Prof. Stefania Stefanelli
Diritto privato europeo
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Profili di responsabilità civile
degli e-providers
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L’illecito in internet
•
•
•
•
Lesione della reputazione (diffamazione)
Lesione della privacy o dell’immagine
Violazione dei diritti d’autore
Concorrenza sleale
La diffusione dei contenuti nel web è capillare,
aterritoriale, potenzialmente perpetua e in tempo
reale, si autoalimenta attraverso la
memorizzazione nei computer degli utenti
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Chi è responsabile?
1) sicuramente l’autore del contenuto lesivo e
della sua diffusione
Ma: navigazione anonima, inafferrabilità
2) ISP?
Ragioni: facilmente individuabile,
economicamente in grado di sopportare I costi
risarcitori del danno, con patrimonio aggredibile
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Prime sentenze
Trib. Napoli 8.8.1997: messaggio pubblicitario
che realizza illecito di concorrenza sleale per
appropriazione del marchio altrui. “La rete
internet è equiparabile a un organo di stampa; il
titolare del domain name rispnde per omessa
vigilanza”, come un editore.
L. 8.2.1948, n. 47, art. 11: Per i reati commessi
col mezzo della stampa sono civilmente
responsabili, in solido con gli autori del reato e
fra di loro, il proprietario della pubblicazione e
l'editore
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Prime sentenze
Ord. Proc. Vicenza 23.6.1998: sequestro
preventivo delle attrezzature usate dal provider
per diffondere un messaggio diffamatorio, come
provvedimento “atto ad impedire la protrazione
della lettura di tale messaggio agli utenti di
internet”.
Dimostra la conoscenza approssimativa della
rete
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Contro:
Ord. Trib. Monza (Desio) 14.5.2001: «anche
volendo mascherare la responsabilità del
provider sotto l’etichetta della culpa in vigilando,
sarebbe di fatto una responsabilità oggettiva
legislativamente non tipizzata, non potendosi in
alcun modo immaginare mezzi concreti
attraverso i quali il provider potrebbe effettuare
la propria vigilanza, considerato che il
monitoraggio dovrebbe essere costante»
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Contro:
Trib. Roma 4.7.1998: L’ISP non risponde della
diffusione, attraverso newsgroup di messaggi
diffamatori, essendosi limitato a mettere a
disposizione degli utenti uno spazio virtuale
(area di discussione) senza avere potere di
controllo o vigilanza sui messaggi
Trib. Oristano 23.5.2000: L’ISP non è soggetto
alla l. sulla stampa, perché la diffusione di dati e
informazioni in internet non sono contemplate
dal legislatore del 1948
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Dir. 2000/31 CE
• Diretta a favorire la libertà di stabilimento e la
libera prestazione di servizi, eliminando le
divergenze tra le legislazioni nazionali
• Regola alcuni aspetti del commercio
elettronico, e disciplina la responsabilità degli
e providers
• Attuata in Italia con d.lgs. 70 del 9 aprile 2003
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Disciplina dell'attività
del provider
TRASPORTO e TRASMISSIONE:
Non sussiste responsabilità,in caso di fornitura di
accesso alla rete, per le informazioni trasmesse se
1) Il provider non effettui altro che attività di
trasmissione (memorizzazione, anche transitoria)
2) Non selezioni il destinatario della trasmissione
3) Non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse
4) Agisca prontamente per rimuovere le informazioni
ove venga a conoscenza di illeciti sanzionati con la
rimozione o la disabilitazione dell'accesso
Memorizzazione temporanea di informazioni a richiesta
del destinatario del servizio.
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Caching
Non incorre in responsabilità se:
1) svolge attività neutra rispetto ai contenuti veicolati
2) non appena ne sia al corrente agisce per rimuovere
le informazioni o disabilitare l'accesso
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Hosting
Messa a disposizione dell’utente di uno spazio di
memoria su proprio server, al fine di rendere disponibile
sul web le informazioni che l’utente desidera.
Irresponsabile se:
1) Non è effettivamente conscio dell'illiceità
dell'informazione
2) Non appena ne sia al corrente agisce
immediatamente per rimuovere le informazioni o
disabilitare l'accesso ad esse
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Art. 15
Insussistenza di obbligo generale di controllo sui dati
immessi in rete, tanto come obbligo negativo di
sorveglianza che come obbligo positivo di ricerca di
attività illecite.
Sarebbe impossibile ottemperare a tali obblighi, e
comunque avrebbero causato onere spoporzionati,
costi maggiorati per gli utenti e sacrificio della libera
manifestazione del pensiero
Obblighi informativi a carico dell’ISP:
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Art. 5
1) Proprio nome
2) Indirizzo geografico di stabilimento
3) Contatti anche elettronici
Allo scopo di favorire l’effettiva segnalazione dell’illecito
contenuto l’ISP deve attivare un sistema di notifica e
rimozione, e agire speditamente per rimuovere i
contenuti o renderli inaccessibili
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Corte di Giustizia UE
Cause riunite cause C-236/08 (Google France v. Louis
Vuitton Malletier), C-237/08 (Google France v. Viaticum
Luteciel) e C-238/08 (Google France v.CNRRH)
Adwords:
L’inserimento nel motore di ricerca dei marchi dei
ricorrenti faceva apparire nei “Link sponsorizzati”
collegamenti ipertestuali che indirizzavano i potenziali
clienti a concorrenti o contraffattori. Il servizio di
posizionamento consiste nella memorizzazione di
informazioni fornite dall’inserzionista
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Corte di Giustizia UE
Quesito: «se nel caso di uso dei marchi come parole
chiave per offrire servizi di pubblicità «il prestatore del
servizio di posizionamento a pagamento possa essere
considerato fornitore di un servizio della società
dell'informazione consistente nella memorizzazione
delle informazioni fornite da un destinatario del servizio,
ai sensi dell'art.
14 della direttiva 2000/31, di guisa che non è possibile
ravvisare la sua responsabilità prima che egli sia stato
informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del
segno da parte dell'inserzionista».
L’attività del motore di ricerca è hosting
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Decisione
Quindi il giudice nazionale deve verificare se Google ha
avuto un ruolo attivo, e non quello «meramente tecnico,
automatico e passivo». Non rileva il fatto che il servizio
di posizionamento fosse a pagamento, che Google
avesse stabilito le modalità di pagamento o che avesse
fornito ai clienti informazioni sulla redazione del
messaggio pubblicitario
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Decisione
Comportamento successivo alla comunicazione
dell’illecito
Il giudice nazionale deve verificare se Google, «dopo
aver preso conoscenza, mediante un’informazione
fornita dalla persona lesa o in altro modo» dell’illecito
contenuto, abbia rimosso prontamente i dati o
disabilitato l’accesso
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Conclusioni dell’Avv. Gen.
Mentre sono oggettivi i risultati naturali del motore di
ricerca, il servizio Adwords non è veicolo neutro di
informazioni.
«Google ha un interesse diretto a che gli utenti di
Internet selezionino i collegamenti degli annunci
pubblicitari (a differenza di quanto accade per i risultati
naturali presentati dal motore di ricerca)». La relazione
onerosa esistente tra Google e gli inserzionisti farebbe
perdere al motore di ricerca sia il ruolo di veicolo neutro
di informazioni sia la stessa possibilità di avvalersi del
regime di irresponsabilità fissato all'art. 14 della direttiva
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D.Lgs. 9.4.2003, n. 70
Art. 16, co., 1, con riguardo all'attività di hosting, il
prestatore non è responsabile a condizione che, giunto
a conoscenza, «su comunicazione delle autorità
competenti», dell'illiceità delle informazioni veicolate, si
attivi immediatamente per la loro rimozione.
Ragioni: ridurre l'indeterminatezza della nozione di
conoscenza; assenza di procedura di ripristino di un
documento rimosso; tutela della libera manifestazione
del pensiero
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Critiche
Non esisteva tale limitazione nella legge delega
Non delimita quali siano le autorità competenti (autorità
di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria, Garante
Privacy?)
Non identifica l’accertamento demandato a tali soggetti
pubblici qualificati
Priva di effettività la tutela minima offerta dalla Direttiva
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Sentenze successive
Trib. Catania 29.6.2004: risponde di violazione del
diritto d’autore il gestore del sito che ha immesso di
propria volontà stralci di un’opera tutelata
Trib. Lucca 20.8.2007: esclude la responsabilità per
contenuti diffamatori in newsgroup, per assenza di
obbligo di sorveglianza o di ricercare l’eventuale illecito
Trib. Trani 14.10.2008: responsabile il titolare del forum
che inserisce nel regolamento la facoltà di «cancellare
senza preavviso messaggi non consoni allo spirito del
forum, di contenuto volgare o esclusivamente polemici»
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Cass. 25.7.2008 n. 31392
Attraverso internet si estrinseca «quel diritto di
esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno
dei cardini di una democrazia matura e che, per tale
ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta
costituzionale». I diritti di cronaca e di critica di cui
all'art. 21 Cost. non sono riservati «solo ai giornalisti o a
chi fa informazione professionalmente, ma fanno
riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, pertanto, e
con qualsiasi mezzo, può riferire fatti e manifestare
opinioni e chiunque, nei limiti dell'esercizio di tale diritto,
può “produrre” critica e cronaca»
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Cass. Pen. 12.12.2009
I Forum telematici sono «una semplice area di
discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati
sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo
visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad
accedere al forum, ma non per questo il forum resta
sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la
stampa (quale quello di indicazione di un direttore
responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle
guarentigie in tema di sequestro che l'art. 21, comma 3,
Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente
intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e
strumento con cui è possibile manifestare il proprio
pensiero»
Caso The Pirate Bay
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Cass. Pen. 23.12.2009
Art. 171-ter, co. 2, lett. a-bis, l. 22-4-1941 n. 633
punisce chiunque «in violazione dell'art. 16, ai fini di
lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema
di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa»
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Peer to peer
Modalità di file sharing in cui i dati transitano
direttamente dal computer di un utente a quello di un
altro, senza che siano memorizzati nel sito web.
L’utente che effettua l’upload risponde di diffusione di
opere coperte dal diritto d'autore di cui all'art. 171, co.
1, lett. a-bis l. 633/1941, secondo cui «Salvo quanto
disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito
con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza
averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: abis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in
un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte
di essa».
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Il sito web
Non risponde se i servizi offerti si risolvono in un ausilio
meramente tecnico, perché «vi sarebbe solo una
comunità di utenti (social network) che condividono un
protocollo di trasferimento di dati».
.
I provvedimenti inibitori devono «rispettare il principio di
derivazione comunitaria di propozionalità: al fine di non
comprimere la liberà di espressione le limitazioni
dell’accesso alla rete informatica non potranno,
pertanto, eccedere l’obiettivo di individuazione e
perseguimento dei reati»
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Sentenza di rinvio
Il Tribunale di Bergamo ritiene accertata la
responsabilità del sito per favoreggiamento nella
violazione del diritto d’autore
Conferma il sequestro preventivo, da attuarsi tramite
inibizione dell'accesso da parte degli internet provider,
del sito www.thepiratebay.org con riferimento al sito, ai
relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri,
rinviando al sito medesimo; dell'indirizzo IP statico che
risulta essere associato ai nomi stessi nell'attualità
e in futuro»
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Cass. Pen. 16.7.2010
L’art. 57 c.p., che punisce il direttore del giornale che
colposamente non impedisce che siano commessi reati
attraverso la pubblicazione sul periodico da lui diretto,
non si applica al direttore di un giornale telematico o ai
coordinatori dei blog e dei forum per le informazioni
diffamatorie immesse da terzi.
Approccio verticale: distingue law of defamation,
disciplina della concorrenza, copyright.
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L’esperienza negli USA
Primo emendamento alla Costituzione: il congresso non
può emanare leggi che limitino il diritto di libera
manifestazione del pensiero o la stampa
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Tort of defamation
Oltre l’autore della diffamazione ne risponde:
- Public publisher (editore, direttore editoriale,
responsabile per omesso controllo)
- Distributor (es. biblioteca, responsabile solo se
conosce o avrebbe dovuto conosce la natura
diffamatoria delle opere che diffonde)
- Common carrer (es. compagnia telefonica, non
responsabile, perché non esercita che un ruolo di
passive conduit)
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Case law
Cubby c. Compuserve (1992): il titolare del forum di
discussione risponde come distributor, non poteva
conoscere il contenuto diffamatorio del messaggio
Stratton c. Prodigy (1995): il provider Prodigy si
propone come supervisore dei contenuti, attraverso
programmi automatici di screening e personale addetto.
Per questo risponde come publisher.
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Communication Decency Act 1996
Sez. 230: «tanto il provider quanto il soggetto che
utilizza un servizio informatico interattivo non verranno
considerati alla stregua del publisher o dell'autore
relativamente alle informazioni fornite da un altro
information content provider»
«tanto il provider quanto il soggetto che utilizza un
servizio informatico interattivo non verranno considerati
responsabili per quegli accorgimenti, adottati
volontariamente ed in buona fede, diretti a rendere
inaccessibili o non disponibili quei contenuti che essi
abbiano reputato essere osceni, volgari, lascivi,
indecenti, eccessivamente violenti, vessatori, o
altrimenti deplorevoli, siano o meno questi contenuti
protetti costituzionalmente»
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Barnes c. Yahoo! (2009)
La sig.ra Barnes agisce contro il proprio provider, per
non aver non aver rimosso dal proprio social network gli
imbarazzanti contenuti “caricati” dall'ex partner
dell'attrice e per non aver eliminato il profilo pubblico
falsamente attribuitole. Il provider promette di
provvedere alla loro eliminazione il giorno prima che
un'emittente televisiva denunciasse pubblicamente
l'accaduto. L’azione per danni si conclude con la
condanna di Yahoo!, ma solo per non aver adempiuto
alla promessa.
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Irrilevante l’eventuale notifica
Non esiste una notice based liability, ossia l’ISP non è
responsabile per non aver rimosso il contenuto che gli
sia stato denunciato come lesivo.
Sarà responsabile solo quando sia egli stesso l’autore
dei contenuti diffusi (si parla di absolute privilege)
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Google Italy c. Vividown
Trib. Milano 24.2.2010
Condanna di Google Italy s.r.l. per il delitto di
trattamento illecito dei dati personali del minore (art.
167, d. lgs. 192/2003), affetto da autismo, che appariva
in un video girato da alcuni compagni di scuola mentre
lo oltraggiavano per la sua condizione di minorità, e
diffuso sulla nota piattaforma.
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Art. 167 Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di
recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23 (consenso), 123, 126 e 130, ovvero in
applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto
mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
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Art. 167 Trattamento illecito di dati
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di
recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17 (rischi specifici del trattamento), 20, 21, 22, commi 8
e 11, 25, 26 (dati idonei a rivelare la salute), 27 e 45, è
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da uno a tre anni.
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Motivazione
Costituisce dato personale «la sola evidenziazione
visiva dello stato di minorità del soggetto costituisce
condotta colpevole del reato in questione, così come
avverrebbe se si mostrasse in un video una particolare
preferenza sessuale di un soggetto».
Art. 4, comma 1, lett. b), del Codice della privacy:
identificabilità indiretta, attraverso la correlazione degli
elementi diffusi con altre informazioni a disposizione del
soggetto raggiunto dalla diffusione dei dati
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Omessa informativa privacy
Filmato molto popolare, che nel periodo successivo alla
sua immissione, era stato visualizzato dagli utenti del
sito almeno 5.500 volte ottenendo il primo posto nella
classifica dei «video più divertenti» e il ventinovesimo in
quella dei «video più scaricati».
Il content provider è stato condannato per causa
dell’omessa informativa agli utenti del sito circa la
necessità di reperire, preventivamente alla
pubblicazione, il consenso dei soggetti terzi ritratti
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Corretta e puntuale informazione
Il provider deve assolvere l'obbligo di trattamento con il
consenso dell'interessato, previsto dal combinato
disposto degli artt. 167 e 23 del Codice della privacy,
mediante «una corretta e puntuale informazione, da
parte di chi accetti e apprenda dati provenienti da terzi
(il provider) ai terzi che questi dati consegnano. Lo
impone non solo la norma di legge (art. 13, D.lgs.
citato) ma anche il buon senso». E, in particolare, «non
costituisce condotta sufficiente ai fini che la legge
impone, "nascondere" le informazioni sugli obblighi
derivanti dalla legge sulla privacy all'interno di
"condizioni generali di servizio" il cui contenuto appare
spesso incomprensibile, sia per il tenore delle stesse
che per le modalità con le quali vengono sottoposte
all'accettazione dell'utente»
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Dolo specifico
Il dolo specifico, consistente nello scopo di trarre
profitto dalla diffusione illecita è integrato, nella forma
del dolo eventuale, dall’accettazione della probabilità
del conseguimento dei benefici economici che Google
ricava dagli annunci pubblicitari collegati ai video
pubblicati nel proprio sito, specie per un video tanto
spesso visualizzato
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Diffusione dell’immagine in internet
Il consenso alla apprensione dell’immagine attraverso il
fatto concludente del «mettersi in posa», ossia
nell’accettare che la propria immagine possa essere
ripresa e memorizzata, subisce limiti temporali, esclude
l’utilizzazione per scopo di lucro, e non comprende il
consenso alla comunicazione e tantomeno alla
diffusione della stessa a persone non individuabili,
sicché integra il reato previsto dall’art. 167 del Codice
Privacy il fatto di chi diffonda attraverso Internet
immagini riprese in privato, sempre che dal fatto derivi
un nocumento per la persona ritratta, integrato dalla
lesione della sua tranquillità e immagine sociale
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Garante Privacy, Comunicato stampa
29 dicembre 2009, Facebook: un bel
giocattolo, ma serve un "antivirus"
«Vicenda della donna americana che aveva pubblicato
le sue immagini su Facebook ritrovandole, manipolate,
su un sito pornografico. Oppure i casi di suicidio di
adolescenti per la vergogna di sapere che le proprie
foto osé scattate all'ex-fidanzato erano state rese
pubbliche, "postate" per vendetta amorosa sul web. Il
fenomeno sempre più diffuso degli ex-fidanzati o exconiugi che riversano malignità, notizie riservatissime,
vere o false che siano, sulla persona un tempo amata.
Infine il recentissimo caso che ha visto coinvolti alcuni
infermieri dell'ospedale Molinette di Torino che hanno
"postato" su Facebook foto di pazienti con tanto di
commenti ironici sul loro stato».
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Rischi più gravi per i minori
«Un recente sondaggio dell'autorità per la privacy
inglese ha messo in evidenza che nel Regno Unito
sarebbero quattro milioni e mezzo i ragazzi tra i 14 e i
21 anni che rischiano di subire ripercussioni negative
sul proprio futuro lavorativo determinate dalle tracce
lasciate in Internet. E che il 71% dei ragazzi non
vorrebbe mai che un'università o un eventuale datore di
lavoro cercasse informazioni in rete su di loro senza
che loro stessi abbiano potuto prima cancellare i
contenuti immessi nei social network. Dalle interviste
affiora anche una forte tendenza ad accettare
sconosciuti come "amici" e a lasciare indizi su di sé
proprio allo scopo di attrarre nuove persone. Tutto
questo pubblicando la propria data di nascita, il proprio
indirizzo di casa, informazioni su di sé e sulla propria
famiglia, agevolando in questo modo anche i furti
d'identità»
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Rischi più gravi per i minori
«Un recente sondaggio dell'autorità per la privacy
inglese ha messo in evidenza che nel Regno Unito
sarebbero quattro milioni e mezzo i ragazzi tra i 14 e i
21 anni che rischiano di subire ripercussioni negative
sul proprio futuro lavorativo determinate dalle tracce
lasciate in Internet. E che il 71% dei ragazzi non
vorrebbe mai che un'università o un eventuale datore di
lavoro cercasse informazioni in rete su di loro senza
che loro stessi abbiano potuto prima cancellare i
contenuti immessi nei social network. Dalle interviste
affiora anche una forte tendenza ad accettare
sconosciuti come "amici" e a lasciare indizi su di sé
proprio allo scopo di attrarre nuove persone. Tutto
questo pubblicando la propria data di nascita, il proprio
indirizzo di casa, informazioni su di sé e sulla propria
famiglia, agevolando in questo modo anche i furti
d'identità»
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Oblio o eternità?
«è oltremodo difficile, se non impossibile, rimuovere le
informazioni che ci riguardano immesse sul web. Molto
spesso anche dopo aver cancellato il proprio profilo, i
dati continuano a essere conservati nei server del
social network, una volta in rete, diventano reperibili per
decenni, senza che li si possa "neutralizzare". Molto
spesso anche grazie ai motori di ricerca che sono in
grado di raccogliere e assemblare le notizie più
disparate, comprese quelle molto datate, quelle non
vere o che semplicemente non ci corrispondono più»
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Il codice Media e minori
●
Natura
●
Contenuti
●
Applicabilità
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Autoregolamentazione
Le caratteristiche dell’autoregolamentazione vengono
rintracciate nella sostanziale coincidenza tra
regolatori e regolati, e nella finalizzazione delle
procedure di accertamento delle infrazioni alla
cooperazione dei regolati stessi.
Caratteri essenziali delle norme di produzione
autodisciplinare sono l’astrattezza, l’originalità ed il
vincolo di specialità rispetto all’ordinamento generale.
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●
Le esperienze autoregolamentari realizzatesi
fin qui sono solo talvolta sostitutive della
regolamentazione legislativa, e più spesso
complementari, realizzando una cooperazione
tra soggetti, Stato e privati, deputati alla
produzione di norme.
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Codice tv e minori
L’esperienza del Codice TV e minori
(29.11.2002) è un caso emblematico di
questa cooperazione, sfociata nel rinvio
legislativo l. Gasparri, n.11/2004) ad una
fonte contrattuale, con estensione della sua
efficacia, ope iuris, anche a coloro che non vi
fossero già tenuti per vincoli obbligatori di
origine contrattuale od associativa.
●
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Codice di autodisciplina pubblicitaria
●
Prima ed. 1966, 41^ ed. 27.11.2006, di
efficacia generalizzata in tutto il settore grazie
alla clausola di adesione o a manifestazioni
tacite di adesione
Sanzioni: tutti gli aderenti sono tenuti a
rispettare le norme del codice e le decisioni di
Giurì e Comitato di applicazione. Chi non si
uniforma alle stesse è escluso dal settore, in
quanto nessuno degli operatori pubblicitari
concluderebbe contratti o intratterrebbe
rapporti con il destinatario della pronuncia
•
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Codici di autoregolamentazione privacy
•
•
•
L. 675/1996, art. 31: codici di prima generazione, con
efficacia endoassociativa, o come clausole generali
anche in giudizi civili
D.lgss. 281-282/1999: codici di seconda generazione,
integrano il precetto del 2043 c.c. specificando
l'illiceità di ogni atto contrario alle regole deontologiche
D.lgs. 467/2001: i codici sono fonti secondarie di
diritto, per la qualificazione dell'illiceità del trattamento
come della colpa dell'agente
D.lgs. 196/2002: i codici hanno funzione autorizzativa
del trattamenti di alcuni dati, fissandone limiti e
presupposti di liceità
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Superamento della “dicotomia “diritto statuale
– diritto categoriale”.
Terza via: diritto della categoria, che secondo
una determinata procedura, “concorre a
comporre il diritto statuale”, con la precisazione
per cui il controllo statuale “non può incidere
sulla formazione negoziale del diritto
deontologico, laddove questo sia conforme alle
norme di legge” (F. Macario)
Prof. Stefania Stefanelli
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Strumenti privatistici
Eterointegrazione dei canoni di correttezza
professionale, per la valutazione dell'esattezza
dell'adempimento (1175 c.c.), della
responsabilità precontrattuale (1337 c.c.),
della concorrenza sleale (2598 c.c.);
Qualificazione dell'atto illecito per abuso del
diritto (formazione negoziale del diritto);
Automatico inserimento di clausole d'uso
(1340 c.c.), in presenza di larga diffusione
delle norme autoregolamentari.
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Diritto privato europeo
Università degli Studi di Perugia
Codice di autoregolamentazione
internet @minori
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Varato dalla Commissione per l'assetto audiovisivo,
Ministero delle Comunicazioni, 8.10.2003, sottoscritto il
19.11.2003 dalle 4 associazioni di Internet Provider (Aiip,
Anfov, Assoprovider, Federcomin), Ministero delle
Comunicazioni e Ministero per l'Innovazione tecnologica
Vincola, per adesione alle associazioni, circa il 75% degli
Internet Provider italiani
Possibilità di adesioni successive, disciplinata con
regolamento del Comitato di Applicazioni
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Fonti legittimanti
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Costituzione italiana: tutela dell'infanzia e della
gioventù; principio di sussidiarietà (art. 118)
Dichiarazione dei diritti del fanciullo, ONU
20.11.1959
Conv. New York sui Diritti del Fanciullo 20.11.1989:
collaborazione di soggetti pubblici, privati e famiglie
per predisporre le condizioni affinché i minori
possano vivere una vita autonoma, nello spirito di
pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza,
solidarietà; divieto di interferenze illegali nella loro
privacy, divieto di violenza, abuso mentale,
sfruttamento.
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Fonti nazionali
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l. 28.8.2997, n.285, disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza
Codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005); commercio
elettronico; T.U. Privacy (d.lgs. 196/2003)
Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs.
259/2003)
Disciplina dei servizi a sovrapprezzo (d.m. 2.3.2006, n.
145)
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Strumenti di tutela del minore
Informazioni alle famiglie e agli educatori: l'aderente
inserisce, anche con link nella home page, informazioni
sulle corrette modalità di utilizzo sicuro della rete, sugli
strumenti di segnalazione delle violazioni al Comitato di
applicazione, sulla possibilità di trattamenti occulti da
parte di terzi
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Fornisce servizi di navigazione differenziata
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Classificazione dei contenuti
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Possibile uso di identificatori di età (nel rispetto della
privacy)
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Divieti e obblighi
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Divieto di profilazione dell'utente minore o di trattamento
dei suoi dati personali senza previa informativa e
autorizzazione espressa
Obbligo di conservazione delle password di accesso ai
servizi, con adeguate misure di sicurezza, e di
consentirne all'utente la modifica
Obbligo di identificare gli utenti quale condizione per
l'erogazione dei servizi, anche per il tramite di un cliente
che chieda servizi in via fiduciaria (es. registrazione di
dominio per utenti che chiedono l'anonimato protetto)
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Comunicazione dei dati
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All'Autorità Giudiziaria, con documentazione
scritta delle attività compiute
Al cliente, dietro sua identificazione certa
Al Contrasto alla pedo pornografia on line
(conservazione del numero IP utilizzato
dall'utente per l'accesso)
Collaborazione con il Servizio di Polizia
Postale e delle Comunicazioni per
l'identificazione
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Responsabilità
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Access provider: verifica diretta o indiretta
dell'accesso alla rete
Housing/hosting provider (offre al pubblico
spazi raggiungibili dall'esterno / possibilità di
collegare computer del cliente alla rete):
identificazione certa del cliente; in caso di
hosting conservazione degli indirizzi IP
assegnati e utilizzati
Content provider (mette a disposizione dati,
programmi, informazioni): identificazione della
natura e dei contenuti dell'informazione; sua
rimozione su segnalazione
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Gestori di Internet Point
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Obbligo di fornire strumenti adeguati di navigazione dei
minori
Identificazione certa degli utilizzatori
Conservazione dei dati di identificazione e accesso
(tempistica?)
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Comitato di Applicazione
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Vigila sulla corretta, imparziale, trasparente
applicazione del Codice
In caso di inottemperanze irroga provvedimenti
disciplinari, su segnalazione di chiunque ritenga sia
intervenuta una violazione, su cui stimola il
contraddittorio con l'aderente; decide entro 60 giorni
Esecuzione delle decisioni da parte dell'aderente entro
15 giorni dalla comunicazione, a pena di revoca
prolungata
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Comitato di Applicazione
Comunicato stampa 24 giugno 2009: «è urgente affrontare
in modo unitario la definizione di principi generali e regole
per un nuovo sistema di tutela dei minori, oltre che per le
emittenti televisive come già avviene, anche per i fornitori
di contenuti di Internet, i gestori della telefonia mobile, i
produttori e distributori di videogiochi»
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Obblighi ulteriori
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In aggiunta a quanto espressamente previsto
dal Codice, il Comitato di Applicazione
previsto dall’Art. 6 del Codice ha vincolato gli
aderenti a segnalare numeri telefonici gratuiti
e/o indirizzi di posta elettronica di soggetti con
provata e verificata esperienza specifica nella
tutela dei minori in internet
Tutela dei minori verso informazioni
commerciali non sollecitate (spam)
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Sanzioni
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Richiamo: per l'accertamento delle violazioni
più lievi, con invito all'ottemperanza agli
impegni sottoscritti
Censura: in caso di mancata ottemperanza al
richiamo o di violazioni di particolare gravità
per quantità o rilevanza
Revoca temporanea dell'uso del marchio per
inottemperanza alla censura
Revoca prolungata (per almeno un anno) in
caso di secondo provvedimento di revoa
temporanea o mancata esecuzione di quanto
previsto nella decisione
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