).
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Criteri di scelta delle sanzioni interdittive (Art. 14 )
Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la
specifica attività alla quale si riferisce l’illecito
dell’ente.
Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base
dei criteri indicati nell’articolo 11, tenendo conto
dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso.
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Criteri di scelta delle sanzioni interdittive - segue
Il Giudice deve attenersi al principio della cd.
frazionabilità delle sanzioni interdittive, secondo cui tali
sanzioni devono adattarsi il più possibile alla specifica
attività dell'ente che è stata causa dell'illecito, sia per
neutralizzare il luogo in cui si è originato l'illecito, sia per
applicare la sanzione valorizzandone l'adeguatezza e
proporzionalità, in ossequio al criterio dell'extrema ratio.
(Cass. pen., Sez. VI, n. 43108/2011)
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Criteri di scelta delle sanzioni interdittive - segue
Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a
determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.
L’interdizione dall’esercizio di un’attività comporta la sospensione ovvero la
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento
dell’attività.
Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di
altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
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Criteri di scelta delle sanzioni interdittive - segue
In caso di pluralità di illeciti commessi dall’ente
con una unica azione od omissione ovvero
commessi nello svolgimento di una medesima
attività quando ricorrono le condizioni per
l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica
quella prevista per l'illecito più grave.
(Art. 21, II comma)
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Articolo 16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1.Può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente ha
tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre
volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività.
2. Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni
o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli
ultimi sette anni.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai
quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva
dall’esercizio dell’attività e non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17.
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Riparazione delle conseguenze del reato (Art. 17)
Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi;
c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca
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Pubblicazione della sentenza di condanna (Art. 18 )
La pubblicazione della sentenza di condanna può
essere disposta quando viene applicata una sanzione
interdittiva.
La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi
dell’articolo 36 del codice penale nonché mediante
affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale.
La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura
della cancelleria del giudice, a spese dell’ente.
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Articolo 19 Confisca
1. Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo
che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono
fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del
comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro,
beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto
del reato.
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Confisca - segue
In tema di responsabilità da reato degli enti, la
confisca del profitto del reato presupposto, in
quanto sanzione principale ed autonoma, ha natura
obbligatoria, anche nella forma per equivalente.
(Cass. Pen., sez. VI, 10.01.2013, n. 19051)
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Confisca - segue
La confisca per equivalente è idonea a superare ogni difficoltà
relativa all’l'individuazione dei beni in cui si "incorpora" il
profitto iniziale, nonché a ovviare ai limiti che incontra la
confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il
reimpiego. Ciò comporta che tale confisca può riguardare beni
che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità
individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto
con il singolo reato. (Cassazione penale, sez. I, 27 ottobre
2009, n. 42894)
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Confisca - segue
La ratio della "confisca per equivalente" è quella di privare il
reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività
criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredirne
l'oggetto principale, ossia i beni costituenti il profitto o il
prezzo del reato, stante la capacità dissuasiva e disincentivante
di tale strumento, che è una vera e propria sanzione.
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Confisca - segue
In tema di responsabilità da reato degli enti
collettivi, il profitto del reato oggetto del sequestro
preventivo funzionale alla confisca è costituito dal
vantaggio economico di diretta e immediata
derivazione causale dal reato presupposto ed è
concretamente determinato al netto dell'effettiva
utilità eventualmente conseguita dal danneggiato
dal reato.
(Cass. pen, sez. II, 16 aprile 2009, n. 20506)
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Confisca - segue
In tema di responsabilità degli enti, l'utilità
economica ricavata dalla persona giuridica a
seguito della consumazione di una truffa non può
essere confiscata come profitto del reato, nemmeno
per equivalente, quando la stessa sia stata già
restituita al soggetto danneggiato. (Cass. Pen.,
sez. II, 16 novembre 2011, n. 45054)
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Confisca - segue
In tema di reati commessi nell'interesse della persona giuridica, il
sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui
beni della persona fisica non richiede, per la sua legittimità, la
preventiva escussione del patrimonio dell'ente. (Cass. Pen., sez.
III, n. 7138)
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Confisca - segue
Il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca
ai sensi dell'art. 19 d.lg. n. 231 del 2001, non deve essere
preceduto, a pena di nullità, dalla informazione sul diritto di
difesa prevista dall'art. 369 bis c.p.p., in quanto si tratta di un
atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quale
non è previsto il previo avviso al difensore.
(Cass. Pen., sez. II, n. 23189 del 25 maggio 2005)
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Confisca - segue
In tema di reati commessi nell'interesse della persona
giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la
sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio
dell'ente.
(Cass. Pen., sez. III, n. 7138)
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Confisca per equivalente
L'art. 322Ter c.p. disciplina l'istituto della confisca per
equivalente prevedendo tre condizioni fondamentali:
A) che sia accertato un profitto del reato;
B) che tale profitto non sia rinvenibile nel patrimonio del
condannato o indagato,
C) che i beni che si vanno ad aggredire siano nella
“disponibilità” del soggetto che si va a colpire con la misura
ablativa.
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Nozione di «disponibilità»
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente (art. 322-ter cod. pen.) può essere
applicato ai beni anche nella sola disponibilità
dell'indagato per quest'ultima intendendosi, al pari
della nozione civilistica del possesso, tutte quelle
situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera
degli interessi economici del reo, ancorché il potere
dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di
terzi.
(Cass. Pen., 15210/12)
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Nozione di «disponibilità»
La nozione penalistica di proprietà, ai fini
dell'interpretazione della norma sulla confisca
per equivalente, si identifica nella disponibilità,
da parte dell'indagato, del bene, anche qualora
questo sia formalmente intestato a terzi estranei.
(Cass. Pen. n. 24530/13)
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Responsabilità da organizzazione difettosa
L'amministratore è responsabile nei confronti di
dell’Ente per non aver adottato un adeguato modello
organizzativo in violazione del suo dovere di curare
l'assetto organizzativo dell'impresa
(Trib. di Milano - Sezione Civile, 13.02.2008, n.
1774)
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La responsabilità da reato