LA COMPOSIZIONE
CONCORDATA DELLA
CRISI DI IMPRESA
Lorenzo Benatti
Parma, 31 marzo 2015
Ipotesi previste dalla l.f.
Concordato preventivo (è un accordo
giudiziale).
 Accordi di ristrutturazione dei debiti
omologati dal tribunale (è una soluzione
ibrida).
 Piani di composizione stragiudiziale
della crisi attestati.

Finalità
Risanamento. Generalmente, anche
quando è possibile salvare l’azienda, è
difficile
che
si
possa
salvare
l’imprenditore.
 Liquidazione,
se
non
possibile
salvataggio azienda.

Per raggiungere accordo
Occorre Individuare (senza esitazioni) le
cause
crisi.
Evitare
espedienti
di
dissimulazione.
 Bisogna affidarsi ad un professionista
specializzato.
 Elaborare un piano di risanamento, cessione
o liquidazione. Nei primi due casi si può
parlare di concordato in continuità.
 È necessario raggiungere qualche forma di
accordo con la banche (e i creditori più forti).

Accordo con banche
Nessuna gestione concordata della crisi è
possibile senza l’accordo dei creditori bancari.
 Le forme più frequenti di accordi con le
banche prevedono una o più di queste
soluzioni:

 pactum de non petendo (postergazione dei crediti
passati rispetto alla nuova finanza),
 riduzione o azzeramento degli interessi sui crediti
consolidati,
 riduzione concordate dei crediti,
 conversione dei crediti in capitale.
Gli accordi stragiudiziali
Gli accordi possono essere privatistici
(stipulati tra le parti senza l’intervento del
tribunale) oppure pubblicistici. Nel primo caso
si parla in generale di accordi stragiudiziali.
 Essi presentano il vantaggio della massima
libertà di contenuto e di potenziale elevata
rapidità.
Tuttavia
presentano
alcuni
inconvenienti:

 non vi è blocco delle azioni esecutive;
 vi è il rischio di revocatoria dei pagamenti nel caso
di successivo fallimento.
Piani attestati

Per scongiurare il secondo rischio, l’art. 67, 3° co.,
lett. d), l.f. dispone che: non sono soggetti a
revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie
concesse su beni del debitore purché posti in essere
in esecuzione di un piano che appaia idoneo a
consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua
situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia
attestata da un professionista iscritto nel registro dei
revisori legali dei conti e che sia:
 avvocato o commercialista;
 studio professionale associato o società tra professionisti,
sempre che i soci siano avvocati o commercialisti.
Quando funziona un accordo
stragiudiziale?
Quando è fatto per tempo.
 Quando è fatto bene:

 preparato da un buon professionista,
 basato su un valido piano di risanamento e
riorganizzazione; il che presuppone che sia
proposto per tempo, quando vi siano ancora
risorse sufficienti per concluderlo;
 concluso in tempi abbastanza rapidi.
Concordato preventivo:
Presupposto oggettivo

Stato di crisi (art. 160, 1° co., l.f.). Vi
rientrano:






lo stato di insolvenza,
la temporanea difficoltà ad adempiere,
il rischio di insolvenza,
lo sbilancio patrimoniale o sovra-indebitamento,
la riduzione del patrimonio netto al di sotto del
minimo legale.
Non si ritiene che costituisca stato di crisi la
sola perdita economica.
Proposta di concordato (1)

La proposta si deve basare su di un piano di
regolazione della crisi (art. 160, l.f.).

Il piano può mirare la risanamento
dell’impresa (continuità soggettiva), alla
conservazione del complesso produttivo
(continuità oggettiva) o alla liquidazione
atomistica.
Proposta di concordato (2)

Il contenuto della proposta concordataria non è
precisato dalla legge:
 può prevedere la cessione dei beni ai creditori (cessione
di singoli beni e/o di complessi aziendali);
 può prevedere la cessione dei beni ad un assuntore (che
può essere anche una società da costituire nel corso
della procedura, le azioni delle quali siano da attribuire ai
creditori per effetto del concordato);
 può consistere nell’attribuzione di obbligazioni o azioni, in
una riduzione concordata dei crediti, ecc.;
 può prevedere la suddivisione dei creditori in classi
160, 2° co., l.f.).
(art.
Concorso dei crediti
Nelle procedure di legge (fallimento,
concordato preventivo, liq. coatta amm.,
amminist. straord., ma anche esecuzione
singolare) occorre rispettare la par condicio
creditorum.
 Le soluzioni privatestiche, inclusi gli Accordi
di Ristrutturazione dei crediti, non sono
invece tenute a rispettare.

Par condicio creditorum

L’art. 2741 c.c. stabilisce che i creditori
hanno uguali diritti, salve le cause legittime
di prelazione:
 ipoteca,
 pegno,
sono diritti reali di garanzia
 privilegio
○ speciale,
○ generale,
sono cause di prelazione previste dalla legge (v.
art. 2745 ss c.c.).
Graduazione dei crediti
crediti prededucibili,
2. crediti assistiti da legittima causa di
prelazione,
3. crediti chirografari,
4. crediti postergati.
1.
Suddivisione creditori in classi


Nel concordato preventivo è possibile la suddivisione di
creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi
economici omogenei ed il trattamento differenziato fra
creditori appartenenti a classi diverse. La diversità di
trattamento può riguardare non solo la misura o il tempo
della soddisfazione, ma anche la forma (art. 160, 2° co.,
l.f.).
Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere
l’effetto di alterare l’ordine delle cause di prelazione (art.
160, 2° co., l.f.). I creditori privilegiati possono essere
soddisfatti non integralmente purché in misura non
inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione del bene
oggetto della prelazione attestato da un professionista.
Transazione fiscale (1)
I crediti fiscali sono indisponibili. Per tale ragione è stata
introdotta la transazione fiscale (art. 182-ter l.f.). In
giurisprudenza si sta consolidando l’opinione cha la falcidia
dei crediti fiscali possa essere proposta direttamente nel
concordato preventivo (v. cass. 08-06-2012 n. 9373)
 L’art. art. 182-ter, l.f. prevede la possibilità di proporre il
pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle
agenzie fiscali e dei relativi accessori, ad eccezione di quelli
costituenti risorse proprie dell’U.E. e dell’IVA.
 La disciplina della transazione fiscale si applica anche a
contributi (e accessori) amministrati dagli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatoria con l’art. 32
DL 185/2008.

Transazione fiscale (2)

La proposta può prevedere il pagamento parziale:
 della quota di credito chirografario, la proposta non
deve prevedere un trattamento peggiore di quello dei
creditori chirografari per i quali è previsto il trattamento
più favorevole;
 della quota di credito privilegiato, la proposta deve
prevedere, tempi di pagamento ed eventuali garanzie
«non inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un
grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una
posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
Transazione fiscale (3)

La proposta di concordato sui crediti di questa natura va
presentata al tribunale e, contestualmente, al competente
concessionario, che deve procedere alla liquidazione dei
tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei
relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una
certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti
di accertamento, ancorché non definitivi.

In caso di mancata adesione alla proposta, secondo la
giurisprudenza, trovano applicazione le regole previste
per ogni creditore dissenziente. L’amministrazione
finanziaria subirà comunque la decisione della
maggioranza, salvo potersi opporre all’omologazione.
IVA
Si discute se l’IVA debba essere
qualificata come risorsa propria dell’UE.
L’art. 32 DL 29-11-08 n. 185, conv. L.
28-01-09 n. 2, dispone che può essere
proposta solo la dilazione di pagamento.
 La norma si applica anche quando
l’imprenditore
abbia
proposto
un
concordato preventivo senza ricorso alla
transazione fiscale (cass. 25-06-14 n.
1447).

Presentazione proposta

La proposta di concordato va presentata con ricorso
al tribunale unitamente a
 una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e





finanziaria dell'impresa;
uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;
l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in
possesso del debitore;
il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili;
un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi
di adempimento della proposta;
una relazione di un professionista che attesti, sotto la propria
responsabilità (per dolo o colpa), la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del piano.
Relazione professionista
Il professionista deve essere un avvocato, un
commercialista o uno studio professionale
associato o società tra queste tipologie di
professionisti.
 Deve essere indipendente dal debitore.
 Risponde di “falso in attestazione” ai sensi
dell’art. 236-bis l.f.
 Nella relazione in professionista deve attestare,
sotto la propria responsabilità (per dolo o colpa),
la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
piano.

Veridicità dati aziendali

Non si tratta solo di attestare la conformità dei
dati alle risultanze delle scritture contabili, ma
che i dati sono reali. Occorre in sostanza una
vera e propria due diligence.
Fattibilità del piano

Deve essere valutata la concreta
possibilità di esecuzione del piano
proposto ai creditori.
Integrabilità piano

Il tribunale può concedere un termine di
non oltre 15 giorni “per apportare
integrazioni al piano e produrre nuovi
documenti”.
Proposta in bianco (art. 161,
6° co., L.F.)

Può essere proposta una domanda di
concordato riservandosi di presentare in
seguito il piano di regolazione della crisi ed i
documenti allegati.
Contenuto domanda in bianco
La domanda concordataria in bianco deve contenere:
1. delibera di un organo amministrativo della società
(salvo l’atto costitutivo o lo statuto dispongano
diversamente)
2. sottoscrizione del legale rappresentante
3. autocertificazione dell’imprenditore di non aver fatto
ricorso al medesimo procedimento, infruttuosamente,
nel precedente biennio (la domanda «in bianco» è
inammissibile quando il debitore, nei due anni
precedenti, ha presentato altra domanda dello stesso
tipo alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione
alla procedura di concordato preventivo o
l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei
debiti).
Allegati domanda in bianco
A tali elementi va aggiunto un minimum di
documentazione da allegare e, in
particolare:
 i bilanci degli ultimi tre esercizi (o
documentazione sostitutiva),
 situazione patrimoniale aggiornata (o un
bilancio infrannuale),
 elenco nominativo dei creditori,
 certificato del registro delle imprese.
Fissazione termine

Il tribunale:
 fissa un termine per l’integrazione della domanda da 60
a 120 giorni, prorogabile di altri 30-60; potrebbe
trattarsi di una proposta di concordato preventivo, ma
anche di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
quando pende il procedimento per la dichiarazione di
fallimento il termine per il deposito del piano è di
sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati
motivi, di non oltre sessanta giorni.
 può richiedere ulteriori informazioni,
 può contestualmente nominare un commissario
giudiziale (v. portale fallimenti).
Effetti presentazione
domanda in bianco

Dalla pubblicazione nel registro
imprese della domanda si verifica:
delle
 l’interruzione/sospensione delle azioni esecutive
dei singoli creditori,
 l’interruzione/sospensione delle azioni cautelari in
corso e non.
Ruolo commissario giudiziale


Il tribunale che riceve un ricorso per fissazione di termine
può contestualmente alla fissazione di esso nominare un
commissario giudiziale.
Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore
ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente
omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività
insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne
immediatamente al tribunale che, verificata la sussistenza
delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare
improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su
richiesta del pubblico ministero dichiara il fallimento del
debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma
dell'articolo 18.
Altri effetti
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di apertura del Concordato
Preventivo (vero e proprio) il debitore può compiere gli atti urgenti di
straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può
assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario
giudiziale, se nominato. Il debitore può, da solo, compiere gli atti di ordinaria
amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti
legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 l.f.
 Con il decreto che fissa il termine il tribunale dispone obblighi informativi
periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività
compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore
deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del
commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria
dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle
imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tale obbligo, il Tribunale
dichiara inammissibile il concordato e, su istanza del creditore o su richiesta
del pubblico ministero, accertati i presupposti dichiara il fallimento del debitore.

Scadenza termine

Alla scadenza del termine assegnato dal
Tribunale, occorre depositare:
 depositare
in
cancelleria
il
piano
concordatario vero e proprio;
 iscrivere nel Registro delle Imprese un
Accordi di ristrutturazione dei debiti.
Controllo Tribunale su proposta (1)

Depositato il piano concordatario, il Tribunale può ammettere o non
ammettere il CP verificato che il piano preveda la ristrutturazione dei
debiti ed il soddisfacimento dei creditori.

La verifica del tribunale include quella di completezza e regolarità
della documentazione richiesta, in quanto implicita nella verifica che
il piano preveda la ristrutturazione dei debiti ed il soddisfacimento
dei creditori:
 aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’impresa;
 stato analitico ed estimativo delle attività;
 elenco dei creditori con l’indicazione delle cause di prelazione;
 elenco titolari diritti reali e personali su beni;
 relazione del professionista.
Controllo Tribunale su proposta (2)

È incerta la sindacabilità della correttezza dei criteri di formazione delle classi.

Si discute se il tribunale possa anche valutare la fattibilità del piano. La
suprema corte in un primo tempo lo aveva escluso. Le S.U. (cass. 23 gennaio
2013, n. 1521) hanno però chiarito che il controllo giudiziale deve avere ad
oggetto la fattibilità giuridica del piano economico, è pacifico che la sua alea
ricada sui creditori – che perciò devono godere della più ampia informazione da
parte del professionista attestatore e del commissario –; tuttavia , anche questo
aspetto può essere oggetto di indagine giudiziale, avendo riguardo al contenuto
concreto della proposta, sicché il tribunale dovrà svolgere una delibazione in
ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte
dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano e sulla
coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, se del caso rilevando
l’impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta o – se emerge con
evidenza – l’inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi
crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti.
Decreto ammissione concordato

Con il decreto di ammissione, il tribunale
 nomina
gli organi della procedura (G.D. e
commissario giudiziale),
 convoca l’adunanza dei creditori,
 dispone il versamento nel termine di 15 giorni di
una somma pari al 50% delle spese che si
presumono necessarie per la procedura ovvero la
minor somma, non inferiore al 20%, determinata
dal giudice.
Inammissibilità e fallimento


Il tribunale se all’esito del procedimento verifica che non
ricorrono le condizioni di cui al 1° e 2° co. dell’art. 160, sentito
il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a
reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del concordato non
deriva necessariamente la dichiarazione di fallimento, poiché:
 diversi sono i presupposti (insolvenza uno e stato di crisi l’altro);
 il soggetto non è detto che sia fallibile;
 il tribunale non può dichiarare il fallimento d’ufficio.

Il pubblico ministero è tuttavia al corrente del procedimento
(v. comunicazione proposta concordato art. 161, 4° co., l.f.).
Effetti ammissione (1)

Dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle
imprese (art. 168, 3° co):
 Non possono essere avviate o portate avanti azioni esecutive
e cautelari;
 Non possono essere acquistati diritti di prelazione.


Sono inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg.
anteriori alla iscrizione del ricorso nel registro delle
imprese.
Questo divieto non copre però i patrimoni dei soci
illimitatamente responsabili.
Effetti ammissione (2)

Durante la procedura (ossia dal decreto di ammissione) si attua lo
spossessamento attenuato (art. 167, l.f.): l’amministrazione del
patrimonio del debitore e l’esercizio dell’impresa sono sottoposti
alla vigilanza del commissario giudiziale. Per il compimento degli
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (superiori ad una somma
stabilita dal tribunale) occorre l’autorizzazione del giudice delegato.
Gli atti compiuti senza autorizzazione (quando richiesta) sono
inefficaci. Nel periodo che intercorre tra la presentazione del
ricorso e l’ammissione del concordato, il ricorrente può compiere
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione , se urgenti, solo con
l’autorizzazione del Tribunale e previo parere del Commissario
Giudiziale, se già nominato.

L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a
procedure di assegnazione di contratti pubblici. Si tratta di contratti nuovi,
ossia di contratti non in corso di esecuzione al momento del deposito
della domanda di ammissione al concordato con continuità (art. 186-bis,
IV co, L.F.).
Concordato in continuità (186-bis)

Possibili strade:
1. Prosecuzione dell’attività di impresa da parte
del debitore;
2. Cessione dell’azienda in esercizio;
3. Conferimento dell’azienda in esercizio in una o
più società, anche di nuova costituzione.
Disciplina speciale:




moratoria crediti,
pagamento creditori strategici,
accesso ad appalti pubblici.
Condizioni
La proposta deve contenere un’analitica
indicazione dei costi e dei ricavi attesi
dalla prosecuzione dell’attività d’impresa
e delle risorse finanziarie necessarie e
delle relative modalità di copertura;
 La relazione del professionista deve
attestare anche che la prosecuzione
dell’attività d’impresa è funzionale al
miglior soddisfacimento dei creditori.

Moratoria crediti

Il piano può prevedere una moratoria sino
ad un anno dall'omologazione per il
pagamento dei creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la
liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i
creditori muniti di cause di prelazione di cui
al periodo precedente non hanno diritto al
voto (186-bis, co. 2, lett. c).
Creditori strategici

Il Tribunale può concedere la facoltà di
pagare crediti anteriori per prestazioni di
beni o servizi se un professionista con i
requisiti di cui all’art. 67, 3° c., lett. d)
attesta che tali prestazioni sono essenziali
per la prosecuzione dell’attività di impresa
e funzionali ad assicurare il miglior
soddisfacimento dei creditori (art. 182quinques L.F., 4° c.).
Contratti in corso (art. 169-bis L.F.)

Il debitore può chiedere al Tribunale:
 di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione
alla data della presentazione del ricorso;
 la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili
una sola volta (art. 169-bis, 1° comma, L.F.).


In tali casi, la controparte ha diritto ad un indennizzo equivalente
al risarcimento del danno conseguente al mancato
adempimento, che sarà soddisfatto come credito anteriore al
concordato (art. 169-bis, 2° co., L.F.).
Non possono essere interrotti o sospesi:
a.
b.
c.
d.
rapporti di lavoro subordinato
contratti preliminari di compravendita trascritti a norma dell’art.2645-bis c.c
contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare ex art. 72-ter L.F.
contratti di locazione immobiliare, ogni qual volta la procedura
concordataria venga instaurata dal locatore dell’immobile.
Appalti pubblici
Solo se il concordato è in continuità:
 Gli appalti pubblici in corso pubblici in corso
possono
essere
proseguiti
se
un
professionista attestatore (ragionevolmente, il
medesimo professionista incaricato della
relazione ex art. 161, II co, L.F.), attesta che la
continuazione del contratto pubblico è
conforme al piano nonché che il debitore
concordatario è ragionevolmente in grado di
adempiervi (art. 186-bis, 3° c.).

Decreto ammissione concordato

Con il decreto di ammissione, il tribunale




nomina il Giudice Delegato,
nomina il Commissario Giudiziale,
convoca l’adunanza dei creditori,
dispone il versamento nel termine di 15 giorni di
una somma pari al 50% delle spese che si
presumono necessarie per la procedura ovvero la
minor somma, non inferiore al 20%, determinata
dal giudice.
Commissario giudiziale (1)
Il commissario giudiziale ha il compito di informare i
creditori sia al fine di esprimere il voto, sia per valutare
l’opportunità di opporsi all’omologazione.
 Egli dovrà predisporre una relazione da depositare prima
dell’adunanza dei creditori contenente queste informazioni
acquisite nell’attività di vigilanza sulla gestione, la redazione
dell’inventario, la verifica dell’elenco dei creditori, ecc.
 Fino all’adunanza i creditori non dispongono di mezzi per
interloquire od intervenire nella procedura.
 Il Commissario Giudiziale deve sollecitare l’intervento
dell’autorità giudiziaria quando si rilevi il compimento da
parte del debitore di atti fraudolenti o di malagestio.
L’intervento del Tribunale conduce all’interruzione della
procedura, cui presumibilmente conseguirà la dichiarazione
di fallimento, su istanza di un creditore o del P.M.

Commissario giudiziale (2)


Il Tribunale può inoltre disporre la cessazione della
procedura, quando risulta che mancano le condizioni
prescritte per l’ammissione.
Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha
occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente
omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività
insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne
immediatamente al tribunale che verificata la sussistenza
delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare
improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su
richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti,
dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza.
Adunanza dei creditori



Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale
illustra la sua relazione e le proposte definitive del
debitore (art. 175, 1° co., l.f.).
La proposta concordataria ed il piano possono
essere modificati fino all’apertura delle operazioni di
voto.
Legittimati al voto sono i creditori chirografari
antecedenti alla presentazione del ricorso, tra i quali
saranno compresi anche i privilegiati per la parte di
credito che non si prevede di pagare in prelazione.
Creditori postergati
I creditori volontariamente postergatari
sono chiamati a votare assieme ai
chirografari nel concordato senza classi,
nell’ambito di una classa in caso di
suddivisione in classi.
 I creditori postergati legalmente (art. 2467
e 2497-quinquies, c.c.) non dovrebbero
partecipare al voto, a meno che vi sia la
possibilità che sia loro attribuita una quota
di riparto.

Voto della proposta



Il voto va espresso personalmente o per delega
nell’adunanza o nei venti giorni successivi (art.178
l.f.).
Il concordato è approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi
al voto. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il concordato è approvato se tale
maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero
di classi.
Vige il principio del silenzio assenso. Il mancato
esercizio del diritto di voto equivale ad un assenso.
Omologazione (1)

Se la proposta è stata approvata, il proponente ne deve
chiedere l’omologazione. Con decreto il tribunale fissa
l’udienza per l’omologazione e fissa un termine entro il
quale i creditori dissenzienti possono proporre eventuali
opposizioni:
 se non vengono proposte opposizioni il tribunale
omologa il concordato,
 se vengono proposte opposizioni, il tribunale, assunti i
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio,
provvede con decreto,
Omologazione (2)
Nei concordati con suddivisione in classi è possibile
contestare la convenienza solo da parte dei creditori delle
dissenzienti.
 L’opposizione ad omologa poi è,in ogni coso consentita per
motivi di legittimità e, in particolare, per contestazione del
raggiungimento delle maggioranze. In proposito va
segnalato che è attribuito ai creditori assenzienti la facoltà
di costituirsi nel giudizio di omologa modificando il voto in
precedenza espresso “quando il commissario giudiziario
rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono
mutate le condizioni di fattibilità del piano” e “ne dà avviso
ai creditori” (art. 179, 2° co.).

Omologazione (3)
Nei concordati senza suddivisione in classi, i creditori
dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti
ammessi al voto sono legittimati ad invocare, a sostegno
dell’opposizione, la convenienza della proposta (art. 180
LF). Nei concordati con suddivisione in classi la
convenienza può essere invocata solo dai creditori
appartenenti a classi dissenzienti.
 Ci si chiede se, nei concordati con suddivisione in classi,
possa giustificarsi l’esclusione della possibilità di
contestare la convenienza della proposta ai creditori
delle classi assenzienti, anche quando la doglianza
provenga da creditori dissenzienti di una classe
assenziente che rappresenti una percentuale rilevante
dei creditori aventi diritto di voto nelle varie classi.

Omologazione (4)

L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi
dalla presentazione del ricorso per ammissione al
concordato preventivo (art. 181 l.f.).

Se il concordato non viene omologato, sarà
dichiarato contestualmente il fallimento, in presenza
di richiesta di un creditore o del P.M.
Se il concordato viene omologato la procedura di
concordato preventivo si chiude e inizia la sua
attuazione.

Omologazione (5)

Contro il decreto di omologazione o di non
omologazione del tribunale può essere proposto
reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in
camera di consiglio. Con lo stesso reclamo è
impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento,
contestualmente emessa (art. 183 l.f.).
Esecuzione concordato (1)

Ai concordati con cessione dei beni ai creditori si applica la disciplina dettata dall’art. 182, che
prevede la nomina del/i liquidatore/i da parte del Tribunale con il decreto di omologazione e
rinvia a numerose disposizioni relative al fallimento. Tale disciplina ha però carattere suppletivo
ed è probabile che la nomina del liquidatore, le modalità delle liquidazione, la nomina del
comitato dei creditori ed il ruolo ad esso affidato, siano disciplinati nel piano concordatario. La
giurisprudenza della Suprema corte in materia non è pienamente omogenea:
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
Cass. 20 gennaio 2011, n. 1345 afferma che se “nella proposta di concordato preventivo approvata dai creditori
ed omologata sia stato attribuito direttamente al debitore un ampio potere discrezionale sulle modalità esecutive
da adottare, senza nomina del liquidatore giudiziario e senza imposizione di regole alle quali è necessario
conformarsi, il tribunale non può stabilire ulteriori modalità ad integrazione di quanto previsto e, in particolare,
quelle concernenti l’autorizzazione del giudice delegato degli atti di straordinaria amministrazione e la nomina da
parte di quest’ultimo organo di coadiutori, professionisti e difensori, nonché il potere di liquidare i compensi”;
Cass. 15 luglio 2011, n. 15699 afferma che “il tribunale è sempre dotato del potere ei integrare la proposta di
concordato, quando ciò appaia necessario al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di legge. In
applicazione di questo principio, al tribuanele deve essere riconosciuto il potere di nominare un liquidatore
diverso rispetto a quello individuato nelle proposta, quando quest’ultimo sia privo dei requisiti previsti dall’art. 28
l. fall. (cui è fatto rinvio dall’art. 182 l. fall.)”. Inoltre “il potere di procedere alla liquidazione dei beni nell’ambito
del concordato preventivo con cessione non può essere attribuito al debitore, perché spetta esclusivamente al
liquidatore”.
Appare da escludere (in tal senso cass. 18 gennaio 2013, n. 1237) che al commissario
giudiziale venga attribuito anche l’ufficio di liquidatore.
Esecuzione concordato (2)
Art. 185, l.f.: il C.G. sorveglia l’adempimento secondo le modalità
stabilite nella sentenza di omologa e riferisce al giudice ogni fatto dal
quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ma la vigilanza ha lo scopo
di poter informare i creditori.
 La risoluzione può essere infatti richiesta solo da uno o più creditori e
presuppone l’inadempimento. Ma è logico ritenere che si abbia anche
quando il piano si riveli non fattibile. Tuttavia il concordato preventivo
non può essere risolto se l’inadempienza è di poco conto. Nel
concordato con cessione dei beni dovrebbe essere esclusa la risolubilità
salvo nel caso di mancata soddisfazione dei creditori per i quali fosse
stata prevista l’integrale soddisfazione e che, pertanto, non hanno
votato il concordato.
 Ci si chiede se la risoluzione possa essere chiesta anche a causa della
non fattibilità del piano derivante da circostanze sopravvenute non
imputabili al proponente.
 La risoluzione del concordato ha efficacia retroattiva e fa venir meno
l’effetto dell’esdebitazione. Restano tuttavia irripetibili i pagamenti
effettuati in esecuzione del concordato.

Annullamento del concordato
Il concordato può essere annullato se sia
stato esagerato dolosamente il passivo o
dissimulata una parte rilevante dell’attivo.
 L’annullamento può essere pronunciato su
istanza di uno o più creditori od anche del
curatore.
 L’annullamento deve essere richiesto nel
termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e
in ogni caso non oltre due anni dalla
scadenza dell’ultimo pagamento stabilito nel
concordato.

Consecuzione di fallimento (1)

La risoluzione e l’annullamento del concordato vanno
segnalati al P.M. affinché chieda la dichiarazione di
fallimento.

Nel caso il fallimento consegua al concordato preventivo, il
periodo sospetto decorredalla pubblicazione della
domanda di concordato nel registro delle imprese (art. 69,
2° co., l.f.).

Non sono revocabili, nel suo successivo fallimento, gli atti,
i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore in
esecuzione di un concordato preventivo (art. 67, 3° co.,
lett. e) l.f.).
Consecuzione di fallimento (2)

Sono prededucibili nel successivo fallimento:
 I finanziamenti alla ristrutturazione, ossia quelli in qualsiasi forma effettuati in
esecuzione del concordato e, quindi, in conformità al piano concordatario, ma non nel
corso delle procedura, bensì nella successiva fase di esecuzione del concordato (art.
182-quater, l.f.).
 I finanziamenti ponte, ossia quelli contratti NON nel corso della procedura, ma prima
della presentazione del ricorso per ammissione in funzione delle presentazione della
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo purché la
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale
accoglie la domanda di ammissione al concordato. Non votano nel concordato (art.
182-quater, l.f.).
 Nella misura dell’80% i finanziamenti sostitutivi di aumenti di capitale (v. art. 2467 e
2497 quinquies c.c.), se effettuati in esecuzione di un concordato (altrimenti
postergati), ma forse prima dell’approvazione (il 5° co. dell’art. 182 quater, l.f.,
esclude il credito relativo dal voto e dal computo delle maggioranze).
 I finanziamenti interinali, ossia quelli autorizzati dal tribunale quando un
professionista, nominato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, 3°
c., lett. d), “verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino
all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali al miglior
soddisfacimento dei creditori” (art. 182-quinquies, l.f.).
Accordi di Ristrutturazione del
Debito
 Sono
accordi
sostanzialmente
stragiudiziali, ai quali possono essere
attribuiti determinati effetti qualora ne
sia ottenuta l’omologazione del
tribunale.
 Presupposto, come per il concordato
preventivo, è lo stato di crisi non
quello di insolvenza (art. 182-bis, 1°
co., l.f.).
Caratteristiche A.R.D.



Non richiede il rispetto della par condicio. Potranno
essere raggiunti accordi con condizioni differenziate per
soggetti con lo stesso grado di privilegio o gli stessi
interessi.
L’accordo deve essere raggiunto con la maggioranza
(60%), ma non a maggioranza. Esso infatti vincola solo i
creditori che vi hanno aderito. Gli altri dovranno essere
soddisfatti integralmente, ma la scadenza dei loro crediti
è rinviata a 120 gg. dal il decreto di omologazione degli
accordi o dalla scadenza originaria se successiva. Nel
calcolo della maggioranza tutti i creditori sono equiparati
indipendentemente dal grado di prelazione.
Non vi è una votazione dell’accordo.
Transazione fiscale

La transazione fiscale può essere
raggiunta anche in relazione anche in
relazione all’accordo di ristrutturazione
dei debiti.
Procedimento A.R.D. (1)


L'accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto estragiudizialmente con
i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti è pubblicato nel
registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione (art. 182 bis, 2° co., l.f.).
É stato previsto il divieto per i creditori anteriori di iniziare e proseguire,
dopo la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, azioni
cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore né di acquistare titoli di
prelazione se non concordati, per un periodo di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese (art. 182 bis, 3° co.,
l.f.).
Procedimento A.R.D. (2)

L'imprenditore domanda al tribunale l'omologazione dell’accordo e deve depositare:
 una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
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dell'impresa;
uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del
debitore;
il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente
responsabili;
una relazione redatta da un professionista designato dal debitore (iscritto nel registro
dei revisori legali dei conti e che sia avvocato, commercialista o uno studio
professionale associato o società tra queste tipologie di professionisti) sull'attuabilità
dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare
l’integrale pagamento dei creditori estranei (art. 182-bis, 1° co., l.f.):
○ entro 120 gg. dall’omologazione, in caso di crediti scaduti a quella data;
○ entro
120 gg. dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti ala data
dell’omologazione.

I creditori non aderenti potranno agire (esecutivamente o cautelarmente)
solo decorsa la scadenza rideterminata ai sensi dell’art. 182-bis, 1° c.
Protezione nelle fasi preliminari
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L’imprenditore può richiedere al tribunale prima della formalizzazione dell’accordo, un
divieto per i creditori antecedenti di iniziare e proseguire azioni cautelari ed esecutive. La
richiesta deve essere corredata da
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l’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;
l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
oltre che da una proposta di accordo, da una dichiarazione dell’imprenditore attestante
che sulla proposta di accordo sono in corso trattative con creditori che rappresentano
almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione di un professionista circa l’idoneità della
proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei.
Pubblicata l’istanza nel registro delle imprese, il tribunale dispone la comunicazione ai
creditori della documentazione dalla quale l’istanza è stata corredata e fissa l’udienza in
esito alla quale può disporre la sospensione assegnando un termine di non oltre 60 gg.
per il deposito dell’accordo (art. 182-bis, 7° c.). L’effetto di sospensione si produce dal
deposito dell’istanza nel registro delle imprese. Il divieto si estende all’acquisto d titoli di
prelazione. Il debitore nel termine accordato può, in alternativa, depositare un ricorso per
concordato preventivo.
Ma soprattutto è possibile depositare, in previsione di un ARD, una domanda di
concordato in bianco, che consente il blocco delle esecuzioni e dei cautelari per il
periodo assegnato entro il quale va depositato l’accordo.
Finanziamenti accordo

I debiti derivanti da finanziamento degli A.R.D.
omologati
(sia finanziamenti ponte che
finanziamenti
alla
ristrutturazione)
sono
prededucibili in caso fallimento consecutivo (art.
182-quater l.f.). Sono inoltre prededucibili fino al
concorrere dell’80% i finanziamenti sostitutivi
di aumenti di capitale (v. art. 2467 e 2497
quinquies c.c.), se effettuati in esecuzione di
un ARD (altrimenti postergati).

Eventuali pagamenti di tali debiti sono esenti da
revocatoria in caso di fallimento consecutivo
(art. 67, 3° co., lett. e), l.f.).
Omologazione ADR (1)
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
Il Tribunale, con decreto, fissa la data per
l’omologazione dell’accordo e l’eventuale udienza
(essa dovrebbe avvenire entro 60 gg. dal deposito
e dal ricorso)
Le opposizioni possono essere proposte entro
trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle
imprese.
Legittimati:
 creditori estranei all’accordo,
 creditori che hanno aderito (diversamente da C.P.),
 ogni interessato.
Omologazione ADR (2)
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Da parte del tribunale con decreto motivato, decise
le opposizioni.
In mancanza di opposizioni provvede senza
udienza.
Il tribunale non deve valutare l’attuabilità
dell’A.R.D.. Deve verificare che sia stata presentata
la documentazione richiesta e che la domanda sia
stata pubblicata nel registro delle imprese.
Probabilmente deve verificare che sia stata
raggiunta la percentuale del 60% dei crediti.
Esecuzione A.R.D.

Dopo l’omologazione si possono verificare due situazioni
negative:
 L’inadempimento delle obbligazioni assunte con l’accordo nei
confronti dei creditori aderenti. Non dovrebbe applicarsi la
disciplina della risoluzione del concordato preventivo, ma quella
generale della risoluzione per inadempimento prevista dall’art.
2453 c.c.
 Il mancato pagamento regolare dei creditori estranei all’A.R.D.
Essi conservano la possibilità di avvalersi degli strumenti che
l’ordinamento mette a disposizione per la tutela dei loro crediti:
azioni esecutive e cautelari, istanza di fallimento, ecc.

L’accordo potrà essere impugnato con un’azione di
annullamento. In tal caso non troverà applicazione la
disciplina speciale prevista per il concordato preventivo,
ma quella generale prevista dal c.c.
LA COMPOSIZIONE
CONCORDATA DELLA CRISI DI
IMPRESA
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15 Le forme di gestione concordata della crisi di impresa