Intervento Cosa prevedono il D.lgs.231/01 e la normativa correlata Cosa devono fare le aziende per non incorrere nelle gravi responsabilità. Quali sono i processi più importanti di un SGS e quali sono le procedure da adottare. Qual è il nuovo ruolo del Tecnico della prevenzione e il nuovo svolgimento delle inchieste. Due casi di infortunio analizzati valutati con il D.Lgs.231/01 La legge in questione … ha introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della responsabilità giuridica diretta degli enti (società, persone giuridiche ed associazioni prive di personalità giuridica) per illeciti amministrativi dipendenti da taluni reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti in posizione di vertice (es. amministratori) ovvero da persone subordinate. La “ratio” della norma è evitare che un ente possa ricevere profitto, anche indiretto, dalla commissione di un reato da parte di suoi organi di vertice o di sottoposti, perciò ne risponderà con il suo patrimonio, salvo che non provi di aver adottato dei Modelli di organizzazione o di gestione idonei a prevenire determinati reati e di aver vigilato sul funzionamento e l’osservanza di tali modelli organizzativi (tramite un Organismo di vigilanza). Non si parla di elementi di colpa ma di azioni esimenti perché nel profilo giuridico del D.Lgs. 231/01 si è tornati ad un superato “regime di responsabilità con l’inversione dell’onere della prova” ovvero l’ente è considerato responsabile (se viene riconosciuta la commissione di un reato da parte di una figura apicale o subordinata) se non dimostra di aver attuato particolari “azioni esimenti”. La responsabilità dell’ente sorge quando C’è stato un interesse o vantaggio dell’ente ? NO SI L’autore del reato è identificato ? Reato compiuto da un subordinato SI NO (apicale) L’ente dimostra l’efficacia del Modello ? NO SI Carenza o inesistenza di un Modello organizzativo Responsabilità SI SI Il giudice prova l’inefficacia del modello SI ? NO NO Responsabilità NO SI Il 10 Agosto 2007 sulla G.U. è stata pubblicata la Legge 3 Agosto 2007, n. 123, che dà il via libera al Governo per l'elaborazione del cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e che estende, dal 25 agosto 2007, all'art. 9 , l'applicabilità del D.Lgs. 231/01 alle fattispecie di reato di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro", per le quali si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Il nuovo TESTO UNICO SULLA SICUREZZA riprende, all’art. 30, l’argomento riguardante il modello di organizzazione e di gestione precisando che per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere “adottato ed efficacemente attuato” … … trattasi di un Sistema di Gestione della Sicurezza Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: … Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione … l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione … l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11. L’art. 300 riduce l’entità delle eventuali sanzioni andando a ridurre il numero minimo di quote (unità elementari di sanzione amministrativa) da associare ai casi di infortunio. Vengono inoltre apportate delle modifiche all’articolo 25-septies del D.Lgs.231/01. Riassunto sanzioni previste in caso di infortunio sul lavoro N. quote Min. 589 Omicidio colposo (+ violazione art. 55 c. II D.Lgs. 81/2008) 589 Omicidio colposo 590 Lesioni colpose gravi o gravissime Max. Controvalore Min. Max. 258.000 € 1000 Azioni interdittive Min. Max. 3 mesi 1 anno 250 500 64.500 € 129.000 € 3 mesi 1 anno 0 250 0€ 64.500 € 0 6 mesi Le quote per il loro valore determinano l’ammontare della sanzione pecuniaria che va quindi da un minimo di 0 € ad un massimo di 258.000 € (1000 quote x 258 €) per un infortunio con prognosi infausta e in aziende ad “elevato rischio” secondo i criteri dello stesso decreto. Prima di tutto le aziende devono adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione che possiede una duplice valenza: 1. se approntato in via preventiva, determina l’esenzione da responsabilità dell’ente; 2. se attuato successivamente alla commissione del reato (purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), comporta la riduzione della sanzione pecuniaria e l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive e, inoltre, la possibilità, in sede esecutiva, di richiedere la conversione della sanzione interdittiva in pecuniaria. … L’organigramma delle funzioni, che in generale ha anche lo scopo di identificare le responsabilità, può essere di tre tipologie: 1.Gerarchico: E’ il modello organizzativo più diffuso nelle imprese di piccole dimensioni. Presenta vantaggi come: unicità di comando, contatti diretti tra capo e collaboratori, chiara definizione dei compiti assegnati, certezza delle disposizioni impartite 2.Funzionale: La struttura è composta da un capo con più specialisti ed esecutori; esiste una dipendenza funzionale, ogni specialista dà ordini agli esecutori per quanto attiene alle proprie competenze (nell’ambito della propria specializzazione può dare disposizioni alle altre unità organizzative). 3.Gerarchico funzionale: Questo modello unisce il principio della unicità di comando con quello della specializzazione. Diminuisce l’autorità degli specialisti rispetto al modello funzionale. Gli specialisti assistono i capi gerarchici senza scavalcarli, per consentire loro di dare disposizioni tecnicamente corrette . Le aziende devono dotarsi anche di un “Codice etico” (o di comportamento), con riferimento ai reati considerati, quale espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato ad indicare la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell’azienda in tale ambito. Il codice etico serve pertanto a definire la direzione, i principi d’azione ed i risultati a cui tendere nella materia. In termini generali, i codici etici sono documenti ufficiali dell’ente che contengono l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei confronti dei “portatori d’interesse” [stakeholders] (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento deve essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Questo deve inoltre presidiare il sistema disciplinare verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito. L’“efficace attuazione” di un modello di organizzazione richiede, tra l’altro, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole del codice di condotta e delle procedure operative previste dal modello stesso, tanto nei confronti degli apicali, quanto nei confronti dei soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza. Per questi ultimi il potere disciplinare del datore di lavoro è sottoposto a ben precisi limiti volti a preservare la libertà e dignità del lavoratore. E’ possibile prevedere un sistema sanzionatorio diverso a seconda si tratti di: Amministratori: per questi occorre integrare lo strumento tipico del diritto societario, implementando il sistema stesso a livello statutario, con la diretta previsione di una sequenza di sanzioni ad hoc. Direttori: questi devono essere assoggettati a un sistema disciplinare comprensivo di sanzioni conservative e assistito dalle garanzie del contraddittorio procedendo secondo le prescrizioni di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. E’ possibile prevedere un sistema sanzionatorio diverso a seconda si tratti di: Sottoposti: questi, in qualità di lavoratori subordinati, devono essere assoggettati ad un sistema disciplinare, predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del codice civile e della L. 300/70 e dei vigenti CCNL, che deve contenere le regole che individuano e disciplinano l’intero sistema delle sanzioni che l’ente intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nelle procedure organizzative aziendali e nel codice di condotta, allo scopo di individuare e di definire le sanzioni applicabili e i criteri di commisurazione delle stesse.. E’ possibile prevedere un sistema sanzionatorio diverso a seconda si tratti di: Altre figure: per queste quali i consulenti, i collaboratori, gli agenti, ecc., sarà opportuno inserire nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti alcune clausole risolutive espresse che prevedano, appunto, la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di mancata osservanza delle disposizioni del codice etico o delle procedure organizzative elaborate nel modello organizzativo. La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta alla duplice firma di cui agli artt. 1341 e seguenti del codice civile. Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 02 32% 68% Altri processi Val. rischi Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 09 46% 54% Altri processi Formazione Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 10 52% 48% Altri processi Vigilanza Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 01 38% 62% Altri processi Ver. standard Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 05 33% 67% Altri processi Appalti Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 03 84% 16% Altri processi Modello organ. Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 15 44% 56% Altri processi Scelta impianti Percentuale di infortuni determinati dalla carente/insufficiente gestione del Pr. 18 82% 18% Altri processi Manutenzione 35 30 25 20 15 10 34 Pr.02 - Valutazione dei rischi 28 27 Pr.15 - Formazione dei lavoratori 24 Pr.10 - Verifica attività di vigilanza 19 Pr.01 - Verifica rispetto degli standard Pr.05 - Gestione appalti 13 8 9 Pr.13 - Mancata adozione Modello organizzativo Pr.15 - Scelta e acquisto impianti ed attrezzature 5 Pr.18 - Verifiche periodiche e manuntezione 0 Processi coinvolti su 50 infortuni gravi o gravissimi Figura cardine per l’acquisizione degli elementi che possono confermare o escludere tale responsabilità è il Tecnico della prevenzione. Il suo percorso di studi, che non è esclusivamente giuridico o tecnico o gestionale, risulta adatto per valutare a 360 ° gli elementi di tale responsabilità. Con l’introduzione della nuova responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti, il Tecnico della prevenzione ha un nuovo ruolo. Deve ora fornire all’Autorità Giudiziaria gli elementi necessari al riconoscimento di questa nuova responsabilità. In particolare il Tecnico della prevenzione dovrà orientarsi sempre più verso la categoria della c.d. “colpa di organizzazione”. L’accertamento di eventuali profili di colpa dovrà anzitutto focalizzarsi sulla qualità della organizzazione della sicurezza e sulla connessione tra le carenze organizzative eventualmente riscontrate e l’evento concretamente verificatosi. Ricerca dell’interesse o del vantaggio dell’Ente. Durante lo svolgimento di una indagine di infortunio, il Tecnico della prevenzione U.P.G. dovrà studiare a fondo il processo operativo durante il quale è avvenuto l’infortunio medesimo. Dovrà analizzarlo in tutti i suoi dettagli per verificare se per ogni “determinante” l’azienda ha avuto un interesse o un vantaggio. Ricerca dell’interesse o del vantaggio dell’Ente. E’ sufficiente che l'autore del reato abbia violato le norme di sicurezza, e, in tal guisa, cagionato la morte o la lesione, in quanto mosso, ad esempio: dalla necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività, o ancora spinto da una politica aziendale che omette investimenti in tema di sicurezza nell'ambito di uno stabilimento destinato ad essere dismesso e che ciò malgrado non rinuncia a farvi lavorare degli operai. Valutazione dei modelli di organizzazione La qualità dei modelli organizzativi (che tende a coincidere, ovviamente, con la qualità della valutazione dei rischi nella larga accezione di cui al D.L.vo 81/08), diverrà frequentemente il fulcro della valutazione in ordine all’esistenza, ad un tempo, della responsabilità della persona fisica apicale e della contemporanea (e non conseguente) responsabilità dell’ente ex D.L.vo 231/2001. Valutazione dei modelli di organizzazione Il Tecnico della prevenzione dovrà accertare la sussistenza dei requisiti “minimi” previsti per tali modelli, indicati oggi dalla stessa normativa di sicurezza (art. 30 del D.Lgs. 81/08). 35 30 25 20 15 10 34 Pr.02 - Valutazione dei rischi 27 28 Pr.15 - Formazione dei lavoratori 24 Pr.10 - Verifica attività di vigilanza 19 Pr.01 - Verifica rispetto degli standard 13 Pr.05 - Gestione appalti 8 9 5 0 Processi coinvolti su 50 infortuni gravi o gravissimi Pr.13 - Mancata adozione Modello organizzativo Pr.15 - Scelta e acquisto impianti ed attrezzature Pr.18 - Verifiche periodiche e manuntezione Valutazione dei modelli di organizzazione Quale prima fase sarà possibile acquisire la documentazione cartacea corrispondente. Come seconda fase verrà analizzato il modello stesso allo scopo di accertarsi che il contenuto sia compatibile e coerente con l’art. 30 D.Lgs. 81/08. In ultima nella terza fase verrà accertata una sufficiente qualità costruttiva anche attraverso testimonianze e/o acquisizione di elementi oggettivi, verificare che gli intenti e la “politica” aziendale della sicurezza siano correttamente applicati. Valutazione dei modelli di organizzazione Solo a conclusione delle tre fasi sopra descritte si potrà affermare che il modello di organizzazione è adottato ed efficacemente attuato, stabilendo il primo elemento che può determinare la forza esimente dalle responsabilità dell’ente. Valutazione dei modelli di organizzazione Vi è pertanto l’esigenza di un allargamento della modalità dell’indagine, che dovrà spingersi, alla individuazione della effettiva operatività “in generale” della organizzazione della sicurezza nell’azienda o unità produttiva, senza limitarsi alla sola ricostruzione del fatto (infortunio) che si è verificato. Individuazione delle figure coinvolte Altra componente del criterio d’imputazione oggettiva dell’illecito all’ente, è costituita dalla circostanza che il reato presupposto sia stato commesso da dipendenti dell’ente che rivestano, anche di fatto , funzioni apicali o subordinate. In tale ambito si apre il delicatissimo fronte della coniugazione della disciplina di settore, che individua quali destinatari principali delle norme le figure del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e del lavoratore, con le previsioni del D.Lgs. 231/01. Individuazione delle figure coinvolte Appare chiaro quanto sia importante, ora più che mai, che il Tecnico della prevenzione ricostruisca nei fatti l’organigramma aziendale reale. Una volta eseguita questa operazione, dovrà ricercare tutte le figure che possono aver commesso un reato che a sua volta ha determinato o anche semplicemente contribuito, al verificarsi dell’evento infortunistico oggetto dell’indagine.. Individuazione delle figure coinvolte Il sistema investigativo che si limita alla identificazione del solo datore di lavoro quale responsabile unico dell’infortunio, troppo spesso adottato sino ad oggi, dovrà essere abbandonato sostituendolo con una indagine pragmatica che ricerchi le eventuali responsabilità in capo a tutte le figure della struttura organizzativa aziendale. Accertamento del sistema di vigilanza Il Tecnico della prevenzione deve, sin dai primi momenti dell’accertamento, indirizzarsi, oltre che verso gli aspetti organizzativi, anche verso i profili connessi alla organizzazione della vigilanza come funzione autonoma. Ad esempio: La vigilanza era affidata solo al preposto? … erano previste forme verificabili e quantificabili di controllo sul preposto e su come egli vigilava? Vi erano forme stabili di c.d. “feed-back” sulle anomalie rilevate? … e così via. Check list di valutazione delle informazioni acquisite Dinamica: Una lavoratrice, nel percorrere uno spazio interno all’azienda, viene travolta da un carrello elevatore in passaggio, riportando la frattura del piede sinistro con prognosi superiore ai 40 giorni. Alla guida del carrello vi era un lavoratore marocchino, dipendente di una cooperativa che lo aveva assunto da pochi giorni. E’ risultata assente la segnaletica orizzontale e verticale di definizione dei posti di passaggio e soprattutto non era stata applicata alcuna procedura di coordinamento tra il personale delle due aziende (committente e cooperativa). Probabilmente, proprio a causa di tale carenza, la lavoratrice si è trovata nel percorso del carrello (alla guida del quale vi era una persona non sufficientemente addestrata che tra l’altro non ha azionato il clacson al suo passaggio). La ditta ha individuato, con speciale procura, una figura di dirigente della sicurezza che ha il compito di individuare i rischi presenti all’interno dell’azienda e di accertare ed applicare le misure di prevenzione necessarie. Conclusioni Per quanto concerne l’interesse o il vantaggio a monte del reato di 590 C.P., contestato alla ditta, ho ritenuto che lo stesso ci sia stato, proprio in riferimento al risparmio economico per l’azienda, legato all’assenza totale di segnaletica, al non rispetto di precetti normativi specifici, all’assenza di una procedura che definisse i percorsi del personale a piedi e quelli dei mezzi preposti alla movimentazione del materiale, e, non ultima, all’assenza totale di attività formativa nei confronti dei lavoratori. Nel verbale … Visto che: 1. si ravvisa il reato di cui all’art.590 del C.P.; 2. è assente il modello organizzativo di cui al decreto di cui sopra e illustrato all’art.30 del D.Lgs.81/08; 3. non è stata eseguita una puntuale valutazione rischio; 4. non sono state emesse procedure riguardo all’organizzazione aziendale; 5. non è presente alcun sistema di gestione della sicurezza; 6. è mancato l’intervento tecnico di posa in opera della necessaria segnaletica nonché dei divisori opportuni tra passaggi pedonali e passaggi di mezzi; ai sensi dell’art. 5 del succitato decreto, il reato potrebbe essere considerato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso. Dinamica: Un lavoratore all’esterno di un piazzale doveva rimuovere dei supporti metallici utilizzati per lo stoccaggio di elementi prefabbricati. Appena la gru è arrivata in prossimità del luogo di prelievo il lavoratore è salito sulla base del supporto stesso per agganciare le imbracature. Salendo ha sbilanciato l’elemento che ha cominciato dapprima ad inclinarsi e poi è caduto. Nella caduta il supporto ha schiacciato il lavoratore che ha riportato dall’infortunio una grave lesione alla colonna vertebrale guaribile in più di 40 giorni. Il supporto era stato posizionato in maniera pericolosa diversi giorni prima e nessuno è intervenuto per modificarne lo stato. La ditta non ha individuato alcuna figura di dirigente della sicurezza mantenendo in capo al Rappresentante Legale tale incarico. Solo il datore di lavoro ha il compito di individuare i rischi presenti all’interno dell’azienda e di accertare ed applicare le misure di prevenzione necessarie. Conclusioni: Per quanto concerne l’interesse o il vantaggio a monte del reato di 590 C.P ho ritenuto che un posizionamento scorretto degli elementi di supporto, avvenuto qualche giorno prima ad opera della stessa squadra di lavoro, non abbia generato alcun risparmio economico per l’azienda. Quindi ho valutato che il reato di cui 590 C.P. contestato alla ditta non sia avvenuto per un interesse o per un vantaggio dell’ente. Nel verbale: Visto che: 1. si ravvisa il reato di cui all’art.590 del C.P.; 2. è presente in azienda il modello organizzativo di cui al decreto di cui sopra e illustrato all’art.30 del D.Lgs.81/08; 3. l’infortunio si attiene all’area organizzativa in capo alla valutazione del rischio ed al successivo controllo sul corretto posizionamento dei cavalletti di supporto dei manufatti nel piazzale esterno; 4. sono state emesse procedure riguardo alla movimentazione del materiale sui piazzali anche se non attinenti al caso specifico; 5. è presente, seppur allo stadio iniziale, un sistema di gestione della sicurezza; ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.231/01 il reato NON sembra essere considerato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.