Rapporti tra amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati , il fallimento e le procedure di esecuzione immobiliare di Claudio Cecchella parte prima L’apparente autonomia delle procedure La diversità dei presupposti ed effetti: il fallimento Il fallimento colpisce gli imprenditori commerciali fallibili (art. 1, lf) in stato di insolvenza (art.5, lf) e colpisce l’universalità dei beni del fallito (art. 42, lf, anche acquisiti successivamente, seppure sulla base di certi presupposti), provocando lo spossessamento ovvero l’indisponibilità materiale e giuridica (art. 44, lf) dei beni, ma conservando la loro titolarità in capo al fallito e non provocando il trasferimento della proprietà allo Stato. segue: il sequestro e la confisca Le misure di prevenzione antimafia, a) (presupposto soggettivo) prescindono dalla natura di imprenditore commerciale del soggetto (art. 4 del c.a.) e b) colpiscono beni particolari o singoli non necessariamente nella titolarità formale del soggetto (anche indiretta, art. 20 del c.a.), c) (presupposto oggettivo) quando il valore dei beni risulta sproporzionato rispetto al patrimonio o reddito del soggetto (prescindendo dalla insolvenza) o siano il risultato o il reimpiego di attività illecite. Irrilevanza della commercialità e del concorso Ne risulta che le misure di prevenzione prescindono sia dalla natura commerciale dell’imprenditore, sia del concorso attivo (coinvolgimento di tutto il patrimonio) e passivo (coinvolgimento di tutti i creditori), che sono i caratteri precipui del fallimento, il quale muove dalla: - necessità di eliminare l’impresa insolvente; - necessità di “spalmare” su tutti i creditori, in misura proporzionale, le conseguenze della insolvenza. Le diverse rationes del fallimento Pertanto il fallimento persegue finalità non coincidenti con quelle dei mezzi di prevenzione antimafia, in quanto si occupa di imprese commerciali, della loro conservazione in capo all’imprenditore se sanabili, dopo che sono sanate, o della loro inesorabile eliminazione quando la crisi che le colpisce è insanabile e, infine, di ripartire proporzionalmente presso tutti i creditori le conseguenze dell’insolvenza (par condicio creditorum) Le rationes delle misure antimafia Al contrario le misure preventive antimafia hanno lo scopo di impedire il perpetuarsi di delitti, attraverso il perfezionarsi di illeciti o il reimpiego di risultati dell’illecito, e di ristorare la collettività attraverso la confisca dei proventi degli illeciti, se possibile conservando la capacità produttiva e reddituale dei beni stessi. Trasferimento della proprietà art. 24 c.a. La misura di prevenzione antimafia è infatti destinata a trasferire la proprietà del bene allo Stato, mediante la confisca, 1. qualora il soggetto sottoposto: “non possa giustificare la legittima provenienza di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito” 2. “dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” Parte seconda La mancanza di interferenze Insussistenza del problema Vi sono dei casi nei quali non si pone un problema di coordinamento dei diversi istituti, mossi da diverse rationes e ciò può accadere per lo più in due casi. Estraneità soggettiva Se la misura di prevenzione colpisce un soggetto che non ha le qualità di imprenditore commerciale, questi non potendo essere assoggettato a fallimento, rende impossibile un concorso delle procedure. Estraneità oggettiva Se il bene oggetto della prevenzione, mediante sequestro e confisca non è nella titolarità formale del fallito e quindi non rientra nella massa attiva del fallimento oppure, se a seguito della confisca (esito terminale della prevenzione), entra nella titolarità dello Stato, ancora non si pone un profilo di coordinamento, poiché detto bene non entrerà nella massa attiva fallimentare. conseguenze Sia l’estraneità soggettiva, che esclude radicalmente la procedura fallimentare, sia l’estraneità oggettiva, che fa interferire le due procedure su beni diversi e quindi a svolgersi in perfetta autonomia, escludono dunque un problema di coordinamento tra di esse: amministratore e eventuale curatore operano senza interferire sull’attività dell’altro. Parte terza Le interferenze La coincidenza soggettiva Il coordinamento si impone quando il soggetto destinatario della misura di prevenzione è anche un imprenditore commerciale, poiché può essere colpito dalle due procedure, con le due amministrazioni in capo a organi diversi. La coincidenza oggettiva Potrà poi capitare che sia colpito da sequestro e confisca un bene di proprietà del fallito e acquisito alla massa attiva fallimentare, soggetto pertanto alla confliggente amministrazione dell’amministratore giudiziario e del curatore. il problema quale delle due procedure è destinata a prevalere, quali degli organi preposti alla gestione dei beni assoggettati a prevenzione e a fallimento è effettivamente titolare della gestione? Si impone un coordinamento. La novità del decreto antimafia Dopo vari decenni di discussione, nei casi di interferenza, su quale delle procedure debba prevalere: la prevenzione o il fallimento, l’amministratore giudiziario o il curatore, con il d. lgs. n. 159 del 2011, si è optato per la prevalenza della prima sulla seconda. Pronuncia precedente delle misure preventive Sottrazione del bene dalla massa attiva L’articolo 63 del c.a. sancisce che: “quando viene dichiarato il fallimento i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa fallimentare”. Ciò che impone la prevalenza del procedimento di prevenzione su quello fallimentare e la titolarità dei poteri di gestione in capo all’amministratore piuttosto che al curatore. Il coordinamento nell’iniziativa Il legislatore non si limita a far prevalere la prevenzione sul fallimento, ma dovendo consentire che quest’ultimo si svolga almeno per assicurare il concorso sugli altri beni del patrimonio, stabilisce che il Pubblico Ministero, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario, può promuovere il fallimento dell’imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro e confisca. I presupposti dell’iniziativa L’iniziativa riguarda il caso solo della confisca dei beni aziendali, quindi rientranti nel patrimonio che l’imprenditore, soggetto a prevenzione, destina all’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). L’iniziativa non potrebbe avere seguito se confiscato è un bene personale dell’imprenditore non destinato all’esercizio dell’impresa. Il coordinamento nell’accertamento dei crediti I creditori, conseguendone una prevalenza in questo caso della procedura fallimentare, vengono assoggettati all’accertamento del passivo (artt. 92 e ss., l.f.) , ma il giudice dovrà tener conto dei criteri di opponibilità del credito alla procedura di prevenzione, sanciti dall’art. 52 c.a., su cui avremo modo di tornare Il coordinamento per chiusura Qualora l’unico bene costituente la massa attiva fallimentare sia costituito dal bene assoggettato a sequestro, l’art. 63, 6° comma, c.a. ipotizza un caso di chiusura del fallimento, ma se il sequestro o la confisca vengono revocati, si ipotizza coerentemente il caso di una riapertura del fallimento. Le azioni revocatorie Le azioni revocatorie che hanno ad oggetto atti di disposizione su beni, somme o garanzie oggetto di sequestro, sono esercitate dall’amministratore giudiziario e non dal curatore. Con l’accoglimento dell’azione revocatoria si produce un effetto estensivo del sequestro e della confisca al bene oggetto dell’atto di disposizione (trasformando tuttavia l’azione revocatoria in una vera e propria invalidazione dell’atto di disposizione e non in una mera inefficacia relativa). Prevenzione successiva alla dichiarazione di fallimento Separazione dall’attivo In tal caso il giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dispone la separazione dei beni soggetti a prevenzione dalla massa attiva fallimentare e la loro consegna all’amministratore giudiziario. La prevalenza dell’accertamento del passivo fallimentare Prevale, invece, la procedura fallimentare, nell’accertamento dei crediti, i quali pur assoggettati ai criteri di opponibilità di cui all’art. 52 c.a., sono riconosciuti all’interno della procedura fallimentare. La chiusura del fallimento Se il sequestro o la confisca hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare o nel caso di società di persone l’intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento e, coerentemente, in caso di revoca del sequestro o della confisca, il fallimento può riaprirsi. Le azioni revocatorie Le azioni revocatorie esercitate dal curatore in data anteriore alla misura di prevenzione proseguono, ma l’amministratore giudiziario si sostituisce ex lege al curatore nelle controversie relative. Si deve ritenere che in difetto di formale costituzione dell’amministratore giudiziario il processo non subisca conseguenze, ma la sentenza emessa nei confronti del curatore possa giovare l’amministratore giudiziario (arg. art. 111 c.p.c.) Conclusioni 1. Il bene oggetto di misura di prevenzione, se vi è coincidenza soggettiva tra il destinatario della misura e il fallito, viene escluso dalla amministrazione e liquidazione fallimentare. 2. le azioni volte ad assicurare all’attivo beni oggetto di atti di disposizione del fallito, revocabili, spettano all’amministratore giudiziario nominato nella misura di prevenzione. 3. E’ data prevalenza esclusivamente all’accertamento dei crediti nel fallimento, seppure con i criteri imposti dalla c.a., artt. 52 e ss. Alcune peculiarità di disciplina concorsuale delle misure di prevenzione, in deroga alle regole comuni Misure contro gli eredi La misura di prevenzione può essere disposta o proseguita anche nei confronti degli eredi, senza i limiti temporali e i presupposti di cui all’art. 11 l. fall. (entro un anno dal decesso, purché entro tale lasso di tempo si sia manifestata l’insolvenza) Misure d’urgenza, art. 22 c.a. Similmente a quanto stabilito nell’art. 15, 8° comma l.f., ove il tribunale in sede di dichiarazione fallimentare può emettere “provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa” in caso di pericolo di dispersione, sottrazione o alienazione dei beni assoggettabili a misura preventiva, può essere disposto un sequestro anticipato dal Presidente del tribunale competente, prima della fissazione dell’udienza, da convalidarsi nel corso del procedimento. Le ulteriori azioni dell’amministratore giudiziario L’amministratore giudiziario oltre a poter acquisire beni oggetto di atti di disposizione del soggetto a misura preventiva mediante esercizio dell’azione revocatoria (anche fallimentare), può ex art. 26 ottenere una declaratoria di nullità degli atti di disposizione compiuti nei due anni antecedenti a favore di parenti o affini o dei beni oggetto di intestazioni gratuite o fiduciarie. La tutela dei creditori In sede di procedura preventiva, i creditori devono unire ai normali fatti costitutivi del proprio credito, ai fini del loro accertamento, ulteriori elementi costitutivi dettati dall’art. 52 c.a. (insufficienza del restante patrimonio; rapporto causale nella ricognizione di debiti e nei titoli di credito, mancata strumentalità all’illecito, buona fede) Il procedimento di verifica Per quanto si svolga all’interno del fallimento subisce alcune variazioni, art. 59: - partecipa all’udienza l’amministratore giudiziario e facoltativamente il P.M.; - lo stato passivo viene reso esecutivo con decreto del giudice delegato e comunicato dall’amministratore giudiziario agli interessati non presenti, i quali entro 30 giorni, se esclusi, possono proporre opposizione il cui iter è tutto riscritto dalla norma, in deroga alla legge fallimentare. - alla revocazione dello stato passivo sono legittimati anche l’amministratore giudiziario il P.M. e l’Agenzia (art. 62) La liquidazione dei beni per il soddisfacimento dei creditori, art. 60 c.a. Su iniziativa dell’amministratore giudiziario e autorizzazione del giudice delegato, con procedimento ad evidenza pubblica, si procede alla liquidazione, secondo il modello tradizionale delle esecuzioni individuali, il cui ricavato è soggetto ad una predisposizione di un progetto di riparto assoggettato ad un regime speciale (art. 61) Limite della garanzia patrimoniale L’art. 53 pone il limite del 70% del valore dei beni sequestrati e confiscati al soddisfacimento dei creditori. I titolari di diritti reali La confisca definitiva, art. 52, 4° comma, c.c., determina lo scioglimento dei contratti che costituiscono, in capo ad un terzo, diritti reali o personali di godimento, salvo un equo indennizzo spettante a costoro. In caso di beni in comunione l’indivisibilità del bene o il mancato esercizio di un diritto di prelazione di uno dei comunisti comporta l’acquisizione al patrimonio dello Stato salvo liquidazione delle quota dei comproprietari estranei (8° comma) Rapporti pendenti, art. 56 I contratti relativi al bene o all’azienda sequestrata sono sospesi, salvo facoltà dell’amministratore giudiziario di subentrarvi su autorizzazione del giudice delegato, con messa in mora del contraente in un termine non superiore a 60 giorni. Il silenzio dell’amministratore giudiziario, integra volontà di scioglimento. Residua il diritto del contraente di insinuare al passivo il credito conseguente al mancato adempimento (salvo il richiamo alla tutela piena del contraente nel preliminare di vendita immobiliare trascritto). Parte quarta Rapporti con le esecuzioni immobiliari, art. 55 c.a. Nullità di atti esecutivi A seguito di sequestro di un bene appartenente al debitore, il creditore non può iniziare azioni esecutive individuali (in senso lato), a pena di nullità, rilevabili, trattandosi di impignorabilità, nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c.. Improseguibilità dei processi esecutivi Le procedure per espropriazione, ma anche le azioni per consegna o rilascio e per incidenza degli obblighi di fare e non fare, non possono essere proseguite dopo il sequestro preventivo e se proseguite danno luogo ad atti esecutivi nulli, la cui nullità può essere fatta valere nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi. Revoca del sequestro o della confisca Le azioni esecutive già pendenti possono essere riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro e della confisca, mentre si estinguono definitivamente in caso di confisca definitiva. Il trasferimento delle azioni civili Qualora il sequestro riguardi beni oggetto di domande giudiziarie trascritte, colui che rivendica un diritto reale o personale deve trasferire la propria azione nel procedimento di prevenzione (sospendendosi il corrispondente procedimento civile). In caso di revoca del sequestro o della confisca, il giudizio civile può essere riassunto entro un anno. conclusioni Per concludere il legislatore pone su un piano di prevalenza gli strumenti di prevenzione, pur offrendo all’istituto una inevitabile verniciatura di concorsualità, con una sensibilità per la tutela dei creditori, secondo regole analoghe, anche se non coincidenti, con quelle del concorso fallimentare.