Case of Müller and others v. Switzerland (Application no.10737/84) 28 Maggio 1988 I FATTI Friburgo 1981: esposizione di arte contemporanea sponsorizzata ed aperta a tutta la popolazione J.F.Müller: dipinge 3 quadri raffiguranti rapporti sessuali tra uomini ed animali (masturbazione, petting, sodomia) Una minorenne, suo padre ed un altro signore denunciano le opere per oscenità I FATTI Sequestro delle opere ex 204 Cod.Pen. Multa di 300 franchi e confisca (in luogo della distruzione) delle opere da parte del giudice di primo grado Consegna dei dipinti al Museo di Arte e Storia di Friburgo Ricorsi di Müller e altri presso tutti i gradi di giustizia cantonali fino alla Corte di Cassazione Federale (1983) I FATTI Conferma della sentenza di primo grado in tutte le successive istanze 1988: restituzione dei dipinti confiscati (caso Rey e caso Fahrner) 1985: ricorso davanti alla Corte di Strasburgo contro la Svizzera per violazione dell'art. 10 par. 1-2 CEDU (Libertà di espressione) POSIZIONE RICORRENTE Soggetti ricorrenti: Mr Josef Felix Müller, nove residenti in Svizzera I ricorrenti lamentano: violazione dell'art. 10 CEDU in seguito alla loro condanna e alla confisca dei propri dipinti POSIZIONE RICORRENTE Si tratta di diritto alla libertà d'espressione Muller dipinge ed espone i lavori, gli altri nove permettono l’esposizione delle sue opere al “Fri-Art 81”. E’ esercizio dell’art.10 anche se detta norma non specifica in dettaglio le diverse forme di espressione. Concetto ribadito anche nell’art.19 §2 della Convenzione sui diritti civili e politici, che include nel diritto alla libertà di espressione, la trasmissione di informazioni e idee in forma di arte. POSIZIONE RICORRENTE La condanna del Tribunale alla confisca e alla multa non è lecita in quanto non rispetta l’art.10 §2 . Perché sia ammessa una compressione del diritto alla libertà di espressione devono sussistere, in base all’art.10 §2, tre livelli di analisi: prescrizione di diritto legittimità del fine perseguito necessità in una società democratica POSIZIONE RICORRENTE I ricorrenti si adoperano per far emergere il tentativo e lo sforzo scientifico ed artistico nelle proprie opere. La qualità e la fama dell'artista viene riconosciuta in udienza del 24 settembre 1982 da Mr. JeanChristophe Ammann. La condanna dei ricorrenti costituisce quindi violazione della loro libertà di espressione. POSIZIONE RICORRENTE Il pubblico che partecipa ad eventi culturali contemporanei sa di trovarsi di fronte ad opere culturali di sensibilità moderna dove prevale un certo simbolismo. In caso di non gradimento è sufficiente passare oltre all’opera esposta, non c’è obbligo né imposizione da parte dell’artista di visione. Non c’è quindi pericolo di urtare la morale o la sicurezza della società pubblica. Non c’è legittimità nel comminare una pena pecuniaria e la confisca non risponde nemmeno ad esigenze di sicurezza pubblica e contrasta con art.10 §2. POSIZIONE RICORRENTE Non c’è sufficiente precisione nel dettato dell’art.204. La formulazione e l’interpretazione, data dalla Corte cantonale di Friburgo, al termine “osceno” contenuto nell’articolo è troppo vaga per permettere all’individuo di regolare la propria condotta e conseguentemente di prevenire la commissione di un reato. Questo viola l’art. 10 §2 Cedu. La prescrizione di diritto non è rispettata. Müller lamenta che la confisca gli provoca un lucro cessante, facilmente troverebbe altri eventi dove esibire quelle opere e comunque sicuramente non più a Friburgo. POSIZIONE GOVERNO Questione della condanna pecuniaria dell'art. 204 - Legittimità: precedenti giurisprudenziali pubblici e disponibili sul concetto di oscenità - Fine perseguito: protezione della morale e dei diritti altrui - Necessità: 1) la mostra era aperta a chiunque 2) l'autorità statale è libera di definire come proteggere il bene legittimo POSIZIONE GOVERNO Questione della confisca dell'opera - Legittimità: precedenti giurisprudenziali pubblici e disponibili - Fine perseguito: protezione della morale e dei diritti altrui - Necessità: 1) principio di proporzionalità: misura più lieve 2) possibilità di revocare la confisca DECISIONE CORTE Article 10 Freedom of expression 1 Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 2 The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary. DECISIONE CORTE Il diritto d’espressione dei ricorrenti è stato oggetto di interferenza da parte della pubblica autorità nell’esercizio della loro libertà d’espressione. Non violano l’articolo 10 della convenzione se: a. prescritte dalla legge b. hanno un fine legittimo ex art. 10.2 c. necessarie in una società raggiungere gli obiettivi dati democratica per DECISIONE CORTE 1 → sulla condanna dei ricorrenti a. misura prescritta dalla legge in quanto l’ambito nel quale rientra la parola “osceno” richiamata dall’art. 204 c.p. è impossibile da definire con maggiore precisione visto il settore considerato b. lo scopo perseguito è la protezione della morale pubblica quindi da considerarsi legittimo c. nelle circostanze concrete del caso si ritiene che lo Stato poteva ragionevolmente ritenere osceni i dipinti e quindi condannare i ricorrenti ex art .204 cod. pen. DECISIONE CORTE 1.a → sulla ”necessità” Gli Stati dispongono sull’esistenza della supervisione della di un MARGINE “necessità”, Corte DI valutazione riguardo la APPREZZAMENTO però sottoposta a PROPORZIONALITA’ dell’interferenza e la RILEVANZA E SUFFICIENZA delle giustificazioni. La PROTEZIONE DELLA MORALE PUBBLICA è un concetto del quale non vi è una concezione uniforme a livello europeo, gli Stati sono perciò i soggetti chiamati a dargli l’esatto contenuto. DECISIONE CORTE 2 → sulla confisca delle opere a. Essendo l’opera di interesse culturale ed impossibile da sostituire si è ritenuta sufficiente la misura della confisca per garantire la non visione ad un pubblico generalizzato. b. Lo scopo è legittimo trattandosi della protezione della morale pubblica dalla ripetizione del reato. c. La corte ritiene non proporzionale allo scopo la misura adottata. Trattandosi di un dipinto originale, si è impedito all’artista di esibire in altri luoghi le sue opere anche se questo, pur potendolo fare prima, ha richiesto solo nel 1988 la restituzione delle stesse.