Legge n. 369 del 1923.
Prima forma di regolamentazione
“recante provvedimenti per la
repressione dell’abusivo commercio di
sostanze velenose aventi azione
stupefacente”.
Disciplina che si preoccupava di
reprimere i comportamenti in contrasto
con le generalissime norme di buon
costume, moralità pubblica, ordine
pubblico.
Legge n. 1041 del 1954.
Segna l’introduzione ufficiale del
modello proibizionista-punitivo in
Italia.
Sanzioni penali elevate, senza
distinzioni tra uso personale e cessione,
senza distinzioni tra tipi di sostanze.
Legge n. 685 del 1975.
Modello più articolato del precedente, ma che
comunque si muove secondo un’impostazione
marcatamente proibizionista.
“Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza”.
È la legge che introduce la causa di non punibilità
della modica quantità e le sei tabelle che
suddividono le sostanze stupefacenti e psicotrope.
Una legge che è stata sostanzialmente inattuata sul
piano degli strumenti di prevenzione sociale, di
recupero e di riabilitazione individuale.
D.P.R. 309/90.
È la legge attuale, modello proibizionista
che nella formulazione pre-referendum
del 1993, prevedeva la dose media
giornaliera quale criterio quantitativo per
delineare il confine tra sanzione penale e
sanzione amministrativa .
Con l’introduzione della 309/90 ed il
debutto del rigido criterio quantitativo, tra
il 30.06.1990 e il 30.06.1994 si è prodotto
un incremento dei detenuti pari al 65% e
dei detenuti tossicodipendenti del 66%.
Sistema attuale
PROIBIZIONISTA
parzialmente corretto
dal referendum del ‘93
Lascia al giudice, nel caso concreto,
un margine di valutazione circa la
effettiva destinazione a terzi della sostanza
Sistema Sanzionatorio attualmente in
vigore post referendum del 1993
Uso personale
Cessione a terzi o
comunque detenzione illecita
(cioè non per uso personale)
Illecito amministrativo
(art. 75 D.P.R. 309/90)
Illecito penale
(art. 73 D.P.R. 309/90)
Sistema Sanzionatorio attualmente in vigore
post referendum del 1993
Onere della prova
è in capo all’accusa
Prova diretta
della cessione
(es. testimonianza)
Prova indiretta
della detenzione illecita
Massime d’esperienza
Qualità soggettive
del detenuto
Elemento
quantitativo
Modalità di custodia,
frazionamento in dosi
Condizioni
economiche
del detentore
Sostanze da taglio, materiale per il confezionamento
Art.73 D.P.R. 309/90
Procedimenti
pendenti
61.103
di cui
che coinvolgono
125.848 persone
di cui
Il 38,2% in indagini
Il 97,3% maggiorenni
Il 42,4% in fase di udienza
preliminare o dibattimento
Il 2,7% minorenni
Il 14,5% in Appello
Il 4,9% in Cassazione
Rilevazioni del Ministero della
Giustizia per la relazione al
Parlamento sullo stato delle
tossicodipendenze – Anno 2004
Art.73 D.P.R. 309/90
Trend nel corso degli ultimi 8 anni
N. procedimenti
1996
44.923
2000
49.742
2003
51.848
2004
61.103
N. persone
1996
95.558
2000
106.945
2003
110.825
2004
125.848
Sanzioni penali attualmente in vigore –
art.73 d.p.r. 309/90
Art.73 comma 1
(cd. droghe pesanti)
Tabelle I e III art.14
Reclusione da 8 a 20 anni
e
Multa da 25.822 a 258.228 euro
Art. 73 comma 1 e 5
“lieve entità dei fatti”
Reclusione da 1 a 6 anni
e
Multa da 2.582 a 25.822 euro
Sanzioni penali attualmente in vigore –
art.73 d.p.r. 309/90
Art.73 comma 4
(cd. droghe leggere)
Tabelle II e IV art.14
Reclusione da 2 a 6 anni
e
Multa da 5.164 a 77.468 euro
Art. 73 comma 4 e 5
“lieve entità dei fatti”
Reclusione da 6 mesi a 4 anni
e
Multa da 1.032 a 10.329 euro
Dati tratti dal Bollettino Penitenziario
a cura del DAP
Reati ascritti alla popolazione detenuta
situazione al 31/12/2004
Ordine pubblico
1,5
Contravvenzioni
2,4
Ass. di stampo mafioso
2,6
Contro l'Amm. della Giustizia
3,0
Contro la P.A.
3,4
4,3
Fede pubblica
Contro la persona
14,7
Legge droga
14,9
16,7
Legge armi
30,6
Contro il patrimonio
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Dati tratti dal Bollettino Penitenziario a cura del
DAP aggiornati al 31.12.2004
COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL SINGOLO DETENUTO
124 euro
Nota: il costo medio giornaliero per singolo detenuto è stato calcolato
dividendo il bilancio di previsione delle spese dell’Amministrazione Penitenziaria
per la presenza media detenuti ed il tutto suddiviso
per i 365 giorni dell’anno
Dati tratti dal Bollettino Penitenziario
a cura del DAP
Detenuti tossicodipendenti
situazione al 31/12/04
TOSSICODIPENDENTI
Valori
% sui
assoluti
presenti
Donne
Uomini
Totale
674
14.884
15.558
26,03
27,83
27,50
Disegno di legge (Fini) n.2953 –
14esima legislatura
Elimina la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere
(Re)Introduce un criterio quantitativo – dose massima – per
delimitare le sanzioni amministrative da quelle penali
Inasprisce le pene, ma solo per le droghe leggere
Inasprisce il quadro delle sanzioni e delle procedure amministrative
Introduce misure gravemente limitative della libertà personale
che possono essere disposte dal Questore e convalidate
dal Giudice di Pace
Disegno di legge (Fini) n.2953 –
14esima legislatura
Dosi massime di principio attivo oltre le quali scatta la sanzione penale





Anfetamine
Cannabis e derivati
Eroina
Droghe sintetiche
Cocaina





50mg
250mg
200mg
300mg
500mg
Sanzioni penali che non tengono conto della distinzione tra
droghe pesanti e droghe leggere
Reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro
Lieve entità: reclusione da 1 a 6 anni e multa da 3.000 a 26.000 euro
Perizia collegiale d’Ufficio Prof.ri Enrico Malizia ed Eugenio Muller.
Tribunale Penale di Roma – Sezione VII Collegiale
Proc. Pen. N.R.G.N.R. 20364/95 nei confronti di Giacinto Pannella detto Marco.
Per la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti,
i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali,
le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi
“IL TERMINE DOSE DROGANTE VA ABBANDONATO. Una
sostanza droga è tale quando si è costituita la dipendenza da essa e
quindi a ragion di logica le dosi debbono essere numerose e
continuative e per un certo periodo di tempo, tutti fattori variabili a
seconda del tipo di droga e del soggetto (…). Occorre piuttosto
parlare di dosi psicoattive o psicotossiche, cioè in grado di
esercitare gli effetti farmacologici propri della sostanza, somatici e
mentali, piacevoli o dannosi, MA NON CERTO QUELLI DI
TRASFORMARE UN SOGGETTO IN ‘DROGATO’”
Perizia collegiale d’Ufficio Prof.ri Enrico Malizia ed Eugenio Muller.
Tribunale Penale di Roma – Sezione VII Collegiale
Proc. Pen. N.R.G.N.R. 20364/95 nei confronti di Giacinto Pannella detto Marco.
“La disponibilità sistemica del THC derivante dal fumo di una
sigaretta di Hashish varia dal 4% al 50% (media 20%)
in relazione alla tecnica usata dal fumatore”
“PERTANTO UNA SIGARETTA DA 1 GR CHE CONTIENE
IL 5% DI THC PUO’ LIBERARNE IN CIRCOLO
DA 0,4 A 10 MG (MEDIA 5 MG)”
Perizia collegiale d’Ufficio Prof.ri Enrico Malizia ed Eugenio Muller.
Tribunale Penale di Roma – Sezione VII Collegiale
Proc. Pen. N.R.G.N.R. 20364/95 nei confronti di Giacinto Pannella detto Marco.
DOSE PSICOATTIVA
O PSICODINAMICA
(mediamente euforizzante)
25 mg di THC
DOSE DISPERCETTIVA
100 mg di THC
DOSI DROGANTI
210 mg di THC
pro die per
4 settimane
consecutive
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art. 73 DPR 309/90