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Diritto di famiglia
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La responsabilità
genitoriale
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• L. 219/2012: la disciplina del «diritto
di crescere in famiglia e di mantenere
rapporti significativi coi parenti» è
collocata all’art.315 bis, Titolo IX,
potestà dei genitori e diritti e doveri
dei figli: Diritto paidocentrico
• Significativa collocazione: prima si
rintracciava solo nell’art. 155,
provvedimenti riguardo ai figli, nella
separazione
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Diritto all’ascolto
L. 219/2012: altrettanto vale per «Il
figlio minore che abbia compiuto gli
anni dodici, e anche di età inferiore ove
capace di discernimento, ha diritto di
essere ascoltato in tutte le questioni e
le procedure che lo riguardano»,
art.315 bis, III comma.
Significativa collocazione: prima si
rintracciava solo nell’art. 155 sexies,
come «audizione»
Responsabilità
genitoriale
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Potestà
genitoriale
Atti patrimoniali
Atti
patrimonialmente
neutri
Diritti
fondamentali
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Potestà genitoriale
 Art. 320 c.c.: rappresentanza «in tutti gli
atti civili»
 Contenuto patrimoniale e non, esclusi gli
atti personalissimi (testamento)
 Negli atti non patrimoniali evidenzia la
funzione educativa
 Artt. 2, 3, 30, 31 Cost., art. 147 c.c.:
discernimento e inclinazioni personali
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Nella crisi genitoriale
 Art. 317 c.c.: La potestà comune dei
genitori non cessa quando, a seguito di
separazione, scioglimento, annullamento
o divorzio, i figli vengono affidati ad uno di
essi (abroga tacitamente l’art. 6, IV co. L.
div.)
 Art. 155, III co.: la potestà è esercitata da
entrambi i genitori nel caso preferenziale
di affidamento condiviso. Possibilità di
esercizio separato della potestà solo per
provvedimento giudiziale, su questioni di
ordinaria amministrazione
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 Art. 155 bis: affidamento ad un solo genitore
quando il giudice ritenga, con provvedimento
motivato, che l’affidamento all’altro sia
contrario all’interesse del minore
 Sono i comportamenti contrari ai doveri
genitoriali di cui all’art. 147 e 315 bis. Non
rileva la conflittualità tra i genitori,
resposabilità aggravata art. 96 c.p.c. per
domanda manifestamente infondata
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Trib. Roma 2 agosto 2012: Affinché possa derogarsi
alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che
risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua
condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento
in concreto pregiudizievole per il minore, con la
conseguenza che l'esclusione della modalità
dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da
una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità
del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla
inidoneità educativa del genitore che in tal modo si
escluda e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse
del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello
legale prioritario di affidamento.
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Conforme Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2009, n.
26587, in Foro it., 2010, 1, 428: In caso di divorzio,
l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante
l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi
i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore
importanza per la prole - costituisce la regola, cui il
giudice di merito può derogare, con provvedimento
motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento
esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata,
in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in
negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta
carenza o inidoneità educativa del medesimo, o
comunque la presenza di una sua condizione tale da
rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole
per il minore
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 Affidamento a terzi: art. 2 ss. l. 184/1983,
Reg. CE 2201/2003, responsabilità
genitoriale di persone (anche giuridiche) cui il
minore sia affidato.
 Art. 5 l. adozione: decisioni collegiali di
genitori (in mancanza di revoca e
sospensione della potestà) e affidatario.
 Intervento del giudice per rinvio all’art. 316, III
co., anche per valutare l’adottabilità
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Potestà nell’a.
monogenitoriale
Nessuna previsione
 M. Sesta, in Fam. e dir. 2006, 377 ss.:
esercizio della potestà monogenitoriale,
salvo le decisioni di maggiore rilevanza
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Potestà nell’a.
monogenitoriale
 A. Palazzo, La filiazione, 2013, 672 ss.:
esercizio comune della potestà, perché la
norma è stata abrogata
Conforme Trib. Roma 5 ottobre 2012, in Giur.
It., 2013, 4, 842, salvo il caso eccezionale in
cui «le decisioni di maggiore interesse per il
minore non possono essere attribuite ad
entrambi i genitori (separati o divorziati)
quando uno dei due non abbia affatto o abbia
ridotta idoneità educativa»
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Filiazione non matrimoniale
 Art. 317 bis: nessun raccordo con la
novella sul riconoscimento
 Potestà al genitore che ha riconosciuto, e
così eventualmente ad entrambi
 Nella crisi o in caso di mancata
convivenza: identico diritto alla
bigenitorialità ex art. 315 bis, quindi si
applica l’art. 155 c.c.
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Autorizzazione agli acquisti
Trib. Sciacca, 31 marzo 2000, Dir. Famiglia,
2002, 58: Qualora un minore, orfano di padre,
con madre decaduta dalla potestà parentale,
ex art. 330 c.c. ed affidato ritualmente a
parenti prossimi, abbia ad incassare somme
provenienti dall'eredità paterna, la
legittimazione a chiedere al g.t. la prescritta
autorizzazione non compete agli affidatari,
ma al tutore del minore stesso, che è abilitato
a rappresentarlo, previa accettazione, con
beneficio d'inventario, dell'eredità al minore
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Cass. civ. Sez. I, 22-01-2009, n. 1611: il
provvedimento con il quale il tribunale abbia accolto il
reclamo contro il provvedimento del giudice tutelare,
con il quale quest'ultimo autorizzava il genitore,
esercente la potestà sul figlio minore, ad accettare
l'eredità di un parente ed a promuovere giudizio di
riduzione delle disposizioni testamentarie non è
impugnabile con il ricorso straordinario per
cassazione, ex art.111 Cost., poiché privo del
carattere di decisorietà e definitività, essendo
modificabile e revocabile in ogni tempo per motivi
originari e sopravvenuti, e non essendo diretto alla
risoluzione di una controversia concernente diritti
soggettivi o "status"
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Autorizzazione alla
disposizione
Cass. civ. Sez. II, Ord. 27 luglio 2012, n.
13520 (conf. Cass. 1447/2002): La
competenza ad autorizzare la vendita di
immobili ereditati dal minore soggetto alla
potestà dei genitori appartiene al giudice
tutelare del luogo di residenza del figlio, a
norma dell'art. 320, terzo comma, cod. civ.,
unicamente per quei beni che, provenendo da
una successione ereditaria, si possono
considerare acquisiti al suo patrimonio.
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Ne consegue che, ai sensi del primo comma
dell'art. 747 cod. proc. civ., la competenza spetta,
sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo di
apertura della successione, ove il procedimento
dell'acquisto "iure hereditario" non si sia ancora
esaurito per essere pendente la procedura di
accettazione con beneficio di inventario, in quanto,
in tale ipotesi, l'indagine del giudice non è
circoscritta soltanto alla tutela del minore, ai sensi
dell'art. 320 cod. civ., ma si estende a quella degli
altri soggetti interessati alla liquidazione
dell'eredità, così evitandosi una disparità di
trattamento fra minori in potestate e minori sotto
tutela, con riguardo alla diversa competenza a
provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi
dell'art. 320 cod. civ.) e i secondi (tribunale quale
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giudice delle successioni, ex art. 747 c.p.c.)
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Assegnazione casa familiare
Cass. civ. Sez. I, 14-12-2007, n. 26476
L'assegnazione della casa familiare al coniuge
affidatario di un figlio minore o convivente con
un figlio maggiorenne incolpevolmente non
autosufficiente, in tanto giustifica il sacrificio del
proprietario in quanto sia finalizzata ad
assicurare l'interesse della prole alla
permanenza nell'ambiente domestico in cui
essa è cresciuta; evenienza, questa, che
postula la destinazione dell'immobile a stabile
abitazione del coniuge e del figlio
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Opponibilità a terzi
Cass. civ., 12-04-2011, n. 8361: «L'accordo
tra i coniugi che dispone l'assegnazione della
casa familiare in favore del coniuge affidatario
dei figli costituisce in capo allo stesso un diritto
personale di godimento opponibile al terzo
acquirente e destinato a conservare la sua
efficacia anche oltre il raggiungimento della
maggiore età dei figli stessi ove ne persista
l'interesse a risiedervi e sempreché venga
accertata la relativa mancanza di autonomia
economica».
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Trascrizione della sentenza o del verbale di
omologazione che dispone l’assegnazione (art.
2643)
Cass. S.U. 11096/2002: «Ai sensi dell'art.6,6
L.D., applicabile anche in tema di separazione
personale, il provvedimento giudiziale di
assegnazione della casa familiare al coniuge
affidatario, avendo per definizione data certa, è
opponibile, ancorché non trascritto, al terzo
acquirente in data successiva per nove anni
dalla data dell'assegnazione, ovvero, ma solo in
caso in cui il titolo sia stato in precedenza
trascritto, anche oltre i nove anni».
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Trascrizione della sentenza o del verbale di
omologazione che dispone l’assegnazione
(art. 2643)
Adeguamento a Corte Cost. 454/1989 che
aveva giudicato costituzionalmente illegittimo
l’art. 155 comma 4, nella parte in cui non
prevedeva “la trascrizione del provvedimento
giudiziale di assegnazione della abitazione
nella casa familiare al coniuge affidatario della
prole, ai fini della opponibilità ai terzi”
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In difetto di trascrizione
Altre tesi: il 1599 realizza un contratto a favore di
terzo, quindi l’assegnazione sarebbe opponibile in
forza del patto contenuto nel contratto di vendita.
Ma attenzione: solo la dichiarazione di volerne
profittare rende irrevocabile il beneficio.
Oppure: realizza un accollo semplice.
L’assegnatario perisce rispetto alla domanda di
rilascio, ma potrebbe agire per il risarcimento
contro il coniuge proprietario che, vendendo a terzi
la casa familiare, abbia reso irrealizzabile il fine
conseguito con l’assegnazione. Il convenuto
chiamerà in causa il terzo per domandare il rispetto
del patto.
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Trascrizione della domanda di
assegnazione?
Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 47: ricorso
inammissibile, perché (Cass. 30 marzo 2005, n.
6675) il giudizio di reclamo ex art. 2674 bis c.c. è
procedimento amministrativo a contradditorio non
pieno, diretto a valutare l'esistenza del fumus boni
iuris a favore di colui che richieda la trascrizione,
essendo,
peraltro,
l'accertamento
definitivo
sull'eventuale sussistenza del diritto rimesso ad un
eventuale giudizio contenzioso successivo.
Per la Consulta, nel caso di specie, il
provvedimento che il giudice doveva emanare
difettava del requisito della definitività, intesa quale
idoneità
dello stesso ad acquisire un'efficacia
23 di Perugia
© Istituto per gli Studi Economici e Giuridici “Gioacchino Scaduto” - Università degli Studi
analoga a quella del giudicato.
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Trascrivibilità della domanda di
assegnazione
Contraria la giur. di legittimità (Cass. 30.7.2004, n.
17391; 21.10.1993, n. 10434) per un principio di
tassatività dell’elenco delle domande trascrivibili (a
differenza degli atti e provvedimenti)
Favorevoli, per evitare danni nelle more del
processo, non aggirabili con il sequestro
conservativo, e per un principio generale di
trascrivibilità di tutte le domande giudiziali che si
riferiscono ad atti idonei ad essere trascritti: Trib.
Venezia (decr.), 20.7.1993, Trib. Milano, 26.4.1997;
Trib. Pisa 27.2.2008
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Trascrivibilità della domanda di
assegnazione
Resta possibile l’azione risarcitoria
nei
confronti del coniuge proprietario che abbia
alienato
l'immobile
per
sottrarlo
alla
disponibilità dell'altro coniuge, ma «l'interesse
della prole a conservare inalterato il proprio
ambiente anche e soprattutto a seguito di una
separazione tra i genitori mal si presta ad
essere compensato per equivalente».
Così V. Alvisi, Trascrivibilità ed opponibilità ai terzi della
domanda di assegnazione della casa familiare, in
Famiglia e Diritto, 2012, 1, 17
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Potestà e diritti fondamentali
 L’esercizio dei diritti fondamentali può dar luogo a
contatto con i terzi: necessita sempre lo strumento
rappresentativo?
 Ferme le sanzioni previste dagli artt. 330 e 333 c.c.,
riconnesse all'esercizio scorretto dell'ufficio
potestativo da parte dei genitori, in che modo potrà
esser data rilevanza alla volontà del minore, in
riferimento alle decisioni relative ai suoi rapporti
personali?
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Diritti fondamentali
 Libertà religiosa. Art. 1, l. 18.6.1986 n. 281 : diritto del
minore di scegliere, al momento dell'iscrizione alla
scuola secondaria superiore, se avvalersi o meno
dell'insegnamento della religione cattolica. Esclude la
necessità di una attività sostitutiva, posta in essere
dal genitore a beneficio del minore
 IVG della minorenne. Artt. 12 e 13, l. 22.5.1978, n.
194: L’intervento del giudice è volto, attraverso un
procedimento sostanzialmente equitativo, ad
appurare l’esistenza in capo all’incapace di agire
della consapevolezza e ponderazione della scelta
compiuta
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Corte Cost., 15 marzo 1996, n. 76
La decisione di interrompere la gravidanza è rimessa
soltanto alla responsabilità della donna, non potendosi
configurare quale potestà codecisionale l’intervento del
giudice tutelare, nell’ipotesi in cui non vi sia l’assenso
degli esercenti la potestà o la tutela sulla minore, o vi
siano pareri difformi da parte di costoro, o ancora
sussistano seri motivi che impediscano o sconsiglino la
loro consultazione.
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Capacità di discernimento
Art. 84 c.c.: accertamento della maturità psicofisica in
sede di autorizzazione al matrimonio del sedicenne
Art. 145: ascolto delle opinioni dei figli sedicenni in caso
di disaccordo dei coniugi nell’indirizzo della vita
familiare
Art. 155 sexies co. 1: affidamento dei figli in caso di
separazione personale dei genitori
Art. 250 (mod. l. 219/2012): ascolto del minore
infraquattordicenne nel giudizio conseguente
all’opposizione al riconoscimento, per valutarne
l’opportunità e assenso del quattordicenne
al
29
riconoscimento.
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Art. 316, comma 5, c.c. e art. 317 bis c.c., in tema di
esercizio della potestà genitoriale
Art. 348, comma 3, c.c., in tema di scelta del tutore
Art. 371, n. 1 c.c., in tema di provvedimenti circa
l’educazione del minore sottoposto a tutela
Artt. 4, 10, 15, 22, 25 e 45 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, in tema di ascolto del minore adottando,
consenso (e revoca) del quattordicenne all’adozione
30
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Art. 315 bis, comma 3, c.c.: «Il figlio minore che abbia
compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove
capace di discernimento, ha diritto ad essere ascoltato
in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano»
Il preventivo accertamento della capacità di
discernimento è espressamente richiesto soltanto per
l’ascolto del minore che non abbia ancora compiuto i
dodici anni di età; ne deriva che già il minore di anni
dodici è assistito da una presunzione legale (semplice)
di attitudine al discernimento.
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 Art. 12 Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo, del 20 novembre 1989
 Art. 5 Convenzione de L’Aja del 28 maggio 1970,
relativa al rimpatrio dei minori
 Art. 16, a) Convenzione di Lussemburgo del 20
maggio 1980, sul riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia di affidamento dei minori
e di ristabilimento dell’affidamento
 Art. 13 Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980,
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale
di minori
 Art. 3 Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei
diritti dei minori del 25 gennaio 1996
 Art. 6 la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997,
sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina
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 Art. 24, co.1 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.: i
minori hanno il diritto di «esprimere liberamente la
propria opinione», che va «presa in considerazione
sulle questioni che li riguardano in funzione della loro
età e della loro maturità»
 Art. 23, lett. b Regolamento CE 2201/2003 del
Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale: le decisioni relative alla
responsabilità genitoriale non sono riconosciute «se,
salvo i casi di urgenza, la decisone è stata resa
senza che il minore abbia avuto la possibilità di
essere ascoltato, in violazione dei principi
fondamentali di procedura dello Stato membro
33
richiesto»
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Evidenti segnali di rilevanza della capacità di
intendere e di volere, relegata dal c.c. ad
ipotesi eccezionali (art. 428) in tutti gli ambiti
extra patrimoniali.
Discernimento come capacità di pensare e
decidere per i propri interessi nella Conv. New
York dei diritti del fanciullo
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Atti patrimoniali
Il codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005)
considera esplicitamente il minore quale
soggetto da tutelare (ad esempio, all’art. 31, in
materia di televendita, e all’art. 103 comma 1 n.
4, in materia di sicurezza dei prodotti), mentre
l’art. 7 del d. lgs. n. 145/2007 considera
ingannevole la pubblicità che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed
adolescenti, abusa della loro “naturale credulità
o mancanza di esperienza”, oppure che può,
anche indirettamente, minacciare la loro
35
sicurezza.
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Atti patrimonialmente neutri
Esclusa la rappresentanza dei genitori relativamente
alle scelte mediche riguardanti il minore che abbia
«un’età prossima al raggiungimento della piena
capacità di agire», perché «questo condurrebbe a
privarlo di diritti personalissimi per la sola
considerazione del dato formale rappresentato
dall’incapacità legale, giungendo al paradosso che il
soggetto legalmente incapace, ma naturalisticamente
capace, non possa decidere della propria salute,
mentre il soggetto legalmente capace, ma
naturalisticamente minus, per il tramite dell’istituto
dell’amministrazione di sostegno, potrebbe esercitare
una maggiore autodeterminazione» (Trib. Min.
Milano, 15 febbraio 2010)
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Contra
La richiesta di autorizzazione all’intervento di
riattribuzione chirurgica del sesso riguardante
un minore (nel silenzio della l. n. 164/1982,
regolante l’attribuzione e le rettificazioni di
sesso) «ha natura di atto complesso,
espressione di due volontà concorrenti, quella
del minore e quella del genitore», «rispetto al
minore dovrà essere considerata l’età e il
grado di maturità intellettuale, oltre che
l’esigenza di tutela della sua personalità»
(Trib. Roma, 11 marzo 2011)
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Riservatezza
In alcuni casi i dati riguardanti la salute del
minore non possono essere conosciuti
neppure dai genitori. È il caso di genitori che,
saputo che la figlia utilizza contraccettivi, si
rivolgono ad una ASL per conoscere tutte le
informazioni in suo possesso a riguardo. Il
Garante ricorda che in questo caso la legge
assicura al minore la riservatezza su
questioni personalissime
(« Contraccezione e minori: no all’accesso
dei genitori alle prescrizioni » Garante
Privacy, 17 novembre 2010)
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F. D. BUSNELLI, Capacità ed incapacità di agire del
minore, in Dir. fam. pers., 1982, p. 64: «Tuttavia,
finché il minore sia incapace di intendere e di volere, i
genitori possono – anzi debbono – ricorrere a
interventi protettivi, diretti a conservare i diritti
fondamentali del minore (come, in primo luogo, il
diritto alla salute) e a preservarne le future libertà. Tali
interventi non sono direttamente riconducibili
all’esercizio della potestà: i genitori, cioè, non
intervengono qui come rappresentanti legali del
minore, sostituendosi a lui nell’esercizio di un diritto o
di una libertà; ma agiscono in ottemperanza del
dovere-diritto che viene loro attribuito direttamente
dall’art. 30 Cost., e si uniformano alle modalità di
esercizio specificate dall’art. 147 c.c.
Conseguentemente, agli atti posti in essere dai
genitori per realizzare tali interventi si applicherà, per
esempio, l’art. 316, ma non l’art. 320 c.c.»
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F. SCAGLIONE, Ascolto, capacità e legittimazione del
minore, in Atti del Convegno di Assisi 24-25 maggio
2013, «L’idea di una rappresentanza genitoriale in
materia di atti a contenuto personale del minore,
capace di discernere in concreto, tutte le volte in cui sia
disgiunta da esigenze educative strettamente connesse
alla promozione della personalità del minore stesso,
rimane soltanto la scomoda eredità di una vecchia e
superata concezione paternalistica o protettiva del
rapporto di filiazione»
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