IMMOBILI
AZIENDE
61.610
9.300
BENI MOBILI REGISTRATI
27.644
BENI MOBILI
BENI FINANZIARI
20.341
14.991
Totale: 133.886*
*fonte Ministero della Giustizia relazione al Parlamento del 30/09/2014
DENARO
€ 3.486.998.037,00 **
** fonte relazione FUG al 30/06/2014
Confisca: dal latino cum + fiscus (tesoro pubblico)
da cui il concetto di acquisizione di un bene nella disponibilità, oggi dello Stato, un tempo dell'imperatore
LE CONFISCHE DEI PATRIMONI ILLECITI
TIPOLOGIA DI CONFISCHE
CONFISCA TRADIZIONALE
Art. 240 c.p.:
a) comma 1° confisca obbligatoria;
b) comma 2° confisca facoltativa;
La confisca tradizionale consente di sottrarre i
profitti del reato solo se è stato accertato che il
bene da confiscare sia collegato da un nesso
causale con lo stesso (c.d. nesso di
pertinenzialità) costituisca, cioè, il diretto
frutto del reato oggetto del procedimento
penale,
impedendo
di
procedere
all’applicazione della confisca nell'ipotesi in cui
i beni derivanti dal reato siano stati distrutti,
nascosti, o alienati ad acquirenti in buona fede.
natura: Misura di sicurezza
(Applicazione retroattiva ex art. 200 c.p. )
ALTRE IPOTESI DI CONFISCA
MISURE DI PREVENZIONE
Confisca di valore equivalente
Confisca allargata
Introdotta per evitare
l’accertamento del “rapporto di
pertinenzialità”
Art. 12 sexies
D.L. n. 306/92
Art. 322 ter c.p.
Art. 640 quater c.p.
Art. 648 quater c.p.
Confisca antimafia
- Legge 31 maggio 1965 n. 575
Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,
anche straniere
-Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Art. 644 quater c.p.
Art. 2641 c.c.
Altre ipotesi previste in leggi speciali
(TUIF, TUI, Legislazione tributaria)
natura: SANZIONE
(Applicazione NON retroattiva)
(Cass. Pen., 8 maggio 2008, n. 21566)
Natura: Misura di sicurezza
(applicazione retroattiva ex art. 200 c.p.)
Sentenza «Spinelli»
Cassazione Sezioni Unite 2 febbraio 2015 (udienza 26/06/2014)
«La confisca di prevenzione mantiene la propria natura di misura
preventiva e “non sanzionatoria”, equiparabile alle misure di
sicurezza e, dunque, rimane soggetta al regime di retroattività di
cui all’art. 200 c.p.»
Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere
Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa
Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)
relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea
Applicazione delle misure di prevenzione personali previste dalla legge n. 1423/1956 (obbligo di residenza, sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, obbligo di soggiorno) anche ai c.d. “pericolosi qualificati” ossia agli indiziati di appartenere ad
associazioni mafiose.
Introduzione nel codice penale dell’art. 416 rubricato “associazione per delinquere”
legge Rognoni - La Torre
(legge 646/1982)
decreto legge n. 230/1989,
convertito con mod. dalla legge n. 282/1989
Legge 109/96
l’art. 416 bis cod. pen.
«associazione a delinquere di stampo mafioso»
misure di prevenzione patrimoniali
(sequestro e confisca)
nomina di un amministratore
con il compito di provvedere alla
conservazione
e all’amministrazione dei beni
Riutilizzo sociale dei beni confiscati
Applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali
decreto legge n. 92/2008
convertito con mod. dalla legge n. 125/2008
Legge 94/2009
Applicazione delle misure patrimoniali anche in caso di morte del proposto
Le misure patrimoniali possono essere richieste e applicate indipendentemente dalla
pericolosità sociale del proposto
Decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4,
convertito con modificazioni dalla legge 31
marzo 2010, n. 50
Istituzione dell'ANBSC
D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia
 ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa,
nonché la loro armonizzazione ed il loro coordinamento con la disciplina istitutiva
dell’Agenzia nazionale;
 recepimento di alcuni dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di
merito;
FINALITA’
Prevenire la commissione di reati da parte dei soggetti indiziati di appartenere ad una associazione
mafiosa o similare o di altri delitti tassativamente indicati nell’art. 16 del codice antimafia
SI PRESCINDE DALL’ACCERTAMENTO DELLA PENALE RESPONSABILITA’
Disponibilità del bene
(diretta o indiretta) da parte del proposto;
PRESUPPOSTI
(art. 20 Cod. Ant.)
Presunta provenienza illecita del bene
(o perché di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero
perché costituisce il frutto di attività illecite o ne costituisce il reimpiego)
NATURA
misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antimafia
ex lege 575/65 (Cassazione, Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella)
Per il sequestro occorre che all’indagato sia contestato un fatto di reato previsto nell’art. 12 sexies
Per la confisca occorre LA CONDANNA per uno dei reati menzionati nell’art. 12 sexies
PRESUPPOSTI
Disponibilità diretta o indiretta del bene
Sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto e la mancata
lecita provenienza dei beni stessi
SEQUESTRO E CONFISCA DEI BENI
(art. 110 D.Lgs 159/2011)
I beni possono essere sequestrati e successivamente confiscati nell'ambito di
due distinti procedimenti:
Procedimenti di prevenzione
ex lege 575/1965 e s.m.i.
(oggi codice antimafia)
Procedimenti penali
finalizzati alla confisca ex art.12 sexies DL 306/92
Tribunale Penale
Sezione Specializzata Misure di Prevenzione
Tribunale Penale
SCHEMA PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO/DESTINAZIONE
FASE AMMINISTRATIVA
FASE GIUDIZIARIA
Sottofase 1
Amministratore
giudiziario
Assegnazione
provvisoria dei beni
Coadiutore
Assegnazione
provvisoria dei beni
MONITORAGGIO E ACQUISIZIONE DI DATI
Gestione
dell’ANBSC
Coadiutore
Destinazione dei
beni confiscati
Collettività
Sequestro MP/
sequestro penale sino
a UP
Amministrazione dei
beni
(ANBSC)
Confisca definitiva
Autorità giudiziaria
Confisca 1°grado MP/post UP
Criminalità organizzata
Sottofase 2
LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI:
FINALITA’ DELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA:
Con la destinazione del bene agli aventi diritto si raggiunge il fine ultimo della
legislazione antimafia che è quello di restituire i patrimoni illeciti a coloro che
hanno subito il fenomeno criminale (Enti territoriali e Stato).
Criminalità
organizzata
Sequestro/
confisca
Patrimonio
dello Stato
GESTIONE
Destinazione
Reimpiego
socioeconomicoistituzionale
La competenza dell'Agenzia del demanio fino alla legge 15 luglio 2009, n. 94
Fino alla legge 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l’8 agosto 2009, la gestione e la destinazione dei beni
confiscati erano affidate all'Agenzia del Demanio
Sequestro/
Confisca
Patrimonio
dello Stato
Agenzia del Demanio
Criminalità
organizzata
Presa in carico del bene
Richiesta pareri
Prefetture ed Enti
pubblici e territoriali
Destinazione e
assegnazione a Ente
interessato
Consegna del bene
all’Ente assegnatario
Gestione eventuali
criticità
Collettività
Le Prefetture – dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 alla legge 31 marzo 2010, n. 50
Con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 la destinazione dei beni confiscati è stata affidata alle
Prefetture, la gestione è rimasta all'Agenzia del Demanio
Sequestro/
Confisca
Patrimonio
dello Stato
Agenzia del Demanio
Criminalità
organizzata
Presa in carico del bene
Richiesta pareri
Prefetture ed Enti
pubblici e territoriali
Gestione eventuali
criticità
Destinazione e
assegnazione a Ente
interessato
Consegna del bene
all’Ente assegnatario
PREFETTURE
Collettività
Decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50
FASE GIUDIZIARIA
Sottofase 1
Amministratore
giudiziario
Assegnazione
provvisoria dei beni
Coadiutore
Assegnazione
provvisoria dei beni
MONITORAGGIO E ACQUISIZIONE DI DATI
Gestione
dell’ANBSC
Coadiutore
Destinazione dei
beni confiscati
Collettività
Sequestro MP/
sequestro penale sino
a UP
Amministrazione dei
beni
(ANBSC)
Confisca definitiva
Autorità giudiziaria
Sottofase 2
Confisca 1°grado MP/post UP
Criminalità organizzata
FASE AMMINISTRATIVA
Articolazione territoriale dell'ANBSC
Reggio Calabria
Nuclei di
supporto presso
le Prefetture
Sede Nazionale
Roma
Palermo
Milano
Napoli
Sede Territoriale
Sede Territoriale
Sede Territoriale
Sede Territoriale
LA DESTINAZIONE DEI BENI
Restituire i patrimoni illeciti a coloro che hanno subito il fenomeno criminale (Enti
territoriali e Stato).
Tale finalità può essere conseguita:
a) Nella fase giudiziaria tramite la c.d. assegnazione provvisoria;
b) Nella fase amministrativa, con la destinazione del bene sulla base di un formale
provvedimento di destinazione;
FASE GIUDIZIARIA: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – I PROTOCOLLI DI INTESA
L'assegnazione provvisoria consente di anticipare gli effetti della destinazione del bene,
favorendo l'immediata disponibilità del bene da parte degli aventi diritto.
Protocollo di intesa del 10 marzo 2014 tra:
FASE GIUDIZIARIA: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
BENEFICI DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA:
(vandalizzazione - case study)
«Scarface»
Durante la fase giudiziaria
Subito dopo la confisca definitiva
FASE GIUDIZIARIA: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
BENEFICI DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA:
(vandalizzazione - case study)
Durante la fase giudiziaria
Subito dopo la confisca definitiva
FASE AMMINISTRATIVA – CONFISCA DEFINITIVA – LA DESTINAZIONE DEI BENI
Confisca definitiva
Beni
NON immediatamente
destinabili
ANBSC
PROFILATURA TECNICO-GIURIDICA
Risoluzione
criticità
«documento di sintesi»
DEL BENE
Beni
destinabili
Avvio istruttoria per la destinazione
Proposta di destinazione al Consiglio direttivo ed eventuale
delibera dello stesso
Decreto di destinazione
Consegna
Monitoraggio
Criticità: Beni Immobili in gestione dell’ANBSC¹:
Beni in gestione
3.995
Beni con criticità
Beni senza criticità
2649
1.346
Beni senza
criticità
33%
Beni con
criticità
67%
Beni con criticità
¹fonte ANBSC al 7 gennaio 2013
Beni senza criticità
Roma
Lazio
Beni confiscati in via definivita
Le procedure di destinazione
BENI IMMOBILI: POSSIBILI DESTINAZIONI
art. 56, comma 2
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5
DESTINAZIONI PREVISTE DAL TESTO UNICO ANTIMAFIA
(art. 48 e 112 T.U.A.)
MANTENIMENTO
TRASFERIMENTO
al patrimonio dello Stato
al patrimonio degli enti territoriali
art. 48
comma 3 lett. A
art. 48
comma 3 lett. B
(Beni immobili per scopi turistici)
DISTRUZIONE
O
DEMOLIZIONE
art. 112, comma 2
CONCESSIONE
Gestione diretta o indiretta
art. 48, comma 3 lett. C-D
VENDITA
1.
2.
3.
4.
5.
Finalità:
Giustizia;
Ordine pubblico;
Protezione civile;
Usi governativi;
Usi
pubblici
connessi
ad
attività
istituzionali
Finalità
economiche
dell’ANBSC
Limitazioni ex art. 48 , comma 5
a)
b)
c)
d)
e)
Extrema ratio;
Limite valore base asta (80%);
Platea di soggetti limitata;
Accertamenti antimafia su acquirente;
Divieto di alienazione per successivi 5
anni
BENI AZIENDALI: POSSIBILI DESTINAZIONI
VENDITA
scelta del
cessionario
o affittuario
LICITAZIONE PRIVATA
TRATTATIVA PRIVATA
Individuazione
provvisoria acquirente
o affittuario
BENI
AZIENDALI
AFFITTO
Accertamenti
antimafia
A titolo ONEROSO
a società e imprese
pubbliche o private
OUT
A titolo
GRATUITO
Alla cooperativa di lavoratori dipendenti
dell’impresa confiscata
LIQUIDAZIONE
Accertamenti
antimafia
Stipula atto
ALTRE TIPOLOGIE DI BENI: POSSIBILI DESTINAZIONI
SOMME DI DENARO
VERSAMENTO FUG
Licitazione privata
Accertamento antimafia
VENDITA
Trattativa privata
BENI
MOBILI
ANCHE REGISTRATI
ROTTAMAZIONE/DIST
RUZIONE
Radiazione Registro
Pubblico
Stipula atto
CESSIONE GRATUITA
TITOLI E PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
Assegnazione FF.OO.
Licitazione privata
valutazione
VENDITA
prelazione
Trattativa privata
L‘ANBSC provvede a monitorare l’uso effettivo del bene in conformità con il decreto di destinazione,
anche avvalendosi dei Nuclei di supporto prefettizi.
L’ANBSC può disporre la revoca del decreto di destinazione nei seguenti casi:
a) mancata destinazione del bene entro un anno;
b) mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate;
c) negli altri casi stabiliti dalla legge (art. 112, comma 4, lett. h), ad esempio quando si accerta che
il bene, per interposta persona, è rientrato nella disponibilità del proposto.
Roma
Lazio
Gli usi sociali dopo la confisca definitiva
Case study: tenuta agricola Arena
Sicilia
Trapani
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