Prassi amministrativa, profili operativi e valutazione delle istanze Circolare 40/E del 18/04/2008 “concordato Fornisce le linee guida su: preventivo – accordi di ristrutturazione dei debiti – Transazione fiscale – procedura” ◦ Presupposti per accedere alla transazione fiscale ◦ Valutazioni da effettuare ◦ Iter procedurale Controllo dei presupposti/requisiti minimi Consolidamento del debito Valutazione dell’istanza Assenso o diniego alla transazione mediante: ◦ in Accordo di Ristrutturazione: firma di un Atto di transazione fiscale (in caso di esito positivo) o comunicazione del diniego (in caso di esito negativo) ◦ in Concordato Preventivo: comunicazione al contribuente e al tribunale dell’assenso o del diniego alla proposta ed eventualmente esercizio del diritto di voto Per poter accedere alla transazione fiscale occorre anzitutto: Essere un imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento (requisito soggettivo) – (unica eccezione: l’imprenditore agricolo che può accedere alla transazione fiscale in accordo di ristrutturazione anche se non è fallibile) Trovarsi in situazione di crisi (requisito oggettivo) È inoltre necessario: il pagamento integrale della quota capitale di IVA e RITENUTE (ma non di interessi e sanzioni) che il credito tributario sia trattato in modo non deteriore rispetto ad altri crediti aventi grado di privilegio pari o inferiore Non appena arrivata l’istanza di transazione fiscale l’Amministrazione comincia le operazioni volte al c.d. «consolidamento del debito» che hanno come scopo di certificare al debitore l’ammontare complessivo del debito la certificazione del debito già iscritto a ruolo viene fornita dall’Agente della Riscossione la certificazione del debito non ancora iscritto a ruolo viene fornita dall’Agenzia delle Entrate Ai fini del consolidamento del debito, all’istanza deve essere allegata: copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici, nonché copia delle eventuali dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda Funzione dell’istituto: Attraverso la transazione fiscale il legislatore ha inteso contemperare l’interesse pubblico alla riscossione dei tributi con l’egualmente rilevante interesse alla conservazione di imprese in grado di rappresentare realtà ancora produttive, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali È importante porre l’attenzione sul dichiarato interesse alla conservazione di imprese in grado di rappresentare realtà ancora produttive In linea di principio, quindi, quantomeno nell’ambito di accordi di ristrutturazione non vengono considerate ammissibili proposte con intento meramente liquidatorio I principali elementi di valutazione sono quindi: reversibilità della crisi livelli occupazionali interessati (interesse alla conservazione delle imprese ancora produttive) contemperati con: le concrete possibilità di recupero del credito con l’ordinaria procedura di riscossione coattiva o con il fallimento Presupposti ◦ qualità imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento ◦ esistenza dello stato di crisi ◦ pagamento integrale della quota capitale di IVA e Ritenute ◦ trattamento del credito erariale “non deteriore” Valutazioni ◦ reversibilità della crisi ◦ livelli occupazionali ◦ concrete possibilità di recupero con altre procedure Individuazione del contribuente: ◦ indicazioni complete del contribuente che richiede la transazione (denominazione, codice fiscale, rappresentante legale, recapiti, ecc.) ◦ ed, eventualmente, indicazione del professionista delegato e relativa procura Manifestazione espressa della volontà di addivenire ad una transazione fiscale Indicazione dell’esistenza dei presupposti: imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento ◦ Nell’istanza potrà essere fatta una semplice dichiarazione di possesso dei requisiti con uno schema che evidenzi il superamento dei limiti previsti dall’art. 1 L.F. Ai fini della verifica occorre allegare copia degli ultimi 3 bilanci con relative note integrative Indicazione dell’esistenza dei presupposti: esistenza dello stato di crisi ◦ Nell’istanza dovrà essere indicata sia l’esistenza dello stato di crisi (magari con individuazione dei più rilevanti indici di bilancio), sia una sintetica spiegazione dei motivi che hanno portato alla crisi (ad esempio: ritardo dei pagamenti da parte della PA, eventi contingenti che hanno indotto ad una crisi di liquidità, etc.) (i bilanci e le note integrative allegate serviranno per la relativa verifica) Indicazione dell’esistenza dei presupposti: pagamento integrale della quota capitale di IVA e Ritenute e trattamento del credito erariale anche in confronto con gli altri creditori ◦ Quindi nell’istanza dovranno essere indicati: una stima del debito tributario complessivo e l’indicazione dei contenziosi pendenti con l’AdE il trattamento proposto per il credito tributario il trattamento proposto agli altri creditori Stima del debito tributario complessivo ATTO TIPO IMPOSTA Anno IMP. IMPOSTA INTERESSI SANZIONI MORA AGGI E SP AdR TOTALE cartella di pagamento n. _____ RITENUTE 2002 10.000,00 3.000,00 3.000,00 500,00 1.600,00 18.100,00 Comunicazione d'irregolarità _________ IRES 2011 10.000,00 500,00 1.000,00 11.500,00 avv. accertamento n. ______ IRAP 2010 10.000,00 2.000,00 10.000,00 22.000,00 avviso di liquidazione n_____ REGISTRO 2009 10.000,00 3.000,00 12.000,00 25.000,00 IMP. PATR.NETTO 2008 0,00 imposte non versate Add. Regionale 2013 0,00 TOTALE 40.000,00 8.500,00 26.000,00 500,00 1.600,00 76.600,00 NB:la transazione fiscale con l’AdE ha ad oggetto solo i tributi (e quindi non le entrate che non hanno natura tributaria) gestiti dall’Agenzia delle Entrate (quindi non quelli gestiti da altre amministrazioni o agenzie) SÌ: IRES/IRPEG, IRAP, ILOR, IVA, Registro, Imp. Patr. netto, Ritenute, Addiz. Reg. e Com. … NO: ICI/IMU, Contravvenzioni, Accise … Trattamento del credito tributario proposto Esempio n. 1 ◦ pagamento integrale della quota imposta e interessi per complessivi € 48.500 ◦ pagamento della quota sanzioni nella percentuale del 50% per complessivi € 13.000 (26.000*50%) ◦ falcidia totale degli interessi di mora ◦ pagamento del residuo debito in 3 anni con rate trimestrali di pari importo oltre agli interessi legali al tasso vigente ed in ragione delle sue variazioni Trattamento del credito tributario proposto Esempio n. 2 ◦ pagamento integrale della quota imposta e interessi (cr. privilegiato) per complessivi € 48.500 ◦ pagamento integrale delle sanzioni relative a Ritenute, IRES e IRAP (cr. privilegiato) per complessivi € 14.000 ◦ Pagamento delle sanzioni relative a imposta di Registro (cr. chirografo) nella percentuale del 20% (stessa percentuale di soddisfazione proposta agli altri creditori chirografi) per complessivi € 2.400 (12.000*20%) Trattamento degli altri creditori: poiché l’AdE dovrà valutare se il trattamento riservato al credito erariale risulti deteriore rispetto agli altri crediti con grado di privilegio pari o inferiore, sarà necessario: ◦ indicare il trattamento riservato agli altri creditori (percentuale di soddisfazione proposta e tempi di pagamento) Allegare un elenco dei creditori indicando le rispettive cause di prelazione (ipoteca, privilegio, etc.) Allegare l’elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore Reversibilità della crisi ◦ Nell’istanza dovranno essere indicate le operazioni che si intende porre in essere per raggiungere il risanamento dell’impresa All’istanza deve essere allegato un piano industriale di risanamento che illustri in maniera credibile e documentata le scelte che il contribuente intende operare al fine di assicurare la continuazione dell’attività. È opportuno che vi sia anche un piano finanziario che indichi l’impegno finanziario che l’impresa è in grado di sopportare nei diversi esercizi Tutela dei livelli occupazionali ◦ Nell’istanza sarà indicato il personale attualmente impiegato presso l’impresa (eventualmente anche indicando l’indotto se di rilevante importanza) ed i riflessi del piano di risanamento sui livelli occupazionali Concrete possibilità di recupero del credito erariale con altre procedure: “convenienza della transazione” Quando concede una transazione fiscale, l’AdE dispone di crediti che sono della collettività e quindi è chiamata ad effettuare anche una valutazione di convenienza della proposta di transazione Ad esempio, non si può addivenire a transazione se il recupero coattivo del credito risulta possibile per l’intero e senza rilevanti riflessi sull’impresa e sui livelli occupazionali, ovvero se viene proposto un importo inferiore a quello assicurato dalla vendita di un immobile su cui grava ipoteca “capiente” Una transazione può risultare conveniente per l’AdE per diversi motivi; ad esempio: - perché vengono fornite garanzie - perché l’attivo patrimoniale, per come attualmente composto (presenza di ingenti crediti che verranno incassati in un arco temporale medio-lungo), non è attualmente sufficiente a ripianare il debito, ma attraverso la continuazione dell’attività aziendale si potrà ripianare tutto o parte del debito (e si avrà un’azienda che continuerà a produrre e pagare tasse) - perché in caso di eventuale fallimento l’attivo patrimoniale verrebbe a deprezzarsi fortemente (ad esempio ci sono immobili di notevole valore, ma di difficile collocazione sul mercato) - perché interviene un terzo, o l’imprenditore stesso, ad aumentare l’attivo Al fine di valutare la «convenienza» l’AdE esamina l’attivo (e il passivo) dell’impresa. In questo è aiutata: ◦ da tutta una serie di documenti che il contribuente deve allegare: 1) bilanci e relative note integrative, 2) aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, 3) stato analitico ed estimativo delle attività, ◦ dalla relazione di un professionista designato dal debitore ma «indipendente» che analizzi voce per voce l’attivo patrimoniale e effettui una valutazione del probabile valore di realizzo di ciascuna voce dell’attivo La relazione del professionista ha un ruolo centrale nel procedimento. Il professionista deve attestare sotto la propria responsabilità: - la veridicità dei dati aziendali (attraverso una dettagliata analisi e verifica degli stessi); e - nel C.P. la fattibilità del piano - nell’A.d.R. l’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto di ristretti termini (120 gg) Inoltre, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, il debitore o il suo legale rappresentante devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva, resa dal ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. n. 445/2000 (responsabilità penale), che la documentazione rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio L’istanza, in carta semplice, deve essere presentata: alla Direzione Provinciale dell’ AdE competente in base all’ultimo domicilio fiscale; all’interno della DP verrà trattata dall’UFFICIO RISCOSSIONE. (solo se è un grande contribuente dovrà essere presentata alla Direzione Regionale - Ufficio Grandi Contribuenti) e all’Agente della Riscossione competente in base all’ultimo domicilio fiscale della società L’istanza può essere presentata Mediante consegna diretta al front-office Mediante raccomandata A/R Mediante pec (in questo caso, tuttavia vi verranno richiesti alcuni documenti in originale: in primo luogo l’istanza firmata e la relazione del professionista ) In generale non è previsto un termine, ma se l’istanza di transazione fiscale è presentata nell’ambito di un concordato preventivo, la stessa dovrebbe essere presentata contestualmente alla presentazione del ricorso in Tribunale Fino a che non viene presentata l’istanza, l’Ufficio non procede al consolidamento del debito La Direzione Provinciale, ricevuta l’istanza: effettua il consolidamento del debito predispone una relazione dettagliata della situazione del contribuente ed esprime un parere favorevole o sfavorevole che trasmette alla Direzione Regionale ◦ Se si tratta di transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ed il parere è favorevole prepara anche una bozza di atto di transazione (una sorta di contratto) ed un piano di ammortamento del debito (se è richiesta una dilazione) che trasmette in allegato La Direzione Regionale: esamina la relazione della Direzione Provinciale, la documentazione ed eventualmente la bozza dell’atto di transazione ed esprime il proprio parere La transazione è accolta solo se entrambi i pareri sono favorevoli. Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione in caso di adesione alla transazione fiscale il contribuente viene chiamato a sottoscrivere l’atto di transazione fiscale in caso di diniego gli verrà recapitato un provvedimento succintamente motivato (il diniego non impedisce la riproposizione) Nell’ambito del concordato preventivo esprime il proprio assenso o diniego alla transazione fiscale con atto succintamente motivato indirizzato sia al tribunale che al contribuente con lo stesso atto esercita il proprio diritto di voto nell’adunanza dei creditori o nei 20 giorni successivi (come previsto per legge)