ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA
PROVINCIA DI PISA – LUCCA E MASSA CARRARA
FORMAZIONE PROFESSIONALE 2013
SICUREZZA NEI CANTIERI E
NELLE AZIENDE AGRICOLE
D.Lgs. 81/2008
Relatore: Dottore Agronomo Bertolini Stefano
Dottore Agronomo Cocco Valerio
Relatore:
Dottore Agronomo
Bertolini Stefano
Via G. Puccini, 26
Castelnuovo di Garfagnana 55032 - Lucca
Telefono/ Fax 0583.639512
e-mail: [email protected]
Carta costituzionale
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza,alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e
coordinata ai fini sociali.
Il codice civile
Il primo aspetto che preme specificare è quello previsto sotto il profilo civilistico, ossia
quali siano le conseguenze risarcitorie della mancata osservanza della normativa di
sicurezza.
Art. 2087 c.c. recita: "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
La norma fissa un principio di carattere generale, costituisce la norma di chiusura del
sistema prevenzionistico chiarendo che in ogni caso il datore di lavoro è tenuto
all'osservanza sia delle norme di sicurezza e deve anche tenere un comportamento
tale da garantire la sicurezza dei lavoratori, dovendo in caso di mancata osservanza,
procedere all'integrale risarcimento del danno del lavoratore che si sia infortunato.
Il parametro di riferimento cui rinvia la norma (quando richiama l'esperienza e la
tecnica), al fine di valutare se un'impresa ha attuato tutte le misure volte a prevenire
gli infortuni sul lavoro, è quello della "massima sicurezza tecnologicamente fattibile",
intesa quale obbligo in capo al datore di lavoro di conformare costantemente il
sistema di sicurezza secondo la particolarità dell'attività svolta e della tecnologia
conosciuta (o conoscibile) dall'imprenditore (o dal suo modello ideale).
• Il destinatario primario del rispetto delle norme in materia antinfortunistica è
l'imprenditore (datore di lavoro), cioè il soggetto cui spetta la gestione e
l'organizzazione dell'attività
Con l' entrata in vigore della normativa di sicurezza, il sistema normativo cambia,
coinvolgendo, per quanto attiene la prevenzione e protezione dei lavoratori, tutti i
soggetti che variamente collaborano al processo lavorativo.
Il testo unico prevede che il committente e il datore di lavoro appaltatore debbano:
•
cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
• coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
D’altro lato diventa importante l’istituto della delega.
Infatti il datore di lavoro non potrebbe occuparsi da solo di tutte le fasi di cui si compone
l'attività d'impresa ed è obbligato, ad affidare ad altri soggetti, per mezzo di una delega,
anche la gestione delle misure antinfortunistiche ed il conseguente controllo.
Evidenziamo sin da ora che che i compiti basilari del datore di lavoro non sono delegabili,
solo una volta che il datore di lavoro ha vigilato per primo sull'attuazione di tutte le
misure (valutazione dei rischi; predisposizione di un piano di sicurezza; designazione
di un responsabile della sicurezza), può spogliarsi dal controllo quotidiano delle
specifiche fasi di lavoro e riservarsi un controllo periodico sull'attività da altri svolta.
Il codice penale
Art. 589
• Omicidio colposo
• Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
• Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni .
Art. 590
• Lesioni personali colpose
• Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a 309 euro.
• Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619
euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239
euro.
• Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per
le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
• Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
Va evidenziato che l'inciso "norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro" di cui
agli artt. 589, 590 c.p., non comprende solo le previsioni specificamente volte alla
normativa di sicurezza, ma anche tutte le disposizioni che si pongono, direttamente o
indirettamente, a tutela del lavoratore.
Pertanto per configurare la responsabilità penale del datore di lavoro non occorre la
violazione di specifiche norme dettate in tema di sicurezza sul lavoro, ma è sufficiente
che l'evento si verifichi a causa dell'omissione di misure ed accorgimenti che,
ebbene non individuati analiticamente dal legislatore, perseguono il fine di evitare gli
infortuni sul lavoro.
•
•
N.B. Il datore di lavoro risponde anche quando la vittima è persona estranea
all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla
sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati, ma anche nei
riguardi di tutti coloro che possono venire a contatto o trovarsi nell'area della loro
operatività (Cassazione penale 10842 del 7/2/2008)
Il legale rappresentante risponde dell'infortunio del lavoratore anche se avvenuto
fuori dall' orario di lavoro in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di
coloro che si trovino negli ambienti di lavoro, anche al di fuori dell'orario di lavoro.
(Cassazione penale 20559 del 24/2/2005)
TESTO UNICO SICUREZZA E SALUTE SUI
LUOGHI DI LAVORO
Decreto legislativo
n. 81 del 9 aprile 2008
integrato e coordinato
D. L.vo 3.8.2009 n. 106
e
L. 7 luglio 2009, n.88
In vigore dal 20-08-2009
Il Testo unico sicurezza e salute sui luoghi di lavoro si applica :
- a tutti i settori di attività, privati e pubblici
- a tutte le tipologie di rischio.
- a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonchè
ai soggetti ad essi equiparati, con specifiche a seconda del
contratto di lavoro in concreto stipulato e nel caso di volontariato.
ART. 15 Testo Unico - misure generali di tutela
ARTICOLO FONDAMENTALE IN QUANTO ILLUSTRA LE MISURE GENERALI DI
SICUREZZA CUI ATTENERSI IN OGNI TIPO DI ATTIVITA’
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione;
c) l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) la limitazione del numero dei lavoratori esposti al rischio;
e) il controllo sanitario dei lavoratori;
f) l'informazione e formazione adeguate a lavoratori, dirigenti,preposti e
rappresentati dei lavoratori per la sicurezza);
g) istruzioni adeguate ai lavoratori;
h) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
i) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (..)
l) le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
m) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
Misure generali di tutela nei lavori edili (art. 95)
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le
misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di
competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a
tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
apprestamenti delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di
liminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,all'interno o in prossimità del
cantiere.
N.B. Non c'è sanzione penale per il mancato rispetto degli obblighi previsti ma, qualora
la mancata osservanza degli obblighi abbia potuto comportare o aggravare
l'infortunio la violazione risulerà rilevante.
QUANDO SERVE UN P.S.C
Entità presunta di lavoro sia
superiore a 200 uomini-giorno.
Presenza di più imprese sul cantiere
rischi particolari di cui all’allegato XI
VEDI ARTICOLO 90 TESTO COORDINATO
Coordinatore per la progettazione
Collaborazione con progettista dell’opera, prima della redazione del
PSC, al fine di operare le scelte progettuali ed organizzative, ovvero
insieme di scelte, allo scopo di garantire l’eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi.
Coordinatore per la realizzazione dell’opera
Analizza tutti i documenti di cantiere.
-Progetto dell’opera
-PSC
-POS delle imprese affidatarie ed esecutrici
-PIMUS se previsto il ponteggio
-Piano Antinfortunistico e di monitoraggio presentato dall’impresa
produttrice se prevista la costruzione dei un a struttura
prefabbricata
-Tavole relative all’organizzazine del cantiere
-Cronoprogramma lavori.
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cartografia nazionale - Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori