(Attività di intermediazione mobiliare)
Legge 1/91
gestione di patrimoni, mediante operazioni
aventi ad oggetto valori mobiliari
Direttiva 93/22
Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento nell'ambito di un mandato
conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano
uno o più strumenti o valori mobiliari.
Direttiva 2004/39 –
T.U.F. art. 1
(comma 5 quinquies)
Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base
discrezionale e individualizzata, di portafogli di
investimento che includono uno o più strumenti finanziari
e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti
T.U.F. Art. 1, comma 5 (definizioni)
Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per
oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione25
Cfr. art. 18 comma 1 del T.U.F. stabilisce per i servizi di investimento la
cosiddetta RISERVA DI ATTIVITA’
La riserva di attività è un concetto fondamentale da ricordare perché in base ad
essa determinate attività sono sottratte alla libera iniziativa economica dei
privati e possono essere svolte soltanto da determinati soggetti, tassativamente
individuati ed organizzati secondo precise caratteristiche di corporate
governance
Soggetti e autorizzazione
Art. 18
(Soggetti)
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle
attività di
investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.
2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i
servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di
gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti
del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f),
qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
Svolgimento dei servizi e delle attività136
Art. 21
(Criteri generali)
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori
i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al
meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che
essi siano
sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e
non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori,
le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione
armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del
testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero
insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure
organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o
delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non
sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli
interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a
salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di
gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto
del cliente.
Art. 22
(Separazione patrimoniale)
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti
finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo
detenuti dall'impresa di investimento, dalla Sgr, dalla società di gestione
armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei
singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono
patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da
quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei
creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei
creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli
stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti
del patrimonio di proprietà di questi ultimi
Differenza fondamentale rispetto alla gestione collettiva
Art. 36
(Fondi comuni di investimento)
Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso
fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal
patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun
partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società;
delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento
risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Su tale patrimonio non
sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o
nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle
quote di partecipazione dei medesimi.
Art. 22
(Separazione patrimoniale)
Comma 2: utilizzo degli strumenti finanziari da parte dell’intermediario
Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la Sgr, la società
di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare,
nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei
clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo.
Comma 3: utilizzo della liquidità
L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la Sgr e la società di gestione
armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le
disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.
Apparato sanzionatorio
Art. 166
(Abusivismo)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro
milioni a lire venti milioni [ndr: da euro duemilasessantasei a euro
diecimilatrecentoventinove]
chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio
(……)
Art. 167
(Gestione infedele)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di
gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione
delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che
arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro
centotremiladuecentonovantuno]
Art. 168
(Confusione di patrimoni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi
o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero
nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un
Oicr, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le
disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli
investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda
da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro
cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno
T.U.F. art. 24
Art. 24
(Gestione di portafogli)
1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da
compiere;
b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il
diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del
risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli
strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di
investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con
procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei
limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob .
2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità
può essere fatta valere solo dal cliente.
GESTIONE COLLETTIVA E GESTIONE DI PORTAFOGLIO
4 ° Trimestre 2010
GESTIONE COLLETTIVA OICR aperti OICR chiusi
Patrimonio gestito
501.975
49,8%
460.443
45,7%
41.533
4,1%
GESTIONE DI PORTAFOGLIO 505.454
GPF retail
35.901
GPM retail 85.313
Gestioni di patrimoni previdenziali 32.853
Gestioni di prodotti assicurativi
281.628
Altre Gestioni 69.759
50,2%
3,6%
8,5%
3,3%
28,0%
6,9%
TOTALE(*) -
100,0%
Fonte:
1.007.430
(pubblicato il 03/03/2011)
Il carattere “INDIVIDUALE” della gestione
L'attività di gestione dei patrimoni prevede linee d'investimento adeguate in rapporto
alla propensione al rischio di ciascun Cliente.
L'attività di gestione dei patrimoni prevede linee d'investimento individuate in base alla
propensione al rischio di ciascun Cliente. La rilevazione puntuale del profilo di rischio e
delle esigenze finanziarie, in termini di orizzonte temporale, obiettivi d'investimento e
rendimento atteso dal Cliente, possono permettere la costruzione di gestioni patrimoniali
ad hoc per ogni singolo investitore.
Il prodotto dispone di sei linee di gestione ognuna caratterizzata da un profilo
temporale idoneo a rispondere alle esigenze di ogni aderente.
se nel corso del tempo il profilo finanziario e gli obiettivi di investimento cambiano, è
possibile selezionare una linea di Gestione Patrimoniale differente senza dover
disinvestire il capitale.
Questi i principali vantaggi offerti dalla nuova gamma di Gestioni Patrimoniali, che
sintetizza in 6 linee di investimento l'offerta disponibile sui mercati finanziari.
Linea Prudente
Si distingue per un orizzonte
temporale di almeno 3 anni
ed un livello di rischio
medio-basso
Linea Moderata
Si distingue per un
orizzonte temporale di
almeno 4 anni ed un livello
di rischio medio
55
45
Dinamica
Linea Dinamica
Si
distingue
per
un
orizzonte temporale di
almeno 5anni ed un livello
di rischio medio-alto
La Gestione Patrimoniale AGGRESSIVA si distingue per un orizzonte temporale di
almeno di 6 anni ed un livello di rischio alto.
Le Gestioni Patrimoniali "a profilo" prevedono la suddivisione del portafoglio in:
- una componente “core” strategica orientata alla rivalutazione del capitale nel
medio-lungo periodo, con l’obiettivo di replicare l’andamento dei mercati
rappresentati dal benchmark;
- una componente “satellite” tattica orientata a cogliere benefici nel breve periodo,
con l’obiettivo di conseguire extra-rendimenti rispetto al benchmark.
La linea AGGRESSIVA prevede l’investimento prevalentemente in strumenti di natura
azionaria (minimo 50%, massimo 100% del patrimonio della linea) e, per una parte
non superiore al 50%, in strumenti di natura obbligazionaria/flessibile.
100
Svolgimento dell’attività di gestione
CDA
Art. 8 del Regolamento Banca d’Italia Consob
1. L’organo con funzione di supervisione strategica:
a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio
dell’intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema
di gestione del rischio dell’impresa; ne verifica periodicamente la
corretta attuazione e coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale;
definisce le politiche di
investimento
Team di gestione
Funzioni di
controllo
Ufficio Studi
Da’ attuazione alle politiche
di investimento del cda
Supporta il team di gestione
con dati e analisi
•Situazione macroeconomica
•Singoli emittenti
Asset Allocation
Asset Picking
Monitorano il rispetto
delle
politiche
di
investimento del cda, il
rispetto dei limiti di legge
e contrattuali e la
corretta assunzione dei
rischi
Definizione dell’ Asset Allocation
•
Analisi Tecnica
•
Analisi Fondamentale
1
anno
3 settimane
Dal Corriere della Sera (16 marzo 2011)
I mercati si interrogano su come il governo di
Tokyo potrà finanziare un'operazione di questo
tipo e come potrà finanziare anche la
ricostruzione post-terremoto e post-tsunami. Si
teme infatti che Tokyo possa decidere di vendere
massicce quantità di titoli di Stato europei e Usa,
mettendo in crisi dollaro ed euro oltre che
condizionando pesdantemente anche i mercati
euroamericani. Il Giappone ha in portafoglio
oltre 800 miliardi di dollari di bond Usa.
Decisione: riduzione della componente
azionaria dal 75% al 50% del portafoglio
Definizione dell’ Asset Picking
•
Analisi Tecnica
•
Analisi Fondamentale
Settori
Aree Geografiche
Titoli
Petroliferi
Europa, Usa
Philips
Wolkswagen
Eni
Titoli esposti sul nucleare
Giappone
Samsung
Nissan
Tokyo Electric
Bulgari
Situazione al 16 marzo
Mario Rossi
portafoglio modello
bond treasury
bund
Portafoglio ctv. 100k €
10
bond
15
25
equity samsung
treasury
10 €
10.000
bund
15 €
15.000
€
25.000
samsung
20 €
20.000
25
20
equity
tokyo
electric
15
tokyo electric
15 €
15.000
nissan
15
nissan
15 €
15.000
bulgari
10
bulgari
10 €
10.000
microsoft
10
microsoft
10 €
10.000
5€
5.000
€
75.000
apple
5
apple
75
Tot.
100
Tot.
75
100
Situazione al 17 marzo
Mario Rossi
portafoglio dopo
bond
treasury
25
bund
25
Portafoglio ctv. 100k €
bond
50
treasury
25 € 25.000
bund
25 € 25.000
€ 50.000
equity
samsung
0
tokyo electric
0
nissan
0
bulgari
5
microsoft
50
equity
10
samsung
0€
-
tokyo electric
0€
-
nissan
0€
-
bulgari
5€
microsoft
5.000
10 € 10.000
apple
5
apple
philips
10
philips
10 € 10.000
eni
10
eni
10 € 10.000
volkswagen
10
volkswagen
10 € 10.000
5€
50
Tot.
100
5.000
€ 50.000
Tot.
50
100
bond
equity
Giuseppe Bianchi (nuovo cliente dal 17.03.11)
Portafoglio ctv. 80k €
treasury
25 € 20.000
bund
25 € 20.000
€ 40.000
samsung
tokyo electric
nissan
bulgari
microsoft
apple
philips
eni
volkswagen
0€
0€
0€
5€
10 €
5€
10 €
10 €
10 €
€
Tot.
50
4.000
8.000
4.000
8.000
8.000
8.000
40.000
50
100
Mario Rossi
treasury
€ 15.000
bund
€ 10.000
samsung
-€ 20.000 2,2
tokyo electric -€ 15.000 5,6
nissan
-€ 15.000
10
bulgari
-€ 5.000
7
microsoft
€
apple
€
philips
€ 10.000
18
eni
€ 10.000 9,2
volkswagen
€ 10.000 5,8
Giuseppe Bianchi
15000
10000
-9091
-2679
-1500
-719
BUY
BUY
SELL
SELL
SELL
SELL
treasury
€
20.000
€ 20.000
BUY
bund
€
20.000
€ 20.000
BUY
bulgari
€
4.000
6,95
576 BUY
microsoft
€
8.000
60
133 BUY
apple
€
4.000
40
100 BUY
philips
€
8.000
18,4
435 BUY
543 BUY eni
€
1087 BUY
1724 BUY volkswagen €
8.000
9,2
870 BUY
8.000
5,8
1379 BUY
Ordini passati al mercato dal gestore o dal trader:
treasury
€ 35.000
microsoft
133
bund
€ 30.000
apple
100
samsung
-9091
philips
978
tokyo electric
-2679
eni
1957
nissan
-1500
volkswagen
3103
bulgari
-719
Art. 37
(Contratti)
1. Gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in
materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata
al cliente.
2. Il contratto:
a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle
tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;
b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per
le modificazioni del contratto stesso;
c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;
d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto
dell'attività svolta;
e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini,
nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni
che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti
finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;
f) indica le remunerazioni spettanti all’intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione,
specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in
conformità dell’articolo 52;
g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere
prestata la consulenza in materia di investimenti;
h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio;
i) indica le eventuali procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie,
definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti
agli investitori.
Art. 38
(Contratti relativi alla gestione di portafogli)
1. In aggiunta a quanto stabilito dall’art. 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo
alla gestione di portafogli:
a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente
e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali
limiti;
b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può
esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;
c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;
d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà
raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
e) indica se l’intermediario delega a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto, specificando i
dettagli della delega;
f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel
portafoglio del cliente.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per
l’intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili; o di
procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito,
operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti
di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.
•
Non è stabilito un criterio di “prevalenza” degli investimenti in strumenti
finanziari ai fini della qualifica della gestione di servizio di investimento;
•
È venuto meno l’obbligo di indicare nel contratto se gli strumenti derivati
possano essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura, previsto nel
“vecchio” RI;
•
Non sono previsti specifici vincoli in merito al ricorso a operazioni connotate da
un elevato grado di rischiosità, ma è richiesto che il contratto specifichi la
possibilità per l’intermediario di effettuare simili operazioni (es. operazioni di
prestito titoli, pronti contro termine, operazioni in strumenti derivati o strumenti
altamente volatili, vendite allo scoperto).
•
Sono venuti meno i vincoli per gli intermediari per gli investimenti dei portafogli
gestiti in strumenti finanziari non quotati (di cui all’art. 44 VRI): limite massimo
del 25% del controvalore dei patrimoni gestiti; operazioni solo con controparti
vigilate ed autorizzate.
• Anche se è stato mantenuto l’obbligo di acquisire il preventivo consenso
esplicito del cliente [al dettaglio e professionale] prima di effettuare
l’operazione (art. 46, c. 2, lett. b), NRI) che però può essere reso anche in via
generale (es. nell’ambito del contratto di gestione), anziché per singola
operazione.
Il “vecchio” art. 24, comma lett. c) del TUF vietava l’utilizzo della
leva finanziaria [contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo
impegnino oltre il patrimonio gestito] nelle gestioni di portafogli,
“salva specifica istruzione scritta” del cliente (si riteneva, consenso
per operazioni di investimento puntualmente individuate e non
generico consenso scritto). La nuova versione dell’art. 24 TUF non
replica tale disposizione.
• A differenza del VRI che richiedeva l’indicazione nel contratto della
misura massima della leva finanziaria (limitazione della
discrezionalità dell’intermediario), il NRI si limita a richiedere
l’indicazione della possibilità di utilizzare la leva finanziaria:
rimettendo – salva diversa pattuizione nel contratto – alla
valutazione discrezionale dell’intermediario la determinazione del
livello della leva -> adeguatezza
L’obbligo dell’inserimento in tutti i contratti di gestione del benchmark
[un indicatore che serve a confrontare l’andamento della gestione, ma ma
non un parametro il cui andamento il gestore è tenuto ad eguagliare o a
superare] è stato molto dibattuto in passato (art. 38 VRI).
L’inserimento nel contratto del benchmark è ora richiesto solo ove
significativo in relazione allo stile gestionale adottato (es. gestioni
collegate a un benchmark).
In alternativa, ai fini dell’indicazione del livello massimo di rischio che
caratterizza la gestione (linea di gestione), potrà essere indicata nel
contratto una misura di rischio (es. VaR), coerentemente al livello di
rischio indicata nel contratto.
La disposizione che richiede di indicare eventuali restrizioni alla
“discrezionalità” del gestore, mira a richiedere:
•
l’individuazione delle specifiche operazioni che devono essere
sottoposte al consenso preventivo del cliente (es. strumenti finanziari
non quotati, strumenti altamente volatili, operazioni in conflitto di
interesse, superamento della soglia prefissata della leva);
•
la disciplina delle modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini
o istruzioni (art. 24 TUF e art. 37, comma 2, lett. c), NRI) [un diritto
irrinunciabile];
•
l’indicazione della soglia delle perdite oltre la quale è prevista la
comunicazione al cliente (rinvio).
• Per effetto delle innovazioni normative illustrate le potenzialità
relative al servizio in questione sono aumentate in maniera
notevole fino a ricomprendere potenzialmente ambiti estranei
finora al mondo dell’intermediazione finanziaria (variabili
climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di
inflazione o altre statistiche ufficiali. Art. 1, co. 2, lett. j del T.U.F.)
• In particolare, l’estensione della nozione di strumento finanziario
può costituire una differenza di non poco conto rispetto alla
gestione su base collettiva, dove la possibilità di utilizzare i nuovi
strumenti è per il momento preclusa (almeno per quanto riguarda
gli oicr armonizzati).
•
Anche in assenza di specifici vincoli contrattuali
la discrezionalità del gestore incontra un limite generale nell’obbligo di verificare
l’adeguatezza rispetto al profilo del cliente della gestione e delle singole
operazioni poste in essere [o richieste dal cliente] (art. 40, comma 1, NRI).
Art. 40 RI
(Valutazione dell’adeguatezza)
1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle
caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione
consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di
portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi
rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per
comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Rendicontazione
•i titoli contenuti nel portafoglio e la loro valutazione;
•il saldo contante all’inizio ed alla fine del periodo;
•il totale dei costi a carico del cliente con indicazione delle singole voci (su richiesta l’intermediario
dovrà fornire un riepilogo ancora più dettagliato);
•il rendimento conseguito nel periodo raffrontato con quello del parametro di riferimento;
•l’importo dei dividendi, interessi e altri pagamenti ricevuti nel periodo;
•i dettagli delle operazioni eseguite nel periodo. In particolare, dovranno essere comunicati il giorno e
l’ora di esecuzione, la tipologia dell’ordine, la sede di esecuzione, il quantitativo, il prezzo unitario e il
corrispettivo totale. Queste informazioni, su richiesta del cliente, possono essere rese di volta in volta
per ogni singola operazione;
•i diritti conferiti dai titoli in portafoglio (ad esempio il diritto a partecipare alle assemblee nel caso di
azioni, ovvero il diritto di acquistare titoli nel caso di obbligazioni convertibili, ecc.).
La regola è che il rendiconto venga inviato ogni sei mesi. In alcuni casi è invece trasmesso:
•ogni tre mesi se il cliente lo chiede espressamente;
•almeno una volta al mese se il contratto con l’intermediario autorizza la gestione di un portafoglio
caratterizzato da effetto leva;
•almeno ogni dodici mesi se il cliente ha anche chiesto di ricevere volta per volta le informazioni sulle
singole operazioni eseguite dal gestore.
L’intermediario ha anche un altro obbligo: deve tempestivamente comunicarci le eventuali perdite che
superino la soglia indicata nel contratto: un ulteriore strumento per tenere sotto controllo il suo
operato.
Recesso dal contratto
il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di
recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della
banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
Conflitti di interesse nel servizio di gestione

inducements

Chinese walls
Rapporti con altri servizi

consulenza

servizi di negoziazione
Gestioni surrettizie
BEST EXECUTION
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Art. 45
(Misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)
1. Gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, mettono in atto
meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato
possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla
probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine
o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli
Art. 48
(Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)
1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di
portafogli gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere il
miglior risultato possibile per i loro clienti tenendo conto dei fattori e dei criteri di
cui all’articolo 45, commi 1 e 2.
2. Per i clienti al dettaglio, si tiene conto dei principi di cui all’articolo 45, comma 5.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari stabiliscono anche una strategia di
trasmissione che identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli
ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.
3. Gli intermediari forniscono informazioni appropriate ai loro clienti sulla propria
strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo.
4. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l’intermediario è tenuto
ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.
5. Gli intermediari controllano l’efficacia della strategia di cui al comma 2 ed in
particolare verificano la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti identificati per
l’esecuzione degli ordini, e, se del caso, pongono rimedio ad eventuali carenze.
6. Gli intermediari riesaminano la strategia di trasmissione con periodicità almeno
annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità
dell’impresa di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti.
7. Il presente articolo non si applica quando l’intermediario che presta il servizio di
gestione di portafogli e/o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli
ordini ricevuti o le decisioni di negoziare per conto del portafoglio dei suoi clienti. In
tali casi si applica il Capo I.
Com. Consob 94005134/1994 e 99023323/1999
L'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in
linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento
e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli
obiettivi del cliente stesso. L'attività si caratterizza per l'essere tendenzialmente
omnicomprensiva – vale a dire esente da limitazioni quanto a tipologia degli strumenti
finanziari oggetto dei consigli di investimento – nonché per la sostanziale neutralità
dell'intermediario rispetto alla conclusione delle operazioni eventualmente conseguenti
all'esercizio della consulenza. Con il contratto di gestione l'intermediario autorizzato si
obbliga, verso corrispettivo, a gestire mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti
finanziari un patrimonio del cliente composto da strumenti finanziari ed attività liquide.
L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare
discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto
l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni.
L'elemento caratterizzante il servizio di gestione individuale va individuato nella finalità
di valorizzazione di un determinato patrimonio, da realizzarsi mediante il compimento
di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile. Anche ove
sia pattuito che ogni atto di disposizione sul patrimonio debba essere preventivamente
autorizzato dal cliente, può ricorrere un'ipotesi di attività di gestione di patrimoni,
purché emerga la presenza dell'elemento causale sopra delineato
Com. Consob 97005139/1997
Lo schema operativo, riportato esemplificativamente, secondo cui il signor Rossi,
cliente italiano di un intermediario extracomunitario, decide di affidare la decisione
di compravendere futures ed opzioni esclusivamente sui mercati esteri al signor
Bianchi, altro cliente italiano dell'intermediario extracomunitario, remunerandolo con
una percentuale concordata dell'incremento del conto futures, integra la prestazione
del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto
terzi e, conseguentemente, il suo esercizio da parte del signor Bianchi viola la riserva
di attività. Non rileva che la movimentazione del conto non avviene direttamente, ma
per il tramite dell'intermediario extracomunitario: l'attività di gestione di patrimoni,
infatti, comprende l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si
traducano in operazioni, e non necessariamente la diretta esecuzione di queste
ultime
Com. Consob 2014610/2002
Non è possibile formulare un giudizio preventivo ed aprioristico circa la
configurabilità di un'attività da parte di un promotore finanziario come
ipotesi di “gestione surrettizia”; ciò in quanto occorre valutare se, in
concreto, le operazioni poste in essere - anche nell'eventualità in cui siano
state formalmente disposte dai clienti mediante la sottoscrizione di
appositi moduli (cd. gestione con preventivo assenso) - siano o meno nella
sostanza decise dal promotore finanziario e se quindi siano riconducibili
alla sfera di discrezionalità ed all'iniziativa di quest'ultimo piuttosto che
dello stesso investitore; la valutazione dell'attività svolta potrà perciò
essere effettuata solo in base ad un giudizio ex post
Com. Consob 9003258/2009
La nozione di " ricerca in materia di investimenti" è prevista dall’art. 24 della direttiva
2006/73/CE della Commissione Europea (cd. "direttiva di livello 2"), e dall’art. 27 del
Regolamento congiunto Consob - Banca d’Italia, secondo cui "per ricerca in materia di
investimenti si intendono ricerche o altre informazioni che raccomandano o
suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento,
riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari,
compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali
di distribuzione o al pubblico".
Ai fini dell’individuazione delle condizioni di ricevibilità della ricerca, quale prestazione
non monetaria (c.d. soft commission) fornita al gestore da un soggetto diverso dal
cliente, rileva la disciplina in tema di inducements di cui agli artt. 26, comma 1, lett. b)
della direttiva di "livello 2", 6, comma 2, del TUF e 52, comma 1, lett. b), e 73, comma 1,
lett. b), del Regolamento Intermediari.
In base a tali disposizioni, gli inducements (anche nella forma di soft commission) sono
ritenuti ammissibili qualora determinino un incremento della qualità del servizio di
gestione reso al cliente o all’OICR e non ostacolino l’obbligo di servire al meglio gli
interessi del cliente o degli OICR; inoltre, la prestazione degli inducements è soggetta a
specifica disclosure.
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gestione di portafoglio - Regolazione dell`attività e dei mercati