Case of Müller and others v. Switzerland
(Application no.10737/84)
28 Maggio 1988
I FATTI
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Friburgo 1981: esposizione di arte contemporanea
sponsorizzata ed aperta a tutta la popolazione
J.F.Müller: dipinge 3 quadri raffiguranti rapporti
sessuali tra uomini ed animali (masturbazione, petting,
sodomia)
Una minorenne, suo padre ed un altro signore
denunciano le opere per oscenità
I FATTI
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Sequestro delle opere ex 204 Cod.Pen.
Multa di 300 franchi e confisca (in luogo della
distruzione) delle opere da parte del giudice di primo
grado
Consegna dei dipinti al Museo di Arte e Storia di
Friburgo
Ricorsi di Müller e altri presso tutti i gradi di giustizia
cantonali fino alla Corte di Cassazione Federale
(1983)
I FATTI
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Conferma della sentenza di primo grado in tutte le
successive istanze
1988: restituzione dei dipinti confiscati (caso Rey e
caso Fahrner)
1985: ricorso davanti alla Corte di Strasburgo contro la
Svizzera per violazione dell'art. 10 par. 1-2 CEDU
(Libertà di espressione)
POSIZIONE RICORRENTE
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Soggetti ricorrenti: Mr Josef Felix Müller, nove
residenti in Svizzera
I ricorrenti lamentano: violazione dell'art. 10
CEDU in seguito alla loro condanna e alla
confisca dei propri dipinti
POSIZIONE RICORRENTE
Si tratta di diritto alla libertà d'espressione

Muller dipinge ed espone i lavori, gli altri nove permettono
l’esposizione delle sue opere al “Fri-Art 81”.

E’ esercizio dell’art.10 anche se detta norma non specifica
in dettaglio le diverse forme di espressione.

Concetto ribadito anche nell’art.19 §2 della Convenzione
sui diritti civili e politici, che include nel diritto alla libertà di
espressione, la trasmissione di informazioni e idee in forma di
arte.
POSIZIONE RICORRENTE
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La condanna del Tribunale alla confisca e alla multa
non è lecita in quanto non rispetta l’art.10 §2 .
Perché sia ammessa una compressione del diritto alla
libertà di espressione devono sussistere, in base
all’art.10 §2, tre livelli di analisi:
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prescrizione di diritto

legittimità del fine perseguito

necessità in una società democratica
POSIZIONE RICORRENTE


I ricorrenti si adoperano per far emergere il tentativo e
lo sforzo scientifico ed artistico nelle proprie opere. La
qualità e la fama dell'artista viene riconosciuta in
udienza del 24 settembre 1982 da Mr. JeanChristophe Ammann.
La condanna dei ricorrenti costituisce quindi violazione
della loro libertà di espressione.
POSIZIONE RICORRENTE


Il pubblico che partecipa ad eventi culturali
contemporanei sa di trovarsi di fronte ad opere
culturali di sensibilità moderna dove prevale un certo
simbolismo. In caso di non gradimento è sufficiente
passare oltre all’opera esposta, non c’è obbligo né
imposizione da parte dell’artista di visione.
Non c’è quindi pericolo di urtare la morale o la
sicurezza della società pubblica. Non c’è legittimità nel
comminare una pena pecuniaria e la confisca non
risponde nemmeno ad esigenze di sicurezza pubblica
e contrasta con art.10 §2.
POSIZIONE RICORRENTE


Non c’è sufficiente precisione nel dettato dell’art.204.
La formulazione e l’interpretazione, data dalla Corte
cantonale di Friburgo, al termine “osceno” contenuto
nell’articolo è troppo vaga per permettere all’individuo
di regolare la propria condotta e conseguentemente di
prevenire la commissione di un reato. Questo viola
l’art. 10 §2 Cedu. La prescrizione di diritto non è
rispettata.
Müller lamenta che la confisca gli provoca un lucro
cessante, facilmente troverebbe altri eventi dove
esibire quelle opere e comunque sicuramente non più
a Friburgo.
POSIZIONE GOVERNO
Questione della condanna pecuniaria dell'art. 204
- Legittimità: precedenti giurisprudenziali pubblici e disponibili
sul concetto di oscenità
- Fine perseguito: protezione della morale e dei diritti altrui
- Necessità: 1) la mostra era aperta a chiunque
2) l'autorità statale è libera di definire come
proteggere il bene legittimo
POSIZIONE GOVERNO
Questione della confisca dell'opera
- Legittimità: precedenti giurisprudenziali pubblici e disponibili
- Fine perseguito: protezione della morale e dei diritti altrui
- Necessità: 1) principio di proporzionalità: misura più lieve
2) possibilità di revocare la confisca
DECISIONE CORTE
Article 10 Freedom of expression
1 Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include
freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas
without interference by public authority and regardless of frontiers. This
article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting,
television or cinema enterprises.
2 The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and
responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions
or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic
society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety,
for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals,
for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the
disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority
and impartiality of the judiciary.
DECISIONE CORTE
Il diritto d’espressione dei ricorrenti è stato oggetto di
interferenza da parte della pubblica autorità nell’esercizio
della loro libertà d’espressione.
Non violano l’articolo 10 della convenzione se:
a.
prescritte dalla legge
b.
hanno un fine legittimo ex art. 10.2
c. necessarie in una società
raggiungere gli obiettivi dati
democratica
per
DECISIONE CORTE
1 → sulla condanna dei ricorrenti
a. misura prescritta dalla legge in quanto l’ambito nel
quale rientra la parola “osceno” richiamata dall’art. 204
c.p. è impossibile da definire con maggiore precisione
visto il settore considerato
b. lo scopo perseguito è la protezione della morale
pubblica quindi da considerarsi legittimo
c. nelle circostanze concrete del caso si ritiene che lo
Stato poteva ragionevolmente ritenere osceni i dipinti e
quindi condannare i ricorrenti ex art .204 cod. pen.
DECISIONE CORTE
1.a → sulla ”necessità”
Gli
Stati
dispongono
sull’esistenza
della
supervisione
della
di
un
MARGINE
“necessità”,
Corte
DI
valutazione
riguardo
la
APPREZZAMENTO
però
sottoposta
a
PROPORZIONALITA’
dell’interferenza e la RILEVANZA E SUFFICIENZA delle giustificazioni.
La PROTEZIONE DELLA MORALE PUBBLICA è un concetto del quale
non vi è una concezione uniforme a livello europeo, gli Stati sono perciò i
soggetti chiamati a dargli l’esatto contenuto.
DECISIONE CORTE
2 → sulla confisca delle opere
a. Essendo l’opera di interesse culturale ed impossibile da sostituire si è
ritenuta sufficiente la misura della confisca per garantire la non visione
ad un pubblico generalizzato.
b. Lo scopo è legittimo trattandosi della protezione della morale pubblica
dalla ripetizione del reato.
c. La corte ritiene non proporzionale allo scopo la misura adottata.
Trattandosi di un dipinto originale, si è impedito all’artista di esibire in altri
luoghi le sue opere anche se questo, pur potendolo fare prima, ha
richiesto solo nel 1988 la restituzione delle stesse.
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posizione ricorrente