IMMOBILI AZIENDE 61.610 9.300 BENI MOBILI REGISTRATI 27.644 BENI MOBILI BENI FINANZIARI 20.341 14.991 Totale: 133.886* *fonte Ministero della Giustizia relazione al Parlamento del 30/09/2014 DENARO € 3.486.998.037,00 ** ** fonte relazione FUG al 30/06/2014 Confisca: dal latino cum + fiscus (tesoro pubblico) da cui il concetto di acquisizione di un bene nella disponibilità, oggi dello Stato, un tempo dell'imperatore LE CONFISCHE DEI PATRIMONI ILLECITI TIPOLOGIA DI CONFISCHE CONFISCA TRADIZIONALE Art. 240 c.p.: a) comma 1° confisca obbligatoria; b) comma 2° confisca facoltativa; La confisca tradizionale consente di sottrarre i profitti del reato solo se è stato accertato che il bene da confiscare sia collegato da un nesso causale con lo stesso (c.d. nesso di pertinenzialità) costituisca, cioè, il diretto frutto del reato oggetto del procedimento penale, impedendo di procedere all’applicazione della confisca nell'ipotesi in cui i beni derivanti dal reato siano stati distrutti, nascosti, o alienati ad acquirenti in buona fede. natura: Misura di sicurezza (Applicazione retroattiva ex art. 200 c.p. ) ALTRE IPOTESI DI CONFISCA MISURE DI PREVENZIONE Confisca di valore equivalente Confisca allargata Introdotta per evitare l’accertamento del “rapporto di pertinenzialità” Art. 12 sexies D.L. n. 306/92 Art. 322 ter c.p. Art. 640 quater c.p. Art. 648 quater c.p. Confisca antimafia - Legge 31 maggio 1965 n. 575 Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere -Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia Art. 644 quater c.p. Art. 2641 c.c. Altre ipotesi previste in leggi speciali (TUIF, TUI, Legislazione tributaria) natura: SANZIONE (Applicazione NON retroattiva) (Cass. Pen., 8 maggio 2008, n. 21566) Natura: Misura di sicurezza (applicazione retroattiva ex art. 200 c.p.) Sentenza «Spinelli» Cassazione Sezioni Unite 2 febbraio 2015 (udienza 26/06/2014) «La confisca di prevenzione mantiene la propria natura di misura preventiva e “non sanzionatoria”, equiparabile alle misure di sicurezza e, dunque, rimane soggetta al regime di retroattività di cui all’art. 200 c.p.» Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea Applicazione delle misure di prevenzione personali previste dalla legge n. 1423/1956 (obbligo di residenza, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, obbligo di soggiorno) anche ai c.d. “pericolosi qualificati” ossia agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Introduzione nel codice penale dell’art. 416 rubricato “associazione per delinquere” legge Rognoni - La Torre (legge 646/1982) decreto legge n. 230/1989, convertito con mod. dalla legge n. 282/1989 Legge 109/96 l’art. 416 bis cod. pen. «associazione a delinquere di stampo mafioso» misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) nomina di un amministratore con il compito di provvedere alla conservazione e all’amministrazione dei beni Riutilizzo sociale dei beni confiscati Applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali decreto legge n. 92/2008 convertito con mod. dalla legge n. 125/2008 Legge 94/2009 Applicazione delle misure patrimoniali anche in caso di morte del proposto Le misure patrimoniali possono essere richieste e applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto Decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 Istituzione dell'ANBSC D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, nonché la loro armonizzazione ed il loro coordinamento con la disciplina istitutiva dell’Agenzia nazionale; recepimento di alcuni dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito; FINALITA’ Prevenire la commissione di reati da parte dei soggetti indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa o similare o di altri delitti tassativamente indicati nell’art. 16 del codice antimafia SI PRESCINDE DALL’ACCERTAMENTO DELLA PENALE RESPONSABILITA’ Disponibilità del bene (diretta o indiretta) da parte del proposto; PRESUPPOSTI (art. 20 Cod. Ant.) Presunta provenienza illecita del bene (o perché di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero perché costituisce il frutto di attività illecite o ne costituisce il reimpiego) NATURA misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antimafia ex lege 575/65 (Cassazione, Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella) Per il sequestro occorre che all’indagato sia contestato un fatto di reato previsto nell’art. 12 sexies Per la confisca occorre LA CONDANNA per uno dei reati menzionati nell’art. 12 sexies PRESUPPOSTI Disponibilità diretta o indiretta del bene Sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto e la mancata lecita provenienza dei beni stessi SEQUESTRO E CONFISCA DEI BENI (art. 110 D.Lgs 159/2011) I beni possono essere sequestrati e successivamente confiscati nell'ambito di due distinti procedimenti: Procedimenti di prevenzione ex lege 575/1965 e s.m.i. (oggi codice antimafia) Procedimenti penali finalizzati alla confisca ex art.12 sexies DL 306/92 Tribunale Penale Sezione Specializzata Misure di Prevenzione Tribunale Penale SCHEMA PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO/DESTINAZIONE FASE AMMINISTRATIVA FASE GIUDIZIARIA Sottofase 1 Amministratore giudiziario Assegnazione provvisoria dei beni Coadiutore Assegnazione provvisoria dei beni MONITORAGGIO E ACQUISIZIONE DI DATI Gestione dell’ANBSC Coadiutore Destinazione dei beni confiscati Collettività Sequestro MP/ sequestro penale sino a UP Amministrazione dei beni (ANBSC) Confisca definitiva Autorità giudiziaria Confisca 1°grado MP/post UP Criminalità organizzata Sottofase 2 LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI: FINALITA’ DELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Con la destinazione del bene agli aventi diritto si raggiunge il fine ultimo della legislazione antimafia che è quello di restituire i patrimoni illeciti a coloro che hanno subito il fenomeno criminale (Enti territoriali e Stato). Criminalità organizzata Sequestro/ confisca Patrimonio dello Stato GESTIONE Destinazione Reimpiego socioeconomicoistituzionale La competenza dell'Agenzia del demanio fino alla legge 15 luglio 2009, n. 94 Fino alla legge 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l’8 agosto 2009, la gestione e la destinazione dei beni confiscati erano affidate all'Agenzia del Demanio Sequestro/ Confisca Patrimonio dello Stato Agenzia del Demanio Criminalità organizzata Presa in carico del bene Richiesta pareri Prefetture ed Enti pubblici e territoriali Destinazione e assegnazione a Ente interessato Consegna del bene all’Ente assegnatario Gestione eventuali criticità Collettività Le Prefetture – dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 alla legge 31 marzo 2010, n. 50 Con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 la destinazione dei beni confiscati è stata affidata alle Prefetture, la gestione è rimasta all'Agenzia del Demanio Sequestro/ Confisca Patrimonio dello Stato Agenzia del Demanio Criminalità organizzata Presa in carico del bene Richiesta pareri Prefetture ed Enti pubblici e territoriali Gestione eventuali criticità Destinazione e assegnazione a Ente interessato Consegna del bene all’Ente assegnatario PREFETTURE Collettività Decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 FASE GIUDIZIARIA Sottofase 1 Amministratore giudiziario Assegnazione provvisoria dei beni Coadiutore Assegnazione provvisoria dei beni MONITORAGGIO E ACQUISIZIONE DI DATI Gestione dell’ANBSC Coadiutore Destinazione dei beni confiscati Collettività Sequestro MP/ sequestro penale sino a UP Amministrazione dei beni (ANBSC) Confisca definitiva Autorità giudiziaria Sottofase 2 Confisca 1°grado MP/post UP Criminalità organizzata FASE AMMINISTRATIVA Articolazione territoriale dell'ANBSC Reggio Calabria Nuclei di supporto presso le Prefetture Sede Nazionale Roma Palermo Milano Napoli Sede Territoriale Sede Territoriale Sede Territoriale Sede Territoriale LA DESTINAZIONE DEI BENI Restituire i patrimoni illeciti a coloro che hanno subito il fenomeno criminale (Enti territoriali e Stato). Tale finalità può essere conseguita: a) Nella fase giudiziaria tramite la c.d. assegnazione provvisoria; b) Nella fase amministrativa, con la destinazione del bene sulla base di un formale provvedimento di destinazione; FASE GIUDIZIARIA: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – I PROTOCOLLI DI INTESA L'assegnazione provvisoria consente di anticipare gli effetti della destinazione del bene, favorendo l'immediata disponibilità del bene da parte degli aventi diritto. Protocollo di intesa del 10 marzo 2014 tra: FASE GIUDIZIARIA: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BENEFICI DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: (vandalizzazione - case study) «Scarface» Durante la fase giudiziaria Subito dopo la confisca definitiva FASE GIUDIZIARIA: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BENEFICI DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: (vandalizzazione - case study) Durante la fase giudiziaria Subito dopo la confisca definitiva FASE AMMINISTRATIVA – CONFISCA DEFINITIVA – LA DESTINAZIONE DEI BENI Confisca definitiva Beni NON immediatamente destinabili ANBSC PROFILATURA TECNICO-GIURIDICA Risoluzione criticità «documento di sintesi» DEL BENE Beni destinabili Avvio istruttoria per la destinazione Proposta di destinazione al Consiglio direttivo ed eventuale delibera dello stesso Decreto di destinazione Consegna Monitoraggio Criticità: Beni Immobili in gestione dell’ANBSC¹: Beni in gestione 3.995 Beni con criticità Beni senza criticità 2649 1.346 Beni senza criticità 33% Beni con criticità 67% Beni con criticità ¹fonte ANBSC al 7 gennaio 2013 Beni senza criticità Roma Lazio Beni confiscati in via definivita Le procedure di destinazione BENI IMMOBILI: POSSIBILI DESTINAZIONI art. 56, comma 2 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 DESTINAZIONI PREVISTE DAL TESTO UNICO ANTIMAFIA (art. 48 e 112 T.U.A.) MANTENIMENTO TRASFERIMENTO al patrimonio dello Stato al patrimonio degli enti territoriali art. 48 comma 3 lett. A art. 48 comma 3 lett. B (Beni immobili per scopi turistici) DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE art. 112, comma 2 CONCESSIONE Gestione diretta o indiretta art. 48, comma 3 lett. C-D VENDITA 1. 2. 3. 4. 5. Finalità: Giustizia; Ordine pubblico; Protezione civile; Usi governativi; Usi pubblici connessi ad attività istituzionali Finalità economiche dell’ANBSC Limitazioni ex art. 48 , comma 5 a) b) c) d) e) Extrema ratio; Limite valore base asta (80%); Platea di soggetti limitata; Accertamenti antimafia su acquirente; Divieto di alienazione per successivi 5 anni BENI AZIENDALI: POSSIBILI DESTINAZIONI VENDITA scelta del cessionario o affittuario LICITAZIONE PRIVATA TRATTATIVA PRIVATA Individuazione provvisoria acquirente o affittuario BENI AZIENDALI AFFITTO Accertamenti antimafia A titolo ONEROSO a società e imprese pubbliche o private OUT A titolo GRATUITO Alla cooperativa di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata LIQUIDAZIONE Accertamenti antimafia Stipula atto ALTRE TIPOLOGIE DI BENI: POSSIBILI DESTINAZIONI SOMME DI DENARO VERSAMENTO FUG Licitazione privata Accertamento antimafia VENDITA Trattativa privata BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI ROTTAMAZIONE/DIST RUZIONE Radiazione Registro Pubblico Stipula atto CESSIONE GRATUITA TITOLI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Assegnazione FF.OO. Licitazione privata valutazione VENDITA prelazione Trattativa privata L‘ANBSC provvede a monitorare l’uso effettivo del bene in conformità con il decreto di destinazione, anche avvalendosi dei Nuclei di supporto prefettizi. L’ANBSC può disporre la revoca del decreto di destinazione nei seguenti casi: a) mancata destinazione del bene entro un anno; b) mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate; c) negli altri casi stabiliti dalla legge (art. 112, comma 4, lett. h), ad esempio quando si accerta che il bene, per interposta persona, è rientrato nella disponibilità del proposto. Roma Lazio Gli usi sociali dopo la confisca definitiva Case study: tenuta agricola Arena Sicilia Trapani