Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione
ASPP

Corso di Formazione
 Modulo A
 Modulo B Ateco 8
Docente: Architetto Patrizia Brignolo
1
IL SISTEMA
LEGISLATIVO:
esame delle
normative di
riferimento
2
GERARCHIA DELLE FONTI
GIURIDICHE
Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una
pluralità di fonti di produzione; queste sono
disposte secondo una scala gerarchica, per cui la
norma di fonte inferiore non può porsi in
contrasto con la norma di fonte superiore
(gerarchia delle fonti).
Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si
dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un
accertamento giudiziario, finché non vi è
accertamento si può applicare la "fonte invalida".
3
Al primo livello della gerarchia delle fonti si
pongono: la Costituzione e le leggi
costituzionali (fonti superprimarie).
La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata
in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139
articoli: essa detta i principi fondamentali
dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i
doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54);
detta la disciplina dell'organizzazione della
Repubblica (artt. 55-139).
Per modificare la Costituzione è richiesto un iter
c.d. aggravato (vedi art. 138 cost.), fatti salvi i
primi 12 articoli della cost. detti anche principi
fondamentali della cost. che sono immodificabili.
4
Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono:


i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, regolamenti, e
direttive, i primi con efficacia immediata, i secondi devono essere
recepiti da ogni paese facente parte dell'Unione europea in un
determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze
della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario
(Corte Cost. Sent. n. 170/1984).
Le direttive europee sono recepite in vario modo dal legislatore
italiano, attraverso norme primarie, ovvero atti aventi forza di legge,
quale ad esempio il d.lgs. 626/94 emanato a seguito di legge delega e
come tale munito di sanzioni penali, le direttive sono vincolanti per gli
Stati Membri quanto agli obiettivi (principio di sussidiarietà: la
Comunità Europea è legittimata ad agire nei settori che non sono di
sua esclusiva competenza soltanto nella misura in cui gli obiettivi
dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati
dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e
degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello
comunitario).
5
Seguono le fonti primarie, ovvero:
le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e
decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento, secondo la procedura
di cui gli artt. 70
ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate:
1. l'iniziativa di legge, ovvero la presentazione di un progetto di legge,
può essere assunta dal Governo (in tal caso, quel progetto è detto
disegno di legge), da ciascun membro del parlamento (il progetto è
chiamato proposta di legge), non che dal popolo (in tal caso,
occorre che la proposta provenga da almeno 50.000 persone);
2. l'approvazione del testo di legge è affidata alle due Camere del
Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica);
3. la promulgazione del Presidente della Repubblica;
4. la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la quale determina la
decorrenza del termine di quindici giorni necessario perché la le
leggi entrino in vigore. Questo periodo (detto vacatio legis) serve ai
cittadini per poter conoscere il testo della nuova legge.
6


L’art. 117 della Cost. che stabilisce le
materie per le quali le regioni hanno
potestà legislativa, non comprende la
materia dell’igiene e della sicurezza del
lavoro.
L’art. 118 comma 2, stabilisce che lo Stato
può delegare alle Regioni l’esercizio di
funzioni amministrative.
7
Al di sotto delle fonti primarie, si collocano:
Il
codice civile e penale, i regolamenti
governativi, seguono i regolamenti ministeriali e
di altri enti pubblici e all'ultimo livello della scala
gerarchica, si pone la consuetudine, prodotta
dalla ripetizione costante nel tempo di una
determinata
condotta,
sono
ammesse
ovviamente solo consuetudini secundum legem e
praeter legem non dunque quelle contra legem
un cenno a parte meritano le consuetudini
costituzionali, che talvolta regolano i rapporti tra
gli organi supremi dello stato poiché consistono
in comportamenti ripetuti nel tempo per ovviare
a determinate norme costituzionali lacunose.
8
RESPONSABILITA’

CIVILE

PENALE

AMMINISTRATIVA
9
ART. 2087 CODICE CIVILE

L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro
10
REATI



DELITTI
Multa
Reclusione
CONTRAVVENZIONI


Ammenda
Arresto
11
DELITTI




Art. 437 C.p. - Rimozione od omissione
dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro
Art. 451 C.p. - Omissione colposa di
cautele o difese contro disastri o infortuni
sul lavoro
Art. 589 C.p. - Omicidio colposo
Art. 590 C.p. - Lesioni personali colpose
12
ARTICOLO 437 C.P.

Rimozione od omissione dolosa di
cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti,
apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li
rimuove o li danneggia è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal
fatto deriva un disastro o un infortunio, la
pena è della reclusione da tre a dieci anni.
13
ARTICOLO 451 C.P..

Omissione colposa di cautele o difese
contro disastri o infortuni sul lavoro -
Chiunque, per colpa, omette di collocare,
ovvero rimuove o rende inservibili
apparecchi o altri mezzi destinati alla
estinzione di un incendio, o al salvataggio
o al soccorso contro disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con la reclusione fino a un
anno o con la multa da Euro 103 a 516.
14
ARTICOLO 589 C.P.

Omicidio colposo - Chiunque cagiona per
colpa la morte di una persona, . . . se il fatto
è commesso con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, . . . è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
15
ARTICOLO 590 C.P.

Lesioni personali colpose
- Chiunque
cagiona da altri, per colpa, una lesione
personale . . con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro . . è
punito, se le lesioni sono lievi, con la
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
Euro 516; se le lesioni sono gravi con la
reclusione da due a sei mesi o con la multa da
Euro 206 a 619; se le lesioni sono gravissime
con la reclusione da sei mesi a due anni o con
la multa da Euro 619 a 1239.
16
REATO DOLOSO

Il reato è doloso, o secondo l’intenzione,
quando l’evento dannoso o pericoloso, che
è il risultato dell’azione od omissione da
cui la legge fa dipendere l’esistenza del
reato, è dall’agente preveduto e voluto
come conseguenza della propria azione od
omissione
17
REATO COLPOSO

Il reato è colposo, o contro l’intenzione,
quando l’evento, anche se preveduto, non
è voluto dall’agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia,
ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline
18
CONTRAVVENZIONI

Violazione a norme speciali in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.LGS. 81/08)
19
PRESCRIZIONE - D.LGS. 758/94
In caso di riscontro di una contravvenzione
l’organo di vigilanza impartisce al
contravventore una prescrizione con
 1)
termine per la regolarizzazione
(prorogabile a richiesta motivata)
 2) imposizione di specifiche misure per far
cessare il pericolo
20
L’organo di vigilanza



comunica al PM la notizia di reato che viene
iscritta nel registro ma “congelata” (sospensione
del procedimento)
comunica la prescrizione
legale dell’impresa
al
rappresentante
entro 60 giorni verifica l’ottemperanza
21
a) ottemperanza:
 il contravventore viene ammesso al pagamento
in via amministrativa, entro 30 giorni, di una
somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda
stabilita per quella contravvenzione
 se il pagamento avviene nei tempi dovuti il reato
si estingue
b) non ottemperanza
 l’organo di vigilanza ne informa il PM
 l’azione penale riprende
22
Legge 20 Maggio 1970 n° 300
Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità
fisica







I lavoratori, mediante loro rappresentanza,
hanno diritto di controllare l’applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di
tutte le misure idonee a tutelarela
loro salute e la loro integrità fisica
23
D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro
I. Disposizioni generali
II. Ambienti, posti di lavoro e di passaggio
III. Norme generali di protezione delle macchine
IV. Norme particolari di protezione per determinate macchine
V. Mezzi ed apparecchi di sollevamento di trasporto
immagazzinamento
VI. Impianti ed apparecchi vari
VII. Impianti, macchine ed apparecchi elettrici
VIII. Materie e prodotti pericolosi o nocivi
IX. Manutenzione e riparazione
X.
Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza
XI. Norme penali
XII. Disposizioni transitorie e finali
e
di
24
D.P.R. 303/56 - Norme generali per l’igiene
del lavoro
Titolo I - Disposizioni generali
Titolo II - Disposizioni relative alle aziende industriali e
commerciali
I. Ambienti di lavoro
II. Difesa dagli agenti nocivi
III. Servizi sanitari
IV. Servizi igienico-assistenziali
V. Nuovi impianti
Titolo III - Disposizioni relative alle aziende agricole
Titolo IV- Norme penali
Titolo V- Disposizioni transitorie e finali
25
D.P.R. 164/56 - Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
I.
Campo di applicazione
II. Disposizioni di carattere generale
III. Scavi e fondazioni
IV. Ponteggi e impalcature in legname
V. Ponteggi metallici fissi
VI. Ponteggi movibili
VII. Trasporto dei materiali
VIII. Costruzioni edilizie
IX. Demolizioni
X.
Norme penali
XI.
Disposizioni finali
26
Campo di applicazione del 547/55
e del 303/56

Si applicano a tutte le attività, sia
pubbliche che private, alle quali siano
addetti lavoratori subordinati o ad essi
equiparati, fatte salve alcune specifiche
attività espressamente escluse in quanto
disciplinate da altre normative (es.
esercizio di miniere e cave, servizi e
impianti gestiti dalle Ferrovie, esercizio di
trasporti pubblici, ecc.)
27
Campo di applicazione del 547/55
e del 303/56
Per lavoratore subordinato si intende colui
che fuori dal proprio domicilio presta il
proprio lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione altrui, con o senza retribuzione,
anche al solo scopo di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione
28
Campo di applicazione del 547/55
e del 303/56

Sono equiparati ai lavoratori subordinati
anche gli allievi degli istituti di istruzione e
di laboratori scuola nei quali si faccia uso
di macchine, attrezzature, utensili ed
apparecchi in genere (art. 3 D.P.R.
547/55)
29
Soggetti destinatari del 547/55 e
del 303/56




Datori di lavoro
Dirigenti
Preposti
Lavoratori
30
Campo di applicazione del D.P.R.
164/56

Si applica alle attività che, da chiunque
esercitate e alle quali siano addetti lavoratori
subordinati, concernono l’esecuzione dei lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione
e
demolizione di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno e in altri materiali, comprese le
linee e gli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche,
di bonifica, sistemazione forestale e di sterro
31
D.LGS. 277/91

Protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro (piombo, amianto,
rumore)
32
D.P.R. 459/96

Regolamento
per
l’attuazione
delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e
93/68/CEE concernenti il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine
33
D.LGS. 626/94
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
I
Disposizioni generali
II
Luoghi di lavoro
III
Uso di attrezzature di lavoro
IV
Uso di dispositivi di protezione individuale
V
Movimentazione manuale dei carichi
VI
Uso di attrezzature munite di videoterminali
VII
Protezione da agenti cancerogeni
VII bis Protezione da agenti chimici
VIII
Protezione da agenti biologici
VIII bis Protezione da atmosfere esplosive
IX
Sanzioni
X
Disposizioni transitorie e finali
34
PRINCIPI DEL D.LGS. 626/94





Valutazione dei rischi
Miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza
Introduzione di figure con compiti specifici
Informazione, formazione e consultazione
dei lavoratori
Maggior coinvolgimento e
responsabilizzazione dei lavoratori
35
ATTORI DELLA SICUREZZA




DATORE DI LAVORO
DIRIGENTI
PREPOSTI
LAVORATORI




ASPP E RSPP
RLS
INCARICATI MISURE
DI EMERGENZA E P.S.
MEDICO
COMPETENTE
36
DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l’organizzazione
dell’impresa,
ha
la
responsabilità
dell’impresa stessa o dell’unità produttiva,
in quanto titolare dei poteri decisionali e di
spesa
37
DIRIGENTI E PREPOSTI

Sono coloro che dirigono o sovraintendono
le attività lavorative e sono tenuti
all’osservanza delle disposizioni in materia
di sicurezza nell’ambito delle loro rispettive
attribuzioni e competenze
38
PREPOSTI
Sono coloro che sovraintendono le attività
lavorative (es. capo officina, capo turno,
capo cantiere, capo ufficio, ecc.).
Principio di “effettività”.
39
PREPOSTO DI FATTO

Lavoratore, anche inesperto, che, pur
privo della relativa qualifica formale, è
solito dare direttive ed ordini
regolarmente eseguiti dai colleghi di
lavoro
40
OBBLIGHI DEI PREPOSTI
Nell’ambito delle loro attribuzioni e competenze i preposti
devono in particolare:
 attuare le misure di sicurezza decise dal datore di lavoro
ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento
dell'attività;
 rendere edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti;
 vigilare sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali;
 verificare se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi
imprevisti prendendo le opportune cautele;
 attuare il piano di manutenzione delle macchine e
predisporre verifiche e controlli sulle stesse per
garantirne la perfetta efficienza.
41
LAVORATORI

Persone che prestano il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale
42
SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali nell’azienda, ovvero
unità produttiva
43
RSPP

Persona designata dal datore di
lavoro in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo
8-bis
44
RLS

Persona, ovvero persone, eletta o
designata
per
rappresentare
i
lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro
45
Infortunio sul lavoro
L’infortunio rientra nell’oggetto della tutela
sociale se:
 avvenuto per causa violenta
 in occasione di lavoro
 da cui sia derivata la morte o un’inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale
ovvero un’inabilità temporanea assoluta
con astensione dal lavoro per più di un
giorno
46
Malattia professionale
L’assicurazione è obbligatoria se la malattia
professionale è :
1) indicata nella Tabella approvata con Dpr
336/94, contratta nell’esercizio e a causa
delle lavorazioni specificate e
manifestatasi entro i termini indicati nella
stessa
47
ovvero
2) non indicata in Tabella, se il lavoratore ne
dimostri l’origine professionale (Corte
Cost. 179/88, art. 10 Dlgs. 38/2000)
48
Inchiesta per infortunio



inchiesta condotta dalla Direzione
Provinciale del Lavoro (l.188/98)
eventi mortali, con previsione di morte,
con inabilità >30 gg.
accertamento causa/natura infortunio
(violazione di norme di prevenzione)
49
contemporaneamente
...per lo stesso infortunio è possibile che:


gli organi addetti alla vigilanza (ASL)
abbiano attivato accertamenti con inoltro
di rapporto all’autorità giudiziaria
l’autorità giudiziaria abbia iniziato uno
specifico procedimento.
50
Responsabilità civile del datore di lavoro

Fatto-reato perseguibile d’ufficio (prognosi
superiore a 40 giorni, lesioni personali
colpose gravi o gravissime, morte, ) con
violazione di norme di igiene /prevenzione
imputabile al datore di lavoro o a coloro
del cui operato debba rispondere (art.
2049 c.c.)
51
D.L. responsabile senza esonero (fatto-reato
perseguibile d’ufficio)
l’assicurato (o superstiti) ha diritto a:


indennizzo Inail
risarcimento danno (quale differenza
indennizzo Inail e risarcimento civile)
52


l’Inail ha diritto di rivalsa (artt.10 e 11)
per il recupero dell’indennizzo corrisposto
il d.l. è privo di copertura assicurativa
53
Il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008

Coordina

Riordina
le principali norme previgenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

Sostituendole
con un nuovo”codice” aggiornato poi con D.Lgs.106 del 8
agosto 2009
54
Il DL.81 esplicita il principio della
programmazione della prevenzione:
“complesso delle disposizioni o misure
necessarie
anche
secondo
la
particolarità del lavoro,l’esperienza e
la tecnica per evitare o diminuire i
rischi professionali (art 2c.1 lett n)”
55
Integrazione nell’attività di prevenzione dei fattori
legati:
 alla produzione
 all’organizzazione del lavoro
e dei fattori peculiari per l’ambiente di lavoro
Legame fra
 Prevenzione tecnica
 Prevenzione organizzativa
 Prevenzione sanitaria
56
Titolo I Principi comuni















E’ costituito da 61 articoli
Comprende ed aggiorna il Titolo I del DLgs 626/94:
definizioni aggiornate
amplia il campo d’applicazione
introduce l’interpello
amplia le misure di tutela
inserisce il principio della delega di funzione di rilevanza penale (Rimangono non delegabili la VR
e la nomina dell’RSPP)
amplia gli obblighi del datore di lavoro,del preposto,dei dirigenti e ribadisce quelli delle altre
figure esterne
amplia diritti e doveri su addestramento e formazione
aggiorna le prescrizioni per la sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente
amplia i diritti degli RLS ed introduce l’RLS di sito oltre agli aziendali e territoriali
valorizza il ruolo degli organismi paritetici e della Commissione consultiva
Con il Titolo I vanno abbinati
Art 298—303 (Titolo XII disposizioni in materia penale)
Art 304-305-306 (norme transitorie,finali
57
Altre fonti normative

NORMA TECNICA

“Specifica tecnica approvata e pubblicata da una organizzazione internazionale,da un organismo
europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione,la cui osservanza non sia obbligatoria”




BUONA PRASSI
“soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente o con le norme di buona
tecnica,adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro attraverso la riduzione dei rischi ed il miglioramento delle condizioni di lavoro,elaborate e
raccolte dalle Regioni,dall’ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)
dall’INAIL (ist naz assicurazione infortuni del lavoro) e dagli organismi paritetici di cui all’art 51
validate dalla commissione consultiva permanente di cui all’art 6 previa istruttoria dell’ISPESL che
provvede ed assicura la più ampia diffusione”
LINEE GUIDA
“ministeri,dalle regioni,dall’ISPESL e dall’INAIl ed approvati in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato,le Regioni e le Provincie Autonome di TrentoAtti di indirizzo e coordinamento
per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai dai e Bolzano”
58
Grazie per l’attenzione
59
Scarica

Prima lezione - Parte due - istituto statale augusto monti