Intervento
Cosa
prevedono
il
D.lgs.231/01
e la
normativa
correlata
Cosa devono
fare le aziende
per non
incorrere nelle
gravi
responsabilità.
Quali sono i
processi più
importanti di un
SGS e quali sono
le procedure da
adottare.
Qual è il nuovo
ruolo del Tecnico
della
prevenzione e il
nuovo
svolgimento
delle inchieste.
Due casi di
infortunio
analizzati
valutati con il
D.Lgs.231/01
 La legge in questione … ha
introdotto anche nel nostro
ordinamento il principio della
responsabilità giuridica diretta
degli enti (società, persone
giuridiche ed associazioni prive di
personalità giuridica) per illeciti
amministrativi dipendenti da
taluni reati commessi
nell’interesse o a vantaggio
dell’ente da soggetti in posizione di
vertice (es. amministratori) ovvero
da persone subordinate.
 La “ratio” della norma è evitare che un ente possa ricevere
profitto, anche indiretto, dalla commissione di un reato da
parte di suoi organi di vertice o di sottoposti, perciò ne
risponderà con il suo patrimonio, salvo che non provi di
aver adottato dei Modelli di organizzazione o di
gestione idonei a prevenire
determinati reati e di aver
vigilato sul funzionamento
e l’osservanza di tali modelli
organizzativi (tramite un
Organismo di vigilanza).
 Non si parla di elementi di colpa
ma di azioni esimenti perché nel
profilo giuridico del D.Lgs. 231/01
si è tornati ad un superato
“regime di responsabilità con
l’inversione dell’onere della
prova” ovvero l’ente è considerato
responsabile (se viene riconosciuta
la commissione di un reato da
parte di una figura apicale o
subordinata) se non dimostra di
aver attuato particolari “azioni
esimenti”.
La responsabilità dell’ente sorge quando
C’è stato un
interesse o
vantaggio
dell’ente ?
NO
SI
L’autore del
reato è
identificato
?
Reato
compiuto da
un
subordinato
SI
NO (apicale)
L’ente
dimostra
l’efficacia del
Modello ?
NO
SI
Carenza o
inesistenza di un
Modello
organizzativo
Responsabilità SI
SI
Il giudice
prova
l’inefficacia
del modello
SI ?
NO
NO
Responsabilità NO
SI
 Il 10 Agosto 2007 sulla G.U. è stata pubblicata la Legge 3
Agosto 2007, n. 123, che dà il via libera al Governo per
l'elaborazione del cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza
sul Lavoro e che estende, dal 25 agosto 2007, all'art. 9 ,
l'applicabilità del D.Lgs. 231/01 alle fattispecie di reato di
"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro", per le quali si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e le
sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi
e non superiore ad un anno.
 Il nuovo TESTO UNICO SULLA SICUREZZA riprende,
all’art. 30, l’argomento riguardante il modello di
organizzazione e di gestione precisando che per essere
idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa deve essere “adottato ed efficacemente
attuato” …
 … trattasi di un
Sistema di Gestione
della Sicurezza
 Articolo 30 - Modelli di organizzazione
e di gestione
 1. Il modello di organizzazione e di
gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
deve essere adottato ed efficacemente
attuato, assicurando un sistema
aziendale per l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici relativi: …
 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
 … l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi
a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici,
fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di
sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
 … l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia
delle procedure adottate.
 Articolo 30 - Modelli di
organizzazione e di gestione
2. Il modello organizzativo e
gestionale di cui al comma 1
deve prevedere idonei
sistemi di registrazione
dell’avvenuta effettuazione
delle attività di cui al
comma 1.
 Articolo 30 - Modelli di
organizzazione e di gestione
3. Il modello organizzativo deve in
ogni caso prevedere, per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di
attività svolta, un’articolazione di
funzioni che assicuri le
competenze tecniche dei poteri
necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo
del rischio, nonché un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo
sistema di controllo sull’attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneità delle misure adottate.
Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo
devono essere adottati, quando
siano scoperte violazioni
significative delle norme
relative alla prevenzione degli
infortuni e all’igiene sul lavoro,
ovvero in occasione di
mutamenti nell’organizzazione
e nell’attività in relazione al
progresso scientifico e
tecnologico.
 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si
presumono conformi ai
requisiti di cui al presente
articolo per le parti
corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale
possono essere indicati dalla
Commissione di cui all’articolo 6.
 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per
la adozione e la efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
6. L’adozione del modello di
organizzazione e di gestione di cui
al presente articolo nelle imprese
fino a 50 lavoratori rientra tra le
attività finanziabili ai sensi
dell’articolo 11.
 L’art. 300 riduce l’entità delle
eventuali sanzioni andando a
ridurre il numero minimo di quote
(unità elementari di sanzione
amministrativa) da associare ai casi
di infortunio.
 Vengono inoltre apportate delle
modifiche all’articolo 25-septies del
D.Lgs.231/01.
Riassunto sanzioni previste in caso di infortunio sul lavoro
N. quote
Min.
589
Omicidio colposo
(+ violazione
art. 55 c. II
D.Lgs. 81/2008)
589
Omicidio colposo
590
Lesioni colpose
gravi o gravissime
Max.
Controvalore
Min.
Max.
258.000 €
1000
Azioni interdittive
Min.
Max.
3 mesi
1 anno
250
500
64.500 €
129.000 €
3 mesi
1 anno
0
250
0€
64.500 €
0
6 mesi
Le quote per il loro valore determinano l’ammontare della sanzione pecuniaria che va quindi da un
minimo di 0 € ad un massimo di 258.000 € (1000 quote x 258 €) per un infortunio con prognosi
infausta e in aziende ad “elevato rischio” secondo i criteri dello stesso decreto.
 Prima di tutto le aziende devono adottare ed efficacemente
attuare un modello di organizzazione che possiede una duplice
valenza:
1. se approntato in via preventiva, determina l’esenzione da
responsabilità dell’ente;
2. se attuato successivamente alla commissione del reato
(purché prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado), comporta la riduzione
della sanzione pecuniaria e l’inapplicabilità delle
sanzioni interdittive e, inoltre, la possibilità, in sede
esecutiva, di richiedere la conversione della sanzione
interdittiva in pecuniaria.
 …
 L’organigramma delle funzioni, che in generale ha anche lo scopo di
identificare le responsabilità, può essere di tre tipologie:
1.Gerarchico: E’ il modello organizzativo più diffuso nelle imprese di
piccole dimensioni. Presenta vantaggi come: unicità di comando,
contatti diretti tra capo e collaboratori, chiara definizione dei compiti
assegnati, certezza delle disposizioni impartite
2.Funzionale: La struttura è composta da un capo con più specialisti ed
esecutori; esiste una dipendenza funzionale, ogni specialista dà ordini
agli esecutori per quanto attiene alle proprie competenze (nell’ambito
della propria specializzazione può dare disposizioni alle altre unità
organizzative).
3.Gerarchico funzionale: Questo modello unisce il principio della
unicità di comando con quello della specializzazione. Diminuisce
l’autorità degli specialisti rispetto al modello funzionale. Gli specialisti
assistono i capi gerarchici senza scavalcarli, per consentire loro di dare
disposizioni tecnicamente corrette .
 Le aziende devono dotarsi anche di un “Codice etico” (o
di comportamento), con riferimento ai reati considerati,
quale espressione della politica aziendale per la salute e
sicurezza sul lavoro, finalizzato ad indicare la visione, i
valori essenziali e le convinzioni dell’azienda in tale
ambito. Il codice etico serve pertanto a definire la
direzione, i principi d’azione ed i risultati a cui
tendere nella
materia.
 In termini generali, i codici etici sono documenti ufficiali
dell’ente che contengono l’insieme dei diritti, dei doveri e
delle responsabilità dell’ente nei confronti dei “portatori
d’interesse” [stakeholders] (dipendenti, fornitori, clienti,
Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario,
ecc.).
 Il compito di vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei
modelli e di curare il loro
aggiornamento deve essere
affidato ad un organismo
dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo.
 Questo deve inoltre presidiare il
sistema disciplinare verificando la
coerenza tra i comportamenti
concreti e il modello istituito.
 L’“efficace attuazione” di un modello
di organizzazione richiede, tra l’altro,
un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle
regole del codice di condotta e delle
procedure operative previste dal
modello stesso, tanto nei confronti
degli apicali, quanto nei confronti dei
soggetti sottoposti all’altrui
direzione o vigilanza.
 Per questi ultimi il potere disciplinare del
datore di lavoro è sottoposto a ben precisi
limiti volti a preservare la libertà e dignità
del lavoratore.
 E’ possibile prevedere un sistema sanzionatorio diverso a
seconda si tratti di:
 Amministratori: per questi occorre integrare lo
strumento tipico del diritto societario,
implementando il sistema stesso a livello statutario,
con la diretta previsione di una sequenza di sanzioni
ad hoc.
 Direttori: questi devono essere assoggettati a un
sistema disciplinare comprensivo di sanzioni
conservative e assistito dalle garanzie del
contraddittorio procedendo secondo le prescrizioni
di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
 E’ possibile prevedere un sistema sanzionatorio diverso a
seconda si tratti di:
 Sottoposti: questi, in qualità di lavoratori
subordinati, devono essere assoggettati ad un sistema
disciplinare, predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e
2119 del codice civile e della L. 300/70 e dei vigenti
CCNL, che deve contenere le regole che individuano e
disciplinano l’intero sistema delle sanzioni che l’ente
intende comminare per il mancato rispetto delle
misure previste nelle procedure organizzative
aziendali e nel codice di condotta, allo scopo di
individuare e di definire le sanzioni applicabili e i
criteri di commisurazione delle stesse..
 E’ possibile prevedere un sistema sanzionatorio diverso a
seconda si tratti di:
 Altre figure: per queste quali i consulenti, i
collaboratori, gli agenti, ecc., sarà opportuno inserire
nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti
alcune clausole risolutive espresse che prevedano,
appunto, la risoluzione del rapporto di lavoro in caso
di mancata osservanza delle disposizioni del codice
etico o delle procedure organizzative elaborate nel
modello organizzativo. La clausola risolutiva dovrà
essere sottoposta alla duplice firma di cui agli artt.
1341 e seguenti del codice civile.
Percentuale di infortuni determinati dalla
carente/insufficiente gestione del Pr. 02
32%
68%
Altri processi
Val. rischi
Percentuale di infortuni determinati dalla
carente/insufficiente gestione del Pr. 09
46%
54%
Altri processi
Formazione
Percentuale di infortuni determinati dalla
carente/insufficiente gestione del Pr. 10
52%
48%
Altri processi
Vigilanza
Percentuale di infortuni determinati dalla
carente/insufficiente gestione del Pr. 01
38%
62%
Altri processi
Ver. standard
Percentuale di infortuni determinati dalla
carente/insufficiente gestione del Pr. 05
33%
67%
Altri processi
Appalti
Percentuale di infortuni determinati dalla
carente/insufficiente gestione del Pr. 03
84%
16%
Altri processi
Modello organ.
Percentuale di infortuni determinati dalla
carente/insufficiente gestione del Pr. 15
44%
56%
Altri processi
Scelta impianti
Percentuale di infortuni determinati dalla
carente/insufficiente gestione del Pr. 18
82%
18%
Altri processi
Manutenzione
35
30
25
20
15
10
34
Pr.02 - Valutazione dei
rischi
28
27
Pr.15 - Formazione dei
lavoratori
24
Pr.10 - Verifica attività di
vigilanza
19
Pr.01 - Verifica rispetto degli
standard
Pr.05 - Gestione appalti
13
8
9
Pr.13 - Mancata adozione
Modello organizzativo
Pr.15 - Scelta e acquisto
impianti ed attrezzature
5
Pr.18 - Verifiche periodiche e
manuntezione
0
Processi coinvolti su 50 infortuni gravi o
gravissimi
 Figura cardine per l’acquisizione
degli elementi che possono
confermare o escludere tale
responsabilità è il Tecnico della
prevenzione.
 Il suo percorso di studi, che non è
esclusivamente giuridico o tecnico
o gestionale, risulta adatto per
valutare a 360 ° gli elementi di tale
responsabilità.
 Con l’introduzione della
nuova responsabilità
amministrativa derivante da
reato degli enti, il Tecnico
della prevenzione ha un
nuovo ruolo.
 Deve ora fornire all’Autorità
Giudiziaria gli elementi
necessari al
riconoscimento di questa
nuova responsabilità.
 In particolare il Tecnico della
prevenzione dovrà orientarsi
sempre più verso la categoria della
c.d. “colpa di organizzazione”.
 L’accertamento di eventuali profili
di colpa dovrà anzitutto
focalizzarsi sulla qualità della
organizzazione della sicurezza e
sulla connessione tra le carenze
organizzative eventualmente
riscontrate e l’evento
concretamente verificatosi.
 Ricerca dell’interesse o del
vantaggio dell’Ente.
 Durante lo svolgimento di una
indagine di infortunio, il Tecnico
della prevenzione U.P.G. dovrà
studiare a fondo il processo
operativo durante il quale è
avvenuto l’infortunio medesimo.
Dovrà analizzarlo in tutti i suoi
dettagli per verificare se per ogni
“determinante” l’azienda ha
avuto un interesse o un
vantaggio.
 Ricerca dell’interesse o del vantaggio dell’Ente.
 E’ sufficiente che l'autore del reato abbia violato le
norme di sicurezza, e, in tal guisa, cagionato la morte
o la lesione, in quanto mosso, ad esempio:
 dalla necessità di contenere i costi produttivi,
 o risparmiare sulle misure di sicurezza,
 o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro,
 o aumentare la produttività,
 o ancora spinto da una politica aziendale che omette
investimenti in tema di sicurezza nell'ambito di uno
stabilimento destinato ad essere dismesso e che ciò
malgrado non rinuncia a farvi lavorare degli operai.
 Valutazione dei modelli di
organizzazione
 La qualità dei modelli organizzativi
(che tende a coincidere, ovviamente,
con la qualità della valutazione dei
rischi nella larga accezione di cui al
D.L.vo 81/08), diverrà
frequentemente il fulcro della
valutazione in ordine all’esistenza,
ad un tempo, della responsabilità
della persona fisica apicale e della
contemporanea (e non conseguente)
responsabilità dell’ente ex D.L.vo
231/2001.
 Valutazione dei modelli di organizzazione
 Il Tecnico della prevenzione dovrà accertare la sussistenza
dei requisiti “minimi” previsti per tali modelli, indicati
oggi dalla stessa normativa di sicurezza (art. 30 del D.Lgs.
81/08).
35
30
25
20
15
10
34
Pr.02 - Valutazione dei rischi
27
28
Pr.15 - Formazione dei lavoratori
24
Pr.10 - Verifica attività di vigilanza
19
Pr.01 - Verifica rispetto degli standard
13
Pr.05 - Gestione appalti
8
9
5
0
Processi coinvolti su 50 infortuni gravi o gravissimi
Pr.13 - Mancata adozione Modello organizzativo
Pr.15 - Scelta e acquisto impianti ed attrezzature
Pr.18 - Verifiche periodiche e manuntezione
 Valutazione dei modelli di organizzazione
 Quale prima fase sarà possibile acquisire la documentazione
cartacea corrispondente.
 Come seconda fase verrà analizzato il modello stesso allo
scopo di accertarsi che il contenuto sia compatibile e
coerente con l’art. 30 D.Lgs. 81/08.
 In ultima nella terza fase verrà accertata una sufficiente
qualità costruttiva anche attraverso
testimonianze e/o acquisizione di
elementi oggettivi, verificare che gli
intenti e la “politica” aziendale
della sicurezza siano correttamente
applicati.
 Valutazione dei modelli di organizzazione
 Solo a conclusione delle tre fasi sopra descritte si potrà
affermare che il modello di organizzazione è adottato ed
efficacemente attuato,
stabilendo il primo
elemento che può
determinare la forza
esimente dalle
responsabilità dell’ente.
 Valutazione dei modelli di
organizzazione
 Vi è pertanto l’esigenza di un
allargamento della modalità
dell’indagine, che dovrà spingersi, alla
individuazione della effettiva
operatività “in generale” della
organizzazione della sicurezza
nell’azienda o unità produttiva, senza
limitarsi alla sola ricostruzione del
fatto (infortunio) che si è verificato.
 Individuazione delle figure coinvolte
 Altra componente del criterio d’imputazione
oggettiva dell’illecito all’ente, è costituita
dalla circostanza che il reato presupposto sia
stato commesso da dipendenti dell’ente
che rivestano, anche di fatto , funzioni
apicali o subordinate.
 In tale ambito si apre il delicatissimo fronte
della coniugazione della disciplina di settore,
che individua quali destinatari principali
delle norme le figure del datore di lavoro,
del dirigente, del preposto e del
lavoratore, con le previsioni del D.Lgs.
231/01.
 Individuazione delle figure coinvolte
 Appare chiaro quanto sia importante,
ora più che mai, che il Tecnico della
prevenzione ricostruisca nei fatti
l’organigramma aziendale reale.
 Una volta eseguita questa operazione,
dovrà ricercare tutte le figure che
possono aver commesso un reato che
a sua volta ha determinato o anche
semplicemente contribuito, al
verificarsi dell’evento infortunistico
oggetto dell’indagine..
 Individuazione delle figure coinvolte
 Il sistema investigativo che si
limita alla identificazione del solo
datore di lavoro quale
responsabile unico
dell’infortunio, troppo spesso
adottato sino ad oggi, dovrà
essere abbandonato
sostituendolo con una indagine
pragmatica che ricerchi le
eventuali responsabilità in capo a
tutte le figure della struttura
organizzativa aziendale.
 Accertamento del sistema di vigilanza
 Il Tecnico della prevenzione deve, sin dai primi momenti
dell’accertamento, indirizzarsi, oltre che verso gli aspetti
organizzativi, anche verso i profili connessi alla
organizzazione della vigilanza come funzione autonoma.
 Ad esempio:
 La vigilanza era affidata solo
al preposto?
 … erano previste forme
verificabili e quantificabili
di controllo sul preposto e
su come egli vigilava?
 Vi erano forme stabili di c.d.
“feed-back” sulle anomalie
rilevate?
 … e così via.
 Check list di valutazione delle informazioni acquisite
 Dinamica:
 Una lavoratrice, nel percorrere uno spazio interno all’azienda, viene
travolta da un carrello elevatore in passaggio, riportando la frattura del
piede sinistro con prognosi superiore ai 40 giorni. Alla guida del
carrello vi era un lavoratore marocchino, dipendente di una cooperativa
che lo aveva assunto da pochi giorni.
 E’ risultata assente la segnaletica orizzontale e verticale di definizione
dei posti di passaggio e soprattutto non era stata applicata alcuna
procedura di coordinamento tra il personale delle due aziende
(committente e cooperativa).
 Probabilmente, proprio a causa di tale carenza, la lavoratrice si è trovata
nel percorso del carrello (alla guida del quale vi era una persona non
sufficientemente addestrata che tra l’altro non ha azionato il clacson al
suo passaggio).
 La ditta ha individuato, con speciale procura, una figura di dirigente
della sicurezza che ha il compito di individuare i rischi presenti
all’interno dell’azienda e di accertare ed applicare le misure di
prevenzione necessarie.
 Conclusioni
 Per quanto concerne l’interesse o il vantaggio a monte
del reato di 590 C.P., contestato alla ditta, ho ritenuto
che lo stesso ci sia stato, proprio in riferimento al
risparmio economico per l’azienda, legato all’assenza
totale di segnaletica, al non rispetto di precetti
normativi specifici, all’assenza di una procedura che
definisse i percorsi del personale a piedi e quelli dei
mezzi preposti alla movimentazione del materiale, e,
non ultima, all’assenza totale di attività formativa nei
confronti dei lavoratori.
 Nel verbale …
 Visto che:
1.
si ravvisa il reato di cui all’art.590 del C.P.;
2. è assente il modello organizzativo di cui al decreto di cui sopra e
illustrato all’art.30 del D.Lgs.81/08;
3.
non è stata eseguita una puntuale valutazione rischio;
4. non sono state emesse procedure riguardo all’organizzazione
aziendale;
5. non è presente alcun sistema di gestione della sicurezza;
6. è mancato l’intervento tecnico di posa in opera della necessaria
segnaletica nonché dei divisori opportuni tra passaggi pedonali e
passaggi di mezzi;
ai sensi dell’art. 5 del succitato decreto, il reato potrebbe
essere considerato commesso nell’interesse o a vantaggio
dell’Ente stesso.
 Dinamica:
 Un lavoratore all’esterno di un piazzale doveva rimuovere dei
supporti metallici utilizzati per lo stoccaggio di elementi
prefabbricati. Appena la gru è arrivata in prossimità del luogo di
prelievo il lavoratore è salito sulla base del supporto stesso per
agganciare le imbracature. Salendo ha sbilanciato l’elemento che ha
cominciato dapprima ad inclinarsi e poi è caduto. Nella caduta il
supporto ha schiacciato il lavoratore che ha riportato dall’infortunio
una grave lesione alla colonna vertebrale guaribile in più di 40
giorni.
 Il supporto era stato posizionato in maniera pericolosa diversi giorni
prima e nessuno è intervenuto per modificarne lo stato.
 La ditta non ha individuato alcuna figura di dirigente della sicurezza
mantenendo in capo al Rappresentante Legale tale incarico. Solo il
datore di lavoro ha il compito di individuare i rischi presenti
all’interno dell’azienda e di accertare ed applicare le misure di
prevenzione necessarie.
 Conclusioni:
 Per quanto concerne l’interesse o il vantaggio a monte
del reato di 590 C.P ho ritenuto che un posizionamento
scorretto degli elementi di supporto, avvenuto qualche
giorno prima ad opera della stessa squadra di lavoro,
non abbia generato alcun risparmio economico per
l’azienda.
 Quindi ho valutato che il reato di cui 590 C.P. contestato
alla ditta non sia avvenuto per un interesse o per un
vantaggio dell’ente.
 Nel verbale:
 Visto che:
1.
si ravvisa il reato di cui all’art.590 del C.P.;
2. è presente in azienda il modello organizzativo di cui al decreto di
cui sopra e illustrato all’art.30 del D.Lgs.81/08;
3.
l’infortunio si attiene all’area organizzativa in capo alla
valutazione del rischio ed al successivo controllo sul corretto
posizionamento dei cavalletti di supporto dei manufatti nel
piazzale esterno;
4. sono state emesse procedure riguardo alla movimentazione del
materiale sui piazzali anche se non attinenti al caso specifico;
5. è presente, seppur allo stadio iniziale, un sistema di gestione della
sicurezza;
ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.231/01 il reato NON sembra essere
considerato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente
stesso.
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Diapositiva 1 - Formazione e Sicurezza