Prof. Stefania Stefanelli
Diritto privato europeo
Università degli Studi di Perugia
La tutela del consumatore
Commercio elettronico e servizi
dell'informazione
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Consumerismo
Consumatore come soggetto debole(weak
subject) di fronte alle tecniche di marketing,
alla complessità di prodotti e servizi,all’accesso
alla giustizia.
Principi giuridici : Protezione del consumatore
Informazione, per costruire un consenso
consapevole
Responsabilità del produttore senza colpa
Diritto alla riflessione e al recesso dal contratto
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Evoluzione del concetto di
consumatore
L’acquirente del Code Napoléon (1800) era un soggetto
con informazioni sul bene , potere negoziale, capacità di
gestione del contratto e contenziose
Nella società dei consumi di massa il consumatore soffre
di una debolezza oggettiva che rende non competitivo ed
inefficiente il mercato :
Asimmetria informativa e contrattuale
Asimmetria organizzativa (accesso alla giustizia)
Tutela dell’efficienza del mercato tramite la tutela del
consumatore:
Concorrenza e pubblicità leale, Sicurezza dei prodotti,
Equilibrio contrattuale e nullità delle clausole abusive,
Azioni inibitorie collettive
•
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Politica comunitaria dei consumatori
Trattato di Roma art.100, 235: Non introduce politiche
specifiche, ma la tutela della salute.Necessità di
armonizzazione per evitare distorsioni del mercato o
protezionismi
1975 : programma quadro per la politica dei cons.
I cinque diritti fondamentali dei consumatori:
- Diritto di informazione
- Diritto a sicurezza e salubrità dei prodotti
- Diritto alla tutela degli interessi economici
- Diritto al risarcimento dei danni
- D.di rappresentanza organizzata e di accesso
agevole alla giustizia
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Dir.verticali di uniformazione
per settori
- 84/450 Pubblicità ingannevole
d.lg.n.74 del 25/1/92
- 85/374 Responsabilità del produttore
d.p.r. n.224 del 24/5/88
- 85/577 Vendite fuori dei locali commerciali
d.lg.n.50 del 15/1/92
- 87/102 Credito al consumo
L.142del 19/2/92 ,d.l.385 del 1/9/93
- 90/314 Viaggi e vacanze tutto compreso
d.lg.n.111/95
- 92/59 Sicurezza generale dei prodotti
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Dir.orizzontali di armonizzazione
generale
d.lg.n115 del 17/3/95
- 93/13 Clausole abusive
artt. 1469 bis-sexies, modif. L.n.526/99
-95/46 Privacy
L.n.675/96 -d.l.196/2003 Codice della Privacy
-98/27 Inibitoria generale di consumo
L.n.281 del 30/7/98 Disciplina gen. diritti cons.
-99/44 Garanzie post –vendita
artt. 1491-1497 cc.
-00/31 Commercio elettronico
d.l. 70/2003
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Direttive nell’era della sussidiarietà
Dettano principi e regole generali. Applicazioni
diversificate
- 94/47 Timeshare (Multiproprietà)
d.l. n.427 del 9/11/98
- 97/7 Contratti negoziati a distanza
dlgs.n185 del 22/5/99
- 02/47 Contratti connessi di finanziamento
- 02/58 Diritti utiliz. in comunic.elettroniche (Privacy)
d.l. 196/2003 Codice protezione dati personali
- 02/65 Vendita a distanza di prodotti finanziari
Proposte di nuove direttive
Pratiche commerciali sleali COM 03/56
Modifiche a vecchie direttive
- Inibitoria ,Giocattoli,Credito al consumo,Timeshare
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Processo di costituzionalizzazione
• Trattato di Maastricht- Amsterdam
art.153 Livello elevato di protezione dei consumatori
DG SANCO Pol. dei consumatori trasversale
art.5 principio di sussidiarietà,poteri concorrenti.
Rischi di rinazionalizzazione/competiz. protezionistica
• Carta di Nizza 26/2/2001
Dir.dei cons.inseriti nei diritti econ. fondamentali
• Trattato sulla Costituzione europea:
Carta dei diritti fondamentali-Capo II Politica econ.
Protezione cons.art.III-132 Livello elevato di tutela
Misure di sostegno,integrazione,controllo politiche Sm
Costituzionalizzazione dei diritti dei cons. Riequilibrio
tra interessi dell’impresa e dei consumatori.E-P si,I no
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Fonti di diritto interno
L.n.580/93 Riordino delle CCIAA,organi di controllo
del mercato,Contratti
standard,Conciliazione,Seminari
L.n.281/98 Disciplina dei diritti dei consumatori
Comunitarizzazione dei diritti dei consumatori
Elenco diritti ampliato:qualità servizi,corretta
pubblicità,
equità contratti,promozione assoc.,standard servizi
publ.
Legittimazione processuale delle associazioni
Creazione CNCU-Cons. Naz. Cons. e Utenti, ruolo
consultivo
Costi della qualità,controlli trasparenti,tutela collettiva
- Progetti di legge su conciliazione di consumo(Cola)
- Le azioni collettive (class actions)
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Processo di armonizzazione del
diritto contrattuale europeo
• Codice europeo dei contratti
Progetto Commissione Lando
• Conv.Vienna sulla vendita int.le mobiliare CVIM
Formazione del contr.,passaggio rischi,rimedi per
inademp.
• Principi Unidroit Transnational Law,criteri interpretativi
• ConsLaw comunitario-europeo
- Clausole abusive
- Informazioni precontrattuali e contrattuali
- Garanzie post-vendita
- Vendite speciali -fuori dai loc.com.li-a distanzatelematiche prod.finanziari - viaggi organizzatimultiproprietà
- Credito al consumo - ADR di consumo
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dir. 2000/31 CE
• Diretta a favorire la libertà di stabilimento e la
libera prestazione di servizi, eliminando le
divergenze tra le legislazioni nazionali
• Regola alcuni aspetti del commercio
elettronico, che in assenza di
regolamentazione avrebbero rallentato la
diffusione di tale fattore di sviluppo,
pregiudicando il buon funzionamento del
mercato interno
• Attuata con d.lgs. 70 del 9 aprile 2003
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Principi generali
• Principio del Paese d'origine: il commercio elettronico
è regolato dalla legislazione del luogo di stabilimento
del prestatore del servizio (colui che esercita
effettivamente e per un tempo indefinito un'attività
economica mediante un'installazione stabile),
prescindendo dal luogo ove si trova il server del sito
• Deroghe: non può comunque privare il consumatore
della tutela che gli deriverebbe dalla legislazione
dello Stato in cui egli ha la residenza abituale
• Consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca a
fini che non rientrano nella sua attività commerciale,
imprenditoriale o professionale
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Comunicazioni commerciali
• Comunicazioni commerciali: destinate in
modo diretto o indiretto a promuovere beni,
servizi o l'immagine di un'impresa o di un
professionista
• Identificabili chiaramente come tali
• Identificabilità del soggetto che le esegue
• Identificabilità delle offerte di ribasso, giochi
o promozioni
• Facoltà del consumatore di decidere di non
essere raggiunto da tali comunicazioni
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E-commerce
• Responsabilità del provider
• Risoluzione extra-giudiziale delle
controversie, anche per via elettronica
• Provvedimenti inibitori d'urgenza,
pubblicazione della decisione, condanna al
pagamento di somme in favore del tesoro o
altro soggetto in caso di mancata
ottemperanza alla decisione
• Obblighi informativi
• Obblighi di trasparenza
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Obblighi informativi
• Nome e indirizzo geografico del
prestatore (per l'identificazione della
legge applicabile
• Strumenti di contatto (e-mail ecc.)
• Dati sull'iscrizione in registri
obbligatori (CCIA o albi
professionali)
• Numero di partita IVA
•
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Art. 13 Dlgs 72/2003
•
•
•
1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei
casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della societa'
dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il
prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica,
accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un
riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al
contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del
bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi
di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi
applicabili.
3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti
alle quali sono indirizzati hanno la possibilita' di accedervi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti
conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta
elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
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Conclusione del contratto
Art. 11 Direttiva: Quando il destinatario
del servizio abbia ricevuto dal
prestatore, in forma elettronica, la
ricevuta di ritorno dell'accettazione del
destinatario.
Regola derogabile solo ove nessuna
delle parti sia un consumatore
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Conclusione del contratto
• Il contratto stipulato in via telematica è assimilabile al
contratto a distanza. Pertanto, esso di perfeziona nel
momento e nel luogo in cui l’offerta è accettata
dall’altra parte, anche mediante conferma di invio
all’indirizzo web del venditore. Il recesso dal contratto
così concluso e la deroga alla competenza
dell’autorità giudiziaria devono essere espressamente
accettate per iscritto dal contraente non potendosi
ritenere sufficiente la presunzione di conoscenza
derivante dall’attivazione dell’ordine in forza dei
meccanismi predisposti on line, mancando la prova
della effettiva presa di conoscenza ed accettazione
specifica di tali clausole, onerose per la sola parte
acquirente (Giudice di pace Milano Sez. II Sent., 1205-2009)
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Codice del consumo
(D.lgs. 206/2005)
artt. 50 e segg.: prima della conclusione del contratto e
in tempo utile, vengano fornite al consumatore le
seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che
prevedono il pagamento
anticipato, l’indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le
tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o
della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
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Codice del consumo
(D.lgs. 206/2005)
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello
stesso ai sensi
dell’art. 5, 3° comma;
g) modalità e tempi di restituzione o recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a
distanza, quando è
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;
j) durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti
o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o
periodica
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Tali informazioni, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata, osservando in
particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia
di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a
sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione
ed a lui accessibile, di tutte le suddette informazioni,
prima o al momento dell’esecuzione del contratto.
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Entro tale momento e nelle stesse forme devono
comunque essere fornite al consumatore anche le
seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di
esercizio del diritto di recesso;
b) l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il
consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle
garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
L’operatore commerciale ha l’onere di informare il
consumatore pena l’allungamento del termine per il
recesso.
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Diritto di recesso nei contratti
telematici
• D. lgs. 185/1999, art 5: entro 10 gg. dal
ricevimento dei beni o dalla conclusione del
contratto per fornitura di servizi, se sono stati
soddisfatti gli obblighi di informazione, entro 3
mesi in caso di omissione (Art. 64 codice del
consumo: 10 gg lavorativi)
• Esclusione di penalità per il recesso, o di
motivazioni
• Invio di lettera racc. a.r. alla sede indicata dal
fornitore, ovvero e-mail
• Giurisdizione inderogabile del Giudice italiano
sulle controversie (art. 14)
•
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Dir. 2002/65 CE:
•
•
La direttiva si applica ai servizi finanziari al dettaglio (i servizi
bancari, d'assicurazione, di pagamento e di investimento,
compresi i fondi pensione, negoziati a distanza (ad esempio per
telefono, fax o Internet), ossia mediante qualunque mezzo utile
senza la fisica e simultanea presenza delle parti al contratto.
Diritto di riflessione
La direttiva accorda al consumatore un diritto di riflessione prima
di concludere un contratto con il fornitore. Il fornitore è pertanto
tenuto a trasmettere al consumatore, per iscritto o su supporto
durevole (ad esempio su dischetto informatico, CD-ROM o posta
elettronica), un progetto di contratto che comprende tutte le
condizioni contrattuali. Il periodo di riflessione è di 14 giorni
durante i quali le condizioni del contratto non possono essere
modificate unilateralmente. Le parti possono tuttavia concordare
un periodo più lungo o negoziare condizioni diverse.
ll consumatore dispone di un diritto di recesso dal contratto per servizi
•
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Diritto di recesso
•
•
•
•
finanziari durante un periodo di 14 giorni (30 giorni per le assicurazioni
sulla vita e le integrazioni di pensione), nei seguenti casi:
quando il contratto è stato firmato prima che il consumatore abbia
ricevuto le disposizioni contrattuali (nel caso, ad esempio, di un
contratto di assicurazione per ottenere una copertura immediata);
quando il consumatore, avendo ricevuto le condizioni contrattuali, sia
stato indotto dal fornitore in modo sleale a concludere un contratto
durante il periodo di riflessione.
Sempre per contratto di credito al consumo
Se il consumatore esercita il suo diritto di recesso quando ha già
acconsentito ad un'esecuzione, quantunque parziale, del servizio, può
essere tenuto ad indennizzare il fornitore per il servizio reso. Se il
servizio è interamente fornito il diritto di recesso non potrà più essere
esercitato e il consumatore sarà tenuto al pagamento del servizio. Il
prezzo (o la base su cui sarà calcolato) dovrà essere preventivamente
comunicato al consumatore.
Per impedire manovre speculative, il periodo di riflessione e il diritto di
recesso sono esclusi per i servizi il cui prezzo possa variare in funzione
dei corsi dei mercati finanziari (ad esempio il mercato dei valori
mobiliari).
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Effetti del recesso
• Il consumatore è tenuto alla restituzione o messa a
disposizione della cosa, nei termini e modalità
contrattuali, con spese per la sola restituzione
• Il fornitore è tenuto a rimborsare le somme versate dal
consumatore, senza aggravio di costi e nel minor
tempo possibile, comunque entro 30 gg. dal
ricevimento del recesso
• Dir. 2005/29 CE: In merito ai "servizi finanziari" definiti
alla direttiva 2002/65/CE e ai beni immobili, gli Stati
membri possono imporre obblighi più dettagliati o
vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel
settore che essa armonizza.
•
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Forniture non richieste
•
Il consumatore è tutelato dalla direttiva 2005/39 CE (pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori), attuata con d.lgs.
146/2007, di modifica del cod. consumo, che considera le forniture
non richieste una pratica commerciale sleale. La mancanza di
risposta per queste proposte di forniture non vincola il
consumatore. Non si tratta di un consenso tacito.
Art. 15 Dir. 2005/26 CE: l'articolo 9 della direttiva 2002/65/CE è
sostituito dal seguente: Considerato il divieto delle pratiche di
fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005, relativa
alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno, e fatte salve le disposizioni della legislazione
degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a distanza,
quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per dispensare il consumatore da
qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, fermo
restando che l'assenza di risposta non implica consenso.
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Obblighi del prestatore
di servizio
• Fornire in modo chiaro, comprensibile e
inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine,
informazioni su:
• Fasi tecniche di conclusione del contratto
• Eventuale archiviazione del contratto da parte del
prestatore, e facoltà di accesso del destinatario del
servizio
• Mezzi tecnici di correzione di errori
• Lingue di conclusione del contratto
• Codici di condotta cui aderisce il prestatore
• Clausole e condizioni generali di contratto
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Disciplina dell'attività
del provider
TRASPORTO e TRASMISSIONE:
• Non sussiste responsabilità,in caso di fornitura di
accesso alla rete, per le informazioni trasmesse se
• Il provider non effettui attività di trasmissione
(memorizzazione, anche transitoria)
• Non selezioni il destinatario della trasmissione
• Non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse
• Agisca prontamente per rimuovere le informazioni
ove venga a conoscenza di illeciti sanzionati con la
rimozione o la disabilitazione dell'accesso
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Hosting
• Memorizzazione di informazioni a
richiesta del destinatario del servizio.
Non incorre in responsabilità se:
• Non è effettivamente conscio
dell'illiceità dell'informazione
• Non appena ne sia al corrente agisca
per rimuovere le informazioni o
disabilitare l'accesso
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