VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
28 febbraio 2014 - Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma
"LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DEI RISCHI 231"
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti
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La Responsabilità
Art. 5. D.Lgs. 231/01
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
a) dai soggetti cd. Apicali
b) da persone sottoposte all’altrui direzione o vigilanza
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito
nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
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Reati presupposto di recente introduzione
D.Lgs. 121/11
Reati ambientali
D.Lgs. 109/2012
Corruzione tra privati e Induzione
indebita a dare o promettere utilità
Legge 190/2012
Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è
irregolare
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La Responsabilità
Art. 6 D.Lgs. 231/01
1. Se il reato è stato commesso dai cd. soggetti apicali, l'ente non
risponde se prova:
a) l’adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del
fatto, di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi;
b) l’affidamento della vigilanza e dell’osservanza del Modello all’ODV e
una idonea vigilanza da parte dello stesso;
c)
elusione fraudolenta del Modello
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La Responsabilità
Art. 7 D.Lgs. 231/01
1. Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione
l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. E’ esclusa l'inosservanza se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato
un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire
reati della specie di quello verificatosi.
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Modello Organizzativo
Il Modello Organizzativo è un vestito su misura.
Il processo di formazione di un Modello Organizzativo:
 Identificazione dei rischi;
 Progettazione o adeguamento del sistema di controllo;
 Redazione del Modello e del Codice Etico.
PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE DIVERSE
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Principi di controllo
“Ogni operazione, transazione, azione deve essere
verificabile, documentata, coerente e congrua”
“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”
“Documentazione dei controlli”
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Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza
Attività di vigilanza e controllo;
Aggiornamento del modello organizzativo;
Attività di formazione.
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Giurisprudenza
La valutazione del Giudice è duplice:
• sull’idoneità del modello
• sull’efficacia della sua attuazione.
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Giurisprudenza
Ipotesi di inidoneità
• Mera trasposizione delle norme nel Modello.
• Attività di formazione indifferenziata e/o scarsamente dettagliata.
• Mancata previsione di sanzioni nei confronti dei soggetti apicali.
• Genericità della sezione relativa alla mappatura dei reati, all’individuazione
delle aree di rischio e delle procedure di prevenzione.
• Mancato l’obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori di riferire
all’organismo di vigilanza in caso di violazioni del Modello.
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Giurisprudenza
Cassazione con rinvio n. 4677 del 30 gennaio 2014
1.
Reato commesso  non necessariamente il Modello è
inadeguato
2.
Valutazione del Modello concretamente adottato dall‘ente
3.
Iniziativa e controllo dell’ODV effettivi e non meramente "cartolari”
4.
Elusione fraudolenta del Modello
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La responsabilità degli amministratori
Art. 2381 c.c.:
Gli organi delegati: curano che l’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa
Il consiglio di amministrazione: sulla base delle informazioni ricevute
valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società.
Art. 2403 c.c.:
Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento
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La responsabilità degli amministratori
L’amministratore che non abbia adottato il Modello, ove la sua condotta
negligente abbia causato la condanna della società per responsabilità
amministrativa, risponde, oltre che per l’illecito eventualmente commesso
quale soggetto in posizione apicale, anche nei confronti della società per i
danni derivanti alla stessa dalla mancata predisposizione del modello.
Massima non ufficiale
(Tribunale Milano Sez. VIII Civ., 13.02.2008, n. 1774)
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La responsabilità degli amministratori
L’adozione del Modello: onere o obbligo?
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VI Congresso Padova - Studio Legale Coratella