Rapporti tra amministrazione
giudiziaria dei beni sequestrati , il
fallimento e le procedure di
esecuzione immobiliare
di Claudio Cecchella
parte prima
L’apparente autonomia delle
procedure
La diversità dei presupposti ed effetti:
il fallimento
Il fallimento colpisce gli imprenditori
commerciali fallibili (art. 1, lf) in stato di
insolvenza (art.5, lf) e colpisce l’universalità
dei beni del fallito (art. 42, lf, anche acquisiti
successivamente, seppure sulla base di certi
presupposti), provocando lo spossessamento
ovvero l’indisponibilità materiale e giuridica
(art. 44, lf) dei beni, ma conservando la loro
titolarità in capo al fallito e non provocando il
trasferimento della proprietà allo Stato.
segue:
il sequestro e la confisca
Le misure di prevenzione antimafia,
a) (presupposto soggettivo) prescindono dalla natura di
imprenditore commerciale del soggetto (art. 4 del
c.a.) e
b) colpiscono beni particolari o singoli non
necessariamente nella titolarità formale del soggetto
(anche indiretta, art. 20 del c.a.),
c) (presupposto oggettivo) quando il valore dei beni
risulta sproporzionato rispetto al patrimonio o reddito
del soggetto (prescindendo dalla insolvenza) o siano il
risultato o il reimpiego di attività illecite.
Irrilevanza della commercialità e del
concorso
Ne risulta che le misure di prevenzione
prescindono sia dalla natura commerciale
dell’imprenditore, sia del concorso attivo
(coinvolgimento di tutto il patrimonio) e passivo
(coinvolgimento di tutti i creditori), che sono i
caratteri precipui del fallimento, il quale muove
dalla:
- necessità di eliminare l’impresa insolvente;
- necessità di “spalmare” su tutti i creditori, in
misura proporzionale, le conseguenze della
insolvenza.
Le diverse rationes del fallimento
Pertanto il fallimento persegue finalità non
coincidenti con quelle dei mezzi di prevenzione
antimafia, in quanto si occupa di imprese
commerciali, della loro conservazione in capo
all’imprenditore se sanabili, dopo che sono
sanate, o della loro inesorabile eliminazione
quando la crisi che le colpisce è insanabile e,
infine, di ripartire proporzionalmente presso tutti
i creditori le conseguenze dell’insolvenza (par
condicio creditorum)
Le rationes delle misure antimafia
Al contrario le misure preventive antimafia
hanno lo scopo di impedire il perpetuarsi di
delitti, attraverso il perfezionarsi di illeciti o il
reimpiego di risultati dell’illecito, e di ristorare
la collettività attraverso la confisca dei
proventi degli illeciti, se possibile conservando
la capacità produttiva e reddituale dei beni
stessi.
Trasferimento della proprietà
art. 24 c.a.
La misura di prevenzione antimafia è infatti destinata a
trasferire la proprietà del bene allo Stato, mediante la
confisca,
1. qualora il soggetto sottoposto: “non possa
giustificare la legittima provenienza di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulti essere
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito”
2. “dei beni che risultino essere frutto di attività illecite
o ne costituiscano il reimpiego”
Parte seconda
La mancanza di interferenze
Insussistenza del problema
Vi sono dei casi nei quali non si pone un
problema di coordinamento dei diversi istituti,
mossi da diverse rationes e ciò può accadere
per lo più in due casi.
Estraneità soggettiva
Se la misura di prevenzione colpisce un
soggetto che non ha le qualità di imprenditore
commerciale, questi non potendo essere
assoggettato a fallimento, rende impossibile
un concorso delle procedure.
Estraneità oggettiva
Se il bene oggetto della prevenzione,
mediante sequestro e confisca non è nella
titolarità formale del fallito e quindi non
rientra nella massa attiva del fallimento
oppure, se a seguito della confisca (esito
terminale della prevenzione), entra nella
titolarità dello Stato, ancora non si pone un
profilo di coordinamento, poiché detto bene
non entrerà nella massa attiva fallimentare.
conseguenze
Sia l’estraneità soggettiva, che esclude
radicalmente la procedura fallimentare, sia
l’estraneità oggettiva, che fa interferire le due
procedure su beni diversi e quindi a svolgersi
in perfetta autonomia, escludono dunque un
problema di coordinamento tra di esse:
amministratore e eventuale curatore operano
senza interferire sull’attività dell’altro.
Parte terza
Le interferenze
La coincidenza soggettiva
Il coordinamento si impone quando il soggetto
destinatario della misura di prevenzione è
anche un imprenditore commerciale, poiché
può essere colpito dalle due procedure, con le
due amministrazioni in capo a organi diversi.
La coincidenza oggettiva
Potrà poi capitare che sia colpito da sequestro
e confisca un bene di proprietà del fallito e
acquisito alla massa attiva fallimentare,
soggetto pertanto alla confliggente
amministrazione dell’amministratore
giudiziario e del curatore.
il problema
quale delle due procedure è destinata a
prevalere, quali degli organi preposti alla
gestione dei beni assoggettati a prevenzione e
a fallimento è effettivamente titolare della
gestione?
Si impone un coordinamento.
La novità del decreto antimafia
Dopo vari decenni di discussione, nei casi di
interferenza, su quale delle procedure debba
prevalere: la prevenzione o il fallimento,
l’amministratore giudiziario o il curatore, con il
d. lgs. n. 159 del 2011, si è optato per la
prevalenza della prima sulla seconda.
Pronuncia precedente
delle misure preventive
Sottrazione del bene
dalla massa attiva
L’articolo 63 del c.a. sancisce che: “quando
viene dichiarato il fallimento i beni
assoggettati a sequestro o confisca sono
esclusi dalla massa fallimentare”.
Ciò che impone la prevalenza del
procedimento di prevenzione su quello
fallimentare e la titolarità dei poteri di
gestione in capo all’amministratore piuttosto
che al curatore.
Il coordinamento nell’iniziativa
Il legislatore non si limita a far prevalere la
prevenzione sul fallimento, ma dovendo
consentire che quest’ultimo si svolga almeno
per assicurare il concorso sugli altri beni del
patrimonio, stabilisce che il Pubblico
Ministero, anche su segnalazione
dell’amministratore giudiziario, può
promuovere il fallimento dell’imprenditore i
cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro
e confisca.
I presupposti dell’iniziativa
L’iniziativa riguarda il caso solo della confisca
dei beni aziendali, quindi rientranti nel
patrimonio che l’imprenditore, soggetto a
prevenzione, destina all’esercizio dell’impresa
(art. 2555 c.c.).
L’iniziativa non potrebbe avere seguito se
confiscato è un bene personale
dell’imprenditore non destinato all’esercizio
dell’impresa.
Il coordinamento nell’accertamento
dei crediti
I creditori, conseguendone una prevalenza in
questo caso della procedura fallimentare,
vengono assoggettati all’accertamento del
passivo (artt. 92 e ss., l.f.) , ma il giudice dovrà
tener conto dei criteri di opponibilità del
credito alla procedura di prevenzione, sanciti
dall’art. 52 c.a., su cui avremo modo di tornare
Il coordinamento per chiusura
Qualora l’unico bene costituente la massa
attiva fallimentare sia costituito dal bene
assoggettato a sequestro, l’art. 63, 6° comma,
c.a. ipotizza un caso di chiusura del fallimento,
ma se il sequestro o la confisca vengono
revocati, si ipotizza coerentemente il caso di
una riapertura del fallimento.
Le azioni revocatorie
Le azioni revocatorie che hanno ad oggetto atti di
disposizione su beni, somme o garanzie oggetto
di sequestro, sono esercitate dall’amministratore
giudiziario e non dal curatore.
Con l’accoglimento dell’azione revocatoria si
produce un effetto estensivo del sequestro e
della confisca al bene oggetto dell’atto di
disposizione (trasformando tuttavia l’azione
revocatoria in una vera e propria invalidazione
dell’atto di disposizione e non in una mera
inefficacia relativa).
Prevenzione successiva alla
dichiarazione di fallimento
Separazione dall’attivo
In tal caso il giudice delegato, sentito il
curatore e il comitato dei creditori, dispone la
separazione dei beni soggetti a prevenzione
dalla massa attiva fallimentare e la loro
consegna all’amministratore giudiziario.
La prevalenza dell’accertamento del
passivo fallimentare
Prevale, invece, la procedura fallimentare,
nell’accertamento dei crediti, i quali pur
assoggettati ai criteri di opponibilità di cui
all’art. 52 c.a., sono riconosciuti all’interno
della procedura fallimentare.
La chiusura del fallimento
Se il sequestro o la confisca hanno per oggetto
l’intera massa attiva fallimentare o nel caso di
società di persone l’intero patrimonio
personale dei soci illimitatamente
responsabili, il tribunale, sentito il curatore e il
comitato dei creditori, dichiara chiuso il
fallimento e, coerentemente, in caso di revoca
del sequestro o della confisca, il fallimento
può riaprirsi.
Le azioni revocatorie
Le azioni revocatorie esercitate dal curatore in data
anteriore alla misura di prevenzione proseguono, ma
l’amministratore giudiziario si sostituisce ex lege al
curatore nelle controversie relative.
Si deve ritenere che in difetto di formale costituzione
dell’amministratore giudiziario il processo non subisca
conseguenze, ma la sentenza emessa nei confronti del
curatore possa giovare l’amministratore giudiziario
(arg. art. 111 c.p.c.)
Conclusioni
1. Il bene oggetto di misura di prevenzione, se vi è
coincidenza soggettiva tra il destinatario della misura e
il fallito, viene escluso dalla amministrazione e
liquidazione fallimentare.
2. le azioni volte ad assicurare all’attivo beni oggetto di
atti di disposizione del fallito, revocabili, spettano
all’amministratore giudiziario nominato nella misura di
prevenzione.
3. E’ data prevalenza esclusivamente all’accertamento
dei crediti nel fallimento, seppure con i criteri imposti
dalla c.a., artt. 52 e ss.
Alcune peculiarità di disciplina concorsuale delle
misure di prevenzione, in deroga alle regole
comuni
Misure contro gli eredi
La misura di prevenzione può essere disposta
o proseguita anche nei confronti degli eredi,
senza i limiti temporali e i presupposti di cui
all’art. 11 l. fall. (entro un anno dal decesso,
purché entro tale lasso di tempo si sia
manifestata l’insolvenza)
Misure d’urgenza, art. 22 c.a.
Similmente a quanto stabilito nell’art. 15, 8°
comma l.f., ove il tribunale in sede di
dichiarazione fallimentare può emettere
“provvedimenti cautelari o conservativi a tutela
del patrimonio dell’impresa” in caso di pericolo di
dispersione, sottrazione o alienazione dei beni
assoggettabili a misura preventiva, può essere
disposto un sequestro anticipato dal Presidente
del tribunale competente, prima della fissazione
dell’udienza, da convalidarsi nel corso del
procedimento.
Le ulteriori azioni dell’amministratore
giudiziario
L’amministratore giudiziario oltre a poter
acquisire beni oggetto di atti di disposizione
del soggetto a misura preventiva mediante
esercizio dell’azione revocatoria (anche
fallimentare), può ex art. 26 ottenere una
declaratoria di nullità degli atti di disposizione
compiuti nei due anni antecedenti a favore di
parenti o affini o dei beni oggetto di
intestazioni gratuite o fiduciarie.
La tutela dei creditori
In sede di procedura preventiva, i creditori
devono unire ai normali fatti costitutivi del
proprio credito, ai fini del loro accertamento,
ulteriori elementi costitutivi dettati dall’art. 52
c.a. (insufficienza del restante patrimonio;
rapporto causale nella ricognizione di debiti e
nei titoli di credito, mancata strumentalità
all’illecito, buona fede)
Il procedimento di verifica
Per quanto si svolga all’interno del fallimento subisce
alcune variazioni, art. 59:
- partecipa all’udienza l’amministratore giudiziario e
facoltativamente il P.M.;
- lo stato passivo viene reso esecutivo con decreto del
giudice delegato e comunicato dall’amministratore
giudiziario agli interessati non presenti, i quali entro
30 giorni, se esclusi, possono proporre opposizione il
cui iter è tutto riscritto dalla norma, in deroga alla
legge fallimentare.
- alla revocazione dello stato passivo sono legittimati
anche l’amministratore giudiziario il P.M. e l’Agenzia
(art. 62)
La liquidazione dei beni per il
soddisfacimento dei creditori, art. 60 c.a.
Su iniziativa dell’amministratore giudiziario e
autorizzazione del giudice delegato, con
procedimento ad evidenza pubblica, si
procede alla liquidazione, secondo il modello
tradizionale delle esecuzioni individuali, il cui
ricavato è soggetto ad una predisposizione di
un progetto di riparto assoggettato ad un
regime speciale (art. 61)
Limite della garanzia patrimoniale
L’art. 53 pone il limite del 70% del valore dei
beni sequestrati e confiscati al
soddisfacimento dei creditori.
I titolari di diritti reali
La confisca definitiva, art. 52, 4° comma, c.c.,
determina lo scioglimento dei contratti che
costituiscono, in capo ad un terzo, diritti reali o
personali di godimento, salvo un equo indennizzo
spettante a costoro.
In caso di beni in comunione l’indivisibilità del bene o il
mancato esercizio di un diritto di prelazione di uno dei
comunisti comporta l’acquisizione al patrimonio dello
Stato salvo liquidazione delle quota dei comproprietari
estranei (8° comma)
Rapporti pendenti, art. 56
I contratti relativi al bene o all’azienda sequestrata
sono sospesi, salvo facoltà dell’amministratore
giudiziario di subentrarvi su autorizzazione del giudice
delegato, con messa in mora del contraente in un
termine non superiore a 60 giorni.
Il silenzio dell’amministratore giudiziario, integra
volontà di scioglimento.
Residua il diritto del contraente di insinuare al passivo
il credito conseguente al mancato adempimento (salvo
il richiamo alla tutela piena del contraente nel
preliminare di vendita immobiliare trascritto).
Parte quarta
Rapporti con le esecuzioni
immobiliari, art. 55 c.a.
Nullità di atti esecutivi
A seguito di sequestro di un bene
appartenente al debitore, il creditore non può
iniziare azioni esecutive individuali (in senso
lato), a pena di nullità, rilevabili, trattandosi di
impignorabilità, nelle forme dell’opposizione
all’esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c..
Improseguibilità dei processi esecutivi
Le procedure per espropriazione, ma anche le
azioni per consegna o rilascio e per incidenza
degli obblighi di fare e non fare, non possono
essere proseguite dopo il sequestro
preventivo e se proseguite danno luogo ad atti
esecutivi nulli, la cui nullità può essere fatta
valere nelle forme dell’opposizione agli atti
esecutivi.
Revoca del sequestro o della confisca
Le azioni esecutive già pendenti possono
essere riassunte entro un anno dalla revoca
definitiva del sequestro e della confisca,
mentre si estinguono definitivamente in caso
di confisca definitiva.
Il trasferimento delle azioni civili
Qualora il sequestro riguardi beni oggetto di
domande giudiziarie trascritte, colui che
rivendica un diritto reale o personale deve
trasferire la propria azione nel procedimento
di prevenzione (sospendendosi il
corrispondente procedimento civile). In caso
di revoca del sequestro o della confisca, il
giudizio civile può essere riassunto entro un
anno.
conclusioni
Per concludere il legislatore pone su un piano
di prevalenza gli strumenti di prevenzione, pur
offrendo all’istituto una inevitabile
verniciatura di concorsualità, con una
sensibilità per la tutela dei creditori, secondo
regole analoghe, anche se non coincidenti,
con quelle del concorso fallimentare.
Scarica

La relazione del Prof. Claudio Cecchella