Stefania Stefanelli
Diritto di famiglia
Università degli Studi di Perugia
Parto anonimo e diritto
alle origini
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• L. 219/2012: la disciplina del «diritto
di crescere in famiglia e di mantenere
rapporti significativi coi parenti» è
collocata all’art.315 bis, Titolo IX,
potestà dei genitori e diritti e doveri
dei figli: Diritto paidocentrico
• Significativa collocazione: prima si
rintracciava solo nell’art. 155,
provvedimenti riguardo ai figli, nella
separazione
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CEDU Godelli c. Italia ric.
33783/09
• La disciplina del parto anonimo non
tenta alcun equilibrio tra i diritti e gli
interessi concorrenti in causa.
• In assenza di meccanismi destinati a
bilanciare il diritto della ricorrente a
conoscere le proprie origini con i
diritti e gli interessi della madre a
mantenere l’anonimato, viene
inevitabilmente data una preferenza
incondizionata a questi ultimi.
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CEDU G.C. Godelli c. Italia
18.3.2013
• Già nella sentenza Odièvre c. Francia
(13.3.2003) la Corte osservava che la nuova
legge francese del 22.1.2002 aumenta la
possibilità di revocare il segreto sull’identità e
agevola la ricerca delle origini biologiche
(creazione di un Consiglio nazionale per
l’accesso alle origini personali).
• Permette alle persone interessate di chiedere la
reversibilità del segreto dell’identità della
madre, a condizione che quest’ultima vi
acconsenta, nonché di avere in ogni caso
accesso a informazioni non identificative,
necessarie a realizzare il proprio diritto alla
tutela della vita privata (art. 8 CEDU).
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Corte Cost. 22 novembre 2013
n.278
• Con riferimento a CEDU Godelli c. Italia dichiara
incostituzionale l’art. 28, co. 7, l. ad., nella parte in
cui non prevedere il richiamo della madre per la
revoca dell’anonimato, su richiesta del figlio, a
tutela del diritto all’identità personale.
• Indica la necessità di fissare con esattezza
opportune cautele per raccogliere i dati sanitari
non identificanti, necessari alla tutela della salute
del figlio, già comunicabili ex art. 93 d.lgs.
196/1993, ma di fatto non raccolte né conservate
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Azioni a tutela del figlio
• Art. 239, 2 co. c.c.: Reclamo dello stato di figlio.
L'azione di reclamo dello stato di figlio può
essere esercitata anche da chi è nato nel
matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti,
salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
• Art. 249: L'azione per reclamare lo stato di figlio
spetta al medesimo. L'azione e' imprescrittibile.
• Capo V. Della dichiarazione giudiziale della
paternità e della maternità (salvo adozione)
• Art. 270: L'azione per ottenere che sia
dichiarata giudizialmente la paternità o la
maternità naturale è imprescrittibile riguardo al
figlio
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•
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Posizione del padre
•
La scelta dell’anonimato recide il nesso tra identità del nato e della
partoriente che è necessario a far scattare l’operatività delle
presunzioni di paternità e di concepimento in matrimonio (artt. 231
e 232 c.c.) ed allorché la donna tenga celate al marito le
circostanze del parto – com’è prevedibile, conoscendo
l’opposizione all’abbandono – è di fatto gravemente ostacolata
anche la facoltà di costui di riconoscere il figlio come proprio,
costituendone lo status solo nei suoi confronti, prima che con la
sentenza di adozione cessino i rapporti con la famiglia di origine
ex art. 27, terzo co., l. 184/1983.
D’altro canto, il padre non può neppure prevenire una tale
eventualità attraverso il c.d. riconoscimento “al ventre” del figlio
concepito e nascituro, ammesso dall’art. 44 del regolamento di
stato civile solo contestualmente a quello della madre, o
successivamente e col suo consenso: eventualità impossibile ad
avversarsi, perché incompatibile con la decisione dell’abbandono
in anonimato.
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Legislazione francese
• Art. 311-25 code civil: «la filiazione è stabilita
riguardo alla madre attraverso la sua
designazione nell’atto di nascita del bambino»,
ma, ex art. 326, «dopo il parto la madre può
chiedere che sia mantenuto il segreto sul
proprio ricovero e sulla propria identità», così
coniugando l’automatismo con la facoltà di
accouchement sous x ;
• Tutela il padre l’art. 62-1, con la previsione, in
caso di impossibilità di riconoscimento paterno
a causa del segreto, dell’informativa al
Procuratore della Repubblica, che procede alla
ricerca di data e luogo di formazione dell’atto di
nascita del bambino
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Legislazione francese
• L. 26.7.2013, n. 673, riforma il Code de l'action sociale
et des familles, art. L224-8, (admission en qualité de
pupille de l'Etat). Introduce la legittimazione
all’opposizione
dei genitori, in assenza di
dichiarazione giudiziale di abbandono o di cessazione
della potestà, dei membri della famiglia del bambino,
di qualsiasi a persona che assicuri di prendersi cura,
di fatto o di diritto, del bambino, e il padre biologico o i
membri della famiglia dei genitori biologici, quando il
bambino è ammesso in applicazione dell’art. 224-4,
primo comma, tali essendo «les enfants dont la
filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été
recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance
depuis plus de deux mois».
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Legislazione francese
• Trib. Grande Instance Toulouse, 8 ottobre
2012, inedita, si pronuncia sull’azione di
reclamo avviata dalla figlia partorita in
anonimato ed informata dell’identità della madre
solo dopo la sua morte, nel vigore dell’attuale
art. 325 code civil, da cui è stata espunta, con
L. 16 gennaio 2009, la previsione di irricevibilità
dell’azione di reclamo contro la madre anonima
prima contenuta nell’art. 325 c.c.. L’azione,
ammissibile, è soggetta alla prescrizione
decennale che decorre di regola dalla
rivelazione dell’identità della partoriente, ma nel
caso di specie solo dalla data di entrata in
vigore della legge di riforma.
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Riforma del parto anonimo
• L’introduzione del ripensamento
materno deve accompagnarsi alla
previsione
dell’esclusione
dell’azione diretta all’accertamento
della maternità o del reclamo della
matrimonialità, in caso di mancata
adozione, per evitare di porre in
pericolo
il
fondamento
dell’anonimato, che la Corte
ravvisa nella protezione della
salute materna e fetale, contro
l’i.v.g. o l’abbandono non protetto
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Riforma del parto anonimo
Sull’identica primazia materna nella
scelta interruttiva della gravidanza cfr.
Corte Cost., ord. 31.3, 1988, n. 389, di
inammissibilità
della
questione
di
legittimità dell’art. 5 della l. 194/1978,
che
subordina
la
presenza
e
l’identificazione del padre al consenso
della gestante, in quanto «coerente al
disegno
complessivo
e
alla
valorizzazione dell’incidenza, se non
esclusiva sicuramente prevalente, dello
stato gravidico sulla salute sia fisica che
psichica della donna».
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